Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Diflubenzuron 25 %

Tipo di formulazione: WP polvere bagnabile 2. Prodotti commerciali Plantilin 25 PB

Numero di omologazione svizzero: I-4184 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 12300 Titolari stranieri di autorizzazioni: Plant Chem srl

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Coltivazione piante ornam.

Arbusti, boschetti Falene, larve di nottue, (al di fuori limantridi, tignole del bosco)

Applicazione

(*)

Concentrazione: 0.04 %

1

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Soltanto contro uova e giovani larve.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al

1

RS 916.161

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servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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