Legge federale Disegno sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario degli Svizzeri all'estero del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 20081, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero Ingresso Visto l'articolo 40 della Costituzione federale3, Art. 7a

Aiuti finanziari

La Confederazione può sostenere organizzazioni e istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra di loro e con la Svizzera.

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Nei limiti dei crediti stanziati, può in particolare concedere aiuti finanziari: a.

all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero per tutelare gli interessi degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità e del Parlamento nonché per promuovere le relazioni tra di loro e con la Svizzera;

b.

alla «Gazzetta svizzera» per l'informazione degli Svizzeri all'estero.

Può promuovere altre misure volte ad avvicinare gli Svizzeri all'estero alle istituzioni e alla vita politica svizzere e a favorire l'esercizio dei diritti politici.

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FF 2008 3009 RS 161.5 RS 101

2008-0126

3023

Istituzione di basi legali per il sostegno finanziario degli Svizzeri all'estero. LF

2. Legge federale del 21 marzo 19734 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero Titolo Legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti agli Svizzeri all'estero Ingresso visti gli articoli 40 e 54 della Costituzione federale5, Sostituzione di espressioni In tutta la legge, il termine «assistenza» è sostituito con «aiuto sociale», il termine «assistito» è sostituito con «beneficiario di aiuto sociale», l'espressione «prestazioni assistenziali» è sostituita con «prestazioni di aiuto sociale», l'espressione «organi assistenziali» è sostituita con «organi di aiuto sociale», mentre l'espressione «società assistenziali» è sostituita con «associazioni di soccorso».

In tutta la legge, i capi sono sostituiti da sezioni.

Titolo prima della sezione 1

Capitolo 1: Prestazioni di aiuto sociale a Svizzeri all'estero Titolo prima dell'art. 22a

Capitolo 2: Prestiti a Svizzeri soggiornanti temporaneamente all'estero in situazione di bisogno Art. 22a

Campo d'applicazione

Beneficiano dell'aiuto secondo il presente capitolo i cittadini svizzeri, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi domiciliati in Svizzera che soggiornano all'estero da meno di tre mesi.

Art. 22b

Condizioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere prestiti senza interessi (anticipi) a persone in situazione di bisogno.

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È possibile concedere anticipi: a.

per il finanziamento del rimpatrio in Svizzera;

b.

quale aiuto transitorio;

c.

per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche.

RS 852.1 RS 101

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Istituzione di basi legali per il sostegno finanziario degli Svizzeri all'estero. LF

Titolo prima della sezione 8

Capitolo 3: Disposizioni transitorie e finali Titolo prima dell'art. 23 Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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