Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20081, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2 Essa s'applica agli istituti di previdenza registrati secondo l'articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a secondo periodo e b, 65e, 67, 71, 72a­72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP).

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Art. 48 cpv. 2 primo periodo Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma giuridica di una fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica propria. ...

2

Art. 49 cpv. 2 n. 16 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

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16. la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a­72g),

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FF 2008 7339 RS 831.40 RS 831.42

2008-0683

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico)

Art. 50 cpv. 2 Queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni in materia di prestazioni o di finanziamento possono essere emanate dalla rispettiva corporazione di rititto pubblico.

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Art. 51 cpv. 5 Abrogato Art. 51a (nuovo)

Compiti dell'organo supremo

L'organo supremo è responsabile della direzione generale dell'istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce i principi e gli obiettivi strategici, nonché i mezzi necessari al loro raggiungimento. Decide inoltre l'organizzazione dell'istituto, ne garantisce la stabilità finanziaria e sorveglia l'attività dell'organo direttivo.

1

2

Esso disciplina in particolare: a.

il novero degli assicurati e l'informazione di questi ultimi;

b.

le condizioni per il riscatto di prestazioni, fatto salvo l'articolo 50 capoverso 2 secondo periodo;

c.

nel caso degli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico, il rapporto verso i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di ulteriori datori di lavoro.

Art. 53d cpv. 3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).

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Art. 56 cpv. 3 Se a un istituto di previdenza sono affiliati vari datori di lavoro o varie associazioni che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie, la cassa pensioni affiliata insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è di massima parificata alle istituzioni di previdenza insolvibili. L'insolvibilità delle singole casse pensioni affiliate va valutata separatamente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

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Art. 56a cpv. 1 Nei confronti delle persone a cui è imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell'istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.

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Art. 61 cpv. 1 e 3 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul loro territorio.

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L'autorità di vigilanza deve essere indipendente sul piano giuridico, organizzativo e amministrativo ed essere dotata di una propria personalità giuridica. Essa si organizza autonomamente e tiene una propria contabilità.

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Titolo prima dell'art. 65

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza Titolo primo: Disposizioni generali (nuovo) Art. 65 cpv. 2 e 2bis (nuovo) Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni possano essere fornite quando sono esigibili. In proposito sono autorizzati a tenere conto unicamente dell'esistente effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite (principio del bilancio in cassa chiusa).

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2bis Il patrimonio di previdenza copre tutti gli impegni dell'istituto di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). È fatto salvo l'articolo 65c.

Art. 69 Abrogato Titolo prima dell'art. 72a

Titolo secondo: Finanziamento degli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale (nuovo) Art. 72a

Sistema della capitalizzazione parziale

Con l'accordo dell'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico che all'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano il principio della capitalizzazione integrale e dispongono di una garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 72c possono derogare a detto principio (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri il raggiungimento della capitalizzazione integrale. Il piano di finanziamento garantisce in particolare che: 1

a.

gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendita siano integralmente coperti;

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b.

i gradi di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e degli impegni verso gli assicurati attivi non scendano al di sotto dei gradi di copertura iniziali fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale;

c.

la capitalizzazione integrale sia raggiunta entro 40 anni.

L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva il proseguimento della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale.

2

Gli istituti di previdenza possono prevedere la costituzione di una riserva di fluttuazione nella ripartizione in vista di un prevedibile cambiamento nella struttura dell'effettivo degli assicurati.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto ad una quota parte della riserva di fluttuazione nella ripartizione.

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Art. 72b

Gradi di copertura iniziali

I gradi di copertura iniziali sono quelli in essere all'entrata in vigore della modifica del ...

1

2 Il calcolo di gradi di copertura iniziali deve tenere conto integralmente del capitale di copertura necessario al pagamento delle rendite esigibili.

Nel calcolare i gradi di copertura iniziali è consentito dedurre dal patrimonio di previdenza le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione.

3

Art. 72c

Garanzia dello Stato

La garanzia dello Stato è data se la corporazione di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'istituto di previdenza nella misura in cui esse non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali di cui all'articolo 72a capoverso 1 lettera b: 1

a.

prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita esigibili;

b.

prestazioni di uscita cui ha diritto l'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;

c.

disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

La garanzia dello Stato copre anche gli impegni verso gli effettivi di assicurati dei datori di lavoro affiliatisi in un secondo tempo.

2

Art. 72d

Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale

Gli istituti di previdenza devono far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale se con il sistema della capitalizzazione 7410

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parziale il loro equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e il piano di finanziamento giusta l'articolo 72a capoverso 1 è rispettato.

Art. 72e

Gradi di copertura inferiori al valore iniziale

Se uno o entrambi i gradi di copertura di cui all'articolo 72a capoverso 1 lettera b non raggiunge più quello iniziale, l'istituto di previdenza adotta misure secondo gli articoli 65c­65e.

Art. 72f

Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dalle disposizioni del titolo primo della parte quarta non appena essi ne soddisfano i requisiti.

1

La corporazione di diritto pubblico può revocare la garanzia dello Stato quando l'istituto di previdenza soddisfa le condizioni per la capitalizzazione integrale.

2

Art. 72g

Rapporto del Consiglio federale

Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce al Parlamento sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico e in particolare sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice civile4 Art. 89bis cpv. 6 n. 14 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 6

14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 3, art. 66 cpv. 4, art. 67 e art. 72a­72g),

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RS 210 RS 831.40

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2. Legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione Art. 97 cpv. 1 1

Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione.

3. Legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio Art. 19

Disavanzo tecnico

In caso di libero passaggio non è ammessa la deduzione di disavanzi tecnici dalla prestazione d'uscita.

1

In caso di liquidazione parziale o totale (art. 23 cpv. 2) è ammessa la deduzione di disavanzi tecnici. Per gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale essa è ammessa unicamente nella misura in cui i gradi di copertura non raggiungono i gradi di copertura iniziali giusta l'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP8.

2

Art. 23 cpv. 2 La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b­53d, 72a capoverso 4 e 72c capoverso 1 lettere b e c LPP9.

2

III Disposizioni transitorie della modifica del ...

a. Determinazione del grado di copertura iniziale Entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge, l'organo supremo determina i gradi di copertura iniziali di cui all'articolo 72a capoverso 1 lettera b.

b. Forma giuridica degli istituti di previdenza Gli istituti di previdenza registrati che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge hanno la forma giuridica della società cooperativa possono mantenerla fino al loro scioglimento o trasformazione in una fondazione. A questi istituti si applicano in via sussidiaria le disposizioni sulla società cooperativa secondo gli articoli 828­926 del Codice delle obbligazioni10.

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RS 221.301 RS 831.42 RS 831.40 RS 831.40 RS 220

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IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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