Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari (LI); visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20072; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 20073, decreta: I Articolo unico Le retribuzioni e le indennità della LI e dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19884 concernente la legge sulle indennità parlamentari menzionate qui appresso sono adeguate al rincaro come segue: a.
la retribuzione annua per i lavori preparatori di cui all'articolo 2 LI è aumentata di 1000 franchi;
b.
la diaria di cui all'articolo 3 capoverso 1 LI è aumentata di 25 franchi;
c.
l'indennità annua per spese di personale e di materiale di cui all'articolo 3a LI è aumentata di 1250 franchi;
d.
il contributo di base ai gruppi parlamentari di cui all'articolo 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 2500 franchi;
e.
il contributo per membro di cui all'articolo 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 500 franchi.
II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.
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RS 171.21 FF 2008 109 FF 2008 121 RS 171.211
2007-2855
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Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari.
O dell'Assemblea federale
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