Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce RABIT (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Entrato in vigore il ...

Missione svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

La Missione svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 4 luglio 2007, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a prima frase dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a prima frase e 14 paragrafo 1 dell'Accordo di associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera: ­

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento FRONTEX limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (RABIT).

Documento del Consiglio: 3616/07 FRONT 52 COMIX 424 Data d'approvazione: 11.7.20071».

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a seconda frase dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

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GU L 199 del 31.7.2007, p. 30.

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Recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce RABIT.

Scambio di note con l'Unione europea

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 4 luglio 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

La Missione svizzera presso l'Unione europea coglie la presente occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'assicurazione della più alta considerazione.

Bruxelles, ...

Copia: Segretariato generale della Commissione europea, all'attenzione del signor Karl von Kempis, 13-1049 Bruxelles

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