Decisione concernente i voli notturni in partenza o a destinazione degli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Lugano-Agno e Zurigo, destinati al trasporto delle squadre nazionali partecipanti ai Campionati europei di calcio 2008 (UEFA Euro 08)

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) constata che: 1.

a tenore dell'articolo 4 dell'ordinanza del 9 aprile 2008 concernente i voli notturni durante i Campionati europei di calcio 2008, l'UFAC può autorizzare voli per le squadre partecipanti. È infatti dimostrata l'esigenza delle squadre partecipanti al torneo UEFA Euro 08 di far rientro il più velocemente possibile al proprio albergo una volta disputata una partita;

2.

l'articolo 4 capoverso 2 stipula che per ogni squadra può essere impiegato al massimo un velivolo per notte. Con lettera del 15 aprile 2008, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Consiglio federale di aumentare il numero di velivoli ammessi per l'aeroporto di Lugano-Agno. Ciò presupporrebbe tuttavia una modifica della citata ordinanza, cosa che è di competenza esclusiva del Consiglio federale. Nella presente ordinanza, l'UFAC è vincolato al quadro fissato dall'ordinanza in vigore;

3.

al fine di garantire che, in applicazione della presente decisione, vengano effettuati soltanto i voli destinati al trasporto delle squadre che hanno disputato una partita nel giorno in questione, per ogni volo è necessario richiedere per tempo l'autorizzazione dell'UFAC;

4.

poiché il coordinamento e l'attribuzione delle fasce orarie per i voli notturni sono possibili soltanto se la presente decisione è esecutoria, agli eventuali ricorsi contro la stessa va tolto l'effetto sospensivo;

5.

la presente decisione deve essere notificata direttamente agli aeroporti interessati. Poiché, in aggiunta, essa riguarda un numero indeterminato di persone, occorre pubblicarla nel Foglio federale. La decisione è comunicata ai Cantoni aeroportuali come pure agli altri servizi interessati;

6.

per la presente decisione non sono riscossi emolumenti;

decide: 1.

durante il torneo di calcio UEFA Euro 08, i voli destinati al trasporto delle squadre che hanno disputato una partita sono autorizzati tra le ore 22.00 e le ore 06.00 sugli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Lugano-Agno e Zurigo alle seguenti condizioni: a. Nella notte seguente le partite della fase a gironi, disputate in Austria e in Svizzera, i decolli sono autorizzati fino alle ore 02.00, gli atterraggi fino alle ore 03.00, b. Nella notte seguente i quarti di finale, le semifinali e la finale in Austria e in Svizzera, gli atterraggi sono autorizzati, senza restrizioni, a tutte le ore;

2.

per ogni squadra può essere impiegato al massimo un velivolo per notte;

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3.

per ogni volo autorizzato in virtù del punto 1 deve essere richiesta l'autorizzazione all'UFAC al più tardi 72 ore prima del decollo;

4.

ad eventuali ricorsi contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo;

5.

non sono riscossi emolumenti;

6.

la presente decisione è notificata a (raccomandata con avviso di ricevimento): ­ Alpar Flug- und Flugplatzgesellschaft AG ­ Aéroport International de Genève ­ Aeroporto di Lugano ­ Unique Flughafen Zürich AG;

7.

la presente decisione è trasmessa per conoscenza a: ­ Dipartimento costruzioni, trasporti ed energia del Cantone di Berna ­ Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ­ Consiglio di Stato del Cantone Ticino ­ Dipartimento dell'economia del Cantone di Zurigo ­ Segreteria generale DATEC ­ Segreteria generale DDPS ­ Struttura dei Poteri pubblici per Euro 08 ­ Skyguide Ginevra ­ Skyguide Wangen b. Dübendorf ­ Slotcoordination Switzerland;

Rimedi giuridici Contro questa decisione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale amministrativo, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni a partire dalla notifica. In caso di notifica personale alle parti, il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno che segue la notifica, in caso di pubblicazione in un organo ufficiale nel giorno seguente la pubblicazione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura di un eventuale rappresentante.

6 maggio 2008

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Ufficio federale dell'aviazione civile