Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», depositata il 1° marzo 20062; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20073, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 1° marzo 2006 «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 123b (nuovo)

Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

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RS 101 FF 2006 3399 FF 2007 4931

2007-1182

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Iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile». DF

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