Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Proroga e modifica del 21 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005 e del 13 agosto 20071 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie è prorogata.

II L'articolo 2 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 20002 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie è modificato come segue (modificazione del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

2

III Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale3: Le disposizioni stampate in grassetto sono dichiarate di obbligatorietà generale.

1 2 3

FF 2000 4513­4514 5298, 2001 156, 2005 3565­3566 4577­4578, 2007 5563 FF 2000 4513­4514 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-2480

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Conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

Convenzione addizionale al CCL costruzioni ferroviarie 2006 (CCL costruzioni ferroviarie 2008) del 19 maggio 2008 Art. 3 cpv. 1bis, 2 e 3

(Fondo di applicazione e fondo per la formazione)

Art. 8 cpv. 2

Abrogato

Art. 9 cpv. 2 e 5

(Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

Art. 10 cpv. 1­3 e 5

(Regolamentazioni speciali per lavoratori temporanei e dimoranti temporanei)

Art. 11 cpv. 5

(Protezione contro la disdetta)

Art. 12 cpv. 4, 5 litt. a e c

(Disposizioni relative all'orario di lavoro)

Art. 14 cpv. 2 e 4

(Giorni festivi)

Art. 15 cpv. 1 litt. a

(Assenze di breve durata)

Art. 17 cpv. 1, 1bis e 7

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13a mensilità)

Art. 19 cpv. 6 lett. a e cpv. 7

(Indennità e rimborso spese)

Art. 20

Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie

Art. 24

Abrogato

Allegati al CCL per le costruzioni ferroviarie Allegato 3

Abrogato Allegato 4

Adeguamenti salariali per il 20084 del 19 maggio 2008 Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale (...)

4

Questo allegato sostituisce la convenzione del 19 gennaio 1998 sulla proroga del CCL per le costruzioni ferroviarie e i relativi adeguamenti (vedi decreto del Consiglio federale del 3.10.2000).

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Conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 4 del contratto collettivo di lavoro.

V Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

21 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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