Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Proroga e modifica del 30 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006 e del 10 maggio 20071 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I sono stati modificati come segue: Art. 2 cpv. 2­4 2

1 2 3

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che a)

installano impianti elettrici e/o impianti di telecomunicazione/impianti tecnici di comunicazione e/o

b)

realizzano altre installazioni assoggettate alla legge federale sugli impianti elettrici2 e all'ordinanza sugli impianti a bassa tensione3 e/o

c)

svolgono altre attività in rapporto con gli impianti elettrici: ­ la realizzazione di tracciati; ­ l'esecuzione di scanalature; ­ la realizzazione di linee pneumatiche o idrauliche nel settore MSR; ­ la realizzazione di impianti EED, IT e a fibre ottiche; ­ la realizzazione della componente elettrici di impianti fotovoltaici fino al punto di alimentazione della rete a bassa tensione.

FF 2004 6027­6028, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141 Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0) Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27)

2008-1605

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Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

3

Fanno eccezione: a)

i familiari dei datori di lavoro conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro4;

b)

ai quadri, nella misura in cui siano responsabili del personale;

c)

ai lavoratori che effettuano prevalentemente lavori di tipo amministrativo, come corrispondenza, contabilità salari, contabilità e servizio del personale, oppure che lavorano nei negozi;

d)

ai lavoratori che svolgono prevalentemente attività nell'ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte;

e)

agli apprendisti.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera5 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza6 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni paritetiche del CCL.

4

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto colletivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:7 Art. 35.4

Salari minimi

Art. 37.3

Indennità di fine anno (13a mensilità)

Art. 41.1

Rimborso spese per lavoro fuori sede

Allegato 8 Adeguamento salariale Salari minimi secondo l'art. 35.4 CCL

4 5 6 7

RS 822.11 RS 823.20 ODist; RS 823.201 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente allegato 8 del contratto collettivo di lavoro.

V Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2008 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

30 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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