Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (RS 444.1); art. 10 e 11 Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) (RS 444.11); art. 7

Il Museum Rietberg Zürich, in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo delle istituzioni che danno in prestito i beni culturali: ­ Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, Takustrasse 40, 14195 Berlin, Deutschland ­ Musée Guimet, Service de la muséographie, 6, place d'Iéna, 75116 Paris, France ­ The British Museum, Great Russell Street, London WC1B 3DG, United Kingdom;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 26 ottobre 2008;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 15 marzo 2009;

F.

Durata dell'esposizione: dal 16 novembre 2008 al 1° marzo 2009;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 26 ottobre 2008 al 15 marzo 2009.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

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La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste di rilascio di una garanzia di restituzione»), e può essere richiesta all'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

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2008-2422

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate al Servizio sottoscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione.

7 ottobre 2008

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

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