Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 4 marzo 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003, del 24 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005, del 21 marzo 2006 e del 1° maggio 20071 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 6 cifra 6.3 e 6.6 6.3
Salari minimi
6.6
Aumenti salariali
Salari
III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.
1 2
FF 1999 22322233, 2002 1516, 2003 1025, 2004 911912, 2005 18331834, 2006 30973098, 2007 31113112 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2008-0622
1813
Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili. DCF
IV Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.
4 marzo 2008
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1814