Legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 17 giugno 20081; visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 20082, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 33 cpv. 1 lett. i 1

Sono dedotti dai proventi: i.

fino a concorrenza di un importo di 10 000 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Minoranza (Cramer, Hêche, Maury Pasquier, Schwaller) i.

1 2 3 4

fino a concorrenza di un importo pari al 10 per cento del reddito imponibile, ma al massimo 20 000 franchi, i contributi dei membri e, a condizione che siano resi pubblici, i versamenti ai partiti: ...

FF 2008 6565 FF 2008 6587 RS 642.11 RS 161.1

2008-1654

6583

Deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. LF

Art. 59 cpv. 1 lett. e (nuova) 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: e.

fino a concorrenza di un importo di 10 000 franchi, i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Minoranza (Cramer, Hêche, Maury Pasquier, Schwaller) e.

fino a concorrenza di un importo pari al 10 per cento del reddito imponibile, ma al massimo 20 000 franchi, e a condizione che siano resi pubblici, i versamenti ai partiti: ...

2. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 2 lett. l (nuova) 2

Sono deduzioni generali: l.

fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 19767 sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Minoranza (Cramer, Hêche, Maury Pasquier, Schwaller) l.

fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e, a condizione che siano resi pubblici, i versamenti ai partiti: ...

Art. 25 cpv. 1 lett. e (nuova) 1

Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche: e.

5 6 7 8

fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 19768 sui diritti politici,

RS 161.1 RS 642.14 RS 161.1 RS 161.1

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Deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. LF

2.

3.

rappresentati in un parlamento cantonale, o che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Minoranza (Cramer, Hêche, Maury Pasquier, Schwaller) e.

fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale e a condizione che siano resi pubblici, i versamenti ai partiti: ...

Art. 72h (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 9 capoverso 2 lettera l e 25 capoverso 1 lettera e.

1

Scaduto tale termine, gli articoli 9 capoverso 2 lettera l e 25 capoverso 1 lettera e si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Si applicano gli importi di cui agli articoli 33 capoverso 1 lettera i e 59 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 19909 sull'imposta federale diretta.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9

RS 642.11

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Deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. LF

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