Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di utilizzo dei vettori Ariane, Vega e Soyuz al Centro spaziale della Guiana Adottata il 30 marzo 2007 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Accettazione notificata dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

I governi degli Stati contraenti della presente Dichiarazione, qui di seguito denominati «Parti contraenti», visto l'Accordo firmato il 21 settembre 1973 fra taluni governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma del vettore Ariane, e in particolare gli articoli I, III paragrafo 1 e V che prevedono un nuovo Accordo per definire il contenuto della fase di produzione del programma Ariane, vista la Convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (qui di seguito denominata «ESA» o «Agenzia»), che è stata aperta alla firma il 30 maggio 1975 ed è entrata in vigore il 30 ottobre 1980 (qui di seguito denominata «Convenzione ESA»), considerando che i programmi dell'ESA relativi ai vettori sono incentrati in particolare sulle attività di ricerca e sviluppo e che i sistemi di lancio Ariane e Vega sviluppati nel quadro dell'Agenzia (qui di seguito denominati «vettori sviluppati dall'ESA») contribuiscono ad assicurare all'Europa un accesso garantito allo spazio, considerando che con la Risoluzione ESA/C/XXXIII/Ris. 3 del 26 luglio 1979 il Consiglio dell'Agenzia aveva manifestato il suo accordo affinché la produzione fosse affidata a una struttura industriale, ricordando che taluni governi europei, con la Dichiarazione sulla fase di produzione dei vettori Ariane e i suoi successivi rinnovi e proroghe (qui di seguito denominata «Dichiarazione sulla fase di produzione di Ariane») hanno convenuto, per il periodo di tempo che va dal 14 aprile 1980 alla fine del 2008, che la fase di produzione dei vettori Ariane sia condotta da una struttura industriale e che l'Agenzia assicuri, conformemente ai disposti dell'articolo V.2 della Convenzione ESA, l'esecuzione dell'attività operativa connessa alla fase di produzione dei vettori Ariane, considerando che, adottando numerose risoluzioni del suo Consiglio, l'Agenzia ha accettato di adempiere il suddetto mandato, ricordando che, per adempiere il mandato summenzionato, l'Agenzia ha concluso con la società Arianespace, di cui nel considerando seguente, una Convenzione e i relativi accordi aggiuntivi, successivamente rinnovata e prolungata, in virtù della quale Arianespace ha accettato di occuparsi della fabbricazione, della commercializzazione e del lancio del vettore Ariane a fini pacifici conformemente ai disposti della Convenzione ESA,

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considerando che il gruppo Arianespace è attualmente costituito dalle società Arianespace Participation S.A. e Arianespace S.A., entrambe con sede sociale in Francia, (qui di seguito denominate collettivamente «Arianespace») e che le azioni di Arianespace sono detenute da entità europee, comprese le società industriali partecipanti alla fabbricazione dei vettori sviluppati dall'ESA, di cui sopra, considerando inoltre che, allo scopo di migliorare la flessibilità dei servizi di lancio offerti da Arianespace, l'Agenzia ha concluso degli accordi con Francia e Russia concernenti l'utilizzo del sistema di lancio Soyuz (qui di seguito denominato «vettore Soyuz») presso il Centro spaziale della Guiana (qui di seguito denominato «CSG») e un relativo accordo aggiuntivo alla Convenzione con Arianespace, prendendo atto del fatto che il Consiglio dell'Agenzia, riunitosi a livello ministeriale il 5 e 6 dicembre 2005, ha adottato una Risoluzione relativa allo sviluppo del settore europeo dei vettori (qui di seguito denominata «Risoluzione 2005 sui vettori»), nella quale il Consiglio riconosce la necessità di elaborare un quadro comune per la fase di utilizzo dei vettori dopo il 2008 in vista dell'attuazione di una strategia coerente in materia di vettori, che a partire dal 1° gennaio 2009 sostituisce il dispositivo della Dichiarazione sulla fase di produzione di Ariane, prendendo atto del fatto che, in virtù della Risoluzione 2005 sui vettori, gli Stati membri che partecipano ai programmi di sviluppo dei vettori dell'Agenzia concludono, nel quadro della stessa, quanto prima e in tempo utile per l'entrata in vigore della presente Dichiarazione, il relativo accordo di utilizzo per ciascuno dei vettori sviluppati dall'ESA in cui sono definiti i principi specifici relativi alla fase di utilizzo di ciascun vettore in questione, conformemente alle disposizioni della presente Dichiarazione, prendendo atto dell'obiettivo specificato nel paragrafo 16 lettera d della Risoluzione 2005 sui vettori «Bezugsrahmen für eine kohärente Umsetzung von Beschlüssen zur Umstrukturierung des europäischen Trägersektors ab 2007» (quadro di riferimento per un'attuazione coerente, a partire dal 2007, delle decisioni relative alla ristrutturazione del settore europeo dei vettori) (ESA/PB-ARIANE(2005)3, riv. 3), (qui di seguito denominato
«quadro di riferimento»), considerato che i governi partecipanti alla Dichiarazione sulla fase di produzione di Ariane contribuiscono al finanziamento della rampa di lancio presso il CSG in conformità con le Risoluzioni pertinenti adottate dal Consiglio dell'ESA, visti i seguenti accordi conclusi tra il Governo francese e l'ESA: l'Accordo relativo al Centro spaziale della Guiana (CSG) (2002-2006) firmato l'11 aprile 2002 (qui di seguito denominato «Accordo CSG»), l'Accordo relativo ai complessi di lancio e relativi impianti dell'Agenzia al CSG («Accordo ELA») firmato l'11 aprile 2002 e l'Accordo sul complesso di lancio Soyuz («Accordo ELS») firmato il 21 marzo 2005, come pure le successive modifiche di questi accordi, visto il Trattato del 27 gennaio 1967 sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti (qui di seguito denominato «Trattato sullo spazio extraatmosferico»),

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considerando che l'ESA ha accettato le disposizioni della Convenzione del 29 marzo 1972 sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali e le disposizioni della Convenzione del 14 gennaio 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extraatmosferico, vista la Risoluzione sulla responsabilità giuridica dell'Agenzia (ESA/C/XXII/Ris. 3) adottata dal Consiglio dell'ESA il 13 dicembre 1977, hanno convenuto quanto segue:

I. Scopo e impegni delle Parti contraenti (1) Con la presente Dichiarazione, le Parti contraenti convengono un quadro comune per la fase di utilizzo dei vettori sviluppati dall'ESA e del vettore Soyuz impiegato al CSG dopo il 2008, subentrante al dispositivo della Dichiarazione sulla fase di produzione di Ariane di cui nel preambolo. La fase di utilizzo dei vettori, che succede alla procedura di qualifica descritta nel quadro di riferimento menzionato nel preambolo, comprende la fabbricazione, l'integrazione, l'esercizio e la commercializzazione di questi vettori.

(2) La garanzia di un accesso disponibile, sicuro e autonomo dell'Europa allo spazio, a condizioni economicamente accettabili, è e rimane un obiettivo prioritario per le Parti contraenti.

(3) L'accesso garantito allo spazio è assicurato da i) i vettori sviluppati e prodotti dall'industria europea, concepiti essenzialmente per soddisfare il fabbisogno di missioni istituzionali dell'Europa, ii) una rampa di lancio europea operativa e iii) capacità industriali europee.

(4) La fase di utilizzo dei vettori sarà gestita a fini pacifici conformemente al Trattato sullo spazio extraatmosferico e alla Convenzione ESA.

(5) Le Parti contraenti decidono di affidare ad Arianespace (qui di seguito denominata «operatore di lancio») l'esecuzione della fase di utilizzo dei vettori sviluppati dall'ESA e del vettore Soyuz impiegato al CSG, conformemente ai ruoli e alle responsabilità definiti nel quadro di riferimento menzionato nel preambolo; a tale scopo, l'Agenzia conclude degli accordi con l'operatore di lancio conformemente alle disposizioni del numero III della presente Dichiarazione. Detti accordi subentrano alla Convenzione tra l'ESA e Arianespace menzionata nel preambolo, garantendone la continuità con la stessa.

(6) I vettori sviluppati dall'ESA sono utilizzati nel rispetto della ripartizione geografica dei lavori industriali risultanti dai relativi programmi di sviluppo eseguiti dall'Agenzia, fatte salve le disposizioni specifiche degli accordi di utilizzo applicabili a ciascun vettore sviluppato dall'ESA, da concludersi tra gli Stati che partecipano ai programmi di sviluppo dei vettori dell'Agenzia, come indicato nel preambolo, e fatte salve le disposizioni degli accordi tra l'ESA e l'operatore di lancio previsti nel numero III della presente Dichiarazione.

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(7) La rampa di lancio europea è mantenuta operativa per consentire alle Parti contraenti di accedere allo spazio in qualsiasi momento. Le Parti contraenti si impegnano dal canto loro a partecipare al finanziamento della rampa di lancio del CSG in conformità con specifici accordi.

(8) Nel definire ed eseguire i loro programmi nazionali, nonché i programmi europei e altri programmi internazionali cui partecipano, le Parti contraenti tengono conto dei vettori sviluppati dall'ESA e del vettore Soyuz impiegato al CSG, salvo se il loro utilizzo presenti, rispetto a quello di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all'epoca presa in considerazione, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell'affidabilità o dell'adeguatezza alla missione.

Le Parti contraenti utilizzano i vettori rispettando il seguente ordine di precedenza: ­

i vettori sviluppati dall'ESA,

­

il vettore Soyuz impiegato al CSG piuttosto che altre soluzioni di lancio di missioni dell'Agenzia per mezzo di vettori che non sono stati sviluppati dall'ESA,

­

altri vettori.

(9) Le Parti contraenti convengono di appoggiare collettivamente la creazione di un quadro comune che regolamenti l'acquisto di servizi di lancio destinati a programmi istituzionali europei e garantisca all'Europa pari opportunità nel mercato mondiale dei servizi di lancio.

(10) In caso di vendita a uno Stato non membro dell'Agenzia, o a un cliente che non rientri nella giurisdizione di uno Stato membro dell'Agenzia, di servizi di lancio operati da uno dei sistemi di lancio previsti nella presente Dichiarazione: a)

le Parti contraenti convengono di istituire un Comitato (qui di seguito denominato «Comitato di controllo delle vendite») che subentri al comitato di controllo delle vendite istituito ai sensi della Dichiarazione sulla fase di produzione di Ariane menzionata nel preambolo, incaricato di determinare se un progetto di vendita di un lancio concerne un'utilizzazione contraria ai disposti del numero I paragrafo 4 di cui sopra.

Il Comitato di controllo delle vendite è composto di un rappresentante di ogni Parte contraente. I membri del Comitato di controllo delle vendite sono tenuti informati dal Direttore generale dell'Agenzia in merito ai progetti di vendita di servizi di lancio da parte dell'operatore di lancio a Stati non membri dell'Agenzia e a clienti che rientrano nella giurisdizione di questi Stati.

Il Comitato di controllo delle vendite è riunito su richiesta di un terzo dei membri se è fatta valere la motivazione che l'utilizzazione di un vettore sarebbe contraria ai disposti del numero I paragrafo 4 di cui sopra.

La richiesta deve essere presentata al più tardi quattro settimane dopo che i membri del Comitato di controllo delle vendite sono stati informati del progetto di contratto di cui trattasi. Il Comitato di controllo delle vendite deve allora essere riunito entro un termine di due settimane. A maggioranza dei

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due terzi dei membri può, entro un termine massimo di quattro settimane, prendere la decisione di vietare il progetto di vendita di lancio appellandosi al mancato rispetto dei disposti del numero I paragrafo 4 di cui sopra.

La decisione di divieto è esecutoria per l'operatore di lancio. La Francia, nell'esercizio delle competenze che le derivano dal Trattato sullo spazio extraatmosferico, s'impegna a prendere i provvedimenti necessari per assicurare la buona esecuzione delle decisioni di divieto prese dal Comitato di controllo delle vendite.

b)

Senza pregiudizio degli obblighi che le incombono in base alla presente Dichiarazione, ogni Parte contraente si riserva il diritto di dichiarare che, per ragioni che le sono proprie, non si associa a un determinato lancio.

c)

Se considera che la vendita di un lancio non è compatibile con la sua adesione alla presente Dichiarazione, dopo le consultazioni che ritenesse necessarie la Parte contraente deve informarne il Direttore generale dell'Agenzia.

Se, previa informazione dell'operatore di lancio da parte del Direttore generale dell'Agenzia, la vendita è realizzata, la Parte contraente potrà immediatamente sospendere la sua adesione alla presente Dichiarazione per la vendita considerata, con riserva di informarne ufficialmente l'Agenzia e le altre Parti contraenti entro un termine di un mese e di rispettare gli impegni da essa assunti per le altre vendite. La Parte contraente manterrà disponibili i beni e i diritti di proprietà intellettuale che le appartengono, di cui nel numero I paragrafo 11 seguente, che sono stati impiegati per l'utilizzo del vettore, e non ostacolerà la loro utilizzazione.

Se fosse condotta a opporsi alla fornitura, per il lancio corrispondente, di attrezzature e sottosistemi fabbricati dalla sua industria nazionale, la Parte contraente sarebbe tenuta, nel quadro dei suoi poteri, a facilitare il trasferimento della fabbricazione delle forniture corrispondenti alle industrie delle altre Parti contraenti e non potrebbe opporsi in alcun caso alla fabbricazione di queste forniture da parte delle industrie delle altre Parti contraenti.

d)

Il Comitato di controllo delle vendite stabilisce il proprio ordinamento interno.

(11) Le Parti contraenti si impegnano a mettere a disposizione dell'operatore di lancio, quando egli ne abbia bisogno per l'utilizzo dei vettori sviluppati dall'ESA e del vettore Soyuz impiegato al CSG: ­ a condizioni finanziarie limitate al rimborso delle spese causate in tal modo, i beni di cui talune Parti contraenti sono proprietarie e che siano stati utilizzati per i programmi di sviluppo dei vettori sviluppati dall'ESA e per il programma Soyuz al CSG, ad eccezione della rampa di lancio del CSG, cui si applicano i disposti particolari del numero I paragrafo 7 di cui sopra; ­ a titolo gratuito, i diritti di proprietà intellettuale di loro appartenenza e che derivano dai programmi di sviluppo dei vettori sviluppati dall'ESA e dal programma Soyuz al CSG; l'operatore di lancio potrà accedere gratuita-

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mente alle informazioni tecniche in loro possesso e risultanti da questi stessi programmi.

(12) Le Parti contraenti fanno tutto il possibile per accordare all'ESA e all'operatore di lancio l'assistenza necessaria in materia di controllo della qualità industriale e di esame dei prezzi.

(13) Se all'atto di una vendita destinata all'esportazione risulta auspicabile trovare particolari modalità di garanzie e di finanziamento all'esportazione, le Parti contraenti si consultano per determinare le possibilità di soddisfare una domanda siffatta secondo il principio d'una ripartizione equa del rischio e del finanziamento, proporzionale alla partecipazione all'utilizzo, come stabilita negli accordi di utilizzo menzionati nel preambolo.

(14) Le Parti contraenti convengono di accordarsi sui provvedimenti da prendere in caso di cambiamenti significativi riguardanti l'operatore di lancio o di eventi che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle sue attività o sull'avvenire dei vettori sviluppati dall'ESA e del vettore Soyuz impiegato al CSG.

II. Mandato dell'Agenzia Le Parti contraenti: 1.

invitano l'Agenzia a garantire il rispetto e l'applicazione della presente Dichiarazione, nonché a tutelare i loro diritti e a verificare che le attività svolte dall'operatore di lancio e dalle industrie durante la fase di utilizzo non mettano in discussione la qualifica dei sistemi vettori e degli impianti annessi;

2.

invitano l'Agenzia ad accettare, con decisione del Consiglio, il mandato che le è affidato ai sensi della presente Dichiarazione, conformemente all'articolo V.2 della Convenzione ESA;

3.

invitano l'Agenzia a concludere con l'operatore di lancio, conformemente ai principi sanciti nella presente Dichiarazione, gli accordi speciali previsti nel numero III seguente;

4.

invitano l'Agenzia ad accettare che i rapporti sulle questioni relative al mandato affidatole in virtù della presente Dichiarazione siano presentati alle Parti contraenti in occasione di una sessione del Consiglio dell'Agenzia o di una riunione dell'organo subordinato competente per le questioni relative ai vettori. I rapporti sono presentati almeno una volta all'anno e comprendono in particolare: a) rapporti riguardanti il fabbisogno finanziario e il finanziamento del CSG; b) rapporti del Direttore generale dell'Agenzia o del suo rappresentante riguardanti il mercato mondiale dei servizi di lancio, completi di un'analisi critica;

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c) d) e)

f)

g)

rapporti dettagliati del Direttore generale dell'Agenzia o del suo rappresentante riguardanti la ripartizione geografica globale tra le Parti contraenti di tutti i lavori collegati all'utilizzo dei vettori; rapporti del Direttore generale dell'Agenzia riguardanti la ripartizione industriale dei lavori collegati all'utilizzo dei vettori; rapporti dettagliati del Direttore generale dell'Agenzia sulla base dei dati ricevuti conformemente al numero III paragrafo 1 lettera n seguente, nonché rapporti sul piano d'esercizio annuale presentati dal rappresentante dell'operatore di lancio e riguardanti le attività della società. In questa circostanza il Consiglio o l'organo ad esso subordinato può formulare all'attenzione dell'operatore di lancio qualsivoglia raccomandazione che egli ritenga utile per il conseguimento degli obiettivi della presente Dichiarazione. Egli può chiedere all'operatore di lancio di sottoporgli rapporti integrativi; rapporti del Direttore generale dell'Agenzia riguardanti le attività dell'operatore di lancio, compresa l'evoluzione della struttura e/o delle partecipazioni azionarie della società dell'operatore di lancio e del suo gruppo; rapporti del Presidente del Comitato di controllo delle vendite.

5.

invitano l'Agenzia a rispettare il carattere confidenziale dei rapporti e delle informazioni summenzionati;

6.

provvedono affinché i rappresentanti delle Parti contraenti, in occasione delle sessioni del Consiglio dell'Agenzia o delle riunioni dell'organo ad esso subordinato competente per le questioni relative ai vettori, concordino nei dettagli l'applicazione della presente Dichiarazione;

7.

invitano il Consiglio dell'Agenzia ad autorizzare il Direttore generale ad esercitare le funzioni di depositario della presente Dichiarazione e quelle descritte nel numero V seguente;

8.

invitano l'Agenzia a sostenere l'operatore di lancio nel promuovere l'esportazione dei vettori, segnatamente nei contatti con organizzazioni internazionali;

9.

invitano l'Agenzia ad accordare all'operatore di lancio l'assistenza necessaria in materia di controllo della qualità industriale e di esame dei prezzi.

III. Impegni dell'operatore di lancio ­ Accordi tra l'ESA e l'operatore di lancio (1) Ai fini dell'adempimento del mandato affidatole in virtù della presente Dichiarazione e in conformità con la Risoluzione 2005 sui vettori, l'Agenzia conclude, con l'operatore di lancio, accordi facenti seguito alla Convenzione tra l'ESA e Arianespace di cui nel preambolo, compresi i successivi accordi aggiuntivi, assicurandone la continuità con la stessa. Questi accordi, che prevedono disposizioni specifiche applicabili separatamente a ciascuno dei vettori sviluppati dall'ESA e al vettore 1285

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Soyuz impiegato al CSG, stabiliscono che l'operatore di lancio, tenuto conto delle funzioni che gli sono affidate, s'impegni a: a)

eseguire le attività che gli sono affidate conformemente alla Convenzione ESA, alle disposizioni del Trattato sullo spazio extraatmosferico e alle leggi e norme nazionali applicabili;

b)

conformarsi alle decisioni prese dal Comitato di controllo delle vendite istituito in virtù del numero I paragrafo 10 di cui sopra;

c)

rispettare i principi seguenti: ­ la sua missione principale di azienda consiste nell'utilizzare i vettori sviluppati dall'ESA; ­ l'utilizzo del vettore Soyuz al CSG funge da sostegno a quest'attività principale; ­ l'utilizzo di altri vettori al CSG è consentito a sostegno di quest'attività principale solo previo accordo del Consiglio dell'ESA e del Governo francese; ­ le altre attività che il fornitore di servizi di lancio potrebbe svolgere devono essere oggetto di una consultazione del Consiglio dell'ESA e non devono avere ripercussioni negative sull'obiettivo principale della sua azienda; ­ tutte le attività summenzionate sono svolte in conformità con le pertinenti decisioni del Consiglio dell'ESA e, se del caso, con gli accordi conclusi tra l'ESA e la Francia; ­ l'ordine di precedenza stabilito nel numero I paragrafo 8 di cui sopra deve essere osservato;

d)

attuare una politica di attribuzione dei carichi utili che miri a garantire, per ciascuno dei vettori sviluppati dall'ESA, la frequenza di lancio minima per contribuire a mantenere le capacità industriali europee necessarie ad assicurare l'accesso dell'Europa allo spazio, tenendo conto della gamma di prestazioni di ciascun vettore;

e)

elaborare, per i vettori sviluppati dall'ESA e sulla base degli obiettivi vincolanti convenuti con l'Agenzia (costi, affidabilità, frequenza di lancio e calendario), un piano d'esercizio completo di analisi dei rischi da concordare con i contraenti principali dei rispettivi sistemi vettori;

f)

rispettare, per ciascuno dei vettori sviluppati dall'ESA, la ripartizione industriale dei lavori risultanti da tutti i programmi di sviluppo dei vettori condotti dall'Agenzia conformemente agli accordi di utilizzo menzionati nel preambolo, sulla base delle seguenti disposizioni: ­ qualora l'operatore di lancio reputi che tale ripartizione non possa essere mantenuta a causa di proposte industriali inaccettabili per prezzo, scadenza o qualità, egli può ricorrere alla concorrenza; ­ prima di prendere qualsiasi provvedimento in tal senso, l'operatore di lancio notifica la sua intenzione, motivandola, alla Parte contraente interessata e al Direttore generale dell'Agenzia onde consentire la

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­

messa a punto congiunta di una soluzione entro termini ragionevoli.

L'Agenzia è associata alla procedura relativa a qualunque modifica della ripartizione industriale dei lavori risultanti da tutti i programmi di sviluppo dei vettori condotti dall'Agenzia. Le procedure saranno disciplinate negli accordi speciali conclusi fra l'Agenzia e Arianespace conformemente ai disposti del numero II paragrafo 3 di cui sopra; il precedente contraente potrà avvalersi della migliore offerta finanziaria e beneficerà della priorità rispetto a tutte le proposte industriali equivalenti per quanto riguarda il prezzo, la scadenza e la qualità;

g)

utilizzare i diritti e le informazioni messi a sua disposizione in virtù dei numeri I paragrafo 11 di cui sopra e III paragrafo 2 seguente esclusivamente per gli scopi d'utilizzo dei vettori sviluppati dall'ESA e del vettore Soyuz impiegato al CSG e trasmettere a terzi o consentire loro l'utilizzazione di detti diritti e informazioni solo previo accordo del proprietario; osservare le regole e le disposizioni nazionali applicabili in materia di controllo all'esportazione, nonché le procedure dell'Agenzia relative al trasferimento di tecnologie al di fuori degli Stati membri della stessa; tenere conto di dette restrizioni nei contratti stipulati con i suoi clienti e fornitori;

h)

rimborsare, in caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci di Ariane o di Soyuz eseguiti al CSG da parte dell'operatore di lancio durante la fase di utilizzo, fino a un importo massimo di 60 milioni di Euro per lancio il Governo francese, per quanto tenuto ad assumersi l'onere finanziario della riparazione dei danni in virtù del numero IV lettere a e c della presente Dichiarazione;

i)

rimborsare, in caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci di Vega eseguiti al CSG da parte dell'operatore di lancio durante la fase di utilizzo, fino a un importo massimo di 60 milioni di Euro per lancio e in proporzione alle loro rispettive parti di responsabilità definite nel numero IV lettera b della presente Dichiarazione il Governo francese e l'ESA, per quanto tenuti ad assumersi l'onere finanziario della riparazione dei danni;

j)

proteggere e sorvegliare i beni e le informazioni messi a sua disposizione dalle Parti contraenti e dall'Agenzia e indennizzarne i proprietari in caso di danni cagionati da lui stesso, da suoi dipendenti, da persone ausiliarie o da terzi;

k)

stipulare l'assicurazione necessaria o altra garanzia equivalente per coprire gli impegni descritti alle lettere h, i e j di cui sopra, come pure gli altri impegni e i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività previste nei relativi accordi menzionati nel presente numero III paragrafo 1; le condizioni di questa copertura assicurativa o altra garanzia saranno stabilite d'intesa con l'Agenzia e il Governo francese;

l)

provvedere affinché le attività svolte da lui stesso e dai suoi fornitori durante la fase di utilizzo non rimettano in discussione la qualifica del sistema vettore e dei rispettivi impianti produttivi e assumersi l'onere tecnico e finanziario del mantenimento in buono stato dei beni messi a sua disposizione in 1287

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applicazione dei numeri I paragrafo 11 di cui sopra e III paragrafo 2 seguente della presente Dichiarazione, conformemente agli accordi conclusi con i proprietari. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, l'operatore di lancio può, d'intesa con i proprietari, apportare ai suddetti beni le modifiche che egli ritenga necessarie ai fini dello svolgimento delle sue attività. Qualora non si giungesse a un accordo, l'operatore di lancio può procedere a dette modifiche, a condizione che garantisca il ripristino dei beni al momento della loro restituzione; m) contribuire al finanziamento dei costi connessi all'utilizzazione della rampa di lancio del CSG in conformità con le disposizioni sancite nella Risoluzione 2005 sui vettori menzionata nel preambolo; n)

garantire al Direttore generale dell'Agenzia la trasparenza e i diritti di revisione di cui essa ha bisogno nei confronti dell'operatore di lancio e dei suoi fornitori, segnatamente in relazione ai costi e alle entrate d'utilizzo annue per vettore, nonché all'evoluzione del piano d'esercizio, affinché essa possa adempiere il mandato affidatole ai sensi della presente Dichiarazione e della Convenzione ESA, e fornire le informazioni e i rapporti elencati nel numero II paragrafo 4 di cui sopra;

o)

sottolineare, nell'ambito dell'esercizio delle sue responsabilità di commercializzazione dei vettori e nelle sue relazioni con terzi, con i suoi clienti e con il pubblico, il carattere europeo e multilaterale dello sviluppo e dell'utilizzo dei vettori sviluppati dall'ESA precisando, segnatamente sui supporti scritti e audiovisivi, che i corrispondenti programmi di sviluppo sono stati condotti dall'Agenzia e richiamando l'attenzione sul ruolo svolto dalle Parti contraenti in tale sviluppo;

p)

fornire all'Agenzia e alle Parti contraenti, prioritariamente rispetto ai clienti terzi, i servizi e le attrezzature di lancio necessari, alle condizioni seguenti: ­ l'Agenzia e le Parti contraenti comunicano via via all'operatore di lancio le loro richieste di servizi di lancio secondo i propri bisogni, facendo ricorso a opzioni gratuite; in caso di conflitto di priorità tra una Parte contraente e l'Agenzia, la priorità spetterà a quest'ultima; in caso di conflitto di priorità tra le Parti contraenti, la priorità spetterà alle Parti contraenti che partecipano ai programmi di sviluppo in questione dei vettori dell'Agenzia; ­ allorché un cliente terzo richiede un'opzione pagante o desidera procedere a un'ordinazione definitiva rispetto a un elemento a disposizione gratuita dell'Agenzia o di una Parte contraente, queste ultime possono trasformare la loro opzione gratuita in opzione pagante o in ordinativo definitivo così da conservare la priorità; ­ gli accordi tra l'Agenzia e l'operatore di lancio stabiliranno una clausola standard che dovrà figurare nei contratti di vendita di lanci e che definirà la procedura applicabile qualora gli elementi vengano a mutare;

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q)

assumersi qualsiasi altro impegno necessario all'espletamento delle funzioni che gli sono assegnate. Nessuna disposizione della presente Dichiarazione deve essere intesa come un obbligo nei confronti dell'operatore di lancio di portare avanti un'attività comportante perdite finanziarie continue.

(2) Le Parti contraenti prendono atto che l'ESA mette a disposizione dell'operatore di lancio, per quanto l'utilizzo dei vettori lo richieda: ­

a titolo gratuito, i documenti industriali originati dai programmi di sviluppo dei singoli vettori sviluppati dall'ESA, come base di riferimento per l'esecuzione della corrispondente fase di utilizzo;

­

a titolo gratuito, gli impianti, equipaggiamenti e attrezzature acquistati nel quadro dei programmi di sviluppo dei singoli vettori sviluppati dall'ESA e del vettore Soyuz impiegato al CSG, di cui l'Agenzia è proprietaria. Questi beni potranno parimenti, in accordo con l'operatore di lancio, essere messi a disposizione dei suoi fornitori;

­

a titolo gratuito, i suoi diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi di sviluppo dei singoli vettori sviluppati dall'ESA e dal programma per il vettore Soyuz impiegato al CSG; l'operatore di lancio potrà accedere gratuitamente alle informazioni tecniche in possesso dell'Agenzia e risultanti da questi stessi programmi.

(3) L'operatore di lancio e l'Agenzia intrattengono un dialogo attivo onde assicurarsi che gli obiettivi dei programmi di sviluppo dei vettori intrapresi nel quadro dell'Agenzia tengano conto delle prospettive d'evoluzione del mercato dei lanci.

IV. Responsabilità in caso di danni causati da un lancio Tenuto conto degli impegni dell'operatore di lancio previsti nel numero III di cui sopra, le Parti contraenti: a)

convengono che in caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci di Ariane eseguiti al CSG dall'operatore di lancio durante la fase di utilizzo, il Governo francese è tenuto ad assumersi l'onere finanziario della riparazione dei danni;

b)

prendono atto dei principi in materia di responsabilità enunciati nella Risoluzione 2005 sui vettori per quanto concerne tutti i vettori sviluppati dall'Agenzia ad eccezione del vettore Ariane, e convengono che in caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci di Vega eseguiti al CSG dall'operatore di lancio durante la fase di utilizzo, il Governo francese è tenuto ad assumersi un terzo dell'onere finanziario della riparazione dei danni e l'Agenzia i rimanenti due terzi; per i suddetti vettori, gli Stati membri dell'Agenzia che partecipano ai programmi di sviluppo in questione dell'Agenzia concludono il corrispondente accordo di utilizzo menzionato nel preambolo, nel quale sono definite le rispettive parti di responsabilità nei confronti dell'Agenzia, conformemente alla Risoluzione 2005 sui vettori; è

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inteso che nessun altro Stato membro dell'Agenzia sarà tenuto a versare una parte qualunque dei succitati due terzi; c)

convengono che in caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci di Soyuz eseguiti al CSG dall'operatore di lancio durante la fase di utilizzo, il Governo francese è tenuto, verso l'ESA e le Parti contraenti, ad assumersi l'onere finanziario della riparazione dei danni;

d)

prendono atto della Risoluzione sulla responsabilità giuridica dell'Agenzia menzionata nel preambolo e convengono che le lettere a, b e c del presente numero non si applicano se l'Agenzia è cliente dell'operatore di lancio e se è accertato che il danno è stato causato da uno dei suoi satelliti;

e)

convengono che gli impegni assunti dal Governo francese ai sensi delle lettere a, b e c del presente numero vengono meno quando il danno è riconducibile a una colpa intenzionale o a un'omissione dell'Agenzia, di persone ausiliarie o Stati membri (ad eccezione dello Stato francese e degli organismi pubblici sotto la sua giurisdizione), e che gli impegni assunti dall'Agenzia ai sensi della lettera b del presente numero vengono meno quando il danno è riconducibile a una colpa intenzionale o a un'omissione dello Stato francese o di organismi pubblici sotto la sua giurisdizione.

V. Entrata in vigore, durata, revisioni e validità (1) La Repubblica di Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Francese, la Repubblica Ellenica, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera, il Regno di Spagna, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, possono, a partire dal 30 marzo 2007, diventare Parti contraenti della presente Dichiarazione notificando per scritto la loro accettazione al Direttore generale dell'Agenzia. La presente Dichiarazione entra in vigore nel momento in cui due terzi degli Stati membri dell'Agenzia hanno notificato per scritto al Direttore generale dell'Agenzia il loro consenso a diventare Parti contraenti. Una volta entrata in vigore, ognuno dei succitati Stati membri dell'ESA può diventare Parte contraente della presente Dichiarazione, notificando per scritto al Direttore generale dell'Agenzia il proprio consenso a diventare Parte contraente. Per questi Stati membri, la presente Dichiarazione entra in vigore 30 giorni dopo aver notificato al Direttore generale dell'Agenzia il proprio consenso a diventare Parti contraenti.

(2) Dopo la sua entrata in vigore, la presente Dichiarazione è aperta all'adesione di tutti gli Stati che diventano membri dell'Agenzia spaziale europea e che ne facciano richiesta. Ogni domanda di adesione deve essere indirizzata al Direttore generale dell'Agenzia e deve essere approvata da tutte le Parti contraenti della presente Dichiarazione. Per gli Stati membri che vi aderiscono, la presente Dichiarazione entra in vigore 30 giorni dopo aver notificato la propria adesione al Direttore generale dell'Agenzia.

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Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di utilizzo dei vettori Ariane, Vega e Soyuz al Centro spaziale della Guiana

(3) Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1 del presente numero, la presente Dichiarazione è applicabile a partire dal 1° gennaio 2009 fino alla fine del 2020. Se necessario, i disposti della presente Dichiarazione rimangono in vigore anche oltre tale data, onde permettere se del caso l'esecuzione dei contratti di lancio conclusi dall'operatore di lancio sino alla fine del 2020. Le Parti contraenti invitano il Direttore generale dell'Agenzia a convocarle nel 2014 per valutare lo stato d'attuazione della Dichiarazione e i provvedimenti che sarebbe opportuno adottare.

(4) Le Parti contraenti si consultano in merito alle condizioni di proroga in tempo utile, ma al più tardi due anni prima della data di scadenza della presente Dichiarazione.

(5) Le Parti contraenti si riuniscono, su iniziativa di almeno quattro di esse, onde esaminare i disposti della presente Dichiarazione e la sua attuazione. Nell'ambito di tale esame, il Direttore generale dell'Agenzia o una Parte contraente può presentare alle Parti proposte di emendamento del contenuto della presente Dichiarazione. Gli emendamenti ai disposti della presente Dichiarazione sono adottati con consenso unanime delle Parti contraenti.

(6) La presente Dichiarazione ha come unico scopo quello di disciplinare le relazioni tra le Parti contraenti della stessa; non tange né modifica nessun altro accordo concluso con terzi dalle Parti contraenti prima della sua entrata in vigore specificata al paragrafo 1 del presente numero; nessun accordo concluso con terzi dalle Parti contraenti dopo l'entrata in vigore della presente Dichiarazione può pregiudicarne o modificarne il contenuto.

VI. Composizione delle vertenze Le vertenze fra due o più Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Dichiarazione che non vengano risolte con la mediazione del Consiglio dell'Agenzia sono composte conformemente ai disposti dell'articolo XVII della Convenzione ESA.

L'originale della presente Dichiarazione, fatto a Parigi il 30 marzo 2007, nelle lingue tedesca, inglese e francese, tutti i testi facenti parimenti fede, sarà depositato negli archivi dell'Agenzia spaziale europea, la quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

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Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di utilizzo dei vettori Ariane, Vega e Soyuz al Centro spaziale della Guiana

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