Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 22 agosto 2008 e nella procedura per circolazione degli atti del 3 settembre 2008, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Università di Zurigo, Historisches Seminar, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, prof. dr. phil. Jakob Tanner, progetto «Internieren und Integrieren, Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970», concernente la domanda dell'11 luglio 2008 per una modifica e una proroga dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Proroga L'autorizzazione particolare rilasciata il 19 luglio 2001 e completata con le decisioni del 19 giugno 2003, del 25 agosto 2004, del 24 agosto 2005 e del 18 agosto 2006 in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP per il progetto «Internieren und Integrieren. Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970» è prorogata fino al 31 dicembre 2009.

2. Titolare dell'autorizzazione L'autorizzazione particolare è limitata alla dr. phil. Marietta Meier e alla lic. phil.

Brigitta Bernet. Rimane invariato il loro obbligo di mantenere il segreto.

3. Portata dell'autorizzazione particolare Allo scopo di consentire la conclusione del lavoro di dottorato e di abilitazione in corso, svolto nel quadro del progetto di cui al punto 1, l'autorizzazione particolare rilasciata a suo tempo alla Psychiatrische Universitätsklinik Zürich e al relativo policlinico a favore delle due collaboratrici del progetto di cui al punto 2 per aver accesso agli atti clinici dei due istituti mantiene la propria validità nello stesso ambito. Il rilascio dell'autorizzazione non comporta per nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

4. Scopo, protezione dei dati, oneri Lo scopo, la responsabilità della protezione dei dati comunicati e gli oneri relativi all'autorizzazione
originaria rimangono invariati.

5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione 2008-2799

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Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

6. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

18 novembre 2008

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, Rudolf Bruppacher

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