Decreto federale Disegno concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20083, decreta: Art. 1 Per garantire il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 800 milioni di franchi, per un periodo minimo di quattro anni fino al 31 dicembre 2012.

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Il periodo di credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente ma al più tardi il 1° gennaio 2009. A tale data, il residuo del sesto credito quadro sarà annullato.

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3

I crediti di pagamento annuali sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per:

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a.

doni e crediti;

b.

partecipazioni al capitale di società finanziarie;

c.

garanzie;

d.

contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici, a condizione che la Svizzera partecipi alla loro selezione, preparazione e valutazione;

e.

contributi generali a istituzioni internazionali;

f.

il finanziamento di misure relative all'attuazione di progetti bilaterali e multilaterali, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione;

RS 101 RS 974.0 FF 2008 2535

2007-2102

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Continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo. DF

g.

il finanziamento del personale nel settore di prestazioni «Cooperazione e sviluppo economico» della Segreteria di Stato all'economia (SECO) e incaricato di svolgere, durante il periodo coperto dal credito quadro, i compiti aggiuntivi di preparazione e di accompagnamento necessari per continuare l'attuazione delle misure di politica economica e commerciale, nonché per il finanziamento del programma di formazione e per la messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo. Il totale di queste spese non supererà il 2 per cento dell'ammontare totale del credito quadro.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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