Termine di referendum: 22 gennaio 2009

Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 20072; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20073, decreta: Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

1

2

3

1 2 3 4

Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: a.

gli edifici dell'amministrazione pubblica;

b.

gli ospedali e le altre strutture sanitarie;

c.

gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;

d.

gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure;

e.

gli istituti di formazione;

f.

i locali di musei, teatri e cinema;

g.

i centri sportivi;

h.

le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell'art. 24b della legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l'autorizzazione cantonale;

i.

gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;

j.

i negozi e i centri commerciali.

La presente legge non si applica alle economie domestiche private.

RS 101 FF 2007 5639 FF 2007 5661 RS 700

2007-1656

7205

Protezione contro il fumo passivo. LF

Art. 2 1

Divieto di fumare

È vietato fumare nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2.

Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori).

Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

3

Art. 3 Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se: a.

dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;

b.

dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall'esterno come locali per fumatori; e

c.

impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.

Art. 4

Prescrizioni cantonali

I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.

Art. 5

Disposizioni penali

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

1

2

a.

viola il divieto di fumare di cui all'articolo 2 capoverso 1;

b.

fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoverso 2;

c.

gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un'autorizzazione, non designa l'esercizio pubblico per fumatori come tale.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

L'applicazione degli articoli 59­62 della legge sul lavoro del 13 marzo 19645 esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.

3

5

RS 822.11

7206

Protezione contro il fumo passivo. LF

Art. 6

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

I Cantoni eseguono la presente legge.

Art. 7

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 14 ottobre 20086 Termine di referendum: 22 gennaio 2009

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FF 2008 7205

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Protezione contro il fumo passivo. LF

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