Decreto del Consiglio federale concernente la proroga delle autorizzazioni all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione rilasciate ai Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra

Nella sua seduta del 14 dicembre 2007, il Consiglio federale svizzero ha deciso quanto segue: 1

Visto l'articolo 387 capoverso 4 del Codice penale1 i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra sono autorizzati a: a. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione le pene detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno; b. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione le pene detentive di lunga durata che volgono al termine e/o in luogo del lavoro esterno, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno; c. combinare in modo scaglionato nel tempo l'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica di cui alla lettera a con lavoro di pubblica utilità, nel caso di sentenze pronunciate in virtù del diritto anteriore.

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L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione non può essere effettuata con l'ausilio di apparecchiature di sorveglianza satellitare («Global Positioning System», cosiddetto GPS).

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L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione può essere in linea di principio effettuata soltanto se: a. il condannato vi acconsente; b. le persone che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono; c. le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.

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Le autorizzazioni sono valide fino al 31 dicembre 2009.

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Conformemente all'ordinanza del 30 giugno 19932 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, i Cantoni di cui al numero 1 sono tenuti a partecipare alle rilevazioni statistiche effettuate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (UST) relative all'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione. Le competenti autorità cantonali d'esecuzione sono tenute a fornire le informa-

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RS 311.0 RS 431.012.1

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Esecuzione di pene detentive fuori dello stabilimento d'esecuzione con sorveglianza elettronica. DCF

zioni necessarie. Esse devono compilare conformemente alle prescrizioni i questionari che l'UST sottopone loro e trasmetterli a quest'ultimo.

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I Cantoni di cui al numero 1 valutano le esperienze maturate con l'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione negli anni 2007 (in base al n. 6 dell'autorizzazione del Consiglio federale del 21 dicembre 2006) e 2008 e consegnano un rapporto all'Ufficio federale di giustizia (UFG) entro la fine di marzo 2009. La valutazione include le questioni seguenti: ­ quali sono le ripercussioni del Codice penale riveduto, entrato in vigore il 1° gennaio 20073, sull'esecuzione mediante sorveglianza elettronica di pene detentive di breve durata? In particolare occorre valutare le ripercussioni in relazione al numero e all'idoneità delle persone che entrano in linea di conto per un'esecuzione mediante sorveglianza elettronica nonché alla loro disponibilità ad acconsentire a tale forma di esecuzione.

­ In che misura l'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al termine di pene detentive di lunga durata rappresenta un bisogno concreto?

Occorre esaminare se non sono sufficienti le nuove normative sull'esecuzione progressiva della pena detentiva e la possibilità di ricorrere a una sorveglianza elettronica in quanto misura di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione delle pene.

­ A quanto ammontano nel dettaglio i costi dell'esecuzione mediante sorveglianza elettronica? Come vanno valutati tali costi in rapporto a quelli per l'esecuzione di pene detentive in regime di semiprigionia e per l'esecuzione di pene pecuniarie o lavoro di pubblica utilità?

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Qualora non venissero adempiti gli oneri e le condizioni di cui ai numeri 1­6, la presente autorizzazione può essere revocata.

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La Cancelleria federale notifica il presente decreto ai Governi dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra.

14 dicembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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