Codice delle obbligazioni

Disegno

(Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta: I 1. Il titolo ventesimosesto del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Capo primo: Disposizioni generali Art. 620 A. Nozione

La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Il capitale azionario è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.

1

Ciascun azionista partecipa al capitale azionario con almeno un'azione. È tenuto soltanto a versare il prezzo d'emissione delle sue azioni.

2

Art. 622 cpv. 4 e 5 4

Le azioni hanno un valore nominale superiore a zero centesimi.

Se sono emessi titoli, questi devono essere firmati da almeno un membro del consiglio d'amministrazione.

5

Art. 623 cpv. 2 Per la riunione di azioni quotate in borsa occorre una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti emessi e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati. Per le azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.

2

1 2

FF 2008 1321 RS 220

2007-1832

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Art. 627 II. Altre disposizioni

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti: 1.

la modificazione dello statuto in deroga alle norme legali;

2.

la sottoscrizione delle azioni mediante firma autografa;

3.

l'attribuzione di quote di utili;

4.

le competenze dell'assemblea generale relative alla determinazione delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e alle persone loro vicine nonché all'attribuzione di azioni e opzioni ai collaboratori;

5.

l'attribuzione d'interessi per il periodo d'avviamento;

6.

i conferimenti in natura, i conferimenti mediante compensazione e l'assunzione di beni;

7

la limitazione della durata della società;

8.

le pene convenzionali per il caso in cui i conferimenti non siano effettuati tempestivamente;

9.

l'aumento condizionale del capitale e la forbice di capitale;

10. i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni, come pure i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e la concessione di vantaggi speciali; 11. il versamento di acconti sui dividendi; 12. la limitazione della facoltà di trasferire le azioni nominative; 13. la limitazione del diritto di voto degli azionisti; 14. l'approvazione di determinate decisioni del consiglio d'amministrazione da parte dell'assemblea generale; 15. per le azioni non quotate in borsa, la limitazione del diritto degli azionisti di farsi rappresentare nell'assemblea generale; 16. la possibilità di svolgere l'assemblea generale all'estero; 17. l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea generale; 18. i casi, non previsti dalla legge, nei quali l'assemblea generale può deliberare solo a maggioranza qualificata; 19. la presenza di rappresentanti di singoli gruppi di azionisti o di una corporazione di diritto pubblico nel consiglio d'amministrazione; 20. la procedura decisionale del consiglio d'amministrazione, in quanto si deroghi alle disposizioni legali; 21. la facoltà di delegare la gestione a singoli membri del consiglio d'amministrazione o a terzi; 1478

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22. le condizioni alle quali il consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea generale e a proporle misure di risanamento; 23. l'organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio di revisione eccedenti l'ambito fissato dalla legge; 24. l'impiego del patrimonio della società disciolta, in quanto si deroghi alle disposizioni legali; 25. la possibilità di convertire in una forma diversa azioni emesse sotto una determinata forma, nonché la ripartizione delle spese risultanti, in quanto deroghi alla normativa della legge del ...3 sui titoli contabili.

Art. 628 Abrogato Art. 632, titolo marginale e cpv. 1 III. Conferimenti e assunzione di beni 1. Conferimento minimo

All'atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 25 per cento del valore nominale di ogni azione.

1

Art. 633 cpv. 3 (nuovo) Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti effettuati in franchi svizzeri o in un'altra moneta liberamente convertibile.

3

Art. 634 b. Conferimenti in natura

1

I conferimenti in natura valgono come copertura se: 1.

possono essere iscritti negli attivi del bilancio;

2.

possono confluire nel patrimonio della società;

3.

la società, dal momento della sua notificazione per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio, può liberamente disporne come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario;

4.

possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi;

5.

è stata esibita una relazione sulla costituzione con attestazione di verifica.

Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l'atto pubblico se per il trasferimento dell'oggetto in questione è prescritta tale forma.

2

3

RS ...; FF 2006 8533

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È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L'atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società.

3

Lo statuto deve indicare l'oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite.

L'assemblea generale può abrogare le relative disposizioni statutarie dopo dieci anni.

4

L'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale corrispettivo devono essere iscritti nel registro di commercio.

5

Art. 634a c. Assunzione di beni

Qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da persone loro vicine, lo statuto deve indicare l'oggetto di questa assunzione, il nome dell'alienante e la controprestazione della società.

L'oggetto dell'assunzione e la controprestazione della società devono essere iscritti nel registro di commercio.

1

Le norme concernenti l'assunzione di beni si applicano soltanto ai beni che possono essere oggetto di un conferimento in natura.

2

L'assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie concernenti le assunzioni di beni dopo dieci anni. Tali disposizioni possono inoltre essere abrogate se la società rinuncia definitivamente all'assunzione di beni.

3

La società può far iscrivere nel registro di commercio altri negozi giuridici.

4

Art. 634b (nuovo) d. Conferimenti mediante compensazione

I conferimenti possono essere effettuati anche mediante compensazione. I crediti possono essere compensati soltanto se le prestazioni da cui derivano possono essere oggetto di un conferimento in denaro o in natura.

1

In caso di risanamento, la compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più interamente coperto dagli attivi.

2

Lo statuto deve indicare la causa del credito da compensare, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite.

3

La stima del credito e le azioni emesse quale corrispettivo devono essere iscritte nel registro di commercio.

4

L'assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie concernenti i conferimenti mediante compensazione dopo dieci anni.

5

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Art. 634c (nuovo) e. Conferimenti ulteriori

Il consiglio d'amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate.

1

Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura o mediante compensazione.

2

Art. 634d (nuovo) f. Riduzione dell'ammontare dei conferimenti effettuati

L'assemblea generale può ridurre l'ammontare dei conferimenti effettuati. Le norme sulla riduzione del capitale azionario si applicano per analogia.

1

L'ammontare dei conferimenti effettuati non può essere inferiore al conferimento minimo di cui all'articolo 632.

2

Art. 636 (nuovo) IV. Vantaggi speciali

Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o di altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari. Deve inoltre indicare con precisione il genere, il contenuto e il valore di siffatti vantaggi.

1

Il genere, il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.

2

Art. 650 K. Aumento e riduzione del capitale azionario I. Aumento ordinario 1. Deliberazione dell'assemblea generale

L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale.

1

La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

2

1.

l'ammontare nominale totale dell'aumento e l'ammontare dei conferimenti da effettuare;

2.

il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;

3.

il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;

4.

la specie dei conferimenti;

5.

in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;

6.

in caso di conferimento mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;

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7.

in caso di assunzione di beni, il suo oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società;

8.

in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;

9.

ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;

10. ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi; 11. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.

Il consiglio d'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio l'aumento del capitale entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.

3

Art. 651 e 651a Abrogati Art. 652, titolo marginale e cpv. 3 La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante sei mesi dopo che sia stata firmata.

2. Sottoscrizione di azioni

3

3. Prospetto d'emissione

Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d'emissione ragguagli su:

Art. 652a, titolo marginale, cpv. 1 n. 1­3 e 5, nonché cpv. 4 (nuovo) 1

1.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

2.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

3.

le disposizioni statutarie relative all'aumento condizionale del capitale e alla forbice di capitale;

5.

l'ultimo conto annuale e l'ultimo conto di gruppo con la relazione di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, il bilancio intermedio;

Il prospetto d'emissione non è necessario se le azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi.

4

4

RS 951.31

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Art. 652b, titolo marginale, nonché cpv. 1bis, 4 e 5 (nuovi) 4. Diritto d'opzione

1bis Il diritto d'opzione è salvaguardato se un istituto sottostante alla legge dell'8 novembre 19345 sulle banche o un commerciante di valori mobiliari sottostante alla legge del 24 marzo 19956 sulle borse sottoscrive le azioni impegnandosi a offrirne l'acquisto agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore.

L'esercizio del diritto d'opzione non può essere ostacolato in modo incongruo.

4

Il prezzo d'emissione delle azioni può essere notevolmente inferiore al loro valore reale soltanto se il diritto d'opzione è negoziabile o se tutti gli azionisti approvano il prezzo d'emissione.

5

Art. 652c, titolo marginale 5. Prestazione dei conferimenti

Art. 652d, titolo marginale e cpv. 2 6. Aumento mediante capitale proprio

La prova della copertura dell'ammontare dell'aumento è addotta con il conto annuale nella versione approvata dagli azionisti o, se questo conto risale a più di sei mesi, con un bilancio intermedio verificato.

2

Art. 652e, titolo marginale 7. Relazione sull'aumento del capitale

Art. 652f, titolo marginale 8. Attestazione di verifica

Art. 652g, titolo marginale e cpv. 3 9. Adeguamento dello statuto

3

Abrogato

Art. 652h, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 10. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione

5 6

Il consiglio d'amministrazione notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

1

2

Abrogato

RS 952.0 RS 954.1

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Art. 653 II. Aumento condizionale 1. Deliberazione dell'assemblea generale

L'assemblea generale può procedere a un aumento condizionale del capitale accordando nello statuto il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d'opzione) alle persone seguenti:

1

1.

gli azionisti;

2.

i titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari;

3.

i lavoratori;

4.

i membri del consiglio d'amministrazione;

5.

i creditori.

La società può accordare il diritto di acquistare nuove azioni anche agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori e ai membri del consiglio d'amministrazione di altre società del gruppo.

2

Entro 30 giorni dalla deliberazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificarla per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.

3

Il capitale azionario aumenta senz'altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d'opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione.

4

Art. 653b cpv. 1 n. 4 1

Lo statuto deve indicare: 4.

la soppressione o la limitazione dei diritti d'opzione spettanti agli attuali azionisti in caso di aumento ordinario del capitale, in quanto non siano loro accordati i diritti d'opzione ai sensi del presente articolo;

Art. 653c 4. Tutela degli azionisti

Se nell'ambito di un aumento condizionale del capitale sono accordati diritti d'opzione agli azionisti, si applicano le disposizioni concernenti il diritto d'opzione in caso di aumento ordinario del capitale.

1

Qualora l'aumento condizionale del capitale sia connesso con l'emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore.

2

1484

Codice delle obbligazioni

Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso:

3

1.

in caso di gravi motivi; o

2.

se le azioni sono quotate in borsa e le obbligazioni di prestiti o le obbligazioni similari sono emesse a condizioni eque.

La soppressione del diritto d'opzione necessaria per procedere a un aumento condizionale del capitale e la limitazione o soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione non devono avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.

4

Art. 653d cpv. 1 L'azionista, il membro del consiglio d'amministrazione, il lavoratore o il creditore titolare di un diritto di conversione o d'opzione che gli permetta di acquistare azioni non può essere impedito nell'esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto d'emissione.

1

Art. 653f b. Attestazione di verifica

Alla fine di ogni esercizio un perito revisore abilitato verifica se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d'emissione. Il perito revisore attesta per scritto l'esito della verifica.

1

Il consiglio d'amministrazione può disporre che tale verifica sia eseguita anteriormente.

2

Art. 653g c. Adeguamento dello statuto

Ricevuta l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta:

1

1.

il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;

2.

se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;

3.

lo stato del capitale azionario alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica.

Le decisioni relative alla modificazione dello statuto e agli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui e al consiglio d'amministrazione.

2

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Codice delle obbligazioni

Art. 653i 7. Abrogazione

Il consiglio d'amministrazione abroga o adegua le disposizioni statutarie sull'aumento condizionale del capitale se:

1

1.

i diritti di conversione o d'opzione sono estinti;

2.

non sono stati accordati diritti di conversione o d'opzione;

3.

tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato per scritto all'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione loro accordati.

Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato certifica in un'attestazione di verifica che è adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 1.

2

La modificazione dello statuto deve risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che l'attestazione del revisore contiene le indicazioni richieste.

3

Art. 653j (nuovo) III. Riduzione del capitale azionario 1. Riduzione ordinaria a. Principi

La riduzione del capitale azionario è deliberata dall'assemblea generale. Il consiglio d'amministrazione prepara e attua la riduzione.

1

2 La riduzione del capitale può essere attuata mediante riduzione del valore nominale o soppressione di azioni.

Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente aumentato sino a concorrenza di almeno 100 000 franchi.

3

Art. 653k (nuovo) b. Tutela dei creditori

Se il capitale azionario deve essere ridotto, il consiglio d'amministrazione informa i creditori, mediante pubblica diffida, che possono produrre i loro crediti ed esigere garanzie. La diffida ai creditori deve essere pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed altresì nella forma prevista dallo statuto.

1

Se i creditori ne fanno richiesta entro un mese dalla terza pubblicazione della diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, la società deve garantire i loro crediti.

2

L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la riduzione del capitale azionario non compromette il soddisfacimento del credito.

3

In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori.

4

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Art. 653l (nuovo) c. Bilancio intermedio

Se la data di chiusura del bilancio precede di oltre sei mesi quella in cui l'assemblea generale delibera la riduzione del capitale, la società deve stilare un bilancio intermedio.

1

Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:

2

1.

non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;

2.

le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Art. 653m (nuovo) d. Attestazione di verifica

Un perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sul bilancio, che i debiti della società rimarranno interamente coperti dopo la riduzione del capitale azionario.

1

L'attestazione di verifica del perito revisore abilitato tiene conto dell'esito della diffida ai creditori di cui all'articolo 653k.

2

Se l'attestazione di verifica è già disponibile quando l'assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione informa sull'esito della verifica. In tal caso, il perito revisore abilitato deve presenziare all'assemblea generale, a meno che quest'ultima non abbia deciso all'unanimità di rinunciare alla sua presenza.

3

Art. 653n (nuovo) e. Deliberazione dell'assemblea generale

La deliberazione dell'assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare: 1.

l'ammontare nominale della riduzione;

2.

le modalità di riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se si riduce il valore nominale o si sopprimono azioni;

3.

la destinazione dei mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale.

Art. 653o (nuovo) f. Adeguamento dello statuto; iscrizione nel registro di commercio

Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che la riduzione è stata attuata conformemente a quanto richie-

1

1487

Codice delle obbligazioni

sto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale.

Le decisioni relative alla modificazione dello statuto e agli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui e al consiglio d'amministrazione.

2

Entro 30 giorni dalla sua decisione, il consiglio d'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

3

L'ufficio del registro di commercio può iscrivere la riduzione del capitale soltanto se l'attestazione di verifica contiene quanto richiesto dalla legge e non vi sono formulate riserve.

4

I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo l'iscrizione della riduzione nel registro di commercio.

5

Art. 653p (nuovo) 2. Riduzione e aumento simultanei a. Principio

1

Lo statuto non dev'essere adeguato se: 1.

l'ammontare della riduzione del capitale azionario è simultaneamente e integralmente sostituito con nuovo capitale;

2.

l'ammontare dei conferimenti effettuati resta invariato; e

3.

il numero e il valore nominale delle azioni restano invariati.

Le disposizioni concernenti la riduzione ordinaria del capitale non sono in tal caso applicabili.

2

Art. 653q (nuovo) b. Soppressione delle azioni

Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, i diritti degli azionisti decadono all'atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.

1

All'atto dell'aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d'opzione di cui non possono essere privati.

2

Art. 653r (nuovo) 3. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo

1488

La diffida ai creditori e la garanzia dei loro crediti possono essere omesse se:

1

1.

il capitale azionario è ridotto per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite; e

2.

l'ammontare della riduzione non è superiore a tale eccedenza passiva.

Codice delle obbligazioni

Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti la riduzione ordinaria del capitale.

2

Art. 653s (nuovo) IV. Forbice di capitale 1. Autorizzazione

L'assemblea generale può adottare una disposizione statutaria che, per tre anni al massimo, autorizzi il consiglio d'amministrazione a modificare il capitale azionario entro una forbice predeterminata.

L'assemblea generale stabilisce il limite superiore (capitale massimo) e il limite inferiore (capitale di base) entro i quali il consiglio d'amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario.

1

2 Il capitale massimo non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il capitale di base non può essere inferiore alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

L'assemblea generale può limitare i poteri del consiglio d'amministrazione. Può segnatamente prevedere che il consiglio d'amministrazione è autorizzato soltanto ad aumentare il capitale azionario o soltanto a ridurlo.

3

L'assemblea generale può inoltre adottare una disposizione statutaria che autorizzi il consiglio d'amministrazione ad attuare un aumento condizionale del capitale entro la forbice di capitale.

4

Entro 30 giorni dalla deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificarla per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.

5

La durata di validità dell'autorizzazione decorre dalla deliberazione dell'assemblea generale.

6

7

La deliberazione di autorizzazione deve risultare da un atto pubblico.

Art. 653t (nuovo) 2. Basi statutarie

1

Se è introdotta una forbice di capitale, lo statuto deve indicare: 1.

il capitale massimo e il capitale di base;

2.

la durata di validità e la data di scadenza dell'autorizzazione;

3.

le restrizioni e le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

4.

il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;

5.

il contenuto e il valore dei vantaggi speciali, come pure il nome dei beneficiari;

6.

ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; 1489

Codice delle obbligazioni

7.

ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d'amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;

8.

le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.

Scaduta la durata di validità dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative alla forbice di capitale.

2

Art. 653u (nuovo) 3. Aumento e riduzione del capitale azionario entro la forbice di capitale

Il consiglio d'amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti stabiliti dall'autorizzazione dell'assemblea generale.

1

Se aumenta o riduce il capitale azionario, il consiglio d'amministrazione procede, mediante atto pubblico, agli accertamenti occorrenti e alle necessarie modificazioni dello statuto. Emana le disposizioni necessarie in quanto non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale.

2

Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, il consiglio d'amministrazione, entro 30 giorni dalla relativa decisione, notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio il nuovo ammontare del capitale azionario.

3

Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l'aumento ordinario o condizionale del capitale o la riduzione del capitale.

4

Art. 653v (nuovo) 4. Aumento o riduzione del capitale azionario da parte dell'assemblea generale

Se durante la validità dell'autorizzazione l'assemblea generale aumenta o riduce il capitale azionario emesso, la deliberazione relativa alla forbice di capitale decade. Lo statuto è adeguato di conseguenza.

5. Tutela dei creditori

1

Art. 653w (nuovo) L'assemblea generale può prevedere un capitale di base inferiore al capitale azionario iscritto nel registro di commercio soltanto se: 1.

i creditori sono stati diffidati a produrre i loro crediti conformemente all'articolo 653k; e

2.

è stata esibita l'attestazione di verifica di cui all'articolo 653m.

Il capoverso 1 non è applicabile se l'introduzione della forbice di capitale è stata decisa all'atto della costituzione della società.

2

1490

Codice delle obbligazioni

La diffida ai creditori e l'attestazione di verifica non sono necessarie se il consiglio d'amministrazione riduce il capitale azionario entro la forbice di capitale.

3

Il consiglio d'amministrazione può procedere a una riduzione del capitale azionario entro la forbice di capitale soltanto se ciò non compromette il soddisfacimento dei crediti.

4

Art. 653x (nuovo) 6. Attestazione di verifica

Qualora il capitale azionario sia stato ridotto, alla fine dell'esercizio un perito revisore abilitato deve verificare se i debiti della società rimangono interamente coperti. Il perito revisore deve attestare per scritto l'esito della sua verifica.

1

2 Il consiglio d'amministrazione deve trasmettere l'attestazione di verifica all'ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla fine dell'esercizio.

Art. 653y (nuovo) 7. Indicazioni nell'allegato del conto annuale

L'allegato del conto annuale deve fornire indicazioni riguardo a ogni aumento e riduzione del capitale azionario attuati dal consiglio d'amministrazione. Deve inoltre riprodurre il contenuto dell'attestazione di verifica del perito revisore abilitato.

Art. 656a cpv. 4 (nuovo) Il capitale di partecipazione può essere creato all'atto della costituzione della società, mediante aumento ordinario o condizionale del capitale oppure, sempre che l'assemblea generale l'abbia previsto, nell'ambito della forbice di capitale.

4

Art. 656b II. Capitale di partecipazione e capitale azionario

Nelle società i cui buoni di partecipazione sono quotati in borsa l'ammontare del capitale di partecipazione può essere stabilito a prescindere da quello del capitale azionario. Nelle altre società il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario.

1

2 Le disposizioni sul capitale minimo e sui conferimenti minimi totali non sono applicabili.

3

Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario per: 1.

costituire la riserva legale da utili (art. 672);

2.

accertare l'esistenza di una perdita di capitale ai sensi dell'articolo 725;

1491

Codice delle obbligazioni

3.

definire i limiti dell'aumento condizionale del capitale (art. 653a);

4.

determinare il capitale di base e il capitale massimo della forbice di capitale (art. 653s).

Le soglie previste vanno calcolate separatamente per gli azionisti e i partecipanti per quanto concerne:

4

5

1.

l'istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell'assemblea generale;

2.

l'azione di scioglimento della società.

Le soglie previste vanno calcolate in base: 1.

alle azioni emesse, per l'acquisto di azioni proprie;

2.

ai buoni di partecipazione emessi, per l'acquisto di buoni di partecipazione.

Le soglie previste vanno calcolate esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne:

6

1.

il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea generale;

2.

il diritto di chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea generale.

Art. 656c cpv. 3 Alle stesse condizioni previste per l'azionista, il partecipante ha diritto di chiedere l'istituzione di una verifica speciale. Se lo statuto non gli accorda diritti più ampi, il partecipante può chiedere per scritto all'assemblea generale di ottenere ragguagli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.

3

Art. 656d, titolo marginale e cpv. 2 Il processo verbale è reso accessibile per via elettronica ai partecipanti entro 20 giorni dall'assemblea generale o è inviato gratuitamente a ogni partecipante che ne faccia richiesta. I partecipanti ne sono informati nella comunicazione loro destinata.

2. Informazione sulle deliberazioni dell'assemblea generale

2

N. Azioni proprie I. Limitazione dell'acquisto

1

Art. 659 La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto.

L'acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario.

2

Se le azioni sono acquistate nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o di un'azione di scioglimento, il limite massimo è del

3

1492

Codice delle obbligazioni

20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

Art. 659a II. Conseguenze dell'acquisto

Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto delle stesse e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

1

Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione.

2

Se il diritto di voto è esercitato in violazione dei capoversi 1 e 2, si applica l'articolo 691 capoverso 3.

3

La società è tenuta a dedurre dalle riserve da utili un importo corrispondente al valore d'acquisto delle azioni proprie. La presentazione nel bilancio è retta dall'articolo 959a capoverso 2 numero 3.

4

Art. 662­670 Abrogati Art. 671 C. Riserve I. Riserva legale da capitale

1

2

Sono assegnati alla riserva legale da capitale: 1.

il ricavo proveniente dall'emissione di azioni sopra la pari (aggio), dedotte le spese d'emissione;

2.

i versamenti su azioni effettuati da azionisti decaduti e non rimborsati dalla società, in quanto non sia subita alcuna perdita sulle nuove azioni emesse (utile da decadenza di azionisti);

3.

altri conferimenti e versamenti suppletivi effettuati da titolari di titoli di partecipazione;

4.

l'utile contabile derivante dalla riduzione del capitale, in quanto non venga assorbito dall'ammortamento di attivi a rischio o dalla costituzione di riserve per tali attivi.

La riserva legale da capitale può essere impiegata soltanto per: 1.

sopperire a perdite;

2.

prendere misure che permettano all'impresa di proseguire le sue attività in caso di cattivo andamento degli affari;

3.

evitare la disoccupazione dei dipendenti dell'impresa o attenuarne le conseguenze.

Art. 671a e 671b Abrogati 1493

Codice delle obbligazioni

Art. 672 II. Riserva legale da utili

Il 5 per cento dell'utile dell'esercizio è assegnato alla riserva legale da utili. Prima di assegnare tale importo alla riserva va coperta l'eventuale perdita riportata.

1

La riserva legale da utili è alimentata sino a che abbia raggiunto il 50 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

Nelle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding) la riserva legale è alimentata sino a che abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario iscritto.

2

All'impiego della riserva legale da utili si applica l'articolo 671 capoverso 2.

3

Il dividendo può essere determinato soltanto dopo che alla riserva legale da utili sia stata assegnata la somma che le è destinata.

4

Art. 673 III. Riserve facoltative da utili

L'assemblea generale può prevedere, nello statuto o mediante deliberazione, la costituzione di riserve facoltative da utili.

1

Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

2

Fatto salvo l'articolo 674, l'assemblea generale decide circa l'impiego delle riserve facoltative da utili.

3

Il dividendo può essere determinato soltanto dopo che alle riserve facoltative da utili siano state assegnate le somme loro destinate.

4

Art. 674 IV. Compensazione delle perdite

1

Le perdite sono compensate con, nell'ordine: 1.

l'utile riportato;

2.

le riserve facoltative da utili;

3.

la riserva legale da utili;

4.

la riserva legale da capitale.

Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale.

2

Art. 675a (nuovo) II. Acconti sui dividendi

1494

L'assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi se:

1

Codice delle obbligazioni

1.

lo statuto lo prevede; e

2.

il bilancio intermedio non risale a oltre sei mesi.

Nelle società che eseguono una revisione, il bilancio intermedio dev'essere verificato dall'ufficio di revisione prima della deliberazione dell'assemblea generale. La verifica è effettuata conformemente alle norme concernenti la revisione limitata.

2

Si applicano inoltre le disposizioni relative ai dividendi (art. 660 cpv. 1 e 3, 661, 671­674, 675 cpv. 2, 677, 678 e 958e).

3

Art. 676, titolo marginale III. Interessi per il periodo d'avviamento

Art. 677, titolo marginale IV. Partecipazione agli utili (tantièmes)

Art. 678 E. Restituzione di prestazioni I. In genere

Gli azionisti e i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d'avviamento sono tenuti a restituirli.

1

Essi devono restituire anche le altre prestazioni della società in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e ai risultati d'esercizio della società.

2

3

Si applica inoltre l'articolo 64.

Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista; la domanda giudiziale di quest'ultimo è volta ad una prestazione alla società.

4

L'obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.

5

Art. 680 F. Versamenti degli azionisti I. Oggetto

La società può imporre agli azionisti soltanto gli obblighi previsti dalla legge.

1

Per l'acquisto delle azioni non può essere richiesto un importo eccedente quello determinato al momento dell'emissione.

2

Gli azionisti non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.

3

1495

Codice delle obbligazioni

Art. 685d cpv. 2 La società può inoltre rifiutare l'acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto e se non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse.

2

Art. 689 cpv. 2 Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell'assemblea generale o farle rappresentare da un terzo.

2

Art. 689a cpv. 1bis e 3 (nuovi) Il consiglio d'amministrazione può stabilire che, in luogo della procura scritta, può essere prodotta una procura elettronica munita di una firma elettronica qualificata.

1bis

Il possessore di un'azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante una procura scritta dell'azionista.

3

Art. 689b cpv. 2 Abrogato Art. 689c b. Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa

Le società le cui azioni sono quotate in borsa designano uno o più rappresentanti indipendenti prima di ogni assemblea generale.

1

L'azionista non può conferire una procura permanente al rappresentante indipendente.

2

Se non ha ricevuto istruzioni riguardo a proposte iscritte all'ordine del giorno, il rappresentante indipendente si astiene dal voto.

3

Se nell'assemblea generale sono presentate proposte non iscritte all'ordine del giorno, il rappresentante indipendente aderisce alle raccomandazioni di voto del consiglio d'amministrazione, sempreché l'azionista non gli abbia impartito istruzioni diverse per tale evenienza.

4

La rappresentanza istituzionale può essere esercitata soltanto da rappresentanti indipendenti.

5

Art. 689d c. Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa

1496

Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell'assemblea generale soltanto da un altro azionista.

1

Codice delle obbligazioni

La società che si avvale di tale facoltà è tenuta a designare, se un azionista lo domanda, una persona indipendente dalla quale gli azionisti possano farsi rappresentare nell'assemblea generale.

2

L'azionista deve presentare alla società la domanda di designazione di un rappresentante indipendente al più tardi 14 giorni prima della data prevista per l'assemblea generale.

3

Al più tardi otto giorni prima della data prevista per l'assemblea generale, la società deve comunicare per scritto a tutti gli azionisti il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente.

4

Se la società non adempie l'obbligo di designare un rappresentante indipendente, l'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un terzo di sua scelta.

5

6

Si applica inoltre l'articolo 689c capoversi 3­5.

Art. 689e cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2, primo periodo Il rappresentante indipendente comunica alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da lui rappresentate. ...

1

2

Il presidente comunica queste indicazioni all'assemblea generale. ...

Art. 692 cpv. 3 Abrogato Art. 693 cpv. 3 n. 1­4 e 5 (nuovo) La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

3

1.

Concerne soltanto il testo francese.

2.

Concerne soltanto il testo francese.

3.

l'istituzione di una verifica speciale;

4.

la proposizione di un'azione di responsabilità;

5.

la proposizione di un'azione di restituzione di prestazioni indebite.

Art. 696 cpv. 3 Ogni azionista può ancora, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere che la società gli invii la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e la relazione dei revisori. Questi documenti sono inviati gratuitamente.

3

1497

Codice delle obbligazioni

Art. 697, titolo marginale e cpv. 2­4 2. Ragguagli

Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa ogni azionista può inoltre in qualsiasi momento chiedere per scritto al consiglio d'amministrazione ragguagli sugli affari della società. Entro 90 giorni il consiglio d'amministrazione deve fornire per scritto i ragguagli richiesti. Le risposte del consiglio d'amministrazione devono essere rese disponibili per consultazione nell'assemblea generale seguente o pubblicate senza indugio in forma elettronica.

2

I ragguagli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere forniti nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista e non compromettono segreti d'affari o altri interessi preponderanti della società. Il rifiuto di fornire ragguagli dev'essere motivato per scritto.

3

4

Abrogato

Art. 697bis (nuovo) 3. Consultazione

I libri e la corrispondenza possono essere consultati da ogni azionista in quanto l'assemblea generale o il consiglio d'amministrazione lo decida.

1

La consultazione va autorizzata nella misura in cui è necessaria per l'esercizio dei diritti dell'azionista e non compromette segreti d'affari o altri interessi preponderanti della società. Se la consultazione viene negata, il consiglio d'amministrazione deve motivare per scritto la decisione.

2

Alle stesse condizioni, ogni azionista della società madre di un gruppo può consultare i libri e la corrispondenza delle altre società del gruppo.

3

Art. 697ter (nuovo) 4. Reiezione della domanda di ragguagli o di consultazione

Ogni azionista può chiedere al giudice di ordinare che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato.

Art. 697quater (nuovo)

5. Informazioni particolari a. Società le cui azioni sono quotate in borsa

1498

Le società le cui azioni sono quotate in borsa sono tenute a indicare nell'allegato del conto annuale:

1

1.

tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d'amministrazione;

2.

tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione), nonché la durata dei contratti in cui sono previste tali retribuzioni;

Codice delle obbligazioni

2

3

3.

tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;

4.

le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;

5.

le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1­4.

Sono considerate retribuzioni in particolare: 1.

gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;

2.

le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;

3.

le prestazioni in natura;

4.

l'attribuzione di partecipazioni e di diritti di conversione e d'opzione;

5.

le indennità di partenza;

6.

le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;

7.

la rinuncia a crediti;

8.

le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;

9.

tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

Nell'allegato del conto annuale vanno inoltre indicati: 1.

tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;

2.

i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;

3.

i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

4

1.

l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

1499

Codice delle obbligazioni

2.

l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

3.

l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, si applicano per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

5

Art. 697quinquies (nuovo) b. Società le cui azioni non sono quotate in borsa

Ogni azionista di una società le cui azioni non sono quotate in borsa può chiedere al consiglio d'amministrazione ragguagli sulle retribuzioni, i mutui e i crediti di cui all'articolo 697quater.

1

Il consiglio d'amministrazione deve fornire tali ragguagli all'azionista entro 45 giorni.

2

Art. 697sexies (nuovo) c. Rapporti di partecipazione nelle società le cui azioni sono quotate in borsa

Le società le cui azioni sono quotate in borsa sono tenute, in quanto li conoscano o li dovrebbero conoscere, a indicare, nell'allegato del bilancio, gli azionisti importanti e le loro partecipazioni.

1

Sono azionisti importanti gli azionisti e i gruppi di azionisti legati da convenzioni di voto, la cui partecipazione eccede il 3 per cento dell'insieme dei voti. Se lo statuto prevede un limite inferiore, in per cento, del numero di azioni nominative (art. 685d cpv. 1), questo limite è determinante per l'obbligo di indicare.

2

Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

3

Art. 697a cpv. 2 Se l'assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare periti indipendenti incaricati di eseguire la verifica speciale.

2

1500

Codice delle obbligazioni

Art. 697b 2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale

Se l'assemblea generale non accede alla proposta, azionisti che detengano insieme almeno una delle partecipazioni seguenti possono, entro tre mesi, chiedere al giudice di ordinare una verifica speciale:

1

1.

nelle società le cui azioni sono quotate in borsa: a. 0,5 per cento del capitale azionario o dei voti, o b. azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi;

2.

nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa: a. 5 per cento del capitale azionario o dei voti, o b. azioni per un valore nominale di 250 000 franchi.

La richiesta di istituzione di una verifica speciale può concernere tutte le questioni:

2

1.

figuranti nella domanda di ragguagli o di consultazione; o

2.

sollevate nella discussione dell'assemblea generale riguardante la proposta di istituire una verifica speciale, nella misura in cui la risposta a tali questioni sia necessaria per l'esercizio dei diritti dell'azionista.

Il giudice ordina la verifica speciale se i richiedenti rendono verosimile che:

3

1.

promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto; e

2.

tale violazione può danneggiare la società o gli azionisti.

Art. 697c 3. Procedura giudiziaria

Il giudice decide dopo aver sentito la società e l'azionista che ha proposto la verifica speciale all'assemblea generale.

1

Se accoglie la richiesta, il giudice designa i periti indipendenti incaricati di eseguire la verifica speciale e delimita l'oggetto della stessa.

2

Art. 697d, titolo marginale e cpv. 2­4 4. Esecuzione della verifica speciale

I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli ai periti sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

2

3

I periti sentono la società sul risultato della verifica speciale.

4

Essi sono soggetti al dovere di discrezione.

Art. 697e 5. Rapporto

I periti riferiscono in modo dettagliato, ma salvaguardando i segreti d'affari, sul risultato della loro verifica. Presentano il loro rapporto al giudice.

1

1501

Codice delle obbligazioni

Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinate parti del rapporto ledano segreti d'affari o altri interessi sociali preponderanti e se debbano pertanto essere sottratte alla consultazione dei richiedenti.

2

Il giudice dà alla società e ai richiedenti l'occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.

3

Art. 697g 7. Spese della verifica speciale

L'anticipo e le spese della verifica speciale sono a carico della società.

Art. 697h Abrogato Art. 698 cpv. 2 n. 3, 5, 6 e 7 (nuovo) 2

All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: 3.

l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;

5.

qualora siano versati acconti sui dividendi, l'approvazione del bilancio intermedio e la determinazione degli acconti;

6.

il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione;

7.

le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 699, titolo marginale, nonché cpv. 3, 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo) II. Convocazione 3 Azionisti che detengano insieme almeno una delle partecipazioni e svolgimento seguenti possono chiedere la convocazione dell'assemblea generale: dell'assemblea generale 1. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa: 1. Convocazione

a.

b.

2.

2,5 per cento del capitale azionario o dei voti, o azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi;

nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa: a. 10 per cento del capitale azionario o dei voti, o b. azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi.

La convocazione dell'assemblea generale dev'essere chiesta per scritto; gli oggetti da trattare e le proposte devono essere indicati nella domanda.

4

Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla domanda entro 60 giorni, la convocazione è ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

5

6 Se un azionista chiede una revisione limitata conformemente all'articolo 727a capoverso 4 e la relazione sulla gestione non può essere

1502

Codice delle obbligazioni

sottoposta all'assemblea generale ordinaria, entro tre mesi dallo svolgimento di quest'ultima il consiglio d'amministrazione deve convocare un'assemblea generale supplementare e sottoporle per approvazione la relazione sulla gestione.

Art. 699a (nuovo) 1 Azionisti che detengano insieme almeno una delle partecipazioni 2. Iscrizione di oggetti all'ordine seguenti possono chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno: del giorno e proposte

1.

nelle società le cui azioni sono quotate in borsa: a. 0,25 per cento del capitale azionario o dei voti, o b. azioni per un valore nominale di un milione di franchi;

2.

nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa: a. 2,5 per cento del capitale azionario o dei voti, o b. azioni per un valore nominale di 250 000 franchi.

Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione all'assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all'ordine del giorno e una succinta motivazione delle stesse.

2

Le domande di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere presentate per scritto alla società almeno 50 giorni prima dell'assemblea generale.

3

Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla domanda, l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno o l'inserimento delle proposte nella convocazione all'assemblea generale sono ordinati dal giudice ad istanza dei richiedenti.

4

Nell'assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

5

Art. 700 3. Forma

L'assemblea generale è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione e altri documenti possono essere trasmessi per via elettronica all'azionista che vi abbia acconsentito.

1

Lo statuto definisce, nei limiti delle prescrizioni di legge, la forma della convocazione.

2

3

Nella convocazione sono indicati: 1.

gli oggetti all'ordine del giorno;

2.

le proposte del consiglio d'amministrazione;

3.

se del caso, le proposte degli azionisti unitamente a un sunto delle relative motivazioni;

1503

Codice delle obbligazioni

4.

nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente, come pure la percentuale del capitale azionario costituita da azioni nominative il cui proprietario non è iscritto nel libro delle azioni (azioni dispo).

In quanto lo statuto non preveda disposizioni al riguardo, il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità di espressione del consenso dell'azionista di cui al capoverso 1.

4

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un ufficio di revisione in seguito alla richiesta di un azionista.

5

Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

6

Art. 701, titolo marginale 4. Riunione di tutti gli azionisti

Art. 701a (nuovo) 5. Luogo di riunione a. In genere

Se lo statuto non dispone altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'assemblea generale.

1

2

L'assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi.

In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l'assemblea.

3

Se l'assemblea generale si svolge simultaneamente in più luoghi, il consiglio d'amministrazione designa il luogo di riunione principale. È in quest'ultimo luogo che:

4

1.

il presidente dirige l'assemblea generale;

2.

le deliberazioni sono registrate con atto pubblico;

3.

è presente il revisore.

Art. 701b (nuovo) b. All'estero

1504

1

L'assemblea generale può svolgersi all'estero se: 1.

lo statuto lo prevede; o

2.

i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi acconsentono.

Codice delle obbligazioni

In quanto lo statuto non preveda disposizioni al riguardo, il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità di espressione del consenso degli azionisti.

2

Art. 701c (nuovo) 6. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici a. Esercizio dei diritti degli azionisti

Nell'assemblea generale gli azionisti possono esercitare i loro diritti per via elettronica se: 1.

lo statuto lo prevede;

2.

l'assemblea generale è trasmessa tramite mezzi di comunicazione elettronici; e

3.

gli interventi degli azionisti sono trasmessi tramite mezzi di comunicazione elettronici nel luogo in cui si svolge l'assemblea.

Art 701d (nuovo) b. Assemblea generale per via elettronica

L'assemblea generale può svolgersi esclusivamente per via elettronica, senza luogo di riunione, se:

1

1.

i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi acconsentono; e

2.

nessuna deliberazione dell'assemblea generale richiede l'atto pubblico.

Gli interventi dei partecipanti devono essere trasmessi tramite mezzi di comunicazione elettronici in tutti i luoghi in cui si trovano i partecipanti.

2

In quanto lo statuto non preveda disposizioni al riguardo, il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità di espressione del consenso degli azionisti di cui al capoverso 1 numero 1.

3

Art. 701e (nuovo) c. Condizioni per l'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici

Se la società impiega mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve garantire che: 1.

l'identità dei partecipanti e degli autori degli interventi sia inequivocabilmente accertata;

2.

ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;

3.

il risultato delle votazioni non possa essere falsato.

1505

Codice delle obbligazioni

Art. 701f (nuovo) d. Problemi tecnici

L'assemblea generale che, a causa di problemi tecnici, non può svolgersi conformemente alla legge e allo statuto dev'essere riconvocata.

1

Non occorre reinscrivere all'ordine del giorno gli oggetti sui quali l'assemblea generale ha deliberato prima dell'insorgere dei problemi tecnici.

2

Art. 702 cpv. 2 e 3 Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo menziona:

2

1.

il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, specificando quali sono rappresentate dal rappresentante indipendente;

2.

le deliberazioni e i risultati delle nomine, indicando i dati del voto;

3.

le domande di ragguagli formulate durante l'assemblea generale e le relative risposte;

4.

le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;

5.

l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici e il numero di voti emessi per via elettronica;

6.

l'assenso dei proprietari o dei rappresentanti di tutte le azioni allo svolgimento di un'assemblea generale per via elettronica;

7.

l'insorgere di problemi tecnici durante l'assemblea generale.

Il processo verbale è reso accessibile per via elettronica agli azionisti entro 20 giorni dall'assemblea generale o è inviato gratuitamente a ogni azionista che ne faccia richiesta.

3

Art. 702a IV. Partecipazione dei membri del consiglio d'amministrazione

I membri del consiglio d'amministrazione hanno diritto di partecipare all'assemblea generale e alla riunione di tutti gli azionisti. Possono presentare proposte.

V. Deliberazioni e nomine 1. In genere

1

Art. 703 Salvo diversa disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi.

2

1506

Le astensioni non sono considerate voti emessi.

Codice delle obbligazioni

Art. 704 cpv. 1 e 2 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti emessi e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1

1.

la modificazione dello scopo sociale;

2.

la riunione di azioni quotate in borsa;

3.

l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura, mediante compensazione o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;

4.

la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione;

5.

l'aumento condizionale del capitale e l'introduzione di una forbice di capitale;

6.

la trasformazione di buoni di partecipazione in azioni;

7.

la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;

8.

l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;

9.

l'adozione di disposizioni statutarie relative all'approvazione di decisioni del consiglio d'amministrazione da parte dell'assemblea generale;

10. l'adozione di una disposizione statutaria relativa allo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; 11. il trasferimento della sede della società; 12. lo scioglimento della società.

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.

2

Art. 704a (nuovo) 3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

La deliberazione dell'assemblea generale concernente la conversione di azioni al portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la conversione.

Art. 706a cpv. 3 Abrogato Art. 707

I. In genere 1. Eleggibilità

Il consiglio d'amministrazione della società si compone di una o più persone fisiche.

1

1507

Codice delle obbligazioni

Se una persona giuridica o una società commerciale partecipa alla società, sono eleggibili al consiglio d'amministrazione, in luogo d'essa, i suoi rappresentanti.

2

Art. 710, titolo marginale e cpv. 1 L'assemblea generale elegge i membri del consiglio d'amministrazione ogni anno. Ciascun membro è eletto individualmente.

3. Elezione e durata del mandato

1

2. Attribuzioni intrasmissibili

1

Art. 716a, titolo marginale e cpv. 1 n. 3 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: 3.

l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario in considerazione dell'estensione e della natura dell'impresa;

Art. 716b IV. Approvazione dell'assemblea generale

Lo statuto può prevedere che il consiglio d'amministrazione deve sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea generale. Le decisioni del consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 716a capoverso 1 numeri 3­7 non possono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale.

1

Il consiglio d'amministrazione deve fornire all'assemblea generale tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione della stessa.

2

L'approvazione dell'assemblea generale non limita la responsabilità del consiglio d'amministrazione.

3

Art. 716c (nuovo) V. Delega della gestione

Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli suoi membri o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.

1

2

Il regolamento d'organizzazione determina segnatamente: 1.

l'organizzazione interna e, se del caso, i comitati del consiglio d'amministrazione;

2.

l'organizzazione della gestione, la denominazione dei posti incaricati della stessa e i loro compiti;

3.

le modalità con cui riferire al consiglio d'amministrazione;

4.

gli affari importanti che richiedono l'approvazione del consiglio d'amministrazione.

Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata congiuntamente dai membri del consiglio d'amministrazione.

3

1508

Codice delle obbligazioni

Se lo domandano azionisti, o creditori della società che rendano verosimile un interesse degno di protezione, il consiglio d'amministrazione li informa per scritto sull'organizzazione della gestione, in quanto la stessa debba imperativamente essere definita nel regolamento d'organizzazione.

4

Art. 717, titolo marginale VI. Obbligo di diligenza e di fedeltà 1. In genere

Art. 717a (nuovo) 2. Conflitti di interessi

I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione informano compiutamente e senza indugio il presidente del consiglio d'amministrazione sui conflitti di interessi che li riguardano. Se si trova in conflitto di interessi, il presidente ne informa il suo supplente.

1

Il presidente o il suo supplente informa, per quanto necessario, il consiglio d'amministrazione.

2

Il consiglio d'amministrazione prende i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi della società. L'interessato deve astenersi nella decisione concernente tali provvedimenti.

3

Art. 717b (nuovo) 3. Influenza reciproca

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa dev'essere escluso che i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione che siedono anche nel consiglio d'amministrazione o nella direzione di un'altra società possano influenzare reciprocamente l'importo delle retribuzioni loro destinate.

1

2

Se viola il capoverso 1, la decisione sulle retribuzioni è nulla.

Art. 718, titolo marginale VII. Rappresentanza 1. In genere

Art. 722, titolo marginale VIII. Responsabilità per il fatto degli organi

1509

Codice delle obbligazioni

Art. 725 IX. Avvisi obbligatori e fallimento 1. Perdita di capitale

Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che gli attivi, previa deduzione dei debiti, non coprono più la metà della somma del capitale azionario, della riserva legale da capitale e della riserva legale da utili, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento.

Art. 725a

2. Insolvenza

Se esiste fondato timore che la società sia insolvente, il consiglio d'amministrazione allestisce immediatamente un piano di liquidità.

Quest'ultimo espone lo stato corrente delle liquidità ed elenca le entrate e le uscite previste nei dodici mesi successivi.

1

Il consiglio d'amministrazione fa verificare il piano di liquidità da un revisore abilitato. A quest'ultimo incombono gli avvisi obbligatori di spettanza dell'ufficio di revisione.

2

Se la società è insolvente, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento.

3

Art. 725b (nuovo) 3. Avvisi obbligatori previsti dallo statuto

Lo statuto può prevedere altre situazioni nelle quali il consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare immediatamente l'assemblea generale e a proporle misure di risanamento.

4. Eccedenza dei debiti

1

Art. 725c (nuovo) Se esiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d'amministrazione allestisce immediatamente due bilanci intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d'esercizio e secondo il valore di alienazione.

Nel bilancio intermedio possono essere stabiliti valori di alienazione superiori ai valori massimi previsti dalla legge se l'alienazione dei beni in questione è prevista entro dodici mesi e potrà verosimilmente aver luogo. I debiti di grado posteriore vi sono indicati separatamente.

2

Il consiglio d'amministrazione fa verificare i bilanci intermedi da un revisore abilitato. A quest'ultimo incombono gli avvisi obbligatori di spettanza dell'ufficio di revisione.

3

Se da entrambi i bilanci intermedi risulta che la società ha un'eccedenza di debiti, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice.

4

Il consiglio d'amministrazione non è tenuto ad avvisare il giudice se creditori della società accettano, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori della società e concedono una dilazione per i loro crediti. La dilazione

5

1510

Codice delle obbligazioni

deve estendersi al debito e agli interessi dovuti per la durata dell'eccedenza di debiti.

Art. 725d (nuovo) 5. Fallimento

Se il consiglio d'amministrazione o l'ufficio di revisione gli comunica che la società ha un'eccedenza di debiti, il giudice dichiara il fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio d'amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile.

1

Se differisce il fallimento, il giudice prende le misure necessarie per la conservazione del patrimonio sociale. Può segnatamente designare un commissario, e privare il consiglio d'amministrazione del suo potere di disposizione o subordinare le sue decisioni all'approvazione del commissario. Il giudice delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.

2

Il differimento del fallimento è pubblicato soltanto se la tutela dei terzi lo esige.

3

Art. 726, titolo marginale X. Revoca e sospensione

Art. 731b cpv. 1, parte introduttiva Se la società è priva di uno degli organi prescritti, uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o la società non ha più un domicilio legale nel luogo di sede, un azionista, un creditore o l'ufficio del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente: ...

1

Art. 732­735 Abrogati Art. 736 cpv. 1 n. 4 nonché cpv. 2 (nuovo) 1

La società si scioglie: 4.

per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario, il 5 per cento dei voti o azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi chiedano per gravi motivi lo scioglimento;

Nel caso dell'azione di cui al capoverso 1 numero 4, il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati.

2

1511

Codice delle obbligazioni

Art. 755 cpv. 2 Se la verifica è stata eseguita da un servizio pubblico di controllo delle finanze o da uno dei suoi dipendenti, la responsabilità incombe all'ente pubblico preposto a tale servizio. Il regresso nei confronti delle persone che hanno partecipato alla verifica è retto dal diritto pubblico.

2

Art. 756 cpv. 2 Abrogato Art. 757 cpv. 3 Abrogato Art. 759, titolo marginale e cpv. 1bis (nuovo) C. Solidarietà differenziata e regresso

1bis Chi

è soggetto alla responsabilità per la revisione e unicamente per negligenza ha causato con altri un danno risponde sino a concorrenza dell'importo che sarebbe tenuto a pagare in caso di regresso.

2. Il titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni7 è integralmente modificato come segue:

Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale e della presentazione dei conti Capo primo: Disposizioni generali Art. 957 1 Le imprese individuali, A. Obbligo di tenere la che hanno l'obbligo di contabilità e di presentare i conti (imprese) devono tenere

le società di persone e le persone giuridiche farsi iscrivere nel registro di commercio la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti.

Le imprese individuali, le associazioni e le fondazioni che non hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio tengono soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio.

Si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.

2

Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali, in quanto la situazione economica dell'impresa sia esposta in modo equivalente.

3

7

RS 220

1512

Codice delle obbligazioni

Art. 957a B. Contabilità

La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti e registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio dell'impresa (situazione economica).

1

La contabilità osserva i principi della tenuta regolare dei conti.

Vanno segnatamente osservati i principi seguenti:

2

1.

la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi;

2.

la prova documentata delle singole registrazioni contabili;

3.

la chiarezza;

4.

l'adeguatezza alla natura e alla grandezza dell'impresa;

5.

la verificabilità.

Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un'operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile.

3

La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l'attività dell'impresa.

4

La contabilità è tenuta in una delle lingue nazionali o in inglese. Può essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga.

5

Art. 958 C. Presentazione dei conti I. Scopo e contenuto

I conti devono esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile.

1

I conti sono presentati nella relazione sulla gestione. Questa comprende il conto annuale (chiusura contabile singola), che si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le grandi imprese e i gruppi.

2

La relazione sulla gestione è allestita e sottoposta all'organo o alle persone competenti entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. È firmata dal presidente dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l'allestimento dei conti in seno all'impresa.

3

Art. 958a 1 L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continueII. Fondamenti della presentarà le sue attività per un periodo prevedibile.

zione dei conti 1. Principio della 2 Se l'impresa intende cessare in tutto o in parte l'attività nei dodici continuità di esercizio mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà

1513

Codice delle obbligazioni

evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di alienazione per le parti dell'impresa interessate. Sono inoltre costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell'attività.

Le deroghe al principio della continuità di esercizio sono indicate nell'allegato; è inoltre descritta la loro influenza sulla situazione economica dell'impresa.

3

Art. 958b 2. Principi della 1 Costi e ricavi sono correlati sotto il profilo temporale e materiale.

correlazione temporale e della 2 Se l'importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni o i ricavi correlazione finanziari non eccedono 100 000 franchi, si può derogare al principio materiale

della correlazione temporale, limitandosi a tenere la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 958c III. Principi della 1 presentazione regolare dei conti

La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi seguenti: 1.

la chiarezza e la comprensibilità;

2.

la completezza;

3.

l'affidabilità;

4.

l'essenzialità;

5.

la continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione;

6.

il divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi.

La situazione delle singole poste del bilancio e dell'allegato è documentata mediante un inventario o in altro modo.

2

La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell'impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge.

3

Art. 958d IV. Presentazione, moneta e lingua

Il bilancio e il conto economico possono essere presentati in forma di conto o in forma scalare. Non occorre esporre separatamente le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante.

1

Nel conto annuale le cifre dell'esercizio precedente sono indicate accanto ai valori corrispondenti dell'esercizio in esame.

2

I conti sono redatti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l'attività dell'impresa. Se sono redatti in una moneta estera, i valori sono indicati anche in moneta svizzera. I corsi di conversione applicati sono menzionati e se del caso commentati nell'allegato.

3

4

1514

I conti sono redatti in una delle lingue nazionali o in inglese.

Codice delle obbligazioni

Art. 958e Dopo essere stati approvati dall'organo competente, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell'anno seguente l'approvazione se:

D. Pubblicazione 1 e consultazione

1.

l'impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni;

2.

titoli di partecipazione dell'impresa sono quotati in borsa.

Le altre imprese devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. In caso di disaccordo, decide il giudice.

2

Art. 958f E. Tenuta e conservazione dei libri

I libri di commercio, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservati per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio.

1

La relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservate su supporto cartaceo e munite di firma.

2

I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento.

3

Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti i libri da tenere, i principi applicabili alla loro tenuta e conservazione e i supporti d'informazione utilizzabili.

4

Capo secondo: Conto annuale Art. 959 A. Bilancio I. Scopo del bilancio, requisiti per l'iscrizione a bilancio

Il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla data in cui è chiuso. È suddiviso in attivi e passivi.

1

Negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui l'impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile. Gli altri elementi patrimoniali non possono essere iscritti a bilancio.

2

Nell'attivo circolante sono iscritti le liquidità e gli altri attivi che saranno verosimilmente convertiti in liquidità entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell'ambito del normale ciclo operativo dell'impresa o realizzati in altro modo. Gli altri attivi sono iscritti nell'attivo fisso.

3

1515

Codice delle obbligazioni

4

Nei passivi sono iscritti il capitale di terzi e il capitale proprio.

I debiti sono iscritti nel capitale di terzi se risultano da eventi passati, è probabile che comportino un deflusso di mezzi e il loro importo può essere stimato in modo attendibile.

5

Nel capitale di terzi a breve termine sono iscritti i debiti che diverranno verosimilmente esigibili entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell'ambito del normale ciclo operativo dell'impresa. Gli altri debiti sono iscritti nel capitale di terzi a lungo termine.

6

Il capitale proprio è esposto e articolato in funzione della forma giuridica dell'impresa.

7

Art. 959a II. Articolazione minima

Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1

1.

attivo circolante: a. liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine, b. crediti da forniture e prestazioni, c. altri crediti a breve termine, d. scorte e prestazioni di servizi non fatturate, e. ratei e risconti attivi;

2.

attivo fisso: a. immobilizzazioni finanziarie, b. partecipazioni, c. immobilizzazioni materiali, d. immobilizzazioni immateriali, e. capitale sociale o capitale della fondazione non versato.

Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

2

1516

1.

capitale di terzi a breve termine: a. debiti per forniture e prestazioni, b. debiti onerosi a breve termine, c. altri debiti a breve termine, d. ratei e risconti passivi;

2.

capitale di terzi a lungo termine: a. debiti onerosi a lungo termine, b. altri debiti a lungo termine, c. accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge;

Codice delle obbligazioni

3.

capitale proprio: a. capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione, b. riserva legale da capitale, c. riserva legale da utili, d. riserve facoltative da utili o perdite accumulate, queste ultime da iscriversi quale posta negativa, e. proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa.

Il bilancio o l'allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d'attività dell'impresa.

3

I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell'allegato.

4

Art. 959b B. Conto economico; articolazione minima

Il conto economico espone i risultati dell'impresa durante l'esercizio.

Può essere compilato come conto economico della produzione o come conto economico della vendita.

1

Nel conto economico della produzione (metodo del costo complessivo) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

2

1.

importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;

2.

variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni di servizi non fatturate;

3.

costi per il materiale;

4.

costi per il personale;

5.

altri costi d'esercizio;

6.

ammortamenti e rettifiche di valore sulle poste dell'attivo fisso;

7.

costi e ricavi finanziari;

8.

costi e ricavi estranei all'esercizio;

9.

costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;

10. utile o perdita annuale.

Nel conto economico della vendita (metodo del costo del venduto) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

3

1517

Codice delle obbligazioni

1.

importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;

2.

costi di acquisto o di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti;

3.

costi di amministrazione e di distribuzione;

4.

costi e ricavi finanziari;

5.

costi e ricavi estranei all'esercizio;

6.

costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;

7.

utile o perdita annuale.

Se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi per il personale e gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle poste dell'attivo fisso devono essere indicati separatamente nell'allegato.

4

L'attribuzione di diritti di partecipazione o di opzioni sugli stessi ai membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione, ai membri della direzione o ai lavoratori dev'essere contabilizzata nel conto economico.

5

Il conto economico o l'allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione dei risultati d'esercizio da parte di terzi o usuale nel settore d'attività dell'impresa.

6

Art. 959c C. Allegato

L'allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Contiene: 1

1.

informazioni sui principi applicati per l'allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge;

2.

informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico;

3.

le altre informazioni prescritte dalla legge.

L'allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

2

1518

1.

la ditta commerciale o il nome, la forma giuridica e la sede dell'impresa;

2.

se del caso, una dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10, le 50 o le 200 unità;

3.

la ditta commerciale, la forma giuridica e la sede delle imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un'impor-

Codice delle obbligazioni

tante partecipazione indiretta, nonché la quota del capitale e dei diritti di voto; 4.

il numero di quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa e dalle imprese in cui questa ha una partecipazione;

5.

l'acquisto e l'alienazione di quote sociali proprie da parte dell'impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate;

6.

il saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing, sempre che tali contratti non scadano o non possano essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;

7.

i debiti nei confronti di istituti di previdenza;

8.

l'importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi;

9.

l'importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell'impresa, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;

10. gli altri impegni che non costituiscono ancora debiti e non possono essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio; 11. spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili; 12. gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio; 13. in caso di dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione, i motivi delle stesse.

Le imprese individuali e le società di persone possono rinunciare alla stesura dell'allegato se non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese. Se le disposizioni concernenti l'articolazione minima del bilancio e del conto economico esigono che siano fornite informazioni supplementari e l'impresa non redige un allegato, tali informazioni devono figurare direttamente nel bilancio o nel conto economico.

3

Le imprese debitrici di prestiti in obbligazioni devono indicare l'importo, il tasso d'interesse, la scadenza e le altre condizioni di tali prestiti.

4

Art. 960 D. Valutazione I. Principi

Gli attivi e i debiti devono essere valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità.

1

1519

Codice delle obbligazioni

La valutazione dev'essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l'attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell'impresa.

2

Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se del caso, adeguati.

3

Art. 960a II. Attivi 1. In genere

Alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al loro costo di acquisto o di produzione.

1

Nelle valutazioni successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi.

2

Le perdite di valore dovute all'utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto economico; non possono essere iscritti nei passivi.

3

Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa. Per gli stessi motivi, l'impresa può rinunciare a sciogliere ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati.

4

Se vengono sciolti ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati, il loro importo totale dev'essere indicato separatamente nel conto economico o nell'allegato. Le disposizioni concernenti la valutazione massima devono essere rispettate.

5

Art. 960b 2. Attivi quotati in borsa

Nelle valutazioni successive gli attivi quotati in borsa possono essere valutati al corso della data di chiusura del bilancio, anche se superiore al valore nominale o al costo di acquisto. L'impresa che fa uso di questo diritto deve valutare tutti gli attivi del bilancio quotati in borsa al corso della data di chiusura del bilancio. Questa scelta va segnalata nell'allegato. Il valore totale dei titoli quotati in borsa e quello degli altri attivi quotati in borsa devono essere indicati separatamente.

1

Se gli attivi sono valutati al corso della data di chiusura del bilancio, può essere effettuata una rettifica di valore a carico del conto economico al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei corsi. Siffatte rettifiche non sono tuttavia ammesse se ne risulta un valore inferiore tanto al costo di acquisto quanto al corso di borsa, ove quest'ultimo sia più

2

1520

Codice delle obbligazioni

basso del costo di acquisto. L'importo totale delle riserve di fluttuazione dev'essere indicato separatamente nel bilancio o nell'allegato.

Art. 960c 3. Scorte e prestazioni di servizi non fatturate

Nelle valutazioni successive le scorte e le prestazioni di servizi non fatturate vanno contabilizzate al valore di alienazione se, tenuto conto dei costi che devono ancora essere sostenuti, alla data di chiusura del bilancio tale valore è inferiore al costo di acquisto o di produzione.

1

Sono considerati scorte ai sensi della presente disposizione le materie prime, i prodotti in corso di fabbricazione, i prodotti finiti e le merci.

2

Art. 960d 4. Attivo fisso

Per attivo fisso s'intendono i valori acquistati in vista di un'utilizzazione o di una detenzione a lungo termine.

1

2

Per lungo termine s'intende un periodo superiore a dodici mesi.

Per partecipazioni s'intendono le quote del capitale di un'altra impresa che sono detenute a lungo termine e procurano un'influenza determinante. Quest'ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto.

3

Art. 960e III. Debiti

1

I debiti devono essere contabilizzati al loro valore nominale.

Se in considerazione di eventi passati v'è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti verosimilmente necessari. Se il loro importo non può essere stimato in modo attendibile, nell'allegato vanno fornite informazioni circa il fabbisogno di accantonamenti.

2

3

Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per: 1.

spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;

2.

il risanamento di immobilizzazioni materiali;

3.

ristrutturazioni;

4.

misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa.

Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti. In caso di scioglimento, l'importo totale dev'essere indicato separatamente nel conto economico o nell'allegato.

4

1521

Codice delle obbligazioni

Art. 960f Gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti non accettati dalle autorità fiscali devono essere indicati nell'allegato sotto forma di importo globale. Tale importo va iscritto nell'allegato a partire dall'esercizio in cui la tassazione passa in giudicato.

IV. Rapporto con 1 il diritto fiscale

L'impresa non è tenuta a fornire tale informazione se scioglie direttamente nel bilancio gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti non accettati. Le imprese che non allestiscono l'allegato sono tenute a procedere a tale scioglimento.

2

Capo terzo: Presentazione dei conti delle grandi imprese Art. 961 A. Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione

Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria devono: 1.

fornire indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale;

2.

integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria;

3.

redigere una relazione annuale.

Art. 961a B. Allegato del conto annuale

Nell'allegato del conto annuale sono fornite indicazioni supplementari su: 1.

i debiti onerosi a lungo termine, suddivisi per scadenza da uno a cinque anni e oltre cinque anni;

2.

gli onorari corrisposti all'ufficio di revisione per i servizi di revisione e per gli altri servizi da esso forniti, indicando separatamente i rispettivi importi.

Art. 961b C. Conto dei flussi di tesoreria

Il conto dei flussi di tesoreria espone separatamente le variazioni di liquidità derivanti dall'attività di esercizio, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Art. 961c

D. Relazione annuale

1522

La relazione annuale espone l'andamento degli affari e la situazione economica dell'impresa e, se del caso, del gruppo alla fine dell'esercizio, evidenziandone gli aspetti che non figurano nel conto annuale.

1

Codice delle obbligazioni

2

La relazione annuale fornisce segnatamente ragguagli su: 1.

la media annua di posti di lavoro a tempo pieno;

2.

l'esecuzione di una valutazione dei rischi;

3.

lo stato delle ordinazioni e dei mandati;

4.

le attività di ricerca e di sviluppo;

5.

gli eventi straordinari;

6.

le prospettive dell'impresa.

La relazione annuale non deve contraddire l'esposizione della situazione economica dell'impresa offerta dal conto annuale.

3

Art. 961d E. Agevolazioni in caso di conto di gruppo

L'impresa non è tenuta ad allestire un allegato ampliato, un conto dei flussi di tesoreria e una relazione annuale se essa stessa o una persona giuridica da cui è controllata allestisce un conto di gruppo secondo le disposizioni della presente legge.

1

Possono chiedere l'allestimento di una relazione sulla gestione secondo le disposizioni del presente capo:

2

1.

soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;

2.

il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell'associazione;

3.

qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

Capo quarto: Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta Art. 962 A. In genere

L'impresa che effettua la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta non è tenuta ad allestire il conto annuale conformemente alle disposizioni del presente titolo.

1

La scelta della norma riconosciuta spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione, salvo che lo statuto, il contratto di società o l'atto di fondazione dispongano altrimenti o che tale scelta sia operata dall'organo supremo.

2

Le imprese seguenti sono tenute a effettuare la chiusura contabile in base a una norma riconosciuta, a prescindere dall'allestimento di un conto annuale conforme alle disposizioni del presente titolo:

3

1523

Codice delle obbligazioni

1.

società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo esige;

2.

società cooperative con almeno 2000 membri;

3.

fondazioni soggette per legge alla revisione ordinaria.

Possono chiedere che la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma riconosciuta:

4

1.

soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;

2.

il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell'associazione;

3.

qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

L'obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma riconosciuta si estingue se viene allestito un conto di gruppo conformemente alle disposizioni della presente legge.

5

Art. 962a B. Norme contabili riconosciute

Qualora la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma contabile riconosciuta, va indicato:

1

1.

quale norma riconosciuta è stata applicata;

2.

se tale chiusura contabile sostituisce il conto annuale ai sensi del presente titolo.

La norma riconosciuta scelta dall'impresa dev'essere applicata integralmente e per l'intera chiusura contabile.

2

Il rispetto della norma riconosciuta dev'essere verificato da un perito revisore abilitato. La chiusura contabile dev'essere sottoposta a revisione ordinaria.

3

Le chiusure contabili effettuate in base a una norma riconosciuta in aggiunta al conto annuale allestito conformemente alle disposizioni del presente titolo devono essere sottoposte all'organo supremo in occasione dell'approvazione del conto annuale, ma non necessitano di alcuna approvazione.

4

Il Consiglio federale designa le norme riconosciute. Può stabilire le condizioni cui sono subordinati la scelta di una norma o il passaggio da una norma all'altra.

5

1524

Codice delle obbligazioni

Capo quinto: Conto di gruppo Art. 963 A. Obbligo di allestimento

La persona giuridica soggetta all'obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l'insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).

1

2

Una persona giuridica controlla un'altra impresa se: 1.

dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo;

2.

ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o

3.

può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

Art. 963a B. Esonero dall'obbligo di allestimento

Una persona giuridica è esonerata dall'obbligo di allestire il conto di gruppo se:

1

2

1.

per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 10 milioni di franchi, b. cifra d'affari di 20 milioni di franchi, c. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; oppure

2.

è controllata da un'impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti.

Il conto di gruppo dev'essere tuttavia allestito se: 1.

è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica; o

2.

un socio, un membro della società cooperativa, il 20 per cento dei membri dell'associazione o l'autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.

Se non allestisce il conto di gruppo per il sottogruppo in virtù del capoverso 1 numero 2, la persona giuridica deve comunicare il conto di gruppo della società madre conformemente alle disposizioni applicabili al proprio conto annuale.

3

1525

Codice delle obbligazioni

Art. 963b C. Norme contabili riconosciute

Il conto di gruppo dev'essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta. L'articolo 962a capoversi 1-3 si applica per analogia.

3. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni8 sono modificate come segue: Art. 322a cpv. 3 Se è convenuta una partecipazione agli utili dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto economico.

3

Art. 558, titolo marginale e cpv. 1 B. Presentazione dei conti

Per ogni esercizio e in conformità del conto annuale, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.

1

Art. 559 cpv. 2 e 3 Gli interessi e l'onorario possono essere ritirati già durante l'esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l'approvazione della relazione sulla gestione.

2

In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l'onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l'approvazione della relazione sulla gestione, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.

3

Art. 600 cpv. 3 Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto economico e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l'esattezza da un perito disinteressato, mediante l'esame dei libri e dei documenti contabili; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.

3

Art. 611 cpv. 2 L'accomandante è tenuto a restituire gli interessi e gli utili indebitamente riscossi. Si applica inoltre l'articolo 64.

2

Art. 765 cpv. 2 Il nome, il domicilio e il luogo d'origine o, per gli stranieri, la cittadinanza, nonché la funzione dei membri dell'amministrazione (ammi-

2

8

RS 220

1526

Codice delle obbligazioni

nistratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 777c cpv. 2 n. 1 e 2 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:

2

1.

all'indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, dei conferimenti mediante compensazione, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali;

2.

all'iscrizione nel registro di commercio dei conferimenti in natura, dei conferimenti mediante compensazione, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali;

Art. 791 cpv. 1 I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d'origine o, per gli stranieri, la loro cittadinanza, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

1

Art. 801 H. Riserve

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le riserve si applicano per analogia.

Art. 802 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 804 cpv. 2 n. 3 e 4 All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

2

3.

la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione;

4.

l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;

Art. 805 cpv. 4 e 5 n. 2 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci possono anche essere prese per scritto se:

4

1.

nessun socio chiede la discussione orale; e

2.

non richiedono l'atto pubblico.

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'assemblea generale si applicano per analogia:

5

1527

Codice delle obbligazioni

2.

al diritto dei soci di chiedere la convocazione dell'assemblea e l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno;

Art. 811 cpv. 2 e 3 (nuovo) L'adempimento delle attribuzioni dei gerenti previste nell'articolo 810 capoversi 2 numeri 3­7 e 3 non può essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

2

L'approvazione dell'assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti.

3

Art. 820 E. Avvisi obbligatori e fallimento

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale, eccedenza dei debiti e insolvenza della società e la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.

1

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 856 1 Dieci giorni almeno prima dell'assemblea generale convocata per II. Diritto di controllo dei soci approvare la relazione annuale, il conto di gruppo e il conto annuale o 1. Comunicazione della relazio- della votazione per corrispondenza su tale argomento, questi docune annuale, del menti e la relazione di revisione devono essere depositati presso la conto annuale e del conto di sede sociale affinché possano esservi consultati dai soci.

gruppo 2 Ogni socio può ancora, nell'anno seguente l'assemblea generale,

esigere che la società gli invii la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale. La relazione è inviata gratuitamente.

Art. 857 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla pubblicità in materia di retribuzioni corrisposte all'amministrazione e alle domande di ragguagli concernenti tali retribuzioni. Alle società cooperative con oltre 2000 soci si applicano le disposizioni concernenti le società anonime le cui azioni sono quotate in borsa.

Art. 858 Abrogato

1528

Codice delle obbligazioni

Art. 874 cpv. 2 Alla riduzione e alla soppressione dei certificati di quota si applicano inoltre le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione ordinaria del capitale azionario.

2

Art. 879 cpv. 2 n. 3­6 2

L'assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti: 3.

l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;

4.

l'approvazione del conto annuale e, ove sia il caso, la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio;

5.

il discarico all'amministrazione;

6.

le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 879a (nuovo) Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici si applicano per analogia alla preparazione e allo svolgimento dell'assemblea generale.

Art. 902 cpv. 3 3

L'amministrazione risponde: 1.

della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci;

2.

dell'allestimento della relazione sulla gestione in conformità delle norme legali e della sua consegna per esame all'ufficio di revisione; e

3.

delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

Art. 903 2. Avvisi obbligatori e fallimento

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale, eccedenza dei debiti e insolvenza della società e la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.

1

Il giudice può differire il fallimento, ad istanza dell'amministrazione o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.

2

1529

Codice delle obbligazioni

Art. 927, titolo marginale Abrogato Art. 928 B. Pubblicità I. In genere

Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi.

1

Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione possono essere consultati gratuitamente via Internet.

2

Il Consiglio federale definisce le modalità della pubblicità e della pubblicazione.

3

Per quanto concerne i dati del registro di commercio accessibili via Internet è ammessa la consultazione secondo criteri di ricerca precisi, in particolare in base al nome di una persona.

4

In caso di divergenze, le iscrizioni figuranti nel registro principale prevalgono sui dati accessibili via Internet.

5

Art. 928a (nuovo) II. Pubblicazione delle iscrizioni effettuate nel registro di commercio

Le iscrizioni nel giornale sono pubblicate, in forma stampata ed elettronica, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro due giorni dalla loro approvazione da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio. Fa fede la versione elettronica.

1

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: 1.

la pubblicazione elettronica delle iscrizioni effettuate nel registro di commercio;

2.

l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio;

3.

la pubblicazione delle iscrizioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;

4.

le eccezioni all'obbligo di pubblicazione.

Art. 929 C. Responsabilità

Chi subisce un danno cagionato illecitamente e nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali da una persona operante in seno all'ufficio del registro di commercio può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell'offesa la giustifichi, la riparazione morale.

1

La responsabilità incombe al Cantone; il danneggiato non può far valere pretese risarcitorie nei confronti della persona che ha cagionato il danno.

2

Il regresso del Cantone nei confronti della persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.

3

1530

Codice delle obbligazioni

La responsabilità delle autorità federali è retta dalla legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità.

4

Art. 929a Abrogato Art. 930 D. Ordinanze I. In genere

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le notificazioni per l'iscrizione, i documenti giustificativi da produrre e l'esame degli stessi, il contenuto dell'iscrizione e l'esame della stessa, le tasse e le vie di ricorso.

1

Le tasse devono essere proporzionate all'importanza economica dell'ente giuridico.

2

Art. 930a (nuovo) II. Tenuta informatizzata del registro di commercio

Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti la tenuta informatizzata del registro di commercio e lo scambio elettronico dei dati tra le autorità del registro di commercio. Esso può, in particolare, prescrivere ai Cantoni la tenuta informatizzata del registro di commercio, l'accettazione di documenti giustificativi inoltrati per via elettronica, la loro registrazione elettronica e la trasmissione di dati per via elettronica.

1

Il Consiglio federale decide se e a quali condizioni è ammissibile la presentazione elettronica di richieste e di documenti giustificativi all'ufficio del registro di commercio. Esso può emanare prescrizioni circa la conservazione elettronica dei documenti giustificativi e prescrivere ai Cantoni l'allestimento elettronico di estratti certificati conformi del registro di commercio.

2

Art. 931 E. Iscrizioni I. Principio

Le iscrizioni nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

II. Notificazione

3

Art. 931a, titolo marginale e cpv. 3 (nuovo)

9

Una notificazione si considera depositata se è corredata dei necessari documenti giustificativi e se la notificazione e i documenti medesimi sono conformi ai requisiti legali.

RS 170.32

1531

Codice delle obbligazioni

Art. 932, titolo marginale III. Inizio degli effetti

Art. 933, titolo marginale IV. Effetti

Art. 934, titolo marginale V. Iscrizione nel registro di commercio 1. Diritto e obbligo

Art. 941 2. Diffida.

Iscrizione d'ufficio

L'ufficio del registro di commercio deve invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie e, all'occorrenza, procedere d'ufficio alle iscrizioni prescritte.

1

Il Consiglio federale può obbligare le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni a:

2

1.

comunicare gratuitamente alle autorità del registro di commercio i fatti da iscrivere di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

2.

fornire gratuitamente alle autorità del registro di commercio informazioni sui fatti che rientrano nel loro ambito di competenze e la cui conoscenza è necessaria ai fini di un'iscrizione.

Art. 943 2. Ammende

Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio procede d'ufficio contro i contravventori, applicando un'ammenda da 500 a 5000 franchi.

1

In caso di violazione dell'obbligo di far iscrivere l'impresa nel registro di commercio, l'ammenda è di almeno 1000 franchi.

2

Art. 943a (nuovo) IX. Responsabilità per le tasse e le spese

1532

Rispondono personalmente e in solido del pagamento delle tasse e delle spese:

1

1.

l'ente giuridico;

2.

chiunque presenta o avrebbe dovuto presentare una notificazione per l'iscrizione o chiede il compimento di un'operazione ufficiale.

Codice delle obbligazioni

Le autorità amministrative e giudiziarie sono esonerate dalla responsabilità di cui al capoverso 1 in quanto chiedano il compimento di un'operazione ufficiale che non le concerne direttamente.

2

Art. 944 cpv. 2 Fatte salve le norme generali sulla formazione delle ditte e l'obbligo di indicare la forma giuridica, la ditta può essere composta di designazioni puramente generiche. Tali designazioni non beneficiano tuttavia di alcuna protezione nei confronti delle ditte iscritte successivamente nel registro di commercio.

2

Art. 947 cpv. 5 (nuovo) La ditta di una società in accomandita per azioni dev'essere modificata se contiene il nome di un amministratore cui sono state tolte la gestione e la rappresentanza della società o che si è dimesso.

5

Art. 956 cpv. 2, secondo periodo (nuovo) 2

... È fatto salvo l'articolo 944 capoverso 2.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 1 A. Regola generale

Le disposizioni del titolo finale del Codice civile si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

2

Art. 2 B. Adeguamento dello statuto e dei regolamenti

Le società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

1

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

2

1533

Codice delle obbligazioni

3 Le società costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alla normativa concernente il conferimento minimo.

Art. 3 C. Aumento autorizzato e condizionale del capitale

Agli aumenti autorizzati e condizionali del capitale deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore.

Tali deliberazioni non possono più essere prorogate.

Art. 4

D. Presentazione dei conti

Le disposizioni del titolo trentesimosecondo si applicano per la prima volta all'esercizio che comincia due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti delle grandi imprese sono determinanti la somma di bilancio, la cifra d'affari e la media annua di posti di lavoro a tempo pieno nei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

2

Le disposizioni relative al conto di gruppo si applicano per la prima volta all'esercizio che comincia tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di allestire il conto di gruppo sono determinanti i due esercizi precedenti.

3

All'atto della prima applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti, l'impresa può rinunciare a indicare le cifre degli esercizi precedenti. All'atto della seconda applicazione vanno indicate soltanto le cifre dell'esercizio precedente. Qualora indichi le cifre degli esercizi anteriori, l'impresa può derogare al principio della continuità nella presentazione e nell'articolazione. Tale scelta va segnalata nell'allegato.

4

Art. 5 E. Ditte

Le ditte iscritte nel registro di commercio prima del 1° gennaio 2008 e composte di designazioni puramente generiche continuano a beneficiare della protezione loro riconosciuta dal diritto anteriore.

Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni Sostituzione di espressioni 1.

Concerne soltanto il testo tedesco.

2.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

3.

Negli articoli 833 numero 8, 859, titolo marginale e capoversi 1­3, 860 capoverso 1, 861, titolo marginale e capoversi 1­3 e 863 capoversi 1 e 3, le

1534

Codice delle obbligazioni

espressioni «avanzo del conto d'esercizio», «avanzo netto dell'esercizio», «avanzo netto» e «utili netti» sono sostituite con «utile risultante dal bilancio», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

4.

Negli articoli 727f capoversi 1 e 2, 813 capoverso 2, 895 capoverso 2, 938a capoverso 1, 938b capoverso 2, 939 capoverso 1, 940, titolo marginale e capoverso 1, 941a capoversi 1­3 e 955, le espressioni «ufficiale del registro di commercio» e «ufficiale del registro» sono sostituite con «ufficio del registro di commercio», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

5.

Concerne soltanto il testo tedesco.

6.

Concerne soltanto il testo francese.

IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1535

Codice delle obbligazioni

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 200010 sul personale federale Art. 6a cpv. 4, secondo periodo, e cpv. 6, ultimo periodo ... Lo stipendio o l'onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e dei membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente.

4

... A tali società si applicano gli articoli 697quater e 697sexies capoverso 3 del Codice delle obbligazioni11.

6

2. Codice civile12 Art. 61 cpv. 3 Abrogato Art. 65 cpv. 4 (nuovo) Salvo diversa disposizione degli statuti, l'assemblea sociale determina l'indennità della direzione.

4

Art. 69a La direzione tiene i libri di commercio dell'associazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni13 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.

Art. 69d (nuovo) Bbis. Avvisi obbligatori e fallimento

10 11 12 13

Alle associazioni obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di eccedenza dei debiti e insolvenza e la dichiarazione e il differimento del fallimento.

1

RS 172.220.1 RS 220; FF 2008 1477 RS 210 RS 220; FF 2008 1477

1536

Codice delle obbligazioni

Il giudice può differire il fallimento, ad istanza della direzione o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.

2

Art. 83a II. Contabilità

L'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni14 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.

Art. 84b

Cter. Pubblicità delle retribuzioni

L'organo superiore della fondazione comunica ogni anno all'autorità di vigilanza l'importo totale delle retribuzioni corrispostegli. Se la fondazione dispone di una direzione, sono comunicate anche le retribuzioni corrisposte a quest'ultima.

3. Legge del 3 ottobre 200315 sulla fusione Art. 6 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1 Una società di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza di debiti.

1bis La condizione di cui al capoverso 1 non si applica nella misura in cui creditori delle società partecipanti alla fusione accettino di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori. La dilazione deve estendersi al debito e agli interessi dovuti per la durata dell'eccedenza di debiti.

Art. 70 cpv. 2, terzo periodo ... È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del trasferimento di patrimonio sono situati in più Cantoni. ...

2

14 15

RS 220; FF 2008 1477 RS 221.301

1537

Codice delle obbligazioni

4. Legge del 16 dicembre16 2005 sui revisori Art. 36a (nuovo)

Responsabilità

Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell'autorità di sorveglianza, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195817 sulla responsabilità.

1

2

L'autorità di sorveglianza è responsabile soltanto se: a.

ha violato importanti doveri d'ufficio; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un revisore, di un perito revisore o di un'impresa di revisione.

5. Legge federale del 14 dicembre 199018 sull'imposta federale diretta Art. 126 cpv. 3, secondo periodo ... Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni19 (art. 957, 957a, 958 e 958a­958f CO).

3

Art. 207b (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del Codice delle obbligazioni del ...20

Le imprese che, nei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni del ..., allestiscono per la prima volta il conto annuale esclusivamente in base a una norma contabile riconosciuta ai sensi degli articoli 962 e 962a del Codice delle obbligazioni possono attribuire in franchigia d'imposta l'aumento del capitale proprio derivante dal cambiamento di sistema di presentazione dei conti a una riserva destinata a un'imposizione scaglionata.

1

Un terzo di tale riserva è sciolto e aggiunto all'utile imponibile del periodo fiscale in cui ha luogo il cambiamento di sistema e i due terzi restanti a quelli dei due periodi fiscali successivi.

2

Se, entro tre anni dal cambiamento di sistema, il conto annuale viene nuovamente allestito in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, per determinare l'utile netto imponibile il saldo della riserva destinata all'imposizione scaglionata è compensato con ammortamenti e accantonamenti.

3

16 17 18 19 20

RS 221.302 RS 170.32 RS 642.11 RS 220; FF 2008 1477 RS 220; FF 2008 1477

1538

Codice delle obbligazioni

6. Legge federale del 14 dicembre 199021 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 42 cpv. 3, secondo periodo ... Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni22 (art. 957, 957a, 958 e 958a­958f CO).

3

Art. 72k (nuovo)

Adeguamento della legislazione cantonale

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni degli articoli 42 e 78d per la data d'entrata in vigore di tali disposizioni.

1

2 Da tale momento, gli articoli 42 e 78d si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Art. 78d (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del Codice delle obbligazioni del ...23

Le imprese che, nei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni del ..., allestiscono per la prima volta il conto annuale esclusivamente in base a una norma contabile riconosciuta ai sensi degli articoli 962 e 962a del Codice delle obbligazioni possono attribuire in franchigia d'imposta l'aumento del capitale proprio derivante dal cambiamento di sistema di presentazione dei conti a una riserva destinata a un'imposizione scaglionata.

1

Un terzo di tale riserva è sciolto e aggiunto all'utile imponibile del periodo fiscale in cui ha luogo il cambiamento di sistema e i due terzi restanti a quelli dei due periodi fiscali successivi.

2

3

La riserva destinata all'imposizione scaglionata fa parte del capitale imponibile.

Se, entro tre anni dal cambiamento di sistema, il conto annuale viene nuovamente allestito in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, per determinare l'utile netto imponibile il saldo della riserva destinata all'imposizione scaglionata è compensato con ammortamenti e accantonamenti.

4

7. Legge del 2 settembre 199924 sull'IVA Art. 58 cpv. 2, secondo periodo 2

... È fatto salvo l'articolo 958f del Codice delle obbligazioni25. ...

21 22 23 24 25

RS 642.14 RS 220; FF 2008 1477 RS 220; FF 2008 1477 RS 641.20 RS 220; FF 2008 1477

1539

Codice delle obbligazioni

8. Legge dell'8 novembre 193426 sulle banche Capo quarto: Presentazione dei conti Art. 6

Allestimento delle chiusure contabili

Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione. Questo si compone di:

1

2

a.

il conto annuale;

b.

la relazione annuale;

c.

il conto di gruppo.

Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia.

Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni27, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione.

3

In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3.

4

Art. 6a 1

Pubblicità

Il rapporto di gestione dev'essere reso accessibile al pubblico.

Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.

2

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali. È fatto salvo l'articolo 958e capoverso 2 del Codice delle obbligazioni28.

3

Art. 6b

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.

1

Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni29 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività bancaria o la protezione dei creditori lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.

2

Il Consiglio federale può autorizzare la Commissione delle banche a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

3

26 27 28 29

RS 952.0 RS 220; FF 2008 1477 RS 220; FF 2008 1477 RS 220; FF 2008 1477

1540

Codice delle obbligazioni

Alle condizioni di cui al capoverso 2, la Commissione delle banche può limitare l'utilizzazione in ambito bancario delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

4

9. Legge del 24 marzo 199530 sulle borse Art. 16

Presentazione dei conti

Le disposizioni della legge dell'8 novembre 193431 sulle banche concernenti la presentazione dei conti delle banche si applicano per analogia ai commercianti.

1

Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni di cui al capoverso 1 se le particolarità del commercio di valori mobiliari lo giustificano.

2

10. Legge del 17 dicembre 200432 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 25 cpv. 1, primo periodo Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo. ...

1

Art. 26, rubrica, nonché cpv. 1, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo) Disposizioni particolari concernenti la presentazione dei conti Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva legale da utili conformemente al loro piano d'esercizio. L'autorità di sorveglianza stabilisce l'importo minimo da assegnare alla riserva.

1

Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni33 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività assicurativa o la protezione degli assicurati lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.

3

Il Consiglio federale può autorizzare l'autorità di sorveglianza a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

4

Alle condizioni di cui al capoverso 3, l'autorità di sorveglianza può limitare l'utilizzazione in ambito assicurativo delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

5

30 31 32 33

RS 954.1 RS 952.0 RS 961.01 RS 220; FF 2008 1477

1541

Codice delle obbligazioni

Art. 28 cpv. 1 L'impresa di assicurazione incarica un ufficio di revisione esterno di eseguire una revisione ordinaria ai sensi del Codice delle obbligazioni34.

1

34

RS 220; FF 2008 1477

1542