Copertura secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale, LCStr (RS 741.01) (art. 59 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha emanato la seguente decisione concernente contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 29 maggio 2008 Il progetto sottoposto dall'Ufficio nazionale di assicurazione e dal Fondo nazionale di garanzia per percepire, nel 2009, i seguenti contributi per la copertura dei danni secondo l'articolo 76a capoverso 1 LCStr è approvato.

Ufficio nazionale di assicurazione

Fondo nazionale di garanzia

Motoveicoli (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

CHF 0.40

CHF 1.70

Veicoli leggeri a motore (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

CHF 0.80

CHF 3.40

Veicoli pesanti a motore (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

CHF 1.60

CHF 6.80

Con lettera del 13 maggio 2008 l'Ufficio nazionale svizzero di assicurazione e il Fondo nazionale svizzero di garanzia hanno presentato il loro progetto di tariffa per i contributi una&fng.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 29 maggio 2008 l'UFAP ha pertanto approvato le tariffe.

Indicazione concernente i rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato al Tribunale amministrativo federale, seconda Corte, sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

15 luglio 2008 5270

Ufficio federale delle assicurazioni private 2008-1734