Codice civile

Disegno

(Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20082, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 111 A. Divorzio su richiesta comune I. Accordo completo

Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può comportare più di una seduta.

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Minoranza (Hubmann, Aeschbacher, Allemann, Heim, Leutenegger Oberholzer, Menétrey-Savary, Müller Thomas, Vermot-Mangold) 1bis Le parti hanno il diritto di revocare per scritto la convenzione presso il giudice entro sette giorni dalla prima audizione.

Se ha potuto convincersi che entrambi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta, e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Hubmann, Aeschbacher, Heim, Menétrey-Savary, Vermot-Mangold) Togliere dal ruolo l'iniziativa (=non entrare in materia sul progetto)

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FF 2008 1667 FF 2008 1683 RS 210

2007-2876

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Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune

1682