Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco EGYPT TARGET V Bry911.13v5 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 6 dicembre 2007: 1.

In accoglimento dell'istanza del 28 agosto 2007, l'apparecchio automatico da gioco EGYPT TARGET versione Bry911.13v5 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco EGYPT TARGET versione Bry911.13v5 è autorizzata, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Il supporto di memorizzazione analizzato del programma definitivo deve essere depositato presso la Commissione federale delle case da gioco.

4.

Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita dell'esame e dell'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.

5.

Le spese procedurali, pari a 16 844 franchi, sono imputate a Merkur Gaming GmbH (art. 112 segg. OCG). L'importo di 8850 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 7994 fr.) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

6.

Notifica e pubblicazione: A. Merkur Gaming GmbH, Borsigstrasse 26, D-32312 Lübbecke B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

7.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14.

8 gennaio 2008

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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2007-3035