Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 20 marzo 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20071, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 16cbis Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero

Dopo un'infrazione commessa all'estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se:

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a.

all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre; e

b.

l'infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c.

Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.

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FF 2007 6889 RS 741.01

2007-1905

2015

Legge federale sulla circolazione stradale

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare.

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Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20083 Termine di referendum: 10 luglio 2008

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FF 2008 2015

2016