Termine di referendum: 2 ottobre 2008

Legge federale che modifica il decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario Modifica del 13 giugno 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20071, decreta: I Il decreto federale del 21 dicembre 19952 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è modificato come segue: Titolo

Legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario Art. 1 cpv. 1 periodo introduttivo e nota 1

... decreto3 ...

Art. 18 cpv. 3 terzo periodo 3

... Si applicano per analogia gli articoli 356­359 del Codice penale4.

Art. 31 cpv. 1 La sanzione, stabilita nel corso della procedura d'exequatur dal giudice competente giusta l'articolo 342 del Codice penale5, è eseguita secondo il diritto svizzero.

1

1 2 3 4 5

FF 2007 6831 RS 351.20 Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost., RS 101); ciò vale per l'intero atto.

RS 311.0 RS 311.0

2007-0929

4591

Cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario. LF

Art. 34 cpv. 5 5

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2013.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 2009 qualora il termine di referendum scada inutilizzato; in caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 24 giugno 20086 Termine di referendum: 2 ottobre 2008

6

FF 2008 4591

4592