Legge federale sui contributi della Confederazione per far fronte ai danni causati dal maltempo del 2005 nel Cantone di Obvaldo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso 3 lettera e e 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 20082, decreta: Art. 1

Principio

La Confederazione partecipa, attingendo ai fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, alle spese di ripristino sostenute dal Cantone di Obvaldo nel settore delle strade pubbliche in seguito al maltempo del 19­23 agosto 2005.

1

L'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice l'importo del credito a preventivo.

2

Art. 2

Calcolo

I contributi della Confederazione alle spese di ripristino ammontano al massimo al 90 per cento delle spese nel settore delle strade pubbliche al di fuori della rete delle strade nazionali e principali.

Art. 3

Pagamento

I contributi della Confederazione sono corrisposti con un versamento unico sulla base dei conteggi definitivi delle prestazioni.

Art. 4

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostą a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

1 2

RS 101 FF 2008 3733

2008-0891

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Contributi della Confederazione per far fronte ai danni causati dal maltempo del 2005 nel Cantone di Obvaldo. LF

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