Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera dei costruttori navali del 2 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera dei costruttori navali (ASCN) conformemente al regolamento del 14 marzo 20082.

Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore nonché delle offerte formative curate dall'ASCN.

1

2

1 2

Si tratta concretamente di: a.

sviluppo, produzione, cura, aggiornamento e traduzione di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore;

b.

sviluppo, produzione, cura, aggiornamento e traduzione di documenti e materiale didattico a sostegno delle offerte formative curate dall'ASCN;

c.

sviluppo, cura e aggiornamento di ordinanze e regolamenti concernenti la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore nonché di regolamenti concernenti le offerte formative dell'ASCN;

d.

rimborso spese agli insegnanti specializzati, ai direttori di corso e ai membri della Commissione per la formazione e la formazione continua;

e.

rimborso per l'organizzazione di corsi obbligatori ed esami relativi alla formazione professionale nonché delle offerte formative curate dall'ASCN;

f.

reclutamento e promozione di nuove leve per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore;

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 184 del 23 settembre 2008.

2008-1105

6929

Obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale ASCN. DCF

g.

sviluppo, cura e aggiornamento di procedure di valutazione e contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

h.

copertura delle spese sostenute dall'ASCN per l'organizzazione, la gestione e il controllo.

Art. 3 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per l'intero settore nautico svizzero.

1

Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'ASCN.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

1

I contributi al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

2

3

Sono applicabili i seguenti importi: a.

quota per azienda:

fr. 250.­ all'anno

b.

quota per collaboratore:

fr. 50.­ all'anno

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2008.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

2 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RS 412.101

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