Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera dei costruttori navali del 2 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera dei costruttori navali (ASCN) conformemente al regolamento del 14 marzo 20082.
Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore nonché delle offerte formative curate dall'ASCN.
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Si tratta concretamente di: a.
sviluppo, produzione, cura, aggiornamento e traduzione di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore;
b.
sviluppo, produzione, cura, aggiornamento e traduzione di documenti e materiale didattico a sostegno delle offerte formative curate dall'ASCN;
c.
sviluppo, cura e aggiornamento di ordinanze e regolamenti concernenti la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore nonché di regolamenti concernenti le offerte formative dell'ASCN;
d.
rimborso spese agli insegnanti specializzati, ai direttori di corso e ai membri della Commissione per la formazione e la formazione continua;
e.
rimborso per l'organizzazione di corsi obbligatori ed esami relativi alla formazione professionale nonché delle offerte formative curate dall'ASCN;
f.
reclutamento e promozione di nuove leve per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore;
RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 184 del 23 settembre 2008.
2008-1105
6929
Obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale ASCN. DCF
g.
sviluppo, cura e aggiornamento di procedure di valutazione e contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
h.
copertura delle spese sostenute dall'ASCN per l'organizzazione, la gestione e il controllo.
Art. 3 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per l'intero settore nautico svizzero.
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Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'ASCN.
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Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.
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I contributi al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.
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3
Sono applicabili i seguenti importi: a.
quota per azienda:
fr. 250. all'anno
b.
quota per collaboratore:
fr. 50. all'anno
Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.
Art. 6 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2008.
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L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
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2 settembre 2008
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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RS 412.101
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