07.099 Messaggio concernente la legge sul Tribunale federale dei brevetti del 7 dicembre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (Legge sul Tribunale federale dei brevetti, LTFB).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 dicembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2007-1762

349

Compendio Lo scopo del progetto di legge è di migliorare l'amministrazione della giustizia in materia di brevetti. A tal fine si prevede di istituire un Tribunale federale dei brevetti di primo grado, con competenza esclusiva nelle questioni riguardanti la violazione e la validità giuridica dei brevetti. Riunendo le cause dinanzi a un tribunale speciale nazionale si garantisce una giurisprudenza federale di qualità nelle controversie civili in ambito brevettuale.

Situazione iniziale Le cause in materia di brevetti sono complesse e i giudici chiamati a pronunciarsi in tale ambito devono disporre di conoscenze specifiche sia nel campo tecnico che in quello giuridico. L'avvento di nuove tecnologie (quali la biotecnologia o la nanotecnologia) ha reso le esigenze ancora più severe.

Considerato il numero limitato di cause in materia brevettuale, non tutti i giudici cantonali competenti sono in grado di acquisire le necessarie conoscenze tecniche e non dispongono quindi tutti nella stessa misura di sufficiente esperienza pratica nel diritto in materia di brevetti. Le conseguenze sono una giurisprudenza discontinua e una carente certezza del diritto. Le sentenze pronunciate da giudici inesperti risultano spesso insoddisfacenti e, considerato il valore litigioso per lo più elevato, producono conseguenze rilevanti in termini economici. Le cause in materia di brevetti assorbono inoltre in misura eccessiva le risorse personali dei tribunali meno esperti.

Contenuto del progetto Per la tutela giurisdizionale nelle controversie in materia di brevetti sarà istituito un tribunale speciale nazionale di primo grado, con competenza esclusiva nelle questioni di violazione e di validità giuridica dei brevetti. Il Tribunale federale resta competente in secondo grado.

Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici qualificati sia dal profilo giuridico che tecnico. Ad eccezione del presidente del Tribunale e di un altro membro della corte, i giudici sono impiegati a tempo parziale, in modo da tenere debitamente conto del carico di lavoro previsto.

Il Tribunale federale dei brevetti può usufruire dell'infrastruttura del Tribunale amministrativo federale, il che gli permette di sfruttare opportunamente le sinergie che ne derivano e di contenere i costi. Se le circostanze lo richiedono, il Tribunale può anche
riunirsi altrove. In tal modo è garantita la necessaria flessibilità.

Il tribunale speciale è finanziato con tasse di giustizia e, a titolo sussidiario, con tasse sui brevetti.

Le norme processuali si basano fondamentalmente sul Codice di procedura civile.

Le particolarità procedurali del diritto in materia di brevetti sono oggetto di normative speciali.

350

Indice Compendio

350

Tavola delle abbreviazioni

353

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Iniziativa parlamentare 1.3 La nuova normativa proposta 1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.4.1 Motivazione 1.4.2 Analisi di possibili soluzioni 1.4.3 Esito della consultazione 1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze 1.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

355 355 356 356 357 357 358 359 361 361

2 Commento ai singoli articoli 2.1 Capitolo 1: Statuto 2.2 Capitolo 2: Giudici 2.3 Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione 2.4 Capitolo 4: Competenze 2.5 Capitolo 5: Procedura 2.5.1 Sezione 1: Diritto applicabile 2.5.2 Capitolo 2: Ricusazione 2.5.3 Capitolo 3: Rappresentanza delle parti 2.5.4 Sezione 4: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio 2.5.5 Sezione 5: Direzione del processo e atti processuali 2.5.6 Sezione 6: Prove; perizie 2.5.7 Sezione 7: Procedura decisionale; osservazioni in merito alle risultanze probatorie 2.5.8 Sezione 8: Procedura e decisione di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza secondo l'articolo 40d LBI 2.5.9 Sezione 9: Provvedimenti d'urgenza 2.6 Capitolo 6: Disposizioni finali

363 363 366 371 375 376 376 377 377 379 380 381

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 3.3 Ripercussioni per l'economia 3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale 3.3.2 Ripercussioni per singoli gruppi economici 3.3.3 Valutazione di alcune misure concrete 3.3.4 Ripercussioni per la piazza economica svizzera 3.3.5 Regolamentazioni alternative 3.3.6 Applicazione adeguata

387 387 387 387 387 388 388 389 389 389

382 382 384 385

351

4 Programma di legislatura e piano finanziario

390

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Delega di competenze legislative

390 390 390 391 391

Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (Disegno)

393

352

Tavola delle abbreviazioni Accordo sulle lingue CBE

Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo; FF 2005 3475

Atto di revisione CBE

Atto di revisione del 29 novembre 2000 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei; FF 2005 3435

Codice civile/CC

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210

Codice di procedura civile/D-CPC

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC); disegno del 28 giugno 2006; FF 2006 6785

Convenzione sul brevetto europeo/CBE

Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo); RS 0.232.142.2

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.); RS 101

EPLA

European Patent Litigation Agreement ­ Progetto di accordo per un sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei

IPI

Istituto federale della proprietà intellettuale

LDIP

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP); RS 291

Legge sugli avvocati/LLCA

Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA); RS 935.61

Legge sui brevetti/LBI

Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI); RS 232.14

Legge sui consulenti in brevetti/LCB

Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB), disegno del 7 dicembre 2007; FF 2008 339

Legge sul Parlamento/LParl

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl); RS 171.10

Legge sul Tribunale amministrativo federale/LTAF

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF); RS 173.32

Legge sul Tribunale federale/LTF

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110

Legge sul Tribunale penale federale/LTPF

Legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (Legge sul Tribunale penale federale, LTPF); RS 173.71

LPers

Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); RS 172.220.1

353

Messaggio complementare LBI 1951

Ergänzungsbotschaft des Bundesrates vom 28. Dezember 1951 an die Bundesversammlung zur Vorlage über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente; FF 1952 I 1 [non tradotto in italiano]

Messaggio LBI 1950

Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 an die Bundesversammlung über die Revision des Bundes­ gesetzes betreffend die Erfindungspatente; FF 1950 I 977 [non tradotto in italiano]

Messaggio LBI 2005

Messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione; FF 2006 1

OMC

Organizzazione mondiale del commercio, con sede a Ginevra

Ordinanza sui brevetti/OBI

Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI); RS 232.141

Ordinanza sui giudici

Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici); RS 173.711.2

354

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Il diritto dei brevetti costituisce una materia altamente tecnica che esige dai giudici che si occupano delle controversie brevettuali approfondite conoscenze tecniche e una lunga esperienza. Oggi circa il 60 per cento di tutte le controversie in materia di brevetti sono portate dinanzi ai quattro tribunali di commercio di Aarau, Berna, San Gallo e Zurigo. Con le attuali regole sul foro, tuttavia, accade spesso che le cause in materia di brevetti debbano essere condotte dinanzi a tribunali cantonali che non dispongono della sufficiente esperienza in materia. Il motivo di una tale situazione, certamente non soddisfacente, va ricercato nell'esiguo numero di controversie in materia di brevetti in Svizzera, una trentina all'anno. Ciò impedisce di riunire le cause dinanzi a un'unica autorità, nonostante l'obbligo dei Cantoni di designare un'unica autorità competente, di modo che non è possibile acquisire e mantenere le necessarie conoscenze tecniche nei Cantoni in cui non hanno sede i tribunali di commercio. Pertanto i Cantoni devono spesso delegare compiti giurisdizionali dello Stato a esperti esterni, anche se per i giudici senza esperienza è difficile designare un esperto idoneo. La delega della motivazione tecnica e giuridica a un esperto non appartenente al collegio giudicante è problematica anche sotto il profilo dello Stato di diritto. Tale lacuna era acuita dal fatto che, nonostante la revisione dell'articolo 67 della legge sull'organizzazione giudiziaria (OG)1, il Tribunale federale disponeva, in qualità di giurisdizione di secondo grado, di un potere cognitivo limitato per esaminare i fatti accertati in primo grado. Con l'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale tale disposizione è venuta a cadere, per cui le cause in materia di brevetti competeranno a un'unica autorità, che dovrà pertanto rispondere a requisiti più elevati in fatto di competenza tecnica.

La richiesta di istituire un Tribunale federale dei brevetti risale già alla metà degli anni Quaranta2. Una commissione peritale allora istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) rinunciò tuttavia fin dall'inizio alle proposte la cui costituzionalità appariva non data o comunque dubbia, precludendo quindi qualsiasi ingerenza nell'organizzazione giudiziaria e nel diritto procedurale dei Cantoni. Lo stesso
destino toccò alla proposta di istituire una corte per le questioni brevettuali con giudici tecnici specializzati presso il Tribunale federale3. Da discutere rimase l'organizzazione della procedura per le questioni in materia di brevetti dinanzi al Tribunale federale, discussione che sfociò infine nella revisione dell'articolo 67 OG4.

La revisione dell'articolo 122 capoverso 2 Cost. e la creazione del nuovo articolo 191a Cost. hanno eliminato gli ostacoli costituzionali finora esistenti. Le richieste degli ambienti economici di istituire un tribunale competente in materia di brevetti hanno così riacquistato nuovo slancio. Già nel messaggio concernente la revisione 1 2 3 4

Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG); RU 1955 871.

Cfr. messaggio LBI 1950, pagg. 977, 993.

Messaggio complementare LBI 1951, pag. 20.

Messaggio complementare LBI 1951, pag. 20 seg.

355

totale dell'organizzazione giudiziaria federale avevamo rilevato che in un secondo momento si sarebbe potuto dare avvio alla creazione di un Tribunale federale dei brevetti5. La priorità è stata tuttavia data agli sviluppi in atto sul piano internazionale, in particolare ai tentativi di istituire un Tribunale europeo dei brevetti competente in materia di brevetti europei. Le controversie in seno all'UE in merito alla competenza negoziale per la conclusione di un accordo multilaterale in materia e i piani per la creazione di un brevetto comunitario hanno pesato sui negoziati, che si sono arenati. Non si sono registrati progressi su scala europea (cfr. il n. 1.6 per lo stato del dibattito), per cui i negoziati volti all'istituzione di una corte dei brevetti europei difficilmente potranno sbloccarsi.

In considerazione di tale sviluppo e dell'eco perlopiù positiva suscitata dall'avamprogetto posto in consultazione (cfr. n. 1.4.3), con il presente disegno proponiamo la creazione di un tribunale federale dei brevetti. L'istituzione di un Tribunale dei brevetti di primo grado a livello federale permette di colmare le lacune normative esistenti e garantisce una giurisprudenza in materia brevettuale di alta qualità e valida per tutta la Svizzera. La nuova corte sgraverà numerosi Cantoni da una materia che li occupa raramente ma che, quando è il caso, assorbe eccessivamente le risorse in personale dei tribunali competenti. È da tempo che gli ambienti economici chiedono questo cambiamento di sistema. Negli ultimi anni, in particolare il gruppo svizzero dell'AIPPI (Associazione internazionale per la Protezione della Proprietà intellettuale) e INGRES (Istituto per la protezione giuridica industriale), con il sostegno di economiesuisse, si sono adoperati energicamente per la concentrazione delle controversie in materia di brevetti presso un'unica autorità nazionale e hanno presentato all'Amministrazione le relative proposte di disciplinamento.

1.2

Iniziativa parlamentare

L'iniziativa parlamentare Leumann-Würsch del 17 giugno 20056 chiede tra l'altro la modifica dell'articolo 76 LBI per attribuire a un tribunale federale dei brevetti la competenza di giudicare azioni civili e di ordinare provvedimenti d'urgenza. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha dato seguito all'iniziativa in occasione della seduta del 24 aprile 2006. Tale decisione è poi stata suffragata all'unanimità dei voti, nella seduta del 14 settembre 2007, dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Alla luce del presente disegno di legge, l'iniziativa parlamentare può essere considerata adempiuta, ragion per cui si può prendere in considerazione di stralciarla dal ruolo secondo l'articolo 113 capoverso 2 lettera a della legge sul Parlamento.

1.3

La nuova normativa proposta

Per la tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto in materia di brevetti deve essere creato un tribunale speciale nazionale con competenza esclusiva nelle questioni riguardanti la violazione e la validità giuridica dei brevetti, che sostituisca i 5 6

356

Messaggio del 28 feb. 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3785.

05.418 Iv. Pa. Leumann-Würsch Helen: Legge sui brevetti. Disciplinamento concernente la professione di notaio di brevetti e istituzione di un Tribunale federale dei brevetti.

giudici cantonali attualmente competenti. In secondo grado resta competente il Tribunale federale.

Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici con formazione in ambito giuridico e tecnico, una composizione sperimentata nei tribunali di commercio. In considerazione delle sole 30 cause di diritto civile in ambito brevettuale all'anno, oltre a due giudici ordinari sono previsti giudici non di carriera, che vantano perlopiù una formazione tecnica. Il ricorso a giudici non di carriera, scelti tra professionisti dell'ambito dei brevetti, consente di sfruttare bagagli di conoscenze specifiche e permette di reagire in modo flessibile alle variazioni del carico di lavoro del Tribunale. Le disposizioni concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale federale dei brevetti ricalcano quelle applicabili al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale penale federale. In determinati casi la mole di lavoro che attende il Tribunale federale dei brevetti e il conseguente numero di magistrati richiedono tuttavia regole indipendenti e improntate a tali peculiarità.

Le norme di procedura si basano essenzialmente sul Codice di procedura civile. Con l'adozione di regolamentazioni speciali si tiene conto delle particolarità procedurali del diritto in materia di brevetti.

Il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti sarà assicurato in primo luogo con tasse giudiziarie. Se non sarà in grado di coprire i propri costi, il Tribunale riceverà contributi finanziari da parte dell'IPI. Per versare questi contributi, l'IPI utilizza il prodotto della riscossione delle tasse sui brevetti. Il modello di finanziamento proposto non produce oneri finanziari supplementari per la Confederazione e i Cantoni.

Potendo usufruire dell'infrastruttura messa a disposizione dal Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti sarà in grado di sfruttare in modo opportuno le sinergie che ne deriveranno e potrà mantenere bassi i costi fissi.

1.4

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.4.1

Motivazione

I rapidi mutamenti nel campo della tecnica e l'avvento di nuove tecnologie rendono indispensabile, ai fini dell'applicazione del diritto, poter far valere i diritti brevettuali in tempi adeguati e individuare nuove opportunità di ricerca e sviluppo. A causa della lunghezza della maggior parte delle cause civili in materia di brevetti e della mancanza di unità della giurisprudenza, la sanzione dei diritti brevettuali, e con essa la tutela delle innovazioni, è oggi garantita in misura insufficiente. Queste lacune, in considerazione della situazione di partenza illustrata in precedenza, possono essere colmate in modo soddisfacente e duraturo soltanto con l'istituzione di un tribunale speciale federale che amministra la giustizia in prima istanza come autorità inferiore al Tribunale federale.

A prima vista sembra che l'esiguo numero di casi annui in materia di brevetti e i costi fissi che ne derivano depongano contro l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti. Tali argomenti possono tuttavia essere confutati dal fatto che proprio il piccolo numero di casi permette di contenere le dimensioni del Tribunale e il dispendio amministrativo. Sul piano dell'economia nazionale va inoltre considerato che verrebbero sgravati i Cantoni, che sopportano i costi della soluzione finora 357

adottata; inoltre il modello di finanziamento proposto non grava sui conti della Confederazione.

Infine va osservato che un sensibile miglioramento della tutela giurisdizionale nelle controversie in materia di brevetti dovrebbe portare, a medio e lungo termine, a un aumento dei casi, dato che oggi, proprio a causa delle lacune nell'amministrazione della giustizia svizzera in materia di brevetti (in particolare anche per la considerevole durata della procedura), vi è la tendenza, ove possibile, a ripiegare sui più professionali tribunali esteri anche per controversie giuridiche con una parte svizzera o a comporre le controversie mediante transazione. Grazie a tale provvedimento, la giurisdizione svizzera in materia di brevetti risulterà più attrattiva non soltanto per i titolari svizzeri di brevetti, ma anche per i titolari di brevetti nei Paesi confinanti.

Un unico Tribunale a livello nazionale consentirebbe di garantire, grazie a giudici qualificati, un elevato livello della giurisprudenza svizzera in materia di brevetti, sempre più importante sotto il profilo economico e sociopolitico. Una tale garanzia riveste grande importanza anche per la sanzione dei diritti nell'ambito delle nuove tecnologie nel contesto sempre più internazionale del diritto brevettuale e della composizione delle controversie in materia.

1.4.2

Analisi di possibili soluzioni

Un'alternativa alla creazione di un Tribunale federale dei brevetti sarebbe quella di lasciare la competenza, come ora, ai giudici cantonali. Nell'ambito della revisione della legge sui brevetti è stato tra l'altro modificato l'articolo 109 LDIP, al fine di privilegiare a livello internazionale la competenza dei tribunali di commercio cantonali nelle cause concernenti diritti immateriali.7 Poiché anche a livello internazionale alla parte attrice è lasciata la scelta del giudice cantonale competente, il numero di controversie brevettuali che dovrebbero essere giudicate da giudici con scarsa esperienza in materia si riduce. Nella maggior parte dei casi sarà possibile fondare la competenza di un tribunale di commercio e si prevedono meno casi di elusione di tribunali cantonali sperimentati. Questa modifica non permetterà tuttavia di colmare tutte le lacune dell'organizzazione giudiziaria in materia di brevetti. Vanno in particolare considerati anche gli inconvenienti della libera scelta del giudice da parte dell'attore. L'attore può avere interesse a rallentare il corso del procedimento. Ad esempio, una parte che ha motivo di supporre che contro di essa verrà intentata un'azione per violazione tenterà di parare il colpo proponendo un'azione di accertamento negativo dinanzi a un giudice impreparato in materia. Come è stato fatto notare in sede di consultazione, la revisione della LDIP accentua tale pericolo, che non può essere scongiurato nemmeno introducendo ulteriori possibilità di pattuire il foro. Il titolare del diritto di protezione può tutelarsi contro mosse di questo tipo soltanto proponendo tempestivamente un'azione per violazione.

Un'altra soluzione sarebbe la creazione di un tribunale arbitrale della Confederazione. In considerazione dello scarso numero di controversie brevettuali in ambito civile, il vantaggio di questa soluzione risiede nel fatto che tale tribunale si riunirebbe soltanto in caso di necessità e sarebbe garantita la competenza specifica degli arbitri. Questa variante risulta tuttavia problematica dal profilo costituzionale

7

358

FF 2007 4213 4242

(art. 29a e 30 Cost.), mentre i costi ingenti ostacolano l'accesso ai rimedi giuridici in particolare ai singoli inventori e alle piccole e medie imprese (PMI).

La designazione di un tribunale di commercio esistente come tribunale speciale della Confederazione (terza alternativa) renderebbe possibile la specializzazione nelle controversie brevettuali in campo civile e permetterebbe di sfruttare le strutture e le risorse presenti. Tuttavia, l'attuazione di questa soluzione risulterebbe anch'essa problematica dal profilo costituzionale (art. 122 e 191a Cost.), mentre una soluzione concordataria, nella misura in cui non tutti i Cantoni aderissero a un simile concordato, non sarebbe in grado di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti di protezione sul piano nazionale.

Una quarta alternativa, ossia l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti scorporato dalle strutture esistenti, permetterebbe di ovviare alle attuali carenze giurisdizionali nelle cause brevettuali in materia civile. La creazione di nuove infrastrutture giudiziarie genererebbe tuttavia ingenti costi marginali e comporterebbe il rischio di un sovradimensionamento.

Viene infine scartata la quinta alternativa, ossia l'integrazione del Tribunale federale dei brevetti nel Tribunale federale, attraverso la creazione di una corte specializzata.

Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.) e non comprende corti di primo grado. Il Tribunale federale è essenzialmente incaricato di esaminare questioni di diritto, senza dover effettuare dispendiosi accertamenti di fatti. Inoltre un'integrazione nel Tribunale federale sarebbe in contrasto con gli obiettivi della riforma giudiziaria, volti a sgravare la Corte suprema. Pertanto non costituisce un'alternativa soddisfacente nemmeno spostare l'articolo 67 OG8 nella legge sul Tribunale federale, come proposto in sede di consultazione. Senza contare che le carenze a livello cantonale persisterebbero.

Siamo dubbiosi anche in merito alla proposta avanzata in consultazione di attribuire la competenza al Tribunale amministrativo federale; tale soluzione infatti non tiene conto del fatto che la problematica che si intende risolvere istituendo un Tribunale federale dei brevetti riguarda controversie brevettuali in materia civile. Alla
luce delle differenze esistenti tra la procedura amministrativa e quella civile e dell'inesperienza dei giudici del Tribunale amministrativo federale in materia di diritto brevettuale civile, attribuire la competenza al Tribunale amministrativo federale non eliminerebbe le carenze della giurisprudenza attuale in materia brevettuale.

Le alternative analizzate rappresentano quindi soluzioni impraticabili o chiaramente sconvenienti.

1.4.3

Esito della consultazione

Il 29 novembre 2006 abbiamo posto in consultazione l'avamprogetto di legge federale sul Tribunale federale dei brevetti. Tale consultazione si è conclusa il 30 marzo 2007.

L'avamprogetto ha raccolto i favori di una netta maggioranza degli interpellati.

19 Cantoni, due partiti (PLR, UDC), tre associazioni mantello (economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Unione svizzera dei contadini), la maggior parte 8

RU 1955 871

359

dei tribunali, singoli rappresentanti delle università, gli ambienti giuridici specializzati e le associazioni industriali si dicono favorevoli alla concentrazione delle controversie in materia di brevetti presso un tribunale speciale federale. Sostengono l'avamprogetto, in quanto garantisce una giurisprudenza uniforme di alto livello e la certezza del diritto, con conseguenti effetti positivi sulla piazza economica svizzera e sull'innovazione nel nostro Paese. L'applicazione delle leggi è parte integrante di un sistema dei brevetti effettivo ed efficiente, in cui la complessità dei fatti e la grande rilevanza economica richiedono una crescente centralizzazione e professionalizzazione dei procedimenti giudiziari.

Hanno espresso un parere sfavorevole soltanto il Cantone di Appenzello interno, due partiti (PS, PLS), tre tribunali cantonali, l'Università di Berna e tre associazioni economiche romande (Centre patronal, FER, CVAM). Temono infatti che l'istituzione di tribunali speciali frammenti la giurisprudenza, avanzano timori di natura federalistica e contestano la necessità, la proporzionalità e l'opportunità di un Tribunale federale dei brevetti.

Qui di seguito replichiamo in breve alle obiezioni principali: ­

taluni dubitano che, una volta riveduto l'articolo 109 LDIP, occorra istituire un tribunale speciale. Tuttavia, se è vero che la facoltà di scegliere il foro relativizza la necessità di un tribunale centrale in quanto permette di concentrare ulteriormente le controversie in materia di brevetti presso i tribunali di commercio, è altrettanto vero che tale scelta non produce sempre l'effetto auspicato e non è in grado di eliminare tutte le carenze attuali (cfr. n. 1.4.2);

­

altri esprimono riserve sull'ingerenza nella competenza giurisdizionale dei Cantoni. Tale ingerenza è moderata e ben motivata: la portata internazionale, il grado di specializzazione della materia e la globalizzazione dei mercati conferiscono infatti al diritto dei brevetti una valenza prevalentemente intercantonale. Inoltre la grande maggioranza dei Cantoni vede di buon occhio l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti;

­

l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti non si contrappone nemmeno alla riforma giudiziaria: la procedura dinanzi al Tribunale federale dei brevetti è infatti retta dal Codice di procedura civile e risponde pertanto all'obiettivo della riforma giudiziaria di unificare il diritto procedurale. Allo stesso tempo, un tribunale centrale snellisce e semplifica la procedura in quanto vengono a cadere i conflitti di competenza per territorio nelle controversie in materia di violazione e validità dei brevetti. Concentrare le controversie in materia brevettuale presso un tribunale speciale risponde altresì all'obiettivo della riforma giudiziaria di sgravare il Tribunale federale;

­

altri ancora paventano un utilizzo insufficiente delle capacità del Tribunale.

La struttura flessibile ed economica di cui sarà dotato il Tribunale federale dei brevetti gli permetterà di far fronte alle eventuali variazioni della mole di lavoro che lo attende. Considerata inoltre la tutela giurisdizionale potenziata per le controversie in materia brevettuale, il numero delle cause da trattare è destinato ad aumentare;

­

qualcuno teme infine che l'istituzione del Tribunale federale dei brevetti possa fomentare la rivendicazione di ulteriori tribunali speciali. Tuttavia, le condizioni che rendono opportuna l'istituzione del Tribunale federale dei brevetti non sono in tutto e per tutto analoghe a quelle che caratterizzano

360

altre materie. Da un canto, il diritto dei brevetti è particolarmente complesso sul piano tecnico e giuridico, dall'altro va tenuto conto della valenza internazionale del diritto dei brevetti e degli sviluppi sulla scena internazionale.

1.5

Compatibilità tra i compiti e le finanze

In considerazione dei valori litigiosi spesso elevati nelle cause in materia di brevetti, il Tribunale sarà in grado di autofinanziarsi in misura non irrilevante. Le tasse giudiziarie vanno commisurate in modo da garantire un compromesso tra il diritto delle parti di adire il Tribunale federale dei brevetti e il principio secondo cui il Tribunale deve essere in grado di coprire i costi con i propri mezzi. Nella misura in cui il Tribunale federale dei brevetti non fosse in grado di coprire i propri costi con le tasse giudiziarie, il finanziamento sarà assicurato da contributi da parte dell'IPI, che gode di autonomia finanziaria. Se del caso, le tasse sui brevetti andrebbero aumentate a medio termine. Nella prospettiva di migliorare l'assetto giurisdizionale su scala nazionale, i titolari di brevetti svizzeri e stranieri potrebbero senz'altro sopportare un moderato aumento delle tasse sui brevetti. Alla luce dei ricavati attuali delle tasse sui brevetti e della solida situazione finanziaria dell'IPI, le tasse dovrebbero restare invariate fintanto che restano stabili le condizioni quadro, quali il numero dei brevetti europei rilasciati e la chiave di ripartizione dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB).

1.6

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

A livello europeo esistono attualmente disposizioni armonizzate in materia di brevetti soltanto nell'ambito della Convenzione sul brevetto europeo. Dopo essere stati concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) di Monaco, i brevetti europei devono essere fatti valere dagli Stati membri. Questo sistema di composizione dei litigi prettamente nazionale porta inevitabilmente a una moltiplicazione delle controversie giuridiche. Per far valere un brevetto europeo concesso per più Stati, il titolare deve avviare in parallelo svariati procedimenti per violazione (per un unico brevetto europeo ed eventualmente contro un unico presunto autore della violazione) davanti ai giudici nazionali degli Stati in cui vi sono state delle violazioni. Questo non è soltanto oneroso in termini di costi e di tempo, ma è pure causa di incertezza giuridica, visto che i singoli giudici nazionali, in applicazione delle loro procedure e delle loro normative in materia di risarcimento dei danni, giungono spesso a conclusioni divergenti. Spesso le violazioni brevettuali parallele sono all'origine di controversie transfrontaliere e del cosiddetto «forum shopping», che si verifica quando le parti avviano volutamente un procedimento davanti a un determinato Tribunale dal quale si attendono una sentenza favorevole. Questo fenomeno cela in sé seri rischi per ogni sistema giuridico.

Due decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) hanno contribuito a complicare ulteriormente la problematica della moltiplicazione delle controversie giuridiche. La CGCE ha deciso che, sulla base del Regolamento (CE)

361

n. 44/20019 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della Convenzione di Lugano10 e di Bruxelles11, un Tribunale non è autorizzato a pronunciarsi sulla validità giuridica di un brevetto straniero, indipendentemente dal fatto che la domanda sia proposta mediante azione o eccezione12.

Inoltre, una controversia concernente la violazione di un brevetto europeo da parte di diverse ditte in Paesi diversi non può essere portata davanti a un unico tribunale, anche se tali ditte appartengono allo stesso gruppo.13 Con queste sentenza, la CGCE ha dato un chiaro segnale ai giudici europei chiamati a pronunciarsi su controversie brevettuali: i giudici nazionali dello Stato in cui il brevetto è stato registrato o depositato hanno la competenza esclusiva di giudicare le questioni inerenti alla registrazione o alla validità di brevetti stranieri.

Nel 1999, l'OEB ha deciso di affrontare il problema. In occasione di una conferenza intergovernativa a Parigi, gli Stati membri hanno incaricato un gruppo di lavoro di elaborare una Convenzione facoltativa, con cui sarebbe stato creato un Tribunale europeo dei brevetti. Tale corte si sarebbe pronunciata su controversie relative a brevetti europei applicando un diritto unitario e norme procedurali comuni. Nel giro di quattro anni questo gruppo di lavoro ha preparato un progetto di accordo per un sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (cosiddetto European Patent Litigation Agreement; EPLA) e uno statuto del Tribunale europeo dei brevetti.14 L'EPLA istituirebbe un sistema giudiziario europeo comune, dotato di un tribunale di primo grado e di un tribunale d'appello. Tali autorità giudiziarie avrebbero la competenza esclusiva di giudicare, negli Stati firmatari, ricorsi per violazione e per nullità in relazione a brevetti europei. Il tribunale di primo grado comprende una corte centrale e diverse corti regionali nei singoli Stati. Questo modello decentralizzato permette di adire più facilmente l'apparato giudiziario. Un tribunale d'appello comune si pronuncia definitivamente sulle decisioni del tribunale di primo grado.

A causa degli sforzi in corso per la creazione di un brevetto comunitario e della competenza negoziale
poco chiara in seno all'Unione europea, finora i lavori non hanno potuto essere portati a termine. La futura politica europea in materia di brevetti, in particolare la creazione di un brevetto comunitario, è stata oggetto di una consultazione avviata nella primavera del 2006 dalla Commissione europea e di un'audizione pubblica. In tale occasione l'EPLA ha ottenuto un largo consenso15. Le prime dichiarazioni della Commissione hanno fatto pensare che la realizzazione

9

10 11

12 13 14

15

362

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16 gen. 2001, pag. 1.

Convenzione del 16.09.1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.11.

Convenzione CEE del 27.09.1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 285 del 3 ott. 1989, pag. 1.

CGCE causa C-4/03. in re GAT / LuK, Racc. 2006, I-6509.

CGCE causa C-539/03 in re Roche / Primus, Racc. 2006, I-6535.

I progetti sono consultabili sul sito dell'Ufficio europeo dei brevetti; http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epla_fr.html (soltanto in tedesco, francese e inglese).

Cfr. Consultation on future patent policy in Europe ­ preliminary findings, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm.

dell'EPLA fosse imminente. Nel comunicato del 3 aprile 200716 la Commissione propone tuttavia un sistema integrato, che riprende alcuni punti dell'EPLA, nonché la giurisdizione comunitaria proposta sin dal principio dalla Commissione. Pertanto la discussione europea verte attualmente su tre opzioni: attuazione dell'EPLA, creazione di una giurisdizione comunitaria e soluzione di compromesso della Commissione con istituzione di una giurisdizione integrata in materia di brevetti.

Nessuna delle tre varianti esposte ha finora raccolto la maggioranza dei consensi, anche perché soltanto la proposta riguardante l'EPLA è stata approfondita a sufficienza. Gli ultimi sviluppi sul piano internazionale indicano comunque che l'istituzione di un tribunale speciale nazionale in materia di brevetti permette alla Svizzera di posizionarsi in tempo sul piano europeo ­ sia che tale tribunale si sia affermato come soluzione indipendente qualora gli sforzi internazionali fallissero o venisse istituita una giurisdizione comunitaria, sia che esso faciliti l'integrazione da considerare in un secondo tempo se si attuasse l'EPLA. La necessità di una giurisprudenza svizzera competente e di elevata qualità è inoltre accentuata dalla giurisprudenza della CGCE in materia di competenza dei giudici nazionali nelle cause di accertamento.

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Capitolo 1: Statuto

Art. 1

Principio

Il capoverso 1 designa il Tribunale federale dei brevetti come il Tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione, istituendo così un tribunale nazionale speciale incaricato di giudicare le controversie civili in materia di diritto dei brevetti.

Il Tribunale federale dei brevetti ha la competenza esclusiva di giudicare le violazioni e la validità giuridica dei brevetti e sostituisce i giudici cantonali attualmente competenti (cfr. art. 26 cpv. 1 lett. a).

Art. 2

Indipendenza

L'articolo 2 ripete a livello di legge il principio dell'indipendenza del giudice, già sancito dall'articolo 191c Cost.

Art. 3

Vigilanza

Il capoverso 1 riprende la regolamentazione prevista nell'articolo 3 capoverso 1 LTAF e conferisce al Tribunale federale il potere di vigilare sulla gestione del Tribunale federale dei brevetti. La vigilanza verte in primo luogo sulla direzione del tribunale, l'organizzazione, il disbrigo degli incartamenti come pure sulle questioni riguardanti il personale e le finanze17. In quanto autorità suprema in materia giudiziaria, il Tribunale federale è più adatto rispetto al Parlamento a identificare le carenze gestionali e a reagire di conseguenza.

16 17

Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0165it01.pdf.

Cfr. regolamento del Tribunale federale dell'11 settembre 2006 concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale; RS 173.110.132.

363

La competenza dell'Assemblea federale in quanto autorità di alta vigilanza (cpv. 2) deriva dall'articolo 169 capoverso 1 Cost. In base a tale disposizione l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sui tribunali della Confederazione, e quindi anche sul Tribunale federale dei brevetti. L'alta vigilanza è esercitata attraverso le Commissioni della gestione dei due rami del Parlamento (art. 26 e 52 seg. LParl). I mezzi dell'alta vigilanza parlamentare sono limitati. Un'ingerenza dell'Assemblea federale nel processo decisionale giudiziario violerebbe i principi dell'indipendenza del giudice e della separazione dei poteri. La situazione è quindi analoga alla vigilanza parlamentare sul Tribunale amministrativo federale, sul Tribunale penale federale e sul Tribunale federale. L'alta vigilanza del Parlamento consisterà in primo luogo nel controllare in che modo il Tribunale federale esercita la vigilanza e se rispetta l'autonomia e l'indipendenza giudiziale del Tribunale federale dei brevetti.

Data la vigilanza amministrativa del Tribunale federale e l'alta vigilanza dell'Assemblea federale, ogni anno il Tribunale federale dei brevetti deve sottoporre al Tribunale federale il progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione affinché siano approvati dall'Assemblea federale (cpv. 3).

Art. 4

Finanziamento

Il Tribunale federale dei brevetti è finanziato innanzitutto attraverso le tasse di giustizia (cfr. art. 31 e 33). Il valore litigioso per lo più alto che caratterizza le cause in materia brevettuale lascia supporre che il Tribunale sia in grado di autofinanziarsi in misura consistente.

A titolo sussidiario, l'IPI versa contributi che finanzia con le tasse sui brevetti riscosse annualmente. Il Consiglio federale fisserà le modalità in un'ordinanza. Il cofinanziamento del Tribunale federale dei brevetti attraverso il ricavato delle tasse sui brevetti è giustificato. Le tasse sui brevetti sono pagate dai titolari di brevetti, svizzeri ed europei, esplicanti effetto in Svizzera. Il Tribunale viene in tal modo finanziato a titolo sussidiario dagli utenti dell'apparato brevettuale, che beneficiano in ultima analisi dell'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti e del rafforzamento della protezione brevettuale. L'idea del cofinanziamento in base al principio di causalità ha riscontrato ampio consenso in sede di consultazione. Senza contare che le tasse sui brevetti non sono emolumenti amministrativi nel senso classico del termine. Le tasse annuali per il mantenimento di un brevetto non devono coprire unicamente le spese amministrative, ma vanno impiegate anche per adempire compiti pubblici di carattere generale in relazione al diritto dei beni immateriali. Tra tali compiti figura, oltre al potenziamento del sistema dei brevetti nazionale e internazionale, anche una migliore tutela giurisdizionale nelle controversie brevettuali. Il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti da parte dell'IPI non scalfisce l'indipendenza istituzionale del Tribunale federale dei brevetti. La norma sul finanziamento serve soltanto a specificare che all'interno della Confederazione è l'IPI che deve mettere a disposizione del Tribunale le risorse finanziarie necessarie.

Art. 5

Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario

In sede di consultazione taluni interpellati hanno giudicato problematica sia l'aggregazione infrastrutturale con l'IPI sia la sovrapposizione nel settore del personale, in quanto darebbero l'impressione di una dipendenza del Tribunale federale dei brevetti dall'IPI. Tali timori sono stati recepiti, ragion per cui ­ staccandoci dall'avamprogetto ­ proponiamo ora l'integrazione nelle strutture del Tribunale amministra364

tivo federale. La separazione della giustizia e dell'amministrazione in termini di ubicazione e di personale, resa visibile anche verso l'esterno, evidenzia ancora di più l'indipendenza istituzionale. Il Tribunale si serve però di infrastrutture esistenti, il che è opportuno sia sotto il profilo dei costi sia per la mole di lavoro attesa.

L'articolo 5 prevede che il Tribunale federale dei brevetti possa sfruttare l'infrastruttura e il personale del Tribunale amministrativo federale per lo svolgimento di compiti amministrativi ausiliari. Le infrastrutture andranno utilizzate badando a salvaguardare l'indipendenza del Tribunale federale dei brevetti. Nello svolgimento dei suoi compiti, il personale ausiliario è sottoposto alla direzione del Tribunale federale dei brevetti. Il rapporto di lavoro si fonda sulla Pers e l'ordinanza del 26 settembre 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)18. Il Tribunale amministrativo federale fattura al Tribunale federale dei brevetti le spese per il personale operante per quest'ultimo e i costi per l'utilizzo dell'infrastruttura (locali, sistema informatico, biblioteca). Il Tribunale amministrativo federale è tenuto a fatturare le proprie prestazioni a prezzo di costo.

Art. 6

Luogo del dibattimento e luogo di servizio

Poiché il Tribunale federale dei brevetti sfrutta l'infrastruttura che il Tribunale amministrativo federale gli mette a disposizione, il luogo del dibattimento e di servizio corrisponde alla sede del Tribunale amministrativo federale. L'integrazione strutturale nel Tribunale amministrativo federale permette di contenere i costi materiali; viene inoltre tenuto conto delle dimensioni e della necessaria indipendenza e flessibilità del Tribunale.

Art. 7

Luogo del dibattimento straordinario

L'articolo 7 offre al Tribunale federale dei brevetti la possibilità di riunirsi anche presso la sede di un giudice cantonale. In tal modo il Tribunale dei brevetti può riunirsi in determinate località in funzione della controversia. Ciò può rivelarsi indicato per ragioni linguistiche o di economia processuale. Toccherà al Tribunale disciplinare i particolari nel regolamento (art. 20 cpv. 3 lett. a). Rispetto alla situazione attuale, i giudici cantonali non subiranno oneri supplementari dovuti all'impiego delle loro infrastrutture. Grazie alla competenza conferita al Tribunale federale dei brevetti, i Cantoni beneficeranno piuttosto di un sensibile sgravio. Infatti i giudici cantonali cesseranno di trattare le cause in materia di brevetti, molto dispendiose in termini di tempo e di personale, per cui i Cantoni non dovranno più farsi carico di parte dei costi non coperti dalle tasse di giustizia; inoltre verrà fatto un uso soltanto sporadico di luoghi del dibattimento straordinari. I risparmi conseguiti in tal modo giustificano la regola secondo cui i Cantoni debbano mettere gratuitamente a disposizione del Tribunale federale dei brevetti le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei dibattimenti. In sede di consultazione due Cantoni hanno espresso dubbi riguardo allo sgravio finanziario prospettato.

18

RS 172.220.117

365

2.2 Art. 8

Capitolo 2: Giudici Composizione

Il diritto in materia di brevetti comprende aspetti sia tecnici che giuridici, e richiede pertanto che i giudici chiamati a dirimere le controversie dispongano di ottime conoscenze in entrambi i settori. L'istituzione di un tribunale specializzato in controversie brevettuali implica quindi l'assunzione sia di giudici con formazione giuridica sia di giudici con formazione tecnica. Soltanto un tribunale costituito secondo criteri specialistici è in grado di garantire una giurisprudenza qualificata in materia di controversie brevettuali di diritto civile. L'istituzione di un tribunale specializzato richiede inoltre che i giudici dispongano di sufficiente esperienza nell'ambito del diritto in materia di brevetti. Ciò vale sia per i giudici con formazione giuridica sia per quelli con formazione tecnica. Mancherebbe in caso contrario l'indispensabile collegamento tra competenza tecnica e giuridica. I requisiti di forma non sono disciplinati nei particolari, proprio per lasciare all'autorità di nomina il necessario margine di discrezionalità nella scelta dei giudici adatti e per non restringere inutilmente la rosa dei potenziali candidati. Il requisito di una formazione giuridica o tecnica è adempito da chiunque si sia laureato in giurisprudenza, in scienze naturali o in ingegneria presso un'università svizzera, o disponga di un diploma equipollente di un'università straniera, e possa vantare una pluriennale esperienza giuridica, scientifica o ingegneristica nel settore brevettuale.

Il capoverso 2 prevede che il Tribunale federale dei brevetti si compone di due giudici ordinari, di cui almeno uno con formazione giuridica (cfr. art. 18 cpv. 3). Le risposte pervenute in sede di consultazione hanno evidenziato che il tribunale non deve comporsi, se del caso, di un unico giudice ordinario, come proposto nell'avamprogetto. Ripartendo i compiti tra due giudici ordinari si prevengono i rischi che può comportare il concentramento di funzioni fondamentali presso un'unica persona; è inoltre garantita la continuità della giurisprudenza. Si evita in particolare che la giurisprudenza venga coniata in maniera sconveniente da una singola persona. La consultazione dell'IPI e degli ambienti giuridici specializzati in occasione dell'elezione dei giudici garantisce che all'atto dell'elezione l'accento sia posto sulla
competenza tecnica dei giudici (cfr. art. 9 cpv. 4).

L'autorità di nomina sarà libera di designare i due giudici ordinari a tempo pieno per un grado di occupazione totale del 200 per cento oppure di prevedere posti a tempo parziale. La decisione dovrà tenere conto sia della mole di lavoro sia del buon funzionamento del Tribunale.

Si rinuncia a precisare il numero dei giudici non di carriera. Dalla consultazione è infatti emerso che il limite proposto nell'avamprogetto restringe inutilmente il ventaglio delle opzioni. La maggioranza dei giudici non di carriera deve però disporre di una formazione tecnica (cpv. 2). Se il numero dei giudici con formazione tecnica risultasse troppo esiguo per coprire tutti i settori tecnici rilevanti, il Tribunale federale dei brevetti dovrebbe continuare a rivolgersi a periti esterni. Tuttavia, lo scopo del presente disegno è proprio quello di evitare tale delega di compiti giurisdizionali ­ problematica per uno Stato di diritto ­ e l'elevato costo che ne deriva. Per poter comporre, all'occorrenza, un collegio giudicante qualificato sotto il profilo tecnico, i giudici tecnici devono disporre di un ventaglio sufficientemente ampio di competenze tecniche specifiche. Ciò è necessario anche tenendo conto dei principi di indipendenza di cui all'articolo 10 e del motivo di ricusazione di cui all'arti366

colo 28. Va inoltre garantita la necessaria competenza tecnica e giuridica anche nelle tre lingue ufficiali19. La rinuncia a limitare il numero dei giudici non di carriera non aumenta le spese dell'autorità giudiziaria. Infatti i giudici di carriera vanno remunerati soltanto se sono effettivamente inseriti nel collegio giudicante chiamato a trattare una causa portata dinanzi al Tribunale federale dei brevetti. Spetterà all'autorità di nomina stabilire il numero esatto dei giudici non di carriera. Il fatto che il Tribunale sia composto prevalentemente da giudici non di carriera garantisce la necessaria flessibilità, indispensabile a causa del carico di lavoro da attendersi. La possibilità di nominare giudici con conoscenze settoriali consente inoltre di sfruttare conoscenze specialistiche.

Art. 9

Elezione

Il capoverso 1 enuncia le condizioni di eleggibilità. L'elezione a giudice del Tribunale federale dei brevetti presuppone il diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 Cost.

Il capoverso 2 attribuisce all'Assemblea federale la competenza di eleggere i giudici ordinari. In considerazione dell'importanza circoscritta alla giurisprudenza in materia di brevetti e delle dimensioni del Tribunale, l'elezione dei giudici non di carriera spetta alla Commissione giudiziaria del Parlamento. In tal modo l'Assemblea federale non deve occuparsi anche della riconferma dei giudici non di carriera, e nel contempo il Parlamento mantiene la competenza in materia di elezione dei giudici. La Commissione giudiziaria è l'autorità di nomina adatta allo scopo, vista la sua esperienza nel preparare l'elezione dei giudici degli altri tribunali della Confederazione.

All'atto di eleggere i giudici, la Commissione giudiziaria dovrà garantire, oltre alle qualifiche tecniche dei singoli candidati, un'adeguata rappresentanza dei settori di competenza tecnica ­ in particolare chimica, biotecnologia, ingegneria meccanica, edilizia, fisica ed elettrotecnica ­ e delle lingue ufficiali (cpv. 3; cfr. il commento all'art. 8).

Il rispetto di questi criteri è indispensabile affinché un tribunale specializzato in controversie brevettuali di diritto civile sia in grado di svolgere la sua attività con equilibrio, competenza ed efficienza. La preparazione tecnica dei giudici è indispensabile per permettere al Tribunale federale dei brevetti di eliminare le carenze in materia di giurisdizione brevettuale. In sede di consultazione è pertanto stata avanzata la proposta di sfruttare anche l'esperienza degli ambienti specializzati in materia di brevetti. Il capoverso 4 è ispirato a tale proposta. Per assicurarsi di eleggere giudici con provata esperienza in materia di diritto brevettuale e processuale, la Commissione giudiziaria, prima di scegliere i magistrati, può sentire gli ambienti operanti nel settore dei brevetti, di cui fanno parte in particolare l'IPI, gli specialisti in materia di diritto dei brevetti e le cerchie interessate. Nell'ambito di tale consultazione è possibile proporre alla Commissione giudiziaria del Parlamento i candidati alla nomina.

19

L'80 % circa delle domande di brevetto presentate sono redatte in tedesco, il 15 % circa in francese e il 5 % circa in italiano (IPI, Statistiche 2005, 25 aprile 2006). Per quel che concerne i brevetti europei concessi con effetto in Svizzera, non esistono dati precisi. In base all'esperienza acquisita dall'IPI, tuttavia, la maggior parte dei brevetti concessi in una lingua ufficiale svizzera sono in lingua tedesca. In quanto ai brevetti pubblicati in inglese, vengono presentate nella stessa misura traduzioni in tedesco e francese. Il numero di traduzioni in italiano è esiguo.

367

Art. 10

Incompatibilità professionale

Il capoverso 1 è una conseguenza del principio della separazione dei poteri (cfr. art. 144 cpv. 1 Cost.). Questa norma è fondamentalmente in parallelismo con le disposizioni delle leggi federali sul Tribunale federale e sul Tribunale amministrativo federale, e sancisce che l'attività presso il Tribunale federale dei brevetti non è di per sé incompatibile con l'appartenenza a un altro Tribunale della Confederazione (cfr. n. 4 e 5 dell'allegato «Modifica del diritto vigente» con le modifiche degli art. 6 cpv. 1 LTPF e 6 cpv. 1 LTAF). L'indipendenza del Tribunale federale dei brevetti non è intaccata eleggendo a giudici non di carriera membri di altri tribunali di primo grado della Confederazione. Sarebbe per contro problematico se un membro del Tribunale federale fungesse da giudice del Tribunale federale dei brevetti, dal momento che le decisioni di quest'ultimo sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale.

Considerata la particolare natura del Tribunale federale dei brevetti, composto in prevalenza di giudici con formazione tecnica, i candidati ideali per ricoprire la carica di giudice non di carriera sono specialisti qualificati, quali ad esempio professori e incaricati di corsi presso università tecnico-scientifiche o impiegati dell'IPI. L'integrazione delle loro conoscenze tecniche fornisce un importante contributo qualitativo, per cui non vanno esclusi in modo generale dalla rosa dei potenziali giudici a sola ragione del rapporto di lavoro con la Confederazione. L'autorità di nomina dovrà verificare, nel caso specifico, se un candidato adempie i requisiti posti ai giudici (cfr. in particolare il cpv. 2). Le regole di ricusazione (art. 45 D-CPC) evitano eventuali conflitti d'interesse, quali la prevenzione di un esaminatore20. Tale soluzione tiene conto di una richiesta basilare emersa in consultazione, ossia di non circoscrivere inutilmente il numero dei potenziali candidati, vista la ristretta cerchia di esperti in materia.

Il capoverso 2 ricalca gli articoli 6 capoverso 2 LTF e 6 capoverso 2 LTAF. La disposizione vieta ai giudici, nella forma di una clausola generale, l'esercizio di attività che potrebbero pregiudicare l'adempimento della loro funzione ufficiale, la loro indipendenza o la reputazione del Tribunale. Questa regola avrà la sua rilevanza soprattutto, ma non solo, per i giudici
non di carriera.

Il capoverso 3 riprende per il Tribunale federale dei brevetti le regole sancite dagli articoli 6 capoverso 3 LTF e 6 capoverso 3 LTAF; risulta tuttavia meno restrittiva in quanto rinuncia a un divieto generalizzato di accettare titoli o decorazioni. Inoltre ­ contrariamente ai timori espressi in consultazione ­ la disposizione non esclude dalla rosa dei potenziali candidati gli esaminatori svizzeri che lavorano all'Ufficio europeo dei brevetti. Questi svolgono una funzione ufficiale in seno a un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro.

Le regole sull'incompatibilità dei capoversi 1­3 si applicano sia ai giudici ordinari sia a quelli non di carriera.

Oltre alla clausola generale, il capoverso 4 disciplina l'incompatibilità più importante: la rappresentanza in giudizio a titolo professionale non è compatibile con l'esercizio dell'attività di giudice ordinario. Questa regola è stata opportunamente inserita nella legge dal momento che i giudici ordinari possono anche esercitare 20

368

Un tale conflitto d'interesse è alquanto improbabile. In virtù di un'esplicita norma di legge (art. 59 cpv. 4 LBI) l'IPI non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

un'attività a tempo parziale. Ne consegue la possibilità di impegni paralleli, il che farebbe aumentare il rischio di una commistione problematica fra le attività di avvocato e di giudice. Il divieto di esercitare contemporaneamente le attività di giudice ordinario e di avvocato si trova anche nelle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria e garantisce il diritto costituzionale dei cittadini a un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.). Visto il potere rappresentativo dei consulenti in brevetti nelle cause di accertamento, tale norma si applica anche ai consulenti in brevetti ai sensi della legge sui consulenti in brevetti (cfr. art. 29 cpv. 1).

Certo, a prima vista può sembrare auspicabile vietare semplicemente ai giudici non di carriera di sostenere cause dinanzi al Tribunale federale dei brevetti. Alla luce della ristretta cerchia di specialisti in materia brevettuale, un divieto del genere si rivela però poco opportuno all'atto pratico. Vietare ai giudici non di carriera di rappresentare le parti nelle cause dinanzi al Tribunale federale dei brevetti limiterebbe oltremodo la scelta dei potenziali giudici tecnici intaccando fortemente la qualità del collegio giudicante. I giudici cantonali hanno maturato esperienze positive in merito, per cui tale prassi verrà ripresa anche per il Tribunale federale dei brevetti.

In base a quanto proposto in sede di consultazione, è previsto un motivo di ricusazione per evitare i conflitti d'interesse (cfr. art. 28).

Il capoverso 5 proibisce inoltre ai giudici ordinari che lavorano a tempo pieno di esercitare le attività vietate anche ai giudici federali ordinari secondo l'articolo 144 capoverso 2 Cost. (cfr. anche gli art. 6 cpv. 4 LTAF e 6 cpv. 4 LTF). Per distinguere ciò che è ammesso da ciò che è illecito è innanzitutto determinante stabilire se vi è l'intenzione di conseguire un reddito; semplici indennità simboliche e rimborsi spese non fanno dell'occupazione un'attività lucrativa. Questa disposizione non si applica ai giudici ordinari impiegati a tempo parziale: essi possono esercitare, oltre alla loro funzione giudiziaria, anche attività lucrative, purché siano soddisfatti i presupposti dell'articolo 10 capoversi 2­4 e il Tribunale abbia dato la sua autorizzazione (art. 11).

Art. 11

Altre attività

Questa disposizione ricalca l'articolo 7 LTAF. I giudici ordinari che lavorano a tempo parziale necessitano di un'autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa al di fuori del Tribunale. L'obbligo di autorizzazione permette di rispettare il principio di trasparenza ed è in definitiva necessario: i presupposti dell'articolo 10 capoversi 2­4 possono infatti essere verificati soltanto se vi è totale chiarezza quanto all'esercizio di attività extragiudiziarie. Per l'esercizio della loro attività principale, i giudici non di carriera non hanno bisogno di un'autorizzazione del Tribunale.

La decisione sull'ammissibilità di attività lucrative extragiudiziarie spetta alla direzione del Tribunale. Il giudice richiedente deve ricusarsi (art. 22 cpv. 4).

Per la concessione dell'autorizzazione è determinante che sia garantito il diritto costituzionale dei cittadini a un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.).

Art. 12

Incompatibilità personale

L'articolo 12 rispecchia le regole degli articoli 8 LTF, 8 LTPF e 8 LTAF. Per stabilire se esiste una convivenza stabile, occorre riferirsi ai criteri sviluppati dal Tribuna-

369

le federale nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 153 capoverso 1 CC in relazione al concubinato.

Art. 13

Durata della carica

Il capoverso 1 riprende la regolamentazione degli articoli 9 capoverso 1 LTF, 9 capoverso 1 LTPF e 9 capoverso 1 LTAF. La durata della carica sarà quindi unificata per tutti i giudici dei tribunali della Confederazione. I giudici del Tribunale federale dei brevetti possono essere rieletti. La rielezione permette di sfruttare preziose esperienze professionali per un periodo prolungato e tiene conto del fatto che gli specialisti in materia brevettuale sono rari.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 9 capoverso 2 LTAF, che ha fissato il momento dell'abbandono della carica per raggiunti limiti di età conformemente alla normativa prevista dalla legge sul personale federale (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a LPers). Per motivi di efficienza è però opportuna una differenziazione, com'è stato proposto in sede di consultazione. Pertanto i giudici che, raggiunta l'età ordinaria di pensionamento, stanno ancora trattando procedimenti pendenti possono essere incaricati di portarli a termine, purché il giudice in questione e la direzione del Tribunale siano d'accordo. Il capoverso 3 stabilisce che i seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo (cfr. art. 9 cpv. 3 LTAF).

Art. 14

Destituzione

L'articolo 14 riprende per il Tribunale federale dei brevetti la regolamentazione dell'articolo 10 LTAF che, in analogia alla competenza per l'elezione dei giudici, attribuisce all'Assemblea federale o alla sua Commissione giudiziaria il potere di destituirli.

Art. 15

Giuramento

I giudici prestano giuramento davanti alla Corte plenaria. Per il resto, l'articolo 15 riprende quanto sancito dagli articoli 10 LTF e 11 LTAF.

Art. 16

Immunità

L'articolo 16 riprende le regole previste per i giudici federali (art. 11 LTF) e per quelli del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale (art. 12 LTAF e art. 11a LTPF). La disposizione sull'immunità si applica tuttavia soltanto ai giudici ordinari. L'immunità serve a garantire il libero esercizio della carica di giudice, nell'interesse di un'adeguata organizzazione giudiziaria in materia penale. Il perseguimento penale di un giudice non di carriera non pregiudica concretamente l'efficienza del Tribunale; non si prevede pertanto di concedere l'immunità ai giudici non di carriera in procedimenti penali che non sono in relazione con il loro statuto o la loro attività ufficiale.

Art. 17

Rapporto di lavoro e retribuzione

L'articolo 17 conferisce all'Assemblea federale la competenza di disciplinare in un'ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici. Conformemente alle regolamentazioni previste per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, sarà opportuno dichiarare applicabile ai giudici ordinari l'ordinanza sui 370

giudici. Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici non di carriera s'ispireranno verosimilmente all'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 200721 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire su ricorsi contro decisioni concernenti il rapporto di lavoro di un giudice del Tribunale federale dei brevetti (cfr. l'allegato «Modifica del diritto vigente», n. 5, modifica dell'art. 33 lett. cbis LTAF).

2.3

Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18

Presidenza

L'Assemblea federale elegge il presidente scegliendo tra i giudici ordinari (cpv. 1).

Questa competenza dell'Assemblea federale segue quella in materia di elezione dei giudici (cfr. art. 9 cpv. 2).

L'elezione avviene ogni sei anni. La legge non esclude la rielezione (cpv. 2).

Il capoverso 3 stabilisce che il presidente deve disporre di una formazione giuridica: egli deve infatti dirigere la procedura in qualità di giudice dell'istruzione (cfr.

art. 35) ed esercitare competenze in qualità di giudice unico (cfr. art. 23).

Il presidente presiede anche la Corte plenaria e siede per legge nella direzione del Tribunale (cfr. art. 20 cpv. 4). Avrà quindi la possibilità di partecipare all'attività dei principali organi collegiali cui è affidata l'amministrazione del Tribunale federale dei brevetti.

Per essere in grado di svolgere le funzioni presidenziali chi funge da supplente del presidente deve disporre di una formazione giuridica (cpv. 5; cfr. art. 19 cpv. 1).

Art. 19

Corte plenaria

L'insieme dei giudici forma la Corte plenaria. Alla Corte plenaria sono attribuite le facoltà espressamente previste dalla legge, in particolare l'elezione del vicepresidente.

La Corte plenaria può emettere i propri decreti nel corso di una seduta o per circolazione degli atti. Nei due casi, tuttavia, il capoverso 2 prevede che debbano partecipare almeno due terzi dei giudici. La procedura decisionale è disciplinata nell'articolo 22.

Art. 20

Direzione del Tribunale

Con il capoverso 1 la legge crea il fondamento di un organo amministrativo collegiale responsabile dell'amministrazione del Tribunale. Gli affari amministrativi della direzione del Tribunale comprendono ad esempio l'assunzione dei cancellieri, l'allestimento del preventivo e del consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale e la redazione di pareri relativi a progetti di legge.

21

RS 172.121.2

371

La direzione del Tribunale si compone di tre giudici. Ne fanno parte per legge il presidente del Tribunale federale dei brevetti, il secondo giudice ordinario e il vicepresidente se questi è un giudice non di carriera (cpv. 2). Se il vicepresidente è un giudice ordinario, la Corte plenaria elegge il terzo membro della direzione scegliendo tra i giudici non di carriera (art. 19 cpv. 1).

Alla direzione compete inoltre l'emanazione dei regolamenti (cpv. 3 lett. a); svolge tutti i compiti che non sono di competenza della Corte plenaria (cpv. 3 lett. b). La consultazione ha evidenziato l'inopportunità di affidare alla Corte plenaria l'emanazione dei regolamenti, come proposto nell'avamprogetto. Tale compito presuppone infatti determinate nozioni di tecnica legislativa, requisiti di cui difficilmente saranno dotati i giudici con formazione tecnica che costituiscono la maggioranza dei giudici non di carriera. Va inoltre ricordato che all'atto pratico è molto impegnativo convocare un'assemblea plenaria.

Il Tribunale sarà chiamato a prendere un gran numero di decisioni amministrative, in particolare nella fase iniziale. Prendendo spunto dalla legge sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale22, converrà pertanto istituire un piccolo organo direttivo prima di rendere operativo il Tribunale. Tale organo direttivo assolverà i compiti che la legge sul Tribunale federale dei brevetti assegna alla direzione del Tribunale. Grazie a tali lavori preliminari e alla possibilità di ispirarsi ai regolamenti esistenti, la direzione sarà in grado di agire in modo celere e lineare anche in presenza di un giudice non di carriera, al contrario di quanto temevano taluni partecipanti alla consultazione.

Art. 21

Collegio giudicante

Il Tribunale federale dei brevetti pronuncia in linea di principio le sue decisioni nella composizione di tre giudici (cpv. 1), soprattutto per ragioni di efficienza. Il collegio giudicante si compone di almeno un giudice con formazione tecnica e uno con formazione giuridica. In tal modo si garantisce che la giurisprudenza in materia di brevetti sia sviluppata da magistrati specialisti ed esperti. È fatta salva la competenza del giudice unico secondo l'articolo 23. Dalla consultazione emerge che, alla luce delle questioni giuridiche e tecniche sollevate nel caso specifico, può essere controproducente chiedere che il collegio giudicante si componga necessariamente di due giudici con formazione giuridica. Se la comprensione di fatti tecnici complessi è particolarmente rilevante per giudicare una controversia, allora se ne deve poter tenere conto nella composizione del collegio giudicante. Le azioni per nullità ad esempio verteranno in prevalenza su questioni tecniche, quelle per cessione piuttosto su questioni giuridiche. La facoltà di stabilire di volta in volta la formazione (tecnica o giuridica) della maggioranza dei giudici garantisce la necessaria flessibilità.

Il presidente del Tribunale federale dei brevetti può disporre che il collegio giudicante sia composto di cinque giudici, qualora fosse opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme.

Spesso, inoltre, le controversie in materia brevettuale non riguardano soltanto un unico settore tecnico, ma numerosi ambiti. In simili casi dev'essere garantito che il collegio giudicante disponga delle conoscenze interdisciplinari necessarie. Il capoverso 3 accorda alla presidenza la flessibilità necessaria a tale fine.

22

372

RU 2005 4603

Il collegio giudicante comprende sempre almeno un giudice ordinario, il che garantisce l'unitarietà della giurisprudenza del Tribunale federale dei brevetti (cpv. 5). Date le dimensioni del Tribunale e il numero di casi previsti, questa soluzione permette di garantire il coordinamento della giurisprudenza all'interno della Corte. La direzione del procedimento non spetta necessariamente al presidente; l'onere che ne deriva appare quindi sostenibile (cfr. art. 35). Dal momento che del Tribunale federale dei brevetti fanno parte due giudici ordinari, il suo funzionamento non risente nemmeno delle assenze per malattia o vacanza (cfr. art. 8 cpv. 2). In tal modo si tiene conto dei timori espressi da alcuni interpellati.

Art. 22

Votazione

L'articolo 22 ricalca quanto disposto dagli articoli 21 LTPF e 22 LTAF. Si applica a tutte le decisioni in materia di organizzazione giudiziaria prese da un organo giudiziario previsto dalla legge (Corte plenaria, direzione del Tribunale).

Il capoverso 3 precisa, a titolo di chiarezza, che anche i giudici ordinari e non di carriera che lavorano a tempo parziale hanno pieno diritto di voto. Una graduazione del voto in funzione del tasso di occupazione sarebbe inopportuna e impraticabile.

I giudici devono ricusarsi negli affari in cui hanno un interesse personale (cpv. 4; cfr. art. 11).

Art. 23

Giudice unico

Il presidente del Tribunale federale dei brevetti decide in qualità di giudice unico in caso di stralcio di procedimenti divenuti privi di oggetto o di non entrata nel merito di rimedi giuridici manifestamente irricevibili (ad es. in caso di mancato pagamento dell'anticipo delle spese o di presentazione chiaramente tardiva del rimedio giuridico). In simili casi occorre di regola decidere unicamente sulle spese. Le decisioni del giudice unico permettono in particolare di liquidare rapidamente il procedimento. In questi casi la competenza del giudice unico non è soggetta a limitazioni. Il presidente si pronuncia inoltre su richieste di gratuito patrocinio e di provvedimenti d'urgenza: essendo a conoscenza degli atti, egli è infatti la persona più adatta per decidere della fondatezza di simili richieste (cpv. 1 lett. a­d). In sede di consultazione è stato precisato che il giudice unico dovrebbe avere facoltà di adottare provvedimenti d'urgenza anche nel corso della procedura dibattimentale, perché altrimenti si rischiano ampi ritardi. Rinunciamo pertanto a tale restrizione della competenza del giudice unico, prevista nell'avamprogetto. Per quel che riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita, la procedura si basa sull'articolo 117 D-CPC, mentre per quanto attiene ai provvedimenti d'urgenza si applicano gli articoli 244 e 257­266 D-CPC (cfr. n. 2.5).

La lettera e conferisce inoltre al presidente la facoltà di pronunciarsi in qualità di giudice unico sulla domanda di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d LBI nel testo del 22 giugno 200723. Considerata l'urgenza di lottare contro i problemi di sanità pubblica, le azioni tendenti al rilascio di simili licenze obbligatorie d'esportazione vanno trattate in modo favorevole e rapido. Gli articoli 40d capoverso 5 e 40e LBI nel testo del 22 giugno 200724 stabiliscono quali informazioni il richiedente 23 24

FF 2007 4213 FF 2007 4213

373

deve presentare. L'ordinanza sui brevetti fornisce a sua volta ulteriori precisazioni sulla base della decisione dell'OMC25. In considerazione della particolare specificità dei presupposti legali applicabili alla licenza obbligatoria di esportazione e al carattere urgente che la contraddistingue, è opportuno conferire al presidente la facoltà di decidere in qualità di giudice unico sul rilascio di licenze del genere (cfr. n. 2.5.8).

Alla luce dei compiti che spettano alla presidenza, la norma di delega del capoverso 2 consente di sgravare il giudice unico, il quale può affidare alcune delle sue competenze ad altri giudici con formazione giuridica.

Art. 24

Cancellieri

Analogamente a quanto disposto dagli articoli 24 LTF e 26 LTAF, il numero dei cancellieri non è stabilito dalla legge, che non attribuisce nemmeno all'Assemblea federale la facoltà di fissarlo. Il Tribunale può quindi decidere autonomamente in che misura i mezzi a disposizione possono essere impiegati per assumere cancellieri.

All'interno del Tribunale, l'assunzione dei cancellieri è un compito che spetta alla direzione (cfr. art. 20 cpv. 3). Il Tribunale è libero di disciplinare la procedura interna di assunzione, ad esempio accordando ai giudici particolari diritti propositivi o partecipativi.

I capoversi 1 e 2 elencano i compiti tradizionali dei cancellieri, che consistono essenzialmente nel redigere le sentenze e le loro motivazioni, nonché nello stendere i verbali durante i dibattimenti. I cancellieri possono anche collaborare all'istruzione.

Hanno voto consultivo nei dibattimenti in cui si occupano della stesura del verbale.

Il rapporto di lavoro dei cancellieri si fonda sulla legge federale sul personale federale e sulle sue disposizioni d'esecuzione (cpv. 4). Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire su ricorsi contro decisioni concernenti il rapporto di lavoro di un giudice del Tribunale federale dei brevetti (cfr. l'allegato «Modifica del diritto vigente», al n. 3, con la nuova normativa prevista dall'art. 33 lett. cbis LTAF).

Art. 25

Informazione

Il dovere di informare il pubblico è fondamentale per garantire la certezza del diritto; è pertanto opportuno sancire tale principio nella legge (cfr. anche art. 27 LTF e 29 LTAF).

La legge non precisa quale sia il canale attraverso cui devono essere trasmesse le informazioni. La preferenza dovrebbe essere data alla pubblicazione elettronica (Internet, CD-ROM).

Contrariamente all'avamprogetto, il disegno non prevede l'anonimizzazione generalizzata delle sentenze. Le decisioni in materia brevettuale sono di interesse e utilità pratica soltanto se le rivendicazioni brevettuali contestate sono note. La pubblicazione delle rivendicazioni o del numero del brevetto permette tuttavia di risalire al titolare e quindi alle parti in causa. L'anonimizzazione della sentenza sarà quindi giustificata soltanto laddove considerazioni di principio si oppongono alla pubblicazione.

25

374

Cfr. messaggio LBI 2005, pag. 108 segg.

2.4

Capitolo 4: Competenze

Art. 26 Il Tribunale federale dei brevetti è competente esclusivamente per giudicare le azioni concernenti la validità di un brevetto, le azioni per violazione di un brevetto e le azioni per il rilascio di una licenza per l'utilizzo di un'invenzione brevettata (cpv. 1 lett. a). Vi sono comprese le azioni per nullità (art. 26­28 e 140k LBI), le azioni tendenti alla concessione di una licenza (art. 36 segg. LBI), le azioni per cessazione dell'atto o per soppressione dello stato di fatto (art. 72 LBI), le azioni per risarcimento di danni (art. 73 LBI) e le azioni di accertamento (art. 74 LBI). Il Tribunale giudica inoltre le controversie vertenti su brevetti stranieri, purché sia competente un giudice svizzero. Tale precisazione rispetto al progetto posto in consultazione non introduce nulla di nuovo, ma illustra semplicemente l'interpretazione corrente dell'articolo 76 LBI26, secondo cui anche le controversie vertenti su brevetti stranieri possono rientrare nella competenza dei giudici svizzeri.

Nel contesto delle controversie brevettuali, i provvedimenti d'urgenza occupano una posizione importante. La competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti secondo la lettera a comporterebbe una frammentazione della procedura, generalmente già assai complessa, rendendo la competenza di un giudice cantonale inopportuna e inconveniente in termini di economia processuale. A maggior ragione si giustifica quindi la competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti per i provvedimenti d'urgenza nell'ambito di azioni secondo la lettera a, compresi quelli emanati prima della litispendenza dell'azione principale (cpv. 1 lett. b).

In quanto tribunale con competenza materiale esclusiva, al Tribunale federale dei brevetti compete altresì in esclusiva la decisione in materia di domande di esecuzione (cpv. 1 lett. c). Alla stregua della procedura dibattimentale, anche le decisioni riguardanti una domanda di esecuzione presuppongono la competenza tecnica del tribunale.

Le controversie civili in materia di diritto dei brevetti vertono spesso su diritti di protezione o contratti; anche mere pretese contrattuali possono sollevare questioni preliminari inerenti a diritti di protezione, come ad esempio la validità del brevetto.

Il capoverso 2 permette alle parti in causa di far valere davanti al Tribunale
federale dei brevetti anche le azioni di diritto contrattuale vertenti sull'adempimento di un contratto di trasferimento o di licenza o su controversie in merito al titolare di invenzioni fatte nell'ambito di un rapporto di lavoro27 e al loro compenso. In deroga al capoverso 1 lettera a, in questi casi la competenza del Tribunale federale dei brevetti non è tuttavia esclusiva, in quanto i giudici cantonali continueranno a essere competenti per le controversie contrattuali. Al Tribunale federale dei brevetti competono in esclusiva soltanto le azioni che richiedono l'applicazione del diritto materiale dei brevetti.

Affinché anche i giudici cantonali possano beneficiare delle conoscenze specialistiche del Tribunale federale dei brevetti, il capoverso 3 sancisce le regole per l'accesso al Tribunale da parte dei giudici cantonali. Se in una causa civile dinanzi al giudice cantonale viene sollevata la questione pregiudiziale o l'eccezione della nullità o della violazione del brevetto, occorre adire il Tribunale federale dei brevet26 27

DTF 129 III 295 Art. 332 CO; RS 220

375

ti. Il giudice cantonale assegna alla parte che fa valere la violazione o la nullità di un brevetto un termine per promuovere l'azione dinanzi al Tribunale e sospende la procedura fino a decisione passata in giudicato. Se la parte non propone l'azione entro il termine stabilito, il giudice cantonale riapre il procedimento senza prendere in considerazione la questione giudiziale o l'eccezione.

Le domande riconvenzionali di nullità del brevetto oggetto dell'azione o per violazione di un brevetto sono di esclusiva competenza del Tribunale federale dei brevetti. Il giudice cantonale deve pertanto deferire al Tribunale federale dei brevetti sia l'azione sia la domanda riconvenzionale (cpv. 4); questo a differenza di quanto sancito nel Codice di procedura civile, che per la domanda riconvenzionale non impone la competenza materiale del giudice della causa principale. Per il resto la competenza in fatto di domande riconvenzionali è retta dall'articolo 221 D-CPC. Il rinvio, ad esempio, è ammesso soltanto se l'attore non perde un livello d'istanza.

Nel quadro di un processo pendente davanti a una giurisdizione cantonale inferiore non è dunque possibile presentare una domanda riconvenzionale che per materia compete al Tribunale federale dei brevetti.

2.5

Capitolo 5: Procedura

2.5.1

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 27 L'articolo 27 prevede che alla procedura davanti al Tribunale federale dei brevetti si applica in linea di principio il Codice di procedura civile.

Sono fatte salve le disposizioni della presente legge e della legge sui brevetti che tengono conto delle particolarità della procedura brevettuale. La legge sui brevetti contempla segnatamente disposizioni sulla legittimazione a promuovere l'azione (cfr. art. 28, 33 e 72 segg. LBI), sulla legittimazione ad agire del titolare di una licenza (art. 75 e 77 cpv. 5 LBI nel testo del 22 giugno 200728), sul termine per promuovere l'azione per cessione (art. 31 LBI), sulle condizioni e la decisione giudiziaria relativa al rilascio di licenze (art. 40e LBI nel testo del 22 giugno 200729), sulle condizioni della responsabilità (art. 66 LBI), sull'inversione dell'onere della prova (art. 67 LBI), sulla tutela del segreto d'affari (art. 66 LBI), sulle misure da adottare in caso di condanna (art. 69 LBI), sulla pubblicazione e la trasmissione della sentenza (art. 70 LBI e 70a LBI nel testo del 22 giugno 200730) e sul divieto di promuovere azioni successive (art. 71 LBI).

Le disposizioni del disegno di Codice di procedura civile permettono già di adeguare in larga misura la procedura alle particolarità delle controversie brevettuali, senza che sia necessario integrare nel presente progetto regole procedurali specifiche.

Nell'ambito delle controversie brevettuali, ad esempio, la memoria difensiva assume particolare rilevanza in quanto mezzo a disposizione della difesa contro l'imminenza di provvedimenti superprovvisionali. La possibilità di presentare al Tribunale una

28 29 30

376

FF 2007 4213 FF 2007 4213 FF 2007 4213

memoria cautelativa è già prevista nell'articolo 266 D-CPC; non è quindi necessario un disciplinamento esplicito nella legge federale sul Tribunale federale dei brevetti.

Spesso le controversie brevettuali sono originate da un'accusa ingiustificata di violazione di un brevetto. Chi, in modo manifestamente ingiustificato, è oggetto di una simile accusa deve essere in grado di difendersi. Vista la materia trattata, occorre che simili accuse siano verificate basandosi su conoscenze tecniche adeguate e in conoscenza dei fatti. La regolamentazione della competenza prevista nell'articolo 26 e la normativa del Codice di procedura civile in materia di provvedimenti d'urgenza garantiscono la competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti di ordinare pertinenti misure di protezione della personalità.

Sulla base delle disposizioni del disegno di Codice di procedura civile è possibile tener conto anche delle dimensioni del Tribunale. Le audizioni di testimoni, le ispezioni oculari o gli interrogatori delle parti non possono ad esempio essere effettuati dal collegio giudicante al completo. In linea di principio le prove sono assunte dal giudice dell'istruzione, fermo restando che per gravi motivi una parte può richiedere che l'assunzione delle prove sia effettuata dal collegio giudicante (cfr. art. 152 D-CPC).

Per il resto, il Tribunale federale dei brevetti deve sempre motivare le sue decisioni per scritto (art. 235 cpv. 3 D-CPC; cfr. art. 112 LTF). In considerazione del numero atteso di controversie brevettuali, la notificazione scritta delle decisioni crea tra l'altro i presupposti necessari a garantire l'obiettivo di una giurisprudenza unitaria e coerente del Tribunale federale dei brevetti, e quindi la certezza del diritto.

Le necessarie modifiche di singole disposizioni del disegno di Codice di procedura civile, ad esempio quella riguardante la competenza dei tribunali, potranno essere apportate soltanto dopo che il Parlamento le avrà approvate.

2.5.2

Capitolo 2: Ricusazione

Art. 28 L'articolo 28 prevede, a complemento dell'articolo 45 D-CPC, che i giudici non di carriera devono ricusarsi se una parte è rappresentata da colleghi avvocati o consulenti in brevetti che lavorano per lo stesso studio associato o lo stesso datore di lavoro. In questo modo si evitano conflitti di interessi derivanti, in determinati casi, dal potere di rappresentanza dei giudici non di carriera nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti (cfr. commento all'art. 10 cpv. 4).

2.5.3

Capitolo 3: Rappresentanza delle parti

Art. 29 La complessa materia del diritto brevettuale è impegnativa non solo per le parti, ma anche per i loro rappresentanti. Per la valutazione e la presentazione degli aspetti tecnici, le parti possono beneficiare di un importante sostegno da parte di esperti.

L'avamprogetto riservava in linea di principio agli avvocati la rappresentanza delle parti a titolo professionale davanti al Tribunale federale dei brevetti, ma affidava alla 377

Corte plenaria la competenza di disciplinare il potere di rappresentanza dei consulenti in brevetti. Tale normativa è stata criticata in sede di consultazione.

Oltre a un diritto generale di essere sentiti e di collaborare (cfr. cpv. 3), ai consulenti in brevetti ai sensi della legge pertinente viene concesso il potere di rappresentanza nei procedimenti per nullità. Il potere di rappresentanza dei consulenti in brevetti si pone in alternativa al diritto di rappresentanza degli avvocati e va pertanto a integrare l'articolo 66 capoverso 2 D-CPC. Si giustifica in particolare in ragione delle questioni prevalentemente tecniche che caratterizzano i procedimenti per nullità. La norma s'ispira al potere di rappresentanza dei consulenti in brevetti europei nei procedimenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, con la differenza però che non vige il principio inquisitorio, ma quello dispositivo e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Dato che la legge sui consulenti in brevetti disciplina i requisiti dei rappresentanti in termini processuali e materiali (cfr. art. 2 LCB), è comunque garantito che i consulenti in brevetti dispongano delle conoscenze necessarie a condurre un procedimento di questo tipo. Alla luce di tali premesse è giustificato concedere ai consulenti in brevetti la rappresentanza esclusiva delle parti nei procedimenti per nullità dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, dando quindi seguito a una richiesta avanzata in consultazione da gran parte degli ambienti giuridici specializzati.

Si rinuncia tuttavia a un diritto di rappresentanza generalizzato per i consulenti in brevetti. Gli altri procedimenti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti (cfr. art. 26) presuppongono, oltre a esperienza in ambito processuale, anche approfondite nozioni giuridiche sia del processo civile sia del diritto civile. Pertanto la rappresentanza in tali procedimenti spetta esclusivamente agli avvocati che hanno il diritto di esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero in virtù della legge sugli avvocati (art. 66 cpv. 2 D-CPC). Ciò vale anche quando la validità giuridica di un brevetto viene contestata mediante eccezione o domanda riconvenzionale nel procedimento per violazione. In tali casi le questioni sollevate in tribunale non sono di natura strettamente tecnica o
brevettuale; ecco perché la direzione del procedimento deve restare appannaggio degli avvocati. La competenza del consulente in brevetti a rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti presuppone l'esercizio della professione nell'interesse esclusivo del cliente; tale requisito è specificato nel capoverso 1. La legge sui consulenti in brevetti non prevede regole professionali, per cui l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti (art. 12 LCP) non è vincolata alla condizione dell'indipendenza, a differenza dell'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati secondo l'articolo 8 della legge sugli avvocati.

Il Tribunale può chiedere, nello specifico, che il consulente in brevetti produca documenti atti a provare la sua indipendenza (cpv. 2). Per analogia con la prassi adottata nell'ambito della legge sugli avvocati, un'attività secondaria come consulente in brevetti autonomo è ammissibile purché l'indipendenza di tale attività sia garantita31. Non sarebbe per contro ammessa ad esempio la rappresentazione autonoma del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, clienti o altri soci d'affari32.

Il ricorso all'ausilio di esperti è nell'interesse della causa ed è già previsto dalla procedura vigente, a discrezione del giudice.

31 32

378

cfr. DTF 130 II 104 seg.

cfr. DTF 123 I 200

La consultazione ha però evidenziato che l'attuale situazione giuridica non è chiara e la prassi non è coerente. Il capoverso 3 istituisce il diritto dei consulenti in brevetti di essere sentiti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti. I consulenti in brevetti ai sensi della pertinente legge possono mettere a disposizione le loro conoscenze tecniche per assistere una parte in causa o un suo rappresentante ammesso in tribunale, e comparire dinanzi al Tribunale. Possono altresì intervenire nel corso dei dibattimenti orali dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, ma il diritto di essere sentiti si limita alla valutazione peritale dei fatti e alle prime conclusioni ­ come nel caso della deposizione di un perito (cpv. 3). Tale soluzione garantisce l'accesso a competenze specialistiche pur limitando il diritto di essere sentiti a chi è autorizzato a portare il titolo di consulente in brevetti; per di più viene salvaguardata l'economia processuale.

Il Tribunale federale dei brevetti può, a discrezione del giudice, sentire anche persone che esercitano l'attività di consulente in brevetti senza avere diritto al titolo secondo la legge sui consulenti in brevetti. Tali consulenti non possono tuttavia pretendere di essere sentiti, in quanto il Tribunale viene semplicemente autorizzato a ordinare un'audizione, come fa con ogni altro perito assunto da una delle parti.

2.5.4 Art. 30

Sezione 4: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio Spese giudiziarie

L'articolo 30 definisce il concetto di «spese giudiziarie».

Art. 31

Spese processuali

Innanzitutto la disposizione elenca tutte le spese che rientrano nella nozione di spese processuali (cpv. 1).

I capoversi 2­4 costituiscono la base legale necessaria per l'emanazione di un tariffario da parte della direzione del Tribunale, che disciplina nel dettaglio le spese processuali (cfr. art. 20 cpv. 3 lett. a). Poiché la legge disciplina unicamente i principi applicabili al computo delle spese e visto che il compito di calcolarle gli è delegato (cfr. art. 32), il Tribunale federale dei brevetti dispone della necessaria flessibilità per allestire il tariffario, nel rispetto dei dettami costituzionali e sforzandosi di finanziarsi in primo luogo con le tasse di giustizia. I costi non devono rivelarsi proibitivi.

Una tariffa che si fondasse unicamente sul valore litigioso potrebbe rivelarsi eccessivamente rigida e portare a tasse decisamente sproporzionate.

Dalla consultazione è emersa l'inutilità di differenziare le controversie con o senza interesse pecuniario; è infatti difficile immaginare controversie in materia di brevetti senza alcun interesse pecuniario. È poi stata giudicata insufficiente la tariffa per la tassa di giustizia: oltre all'importo minimo è stato considerato troppo esiguo anche il tetto massimo, pari al doppio di 150 000 franchi. Deve infatti essere possibile addossare in modo adeguato le spese a chi porta avanti una causa con un elevato valore litigioso per giungere alla decisione finale dopo un procedimento annoso e molto impegnativo per i giudici. I capoversi 3 e 4 tengono conto di tali richieste.

Il capoverso 5, in deroga all'articolo 105 capoverso 2 D-CPC, stabilisce che il Tribunale, nel ripartire le spese processuali, può decidere di rinunciare a quelle che non sono state causate né da una parte, né da terzi. Essendo il Tribunale federale dei 379

brevetti un Tribunale speciale di primo grado della Confederazione, non è opportuno addossare le spese ai Cantoni.

Art. 32

Spese ripetibili

In deroga all'articolo 103 capoverso 2 D-CPC, l'articolo 32 tiene conto dell'articolo 33, secondo cui il Tribunale federale dei brevetti ha la competenza di stabilire le tariffe per le spese giudiziarie. Per il rimanente il computo delle ripetibili è retto dall'articolo 93 capoverso 3 D-CPC. Le spese ripetibili comprendono anche i costi della rappresentanza a titolo professionale da parte di un consulente in brevetti secondo l'articolo 29.

Art. 33

Tariffa

Per le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) occorre stabilire delle tariffe.

Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 94 D-CPC, le tariffe non vanno fissate dai Cantoni, ma dal Tribunale federale dei brevetti. La regolamentazione delle tariffe da parte del Tribunale federale dei brevetti, quindi a livello di Confederazione, permette di gestire i costi in modo unitario e trasparente.

Art. 34

Liquidazione delle spese giudiziarie in caso di gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio è disciplinato negli articoli 115­121 D-CPC. Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 120 D-CPC, ripetibili e spese processuali non possono essere addossate ai Cantoni, ma alla cassa del Tribunale federale dei brevetti (cfr.

art. 64 LTF). L'ammontare delle ripetibili è calcolato secondo la tariffa stabilita dal Tribunale federale dei brevetti.

2.5.5 Art. 35

Sezione 5: Direzione del processo e atti processuali Giudice dell'istruzione

Il giudice dell'istruzione dirige il procedimento. Tale funzione è esercitata dal presidente del Tribunale federale dei brevetti o da un giudice con formazione giuridica designato dalla presidenza (cpv. 1). La direzione del procedimento da parte del giudice dell'istruzione rappresenterà la regola, in considerazione delle dimensioni del Tribunale e della flessibilità necessaria, e in deroga all'articolo 122 capoversi 1 e 2 D-CPC, secondo cui la direzione del procedimento spetta al collegio giudicante.

Il giudice dell'istruzione potrà di norma limitarsi alla conduzione formale del processo; vige l'iniziativa delle parti (principio dispositivo e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e il decorso è chiaramente strutturato (cfr. art. 216 D-CPC).

La conduzione materiale del processo, come l'istruzione dei periti, deve tuttavia poter contare sulle competenze specifiche dei giudici con formazione tecnica. Il capoverso 2 accoglie pertanto tale richiesta avanzata in sede di consultazione e prevede la facoltà di rivolgersi a un giudice con formazione tecnica, cui è accordato un voto consultivo.

380

Art. 36

Lingua del procedimento

Il Tribunale federale dei brevetti determina la lingua del procedimento, tenendo conto della lingua parlata dalle parti, purché si tratti di una lingua ufficiale (cpv. 1).

A dire di taluni partecipanti alla consultazione, questa regola comporta un'incertezza del diritto e problemi pratici, come ad esempio la scelta della rappresentanza delle parti. Si è pertanto deciso di permettere alle parti di servirsi di una qualsiasi lingua ufficiale oltre a quella del procedimento (cpv. 2). Spetterà quindi al Tribunale stabilire nel suo regolamento le modalità in base a cui il Tribunale determina la lingua del procedimento.

L'inglese non è tuttavia escluso come lingua del procedimento o lingua di cui possono servirsi le parti, purché quest'ultime e il giudice vi acconsentano (cpv. 2). La procedura dinanzi al Tribunale federale quale giurisdizione di ricorso richiede tuttavia che la sentenza sia emanata in una lingua ufficiale (cpv. 3; art. 54 LTF).

Sempre più spesso le parti allegano all'atto di ricorso o alla risposta documenti non redatti in una lingua ufficiale. La prassi tende ad ammettere simili documenti senza esigerne la traduzione, a condizione che i membri della Corte, il cancelliere e le altre parti comprendano la lingua utilizzata. In futuro ciò assumerà particolare rilevanza in caso di adozione di un brevetto europeo in lingua inglese con effetto su tutto il territorio svizzero. Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulle lingue CBE, il richiedente o il titolare di un brevetto europeo in lingua inglese non sarà più obbligato a presentare una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

L'Accordo non altera il diritto degli Stati parte di obbligare il titolare del brevetto, in caso di controversie giudiziarie, a fornire a proprie spese una traduzione del brevetto controverso in una lingua ufficiale riconosciuta (art. 2 dell'Accordo sulle lingue CBE). Il capoverso 4 ne tiene conto. Va rilevato che il consenso delle parti non deve essere comunicato espressamente. Il consenso è tacito quando tutte le parti producono documenti redatti nella stessa lingua straniera senza allegare una traduzione in una lingua ufficiale.

Se una parte non padroneggia la lingua del procedimento o la lingua ufficiale in cui sono redatti gli atti della controparte, il Tribunale federale dei
brevetti ordina la traduzione di tutti gli scritti e delle deposizioni orali che la parte deve essere in grado di comprendere per poter seguire il procedimento (cpv. 4)33.

2.5.6

Sezione 6: Prove; perizie

Art. 37 La richiesta e la presentazione di perizie giudiziarie sono rette dalle disposizioni del Codice di procedura civile (art. 180 segg. D-CPC). Considerato il carattere complesso e tecnico dei procedimenti in materia brevettuale, la possibilità di presentare una perizia orale (art. 184 D-CPC) non si rivela opportuna. Il capoverso 1 prevede pertanto che nei procedimenti davanti al Tribunale federale dei brevetti le perizie debbano rivestire la forma scritta. Questo implica anche che il perito debba, in linea di massima, rispondere per scritto alle domande di chiarimento e di complemento. Il perito conserva la possibilità di commentare il suo referto scritto in occasione del 33

Cfr. in merito DTF 118 Ia 462 segg.

381

dibattimento e le parti possono chiedere la delucidazione o un completamento della stessa (art. 184 cpv. 4 D-CPC).

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 184 D-CPC, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle considerazioni del perito (cpv. 2).

L'articolo 180 capoverso 3 D-CPC impone al giudice che attinga a conoscenze specialistiche interne al tribunale di informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi. In sede di consultazione è stato suggerito di disciplinare, a complemento di tale disposizione, i pareri tecnici dei giudici, la loro messa a verbale e il diritto delle parti di esprimersi in merito. Il capoverso 3 ne tiene conto. I pareri specialistici dei giudici con formazione tecnica saranno di grande rilevanza per l'assunzione delle prove.

2.5.7

Sezione 7: Procedura decisionale; osservazioni in merito alle risultanze probatorie

Art. 38 In linea di massima le prove sono assunte soltanto nel corso del dibattimento.

L'articolo 227 D-CPC prevede che le prove siano assunte dopo le prime arringhe.

Ciò non è però obbligatorio, poiché, a seconda della situazione, le prove possono essere assunte in precedenza, sia a titolo cautelare (art. 155 D-CPC) sia nel corso dell'udienza istruttoria (art. 223 D-CPC).

L'articolo 38 tiene conto del fatto che nell'ambito dei procedimenti in materia brevettuale l'assunzione delle prove ha regolarmente come oggetto una documentazione voluminosa e fattispecie tecniche complicate. Se in occasione di un dibattimento viene ad esempio prodotta una documentazione voluminosa al fine di illustrare lo stato della tecnica, non si può pretendere che le parti esprimano immediatamente un parere orale. La disposizione concede quindi alle parti la possibilità di presentare le loro osservazioni scritte in merito alle risultanze probatorie. Per quel che concerne la motivazione dell'istanza, non vanno poste esigenze particolarmente severe. L'obbligo di motivare permette tuttavia di evitare che il procedimento venga interrotto e ritardato inutilmente.

2.5.8

Sezione 8: Procedura e decisione di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza secondo l'articolo 40d LBI

Art. 39 La decisione del 30 agosto 200334 dell'OMC consente a un Paese in sviluppo privo di capacità produttive farmaceutiche di importare, con licenza obbligatoria, da un Paese terzo i farmaci necessari per affrontare un problema sanitario. Il 19 luglio 34

382

Doc. WT/L/540 del 01.09.2003 e Doc. JOB(03)/177 del 30.082003 (entrambi in inglese), consultabili agli indirizzi: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Basistext.pdf e http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Einigung.pdf.

2007 il Ruanda ha notificato per primo all'OMC di volersi avvalere di tale strumento35. Tuttavia, tale notificazione non è che uno dei passi da intraprendere prima che nel Paese in sviluppo giungano i farmaci di cui vi è urgente bisogno. L'attuazione della decisione compete al legislatore nazionale. La Svizzera applica la decisione introducendo nella legge sui brevetti la licenza obbligatoria di esportazione di prodotti farmaceutici (art. 40d LBI nel testo del 22 giugno 200736). Le azioni per il rilascio di una licenza obbligatoria di fabbricazione e di esportazione di prodotti farmaceutici brevettati o ottenuti mediante un procedimento brevettato vanno proposte al Tribunale federale dei brevetti, che dovrà decidere senza indugio. Infatti la decisione dell'OMC rischia di mancare il suo obiettivo ­ ossia migliorare l'approvvigionamento sanitario nei Paesi in sviluppo ­ se l'applicazione nazionale prevedesse procedure lunghe e costose per il rilascio di una licenza obbligatoria. Tale strumento è teso a consentire ai Paesi in sviluppo di ottenere senza indugio e a un prezzo per loro accessibile i prodotti farmaceutici brevettati di cui necessitano per affrontare gravi problemi di sanità pubblica37. L'articolo 39 tiene conto di tale esigenza.

Le decisioni relative alle azioni per il rilascio di una licenza obbligatoria di esportazione sono adottate a giudice unico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. e).

Contrariamente a quanto previsto nell'articolo 248 capoverso 2 D-CPC, l'istanza va presentata per scritto, non potendo essere messa a verbale in forma orale (cpv. 1).

Le azioni per il rilascio di una licenza e la modifica delle condizioni di licenza ai sensi dell'articolo 40d LBI nel testo del 22 giugno 200738 vanno trattate con la dovuta sollecitudine. La certezza del diritto impone che una licenza non venga rilasciata adottando provvedimenti d'urgenza, bensì emanando una decisione finale con forza di cosa giudicata. Alla luce dei chiari presupposti legali che, se soddisfatti, impongono il rilascio di una licenza obbligatoria di esportazione (cfr. art. 40e LBI nel testo del 22 giugno 200739), e dell'urgenza dell'istanza, è opportuno che la decisione sia emessa entro un mese (cpv. 2). Infatti la parte attrice, al momento di intentare l'azione, dispone già di prove «liquide», vale a dire che è in grado di
dimostrare immediatamente le sue allegazioni. Il rilascio o la modifica di una licenza presuppone la prova di sforzi infruttuosi per l'ottenimento di una licenza contrattuale oppure un caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza. Si può esigere dalla parte attrice di presentare le prove richieste al momento in cui propone l'azione (cfr.

art. 40d cpv. 5 LBI nel testo del 22 giugno 200740). In sede di consultazione è stato chiesto di agevolare la modifica di una licenza obbligatoria già rilasciata se le quantità che vi sono indicate non fossero sufficienti a normalizzare l'approvvigionamento sanitario. Tale richiesta è già stata oggetto di esaurienti discussioni nel corso del dibattito parlamentare in occasione della revisione della legge sui brevetti41. Il Parlamento ha comunque rinunciato ad adeguare l'articolo 40e LBI nel testo del 22 giugno 200742, a ragione del fatto che in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza non occorre comprovare trattative infruttuose nemmeno per modificare le

35 36 37 38 39 40 41 42

Doc. IP/N/9/RWA/1 del 19.07.2007.

FF 2007 4213 Cfr. messaggio LBI 2005, FF 2006 1 110 FF 2007 4213 FF 2007 4213 FF 2007 4213 Boll. uff. 2007 S 447 FF 2007 4213

383

condizioni della licenza (art. 40e cpv. 1 LBI nel testo del 22 giugno 200743). Non sarà certo difficile dimostrare l'esistenza di un'emergenza nazionale. Inoltre un mese è la durata minima per un procedimento che si voglia svolto regolarmente. Del resto, la necessità di apportare modifiche si delinea in genere con sufficiente anticipo. Se il richiedente ottiene il consenso del titolare del brevetto, la procedura giudiziaria è superflua, e in fin dei conti ne risultano risparmi in termini di tempo e di costi.

Nella misura in cui l'articolo 39 non preveda una regolamentazione diversa, per il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d LBI nel testo del 22 giugno 200744 sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile concernenti la procedura sommaria (cpv. 3).

Simili controversie vanno trattate con la dovuta sollecitudine anche nella procedura di ricorso: è pertanto previsto un termine di dieci giorni per presentare ricorso al Tribunale federale (cfr. l'allegato «Modifica del diritto vigente», n. 2, con la nuova disciplina dell'art. 100 cpv. 2 lett. d LTF) e il Tribunale federale dovrà decidere in merito entro un mese dalla presentazione (cfr. l'allegato «Modifica del diritto vigente», n. 2, con la nuova disciplina dell'art. 107 cpv. 4 LTF). Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 40e cpv. 6 LBI nel testo del 22 giugno 200745, cfr. anche art. 103 cpv. 1 LTF).

2.5.9

Sezione 9: Provvedimenti d'urgenza

Art. 40 Le procedure tese ad adottare provvedimenti sono fondamentali nelle cause in materia di brevetti. Spesso determinano il corso che seguirà la procedura dibattimentale, ragion per cui i provvedimenti d'urgenza non possono in genere essere ordinati senza attingere alla competenza specialistica dei giudici con formazione tecnica.

L'articolo 40 garantisce che le conoscenze specialistiche dei giudici tecnici possano essere messe a frutto anche nella procedura in materia di provvedimenti. La lettera a consente al giudice unico di consultare un giudice con formazione tecnica.

Secondo il Codice di procedura civile i provvedimenti d'urgenza vanno adottati in procedura sommaria (cfr. art. 244 D-CPC). In linea di principio sono ammessi soltanto i mezzi di prova adducibili immediatamente; altri mezzi di prova possono essere addotti unicamente se non ritardano considerevolmente il corso della procedura (art. 250 cpv. 2 lett. a D-CPC). In sede di consultazione tale regola è stata criticata in quanto considerata inadeguata ai procedimenti in materia brevettuale. La lettera b ne tiene conto. Poiché le procedure in materia di provvedimenti vertono su questioni di natura prevalentemente tecnica, le brevi perizie rivestono un'importanza cruciale. Sono indispensabili in particolare per provare allegazioni tecniche addotte per l'eccezione di nullità: costituiscono la base per valutare se il processo principale ha buone probabilità di riuscita e devono stabilire quanto siano credibili le motivazioni tecniche dell'attore e le rispettive eccezioni del convenuto. Per garantire che anche i provvedimenti d'urgenza vengano adottati con la necessaria cognizione di causa, le brevi perizie ­ al contrario degli altri mezzi di prova secondo l'articolo 250 43 44 45

384

FF 2007 4213 FF 2007 4213 FF 2007 4213

capoverso 2 D-CPC ­ devono essere ammissibili anche se ritardano eccessivamente la procedura.

Il giudice che attinga a conoscenze specialistiche interne al tribunale è tenuto a informarne le parti (art. 180 cpv. 3 D-CPC).

2.6

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 41

Modifica del diritto vigente

Art. 2 cpv. 1 lett. f LPers La legge sul personale federale si applica al personale del Tribunale federale dei brevetti (cfr. art. 24 cpv. 4 D-LTFB).

Art. 3 cpv. 3 LPers Il capoverso 3 considera il Tribunale federale dei brevetti un datore di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale gli deleghino le corrispondenti competenze (cfr. art. 24 cpv. 4 D-LTFB).

Art. 1 cpv. 2 LTF Il capoverso 2 riprende la normativa dell'articolo 3 capoverso 1 del disegno LTFB, in base a cui la vigilanza sulla gestione del Tribunale federale dei brevetti compete al Tribunale federale.

Art. 74 cpv. 2 lett. e, 75 cpv. 1 LTF Le decisioni del Tribunale federale dei brevetti sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale indipendentemente dal valore litigioso. Tale norma ripropone il diritto in vigore (cfr. art. 76 LBI in combinato disposto con l'art. 74 cpv. 2 lett. b LTF).

Art. 100 cpv. 2 lett. d, 107 cpv. 4 LTF Le azioni per il rilascio di una licenza obbligatoria di esportazione secondo l'articolo 40d LBI nel testo del 22 giugno 200746 vanno trattate con la dovuta sollecitudine (cfr. art. 39). Tale principio deve applicarsi anche alle procedure di ricorso.

Art. 6 cpv. 1 LTAF e 6 cpv. 1 LTPF L'attività di giudice presso il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale penale federale non esclude l'attività di giudice non di carriera presso il Tribunale federale dei brevetti (cfr. art. 10 D-LTFB).

46

FF 2007 4213

385

Art. 33 lett. cbis LTAF Sui ricorsi contro decisioni che riguardano i rapporti di lavoro presso il Tribunale federale dei brevetti (cfr. art. 17 e 24 cpv. 4 D-LTFB) statuisce il Tribunale amministrativo federale.

Art. 77 LBI I partecipanti alla consultazione hanno espresso pareri divergenti sulla disposizione proposta in materia di descrizione di prodotti e procedimenti (art. 41 AP-LTFB).

Sebbene la maggioranza si sia detta favorevole, è stato sottolineato che occorre tutelare il segreto d'affari e di fabbricazione, chiarire il rapporto con l'articolo 77 LBI e procedere a qualche precisazione.

Alla luce di tali richieste fondate il disegno rinuncia a sancire una nuova disposizione nella legge sul Tribunale federale dei brevetti e propone di adeguare l'articolo 77 LBI (allegato «Modifica del diritto vigente», n. 5). In particolare si specifica che la descrizione è un provvedimento d'urgenza teso ad assicurare le prove, non ad assumerle. Il capoverso 1 consente alla parte richiedente di chiedere, come finora, una descrizione esatta e il sequestro dei procedimenti o prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente.

Tuttavia, oggi una descrizione può essere ottenuta soltanto in misura limitata, poiché i provvedimenti conservativi a titolo cautelare sono soggetti alle stesse condizioni degli altri provvedimenti d'urgenza e presuppongono che il richiedente stia per patire un danno difficilmente riparabile a causa della violazione brevettuale. Raramente però si avrà un danno del genere senza che sia in pericolo l'esistenza stessa del mezzo di prova. Il semplice fatto che il titolare del brevetto ignori i particolari della presunta violazione contrattuale non costituisce un danno in sé. Il capoverso 2 prevede pertanto che il richiedente debba soltanto rendere verosimile che un suo diritto sia violato o rischi di essere violato. Al provvedimento conservativo della descrizione non si applica quindi l'articolo 257 capoverso 1 lettera b D-CPC, secondo cui il richiedente deve temere un danno difficilmente riparabile. Il richiedente deve però rendere verosimile, come finora, che la violazione del brevetto è probabile. In tal modo si evita che la descrizione venga sfruttata per cercare di carpire informazioni generali sui prodotti della controparte e venga ordinata al minimo sospetto di violazione
della tutela brevettuale. Si è quindi tenuto conto dei timori espressi da vari interpellati. Inoltre il capoverso 3 tutela gli interessi dell'autore della presunta violazione proteggendone i segreti di fabbricazione o d'affari (cfr. anche gli art. 68 LBI e 153 D-CPC). Il Tribunale è autorizzato e tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la tutela di informazioni confidenziali, in particolare limitando il diritto della controparte di partecipare alla descrizione (in deroga all'art. 152 cpv. 3 D-CPC). La presenza del richiedente o del suo rappresentante in occasione della descrizione cela spesso il pericolo che vengano spiati segreti aziendali e d'affari. Considerati gli interessi in gioco, il richiedente va quindi di norma escluso dalla partecipazione alla descrizione.

La descrizione è affidata a un membro del Tribunale federale dei brevetti, in modo da garantire le conoscenze specialistiche necessarie (cpv. 4).

Il rapporto stilato dal membro del Tribunale federale dei brevetti va consegnato al richiedente. Il Tribunale deve però adottare i provvedimenti necessari alla tutela dei segreti aziendali e d'affari. Alla controparte va pertanto concessa la possibilità di 386

esprimersi sulla ricevibilità e il merito del provvedimento d'urgenza ordinato nei suoi confronti e in particolare di fare valere il segreto di fabbricazione e d'affari (cpv. 5). Il Tribunale è quindi in grado di tutelare tali interessi degni di protezione limitando ad esempio l'accesso al documento o rendendo illeggibili taluni passi.

Anche l'assunzione di prove a titolo cautelare è tesa ad assicurare le prove. In base all'articolo 155 D-CPC, il Tribunale può assumere le prove in ogni momento, in particolare se il diritto materiale stesso lo prevede. L'articolo 77 LBI fornisce un fondamento legale di questo tipo. Pertanto i provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 77 LBI, compresa la descrizione, possono essere richiesti prima della litispendenza e possono servire a valutare le probabilità di vincere la causa o di riuscire a fornire determinate prove (cfr. art. 155 cpv. 1 lett. b D-CPC).

Art. 42

Disposizione transitoria

Le cause pendenti dinanzi ai giudici cantonali vanno prese a carico dal Tribunale federale dei brevetti, per quanto sia competente. Se il procedimento è a buon punto, si rinuncerà al trasferimento per motivi di economia processuale.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il Tribunale federale dei brevetti è finanziato dalle tasse di giustizia e, in via sussidiaria, dai contributi dell'IPI (tasse sui brevetti). Non vi saranno di conseguenza ripercussioni sulle finanze federali. I contributi forniti dall'IPI non gravano sulle finanze federali, essendo l'IPI del tutto autonomo sul piano economico.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Pur dovendo mettere a disposizione gratuitamente del Tribunale federale dei brevetti, in caso di necessità, l'infrastruttura necessaria allo svolgimento dei dibattimenti, i Cantoni non devono sopportare oneri supplementari rispetto alla situazione attuale.

Saranno invece in grado di conseguire risparmi grazie allo sgravio dei giudici cantonali, i quali sono esentati dalle controversie in materia di brevetti.

3.3

Ripercussioni per l'economia

3.3.1

Necessità e possibilità di un intervento statale

Strumento atto a incentivare gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo, i brevetti sono considerati uno dei presupposti necessari al progresso scientifico e tecnologico.

Il sistema dei brevetti svolge quindi una funzione importante nel processo di innovazione e crescita di un Paese. La sanzione giuridica dei brevetti è un elemento essenziale di un sistema brevettuale funzionale. Gli investimenti dell'economia nella ricerca, nello sviluppo e nell'ambito della tutela giurisdizionale si rivelano vani se in seguito la legge non è in grado di tutelare i brevetti. Le lungaggini procedurali contrastano inoltre con i limiti temporali cui è soggetta la tutela brevettuale e sono 387

causa di costi supplementari. Per i singoli inventori e le PMI risulta in particolare più difficile far valere i propri diritti di protezione. L'obiettivo perseguito da un Tribunale federale dei brevetti è quello di garantire al sistema brevettuale, grazie a una giurisprudenza concreta, un ruolo importante nel processo d'innovazione.

Da molto tempo i gruppi economici interessati criticano la competenza dei giudici cantonali nelle controversie relative al diritto della proprietà immateriale, ritenuta insoddisfacente dal profilo dell'efficienza. L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti terrebbe conto di tali critiche e consentirebbe la formazione delle necessarie competenze specialistiche.

3.3.2

Ripercussioni per singoli gruppi economici

Molti temono che, con la creazione di un Tribunale federale dei brevetti, le PMI e i singoli inventori sarebbero sottoposti a maggiori oneri, più di quanto non lo siano attualmente in base alle normative cantonali. Va rilevato che le tasse per il nuovo Tribunale dei brevetti non sono ancora state fissate con precisione. Si parte dal presupposto che non superino affatto o soltanto di misura quelle riscosse dai tribunali cantonali. La tassa di giustizia deve basarsi sulle tariffe giudiziarie cantonali, nel rispetto dei principi costituzionali, e non deve essere proibitiva.

Da anni le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle industrie nell'ambito della proprietà intellettuale in Svizzera (il gruppo svizzero dell'AIPPI e INGRES) ed economiesuisse si adoperano energicamente per riunire le controversie in materia di brevetti sotto un unico tetto. L'industria ritiene questa soluzione chiaramente vantaggiosa, poiché garante di qualità e trasparenza.

Un Tribunale federale dei brevetti permetterebbe di sgravare i tribunali cantonali, in particolare in caso di mancanza di esperti in diritto brevettuale a livello cantonale o quando il giudizio di controversie brevettuali si rivelasse molto oneroso.

Le questioni di protezione della proprietà intellettuale vanno collocate nel loro contesto internazionale. A causa della carente organizzazione giudiziaria elvetica in materia di brevetti, oggi si tende, per quanto possibile, a ripiegare sui più professionali tribunali esteri anche per le controversie giuridiche con una parte svizzera.

L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti permetterebbe di invertire questa tendenza.

3.3.3

Valutazione di alcune misure concrete

Alla luce dell'usuale valore litigioso nelle cause concernenti i brevetti, è inoltre lecito presumere che tale Tribunale possa finanziare in modo non irrilevante la propria attività con gli emolumenti riscossi. Il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti grazie alle tasse di giustizia e sui brevetti è economicamente opportuno; senza richiedere sforzi finanziari supplementari, infatti, permette di evitare la riscossione di ulteriori tributi e sgrava i Cantoni dalle controversie brevettuali.

Il Tribunale federale dei brevetti può sfruttare l'infrastruttura del Tribunale amministrativo federale, nei cui locali si riunirà di regola. Il Tribunale può tuttavia riunirsi anche altrove, per tener conto della correlazione particolare tra una controversia e un

388

determinato luogo. Grazie all'aggregazione al Tribunale amministrativo federale, il nuovo Tribunale potrà sfruttare opportunamente le sinergie che ne derivano.

Alla luce del numero di controversie brevettuali su base annua, il Tribunale si compone di due giudici ordinari e di diversi giudici non di carriera, la maggioranza dei quali deve avere una formazione tecnica. Tale composizione garantisce le appropriate cognizioni specialistiche e linguistiche, per cui la Svizzera offrirà i presupposti per una giurisprudenza competente di alta qualità.

3.3.4

Ripercussioni per la piazza economica svizzera

Per la Svizzera, il sistema dei brevetti costituisce un importante stimolo a investire nella ricerca e nello sviluppo, oltre che un incentivo alla creazione di innovazioni, alla ricerca e alla diffusione del sapere. Il sistema dei brevetti si prefigge di incrementare le capacità innovatrici nei settori in cui il libero mercato ostacola le innovazioni. Innovazione significa più posti di lavoro e più crescita, il che aumenta l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Una giurisprudenza centralizzata di alta qualità che permetta di attuare in modo ideale il sistema dei brevetti consolida la funzione essenziale che tale sistema svolge nel processo d'innovazione e contribuisce quindi a promuovere il benessere generale in Svizzera.

I livelli di standardizzazione, sicurezza e continuità offerti dal nuovo Tribunale porteranno a un miglioramento qualitativo a beneficio soprattutto di chi, in ambito brevettuale, è alla ricerca di tutela giurisdizionale da parte delle autorità giudiziarie.

L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti intende creare chiarezza, trasparenza e certezza del diritto. La normativa proposta migliora la protezione brevettuale in Svizzera e promuove la competitività del nostro Paese.

3.3.5

Regolamentazioni alternative

Le alternative all'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti quale è proposta nel presente progetto sono già state illustrate e scartate (cfr. n. 1.4.2).

3.3.6

Applicazione adeguata

Con l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti viene ottimizzata l'applicazione del diritto in materia di brevetti nell'ambito delle controversie civili. L'iter ricorsuale è semplificato e l'accesso alla giustizia agevolato. Con la risoluzione dei conflitti di competenza aumenta inoltre la certezza del diritto. La centralizzazione e il miglioramento qualitativo della giurisprudenza accrescono la prevedibilità delle decisioni e la trasparenza. La creazione del Tribunale federale dei brevetti mira infine ad agevolare l'accesso ai tribunali e a incrementare la qualità della protezione dei brevetti.

389

4

Programma di legislatura e piano finanziario

Il progetto è annunciato nel programma di legislatura 2003­2007 quale oggetto incluso nelle grandi linee (FF 2004 982 1012).

L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti è un elemento essenziale della revisione della legge sui brevetti. Poiché tale revisione concerne un vasto catalogo di temi di urgenza e portata diverse, l'11 marzo 2005 abbiamo deciso, basandoci sul rapporto relativo ai risultati della consultazione effettuata nel 2004, di procedere a tappe. La creazione di un Tribunale federale dei brevetti di primo grado si è rivelata meno urgente e difficoltosa rispetto alle altre esigenze (segnatamente la ratifica dell'atto di revisione CBE). A differenza degli altri aspetti della revisione, non era nemmeno stato formulato un testo di legge, poiché in fase di consultazione l'idea di istituire un Tribunale federale dei brevetti era stata proposta soltanto per discussione.

Nonostante le reazioni positive raccolte in sede di consultazione, abbiamo quindi innanzitutto deciso di accantonare questo aspetto della revisione della legge sui brevetti, senza tuttavia escludere di tornare a esaminarlo successivamente. Nel frattempo il Parlamento ha approvato la prima fase della revisione della legge sui brevetti, ossia la ratifica dell'atto di revisione CBE e dell'accordo sulle lingue CBE, e il 12 giugno 2006 ha depositato gli strumenti di ratifica. La seconda fase, che costituisce la parte essenziale della revisione, è stata approvata dal Parlamento il 22 giugno 2007 (FF 2007 4213). Il progetto in discussione è il terzo aspetto della revisione della legge sui brevetti e concerne il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria in materia brevettuale. Abbiamo reinserito tale richiesta nei nostri obiettivi per il 200647. Su tale base alla fine del 2006 abbiamo posto in consultazione l'avamprogetto per l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti; nella seconda metà del 200748 decideremo come procedere ulteriormente. Il progetto risponde inoltre alle esigenze poste dall'iniziativa parlamentare della consigliera agli Stati Leumann-Würsch (cfr. n. 1.2).

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

La competenza della Confederazione per emanare la nuova legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) risulta dall'articolo 191a capoverso 3 Cost.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Per quel che concerne l'organizzazione del Tribunale federale dei brevetti e le disposizioni procedurali che derogano al Codice di procedura civile, il progetto rispetta gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)49.

47 48 49

390

Cfr. gli obiettivi del Consiglio federale per il 2006, DCF del 23 nov. 2005, pag. 8.

Cfr. gli obiettivi del Consiglio federale per il 2007, DCF del 29 nov. 2006, pag. 7 segg.

RS 0.101

Il Tribunale federale dei brevetti adempie, in termini istituzionali e umani, i requisiti di un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 6 numero 1 CEDU (cfr. n. 2).

5.3

Forma dell'atto

Il disegno propone disposizioni importanti contenenti norme di diritto che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 163 capoverso 1 Cost.

5.4

Delega di competenze legislative

La delega di competenze legislative è prevista negli articoli 17, 20 capoverso 3 e 33 del disegno LTFB. L'articolo 17 lascia all'Assemblea federale il compito di disciplinare nei particolari il rapporto di lavoro dei giudici. Si tratta di una disposizione analoga a quelle per il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale (art. 13 LTAF e 12 LTPF). L'articolo 20 capoverso 3 e l'articolo 33 autorizzano il Tribunale federale dei brevetti a emanare i regolamenti del Tribunale e le tariffe delle spese giudiziarie. Tali norme di delega s'ispirano alle disposizioni in vigore per gli altri tribunali della Confederazione (art. 15 e 65 LTF, 16 LTAF e 15 LTPF).

391

392