ad 07.429 Iniziativa parlamentare Proroga fino al 2012 per il risanamento di impianti parapallottole in siti inquinati Rapporto del 27 ottobre 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 5 dicembre 2008

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 27 ottobre 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale relativo alla proroga fino al 2012 per il risanamento di impianti parapallottole in siti inquinati.

Vogliate gradire, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-2919

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Parere 1

Situazione iniziale

Con lettera del 30 ottobre 2008 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha chiesto al Consiglio federale di esprimersi sulla proposta di modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) riguardante i siti contaminati.

Il presente progetto si basa sull'iniziativa parlamentare Büchler del 23 marzo 2007 (07.429). Secondo la legislazione in vigore, la Confederazione versa un'indennità per il risanamento degli impianti di tiro a condizione che, a partire dal 1° novembre 2008, nessun proiettile finisca più nel terreno. Ciò significa che entro tale data gli impianti di tiro avrebbero dovuto essere chiusi o dotati di parapalle artificiali.

L'iniziativa parlamentare chiede di prorogare il termine fino al 2012.

Il progetto di revisione parziale della LPAmb, adeguato in base ai risultati scaturiti dall'ampia consultazione, è stato approvato dalla CAPTE-N il 27 ottobre 2008.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

Riflessioni generali

In Svizzera esistono ca. 6000 parapalle. Durante le esercitazioni di tiro, un'elevata quantità di metalli si infiltra nel terreno naturale. Se l'ambiente è minacciato si parla di siti contaminati che, secondo la legge sulla protezione dell'ambiente, devono essere risanati. Attualmente sono in funzione meno di 2000 parapalle, ma ha senso procedere al loro risanamento, solo se, a lavori terminati, nessun proiettile finisce più nel terreno. Ciò è possibile installando parapalle artificiali oppure chiudendo gli impianti. Entrambe le misure impediranno che, in futuro, metalli molto nocivi per l'ambiente (p. es. piombo e antimonio) si infiltrino nel terreno naturale. Il finanziamento di queste misure, tuttavia, non è oggetto delle indennità federali previste dall'articolo 32e LPAmb.

Il termine, già prorogato al 1° novembre 2008 nel quadro della revisione della LPAmb del 16 dicembre 2005 per la concessione di contributi federali per il risanamento di impianti di tiro (art. 32e cpv. 3 lett. c. LPAmb), è risultato troppo breve per la maggior parte degli impianti in funzione.

Il risanamento dei 6000 parapalle occuperà i responsabili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i proprietari dei terreni e le società di tiro per i prossimi 20 anni. È quindi necessario, ove possibile, semplificare la procedura.

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2.2

Parere sulle singole proposte di modifica

2.2.1

Articolo 32e capoverso 3 lettera c LPAmb: proroga del termine

L'articolo 32e capoverso 3 lettera c LPAmb prevede quale condizione per la concessione dell'indennità per il risanamento degli impianti di tiro il prolungamento scaglionato del termine. Entro il 31 dicembre 2012, i parapalle situati in zone di protezione delle acque sotterranee dovranno essere sostituiti con parapalle artificiali oppure sarà necessario chiudere gli impianti. Il Consiglio federale condivide l'opinione della CAPTE-N secondo cui è necessario eliminare in modo rapido e sistematico la minaccia che la presenza nel terreno di un metallo altamente tossico e mobile quale l'antimonio rappresenta per i consumatori di acqua potabile. Per tutti gli altri parapalle, la proposta indica il termine del 31 dicembre 2020. Sebbene appaia piuttosto lungo, questo termine offre possibilità supplementari di raggruppare gli impianti di tiro e quindi di ridurne il numero a vantaggio dell'ambiente. Un termine sufficientemente lungo aumenterebbe inoltre la probabilità di vedere risanati tutti gli impianti ancora in funzione sebbene le aziende che forniscono parapalle artificiali siano soltanto due. Con questa proroga, agli uffici cantonali di protezione dell'ambiente resterebbero capacità sufficienti per promuovere oltre al risanamento degli impianti di tiro anche quello di siti contaminati più urgenti dal punto di vista ecologico. Il Consiglio federale sostiene quindi la proroga del termine.

2.2.2

Articolo 32e capoverso 4 lettera b LPAmb: indennizzo forfetario

L'articolo 32e capoverso 4 lettera b della LPAmb prevede un'indennità forfetaria analoga a quella già sancito dalla stessa legge per l'allestimento dei catasti.

L'indennità forfetaria di 8000 franchi per bersaglio, che corrisponde a un finanziamento medio del 40 per cento, rappresenta un'agevolazione amministrativa e consente di limitare i costi supplementari legati all'aumento delle domande di sussidio da trattare. Le indennità non sono versate unicamente per i bersagli ancora in uso ma anche per quelli impiegati in passato. Il Consiglio federale è favorevole al versamento di un'indennità forfetaria per il risanamnto degli impianti di tiro.

2.3

Parere sulle ripercussioni finanziarie del progetto

Indipendentemente dalle modifiche del testo di legge proposte dalla CAPTE-N, i risanamenti degli impianti di tiro, necessari per renderli conformi alla legge, costeranno complessivamente 900 milioni di franchi. A questi si aggiungeranno poco più di 50 milioni di franchi per dotare gli impianti ancora in funzione di parapalle artificiali. Tuttavia, tanto più elevato sarà il numero degli impianti che potranno essere raggruppati, tanto inferiori gli ammodernamenti necessari e i costi. La proroga del termine consente di pianificare detti raggruppamenti sul lungo periodo e di evitare risanamenti affrettati e superflui.

I costi supplementari per il risanamento dei circa 2000 impianti di tiro ancora in funzione, a carico del fondo della Confederazione per il risanamento dei siti contaminati, ammontano a un massimo di 120 milioni di franchi. La proroga del termine 7943

fino al 2012, inizialmente prevista dai promotori dell'iniziativa per tutti gli impianti, avrebbe messo a dura prova le risorse ma anche il personale della Confederazione.

La proroga scaglionata del termine invece rende gli oneri supplementari meglio sopportabili.

Grazie al termine sufficientemente lungo (fino al 2020), sarà possibile sostenere i costi supplementari per il finanziamento speciale di cui all'articolo 32e LPAmb senza dover aumentare, almeno nei prossimi anni, i contributi al fondo della Confederazione per il risanamento dei siti contaminati. Anche i crediti destinati al «risanamento di siti contaminati», previsti nel Piano finanziario 2010­2012 della Confederazione per un importo annuo di circa 40 milioni di franchi, non dovranno praticamente essere aumentati fino al 2020.

2.4

Riassunto del parere

Il Consiglio federale sostiene le conclusioni del rapporto del 27 ottobre 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale. Approva le proposte di proroga dei termini e il finanziamento forfetario del risanamento degli impianti di tiro. Assente dunque alla proposta di modifica della legge.

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