11.3

Allegato 11.3 Parte III: Allegato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 Legge sulla politica economica esterna, articolo 13 capoversi 1 e 2 Legge sulla tariffa delle dogane, articolo 4 capoverso 2 Legge sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2007-2625

909

910

11.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2007 del 16 gennaio 2008

11.3.1

Compendio

Conformemente alla legge sulla tariffa delle dogane (LTD) e alla legge sulle preferenze tariffali il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il 34° rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2007.

L'Assemblea federale è chiamata a decidere se mantenere in vigore queste misure oppure se completarle o modificarle.

Nel corso dell'anno in rassegna sono state prese le misure illustrate qui appresso.

11.3.1.1

Misure prese in base alla legge sulla tariffa delle dogane

Il 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'UE. In tale occasione hanno sciolto gli accordi di libero scambio che le legavano agli Stati dell'AELS, compreso lo scambio di lettere bilaterale con la Svizzera in ambito agricolo. Aderiscono ora al sistema comune del commercio estero dell'UE e, pertanto, anche ai due accordi tra questa e la Svizzera, ossia l'Accordo generale di libero scambio e l'Accordo sui prodotti agricoli. Le preferenze doganali che il nostro Paese accordava ad alcuni prodotti rumeni o bulgari sono venute in questo modo a cadere. Il 2 maggio 2007 le precedenti concessioni svizzere a favore di questi due Paesi sono state trasformate in contingenti doganali equivalenti per l'UE e, contemporaneamente, il nostro Paese e l'UE hanno rinunciato a qualsiasi richiesta di compensazione nel quadro dell'OMC. In cambio l'UE garantisce concessioni doganali supplementari per determinati prodotti agricoli svizzeri. Inoltre il nostro Paese e l'UE si assicurano vicendevolmente contingenti a dazio zero per gli insaccati. Il Consiglio federale ha messo in vigore le concessioni doganali in questione, a titolo retroattivo, il 1° gennaio 2007 e il 1° gennaio 2008 (contingente insaccati).

Esse andranno riprese nell'accordo specifico che già lega il nostro Paese all'UE.

Le quote di contingente doganale sono di norma attribuite sulla base dell'ordine d'accettazione della dichiarazione doganale di importazione («procedura progressiva al confine»). A questo principio viene tuttavia derogato in alcuni settori considerati sensibili per la politica agricola, per i quali il Consiglio federale ha fissato altri metodi di ripartizione.

Nel gennaio del 2007 l'Egitto ha siglato un accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS e un accordo specificatamente agricolo con la Svizzera. Il Consiglio federale ha sottoposto, per approvazione, tali accordi al Parlamento assieme al Rapporto sulla politica economica esterna 2007. Le concessioni doganali previste in questo ambito sono applicate provvisoriamente dal 1° agosto 2007 sulla base dell'articolo 4 capoverso 1 LTD.

911

La Svizzera partecipa (assieme a UE, Stati Uniti, Canada, Giappone, Macao e Norvegia) all'iniziativa settoriale dell'OMC sui prodotti farmaceutici, il cui scopo è abolire i dazi e altre tasse che gravano sul commercio di tali prodotti. Un primo smantellamento delle barriere doganali è stato posto in vigore il 1° gennaio 1996.

Da allora si è raggiunto l'accordo per realizzare tre nuove tappe. I risultati dei negoziati concernenti la quarta tappa sono stati raccolti nell'allegato 1 (parti 1a e 1b) LTD e sono provvisoriamente entrati in vigore il 1° luglio 2007. Quest'ultima tappa dell'iniziativa libera dai dazi doganali 1290 nuovi prodotti farmaceutici, rendendo la loro importazione molto meno onerosa. Nel contempo, i prodotti svizzeri accederanno con maggiore facilità al mercato dei Paesi che hanno aderito all'iniziativa farmaceutica.

In Svizzera il fabbisogno di cereali panificabili raggiunge all'incirca le 450 000 tonnellate all'anno. A causa delle cattive condizioni meteorologiche il raccolto interno ha prodotto nel 2007 solo 320 000 tonnellate. Per garantire l'approvvigionamento del Paese, l'Esecutivo ha autorizzato il DFE ad aumentare temporaneamente il contingente doganale di cereali panificabili in caso di penuria sul mercato interno. Il contingente per il 2007, che ammontava originariamente a 70 000 tonnellate, è stato così incrementato di 30 000 tonnellate. A questo aumento si aggiungeranno nel 2008 ulteriori 30 000 tonnellate.

Per rinvigorire la concorrenza tra le aziende svizzere di lavorazione, a partire dal 1° luglio 2008 il dazio doganale sui cereali destinati all'alimentazione umana verrà diminuito a 65 franchi per quintale. Inoltre, a causa delle particolarità morfologiche della spelta (frumento segalato), che comportano una tappa di lavorazione in più e pertanto costi supplementari, i dazi doganali che la riguardano sono stati ridefiniti: ammontano ora a 85 franchi per quintale nel caso della spelta grezza e a 73 franchi per quintale nel caso di chicchi di spelta lavorati. Questa diminuzione ha comportato una modifica della tariffa doganale per prodotti a base di spelta che, a sua volta, ha reso necessaria l'apertura di nuove voci.

Nel 2006, le cattive condizioni meteorologiche hanno influito negativamente anche sul raccolto di tuberi, così che il fabbisogno interno di patate
da tavola ha dovuto essere coperto con un aumento delle importazioni. Il contingente doganale parziale per patate (comprese patate da semina) è pertanto stato temporaneamente portato da 18 250 a 62 250 tonnellate.

Anche la produzione svizzera di burro si è rivelata limitata, richiedendo un aumento transitorio del contingente doganale parziale per burro (fresco, non salato) di 7000 tonnellate, per un totale di 8100 tonnellate.

Mantenendo la regolamentazione dell'importazione basata sulla prestazione all'interno del Paese, le aliquote di dazio fuori contingente per fiori recisi saranno smantellate gradualmente sull'arco di un decennio, fino a raggiungere il livello delle aliquote del contingente doganale. La prima tappa è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

L'aumento della domanda per carne halal bovina e ovina ha imposto un aumento parallelo di 50 e 25 tonnellate dei relativi contingenti doganali parziali: a partire dal 1° gennaio 2008 essi ammontano pertanto a 350 e a 175 tonnellate. Queste quantità sono state sottratte al contingente doganale «Altre carni».

912

Conformemente alle prescrizioni sulla modifica delle ordinanze prevista dalla Politica agricola 2011, l'ordinanza sull'importazione di equini e l'ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali sono state abrogate, mentre le loro disposizioni sono state riprese integralmente nel nuovo capitolo 3a e nei nuovi allegati 4a e seguenti dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr).

11.3.1.2

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali

La legge sulle preferenze tariffali, che riprende l'omonimo decreto del 1981, è entrata in vigore il 1° marzo 2007. In quest'occasione il Consiglio federale ha completamente rivisto anche la relativa ordinanza, di cui ha posto in vigore la nuova versione il 1° aprile 2007. Il sistema generale di preferenze (SGP) a favore dei Paesi in sviluppo ora tiene maggiormente conto dei bisogni dei Paesi in sviluppo meno avanzati. La terza tappa di smantellamento delle barriere doganali prevista dall'iniziativa dazio zero accorda loro un accesso al mercato libero da dazi e contingentamenti. In questo modo la Svizzera tiene fede agli impegni assunti nel 2005 in occasione della conferenza OMC di Hong Kong. Come già in passato, i Paesi in sviluppo più avanzati e i Paesi emergenti saranno esclusi da questo trattamento preferenziale. Le preferenze doganali accordate finora al Brasile per l'importazione di zucchero sono inoltre abrogate poiché su questo mercato tale prodotto occupa una posizione di predominio tale da mettere in ombra quella di altri Paesi in sviluppo. Favorirlo ulteriormente entrerebbe in contraddizione con la strategia perseguita in questo ambito dal Consiglio federale, che accorda preferenze doganali ai Paesi in sviluppo più poveri. Le preferenze doganali, d'altra parte, sono concesse solo se l'origine del prodotto è comprovata. I relativi controlli sono effettuati per campionatura, e con l'aiuto delle autorità del Paese di provenienza. Nel caso di seri pregiudizi all'equilibro del mercato, le preferenze doganali possono essere temporaneamente modificate o anche abrogate, in funzione della cosiddetta «clausola preferenziale di politica agricola».

L'applicazione provvisoria, a partire dal 1° agosto 2007, dei dazi doganali negoziati nell'ambito dell'Accordo di libero scambio con l'Egitto ha sostituito la concessione di preferenze tariffali prevista dal SGP. Per questo motivo l'Egitto è stato, nel contempo, stralciato dalla lista dei Paesi in sviluppo presi in considerazione dall'ordinanza sulle preferenze tariffali.

La Svizzera accorda preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo nell'ambito del SGP.

Lo zucchero della voce di tariffa 1701.9999 beneficiava finora di uno sconto di 22 franchi sull'aliquota normale. Questo trattamento particolare rispetto alla produzione europea ha provocato un forte
aumento di importazioni di zucchero a dazio preferenziale durante il primo semestre del 2007 e messo così a repentaglio la cosiddetta «soluzione doppio zero», negoziata con l'UE nel quadro del Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati. Quest'ultimo, che riveste una particolare importanza per l'economia svizzera e in particolare per la sua industria alimentare, presuppone che in Svizzera e nell'UE vigano prezzi dello zucchero praticamente identici. Per garantire il buon funzionamento di questo meccanismo, durante il 2007 il Consiglio federale ha preso le misure seguenti:

913

­

con l'ordinanza concernente la sospensione temporanea di preferenze tariffali per lo zucchero, l'aliquota preferenziale concessa ai Paesi in sviluppo (eccezion fatta per quelli meno avanzati) è stata sospesa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2007 allo scopo di ridurre la differenza di prezzo che era stata constatata;

­

a partire dal 1° gennaio 2008, una modifica dell'ordinanza sulle preferenze tariffali limita a un contingente di 10 000 tonnellate lo sconto di 22 franchi accordato sinora senza restrizioni quantitative sull'aliquota normale. Al di fuori di questo contingente viene concesso uno sconto di 7 franchi, senza restrizione quantitativa.

Nel quadro del SGP, a partire dal 1° gennaio 2008 i cereali speciali coltivati nelle Ande (quinoa, amaranto, cañihua), il cui commercio favorisce lo sviluppo della regione, accedono al mercato svizzero senza dazi né limitazioni.

11.3.1.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Considerato il volume dei dati concernenti l'attribuzione dei contingenti doganali e il loro impiego, essi sono pubblicati esclusivamente su Internet.

11.3.2

Rapporto

L'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (RS 632.91) prevedono che ogni anno il Consiglio federale sottoponga all'Assemblea federale un rapporto sulle misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli da questi atti normativi.

Con il presente rapporto vi chiediamo di approvare le misure che abbiamo preso nel corso del 2007 sulla base della LTD e della legge sulle preferenze tariffali. Durante il medesimo periodo, la legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati non ha dato adito ad alcuna misura speciale.

Le vostre Camere sono chiamate a decidere se mantenere in vigore queste misure oppure se completarle o modificarle. Gli atti normativi messi in vigore sulla loro base sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU): comprendono un centinaio di pagine che, per ovvie ragioni, rinunciamo a pubblicare nuovamente in allegato al presente rapporto.

Approvando la legge federale del 24 marzo 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna (RU 2006 4097), le vostre Camere hanno deciso di passare da un rapporto semestrale sulle misure tariffali a un rapporto annuale, e di integrarlo al Rapporto sulla politica economica esterna (cfr. in particolare la modifica dell'art. 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne [RS 946.201]). Una volta scaduto inutilizzato il termine di referendum, questa legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Vi sottoponiamo pertanto tutte le misure prese durante l'anno trascorso e che devono figurare nel 914

rapporto, indipendentemente dalla data di entrata in vigore dei relativi atti normativi.

In tal modo vi sarà possibile decidere in merito alle misure tariffali in tempi adeguati.

11.3.2.1 11.3.2.1.1

11.3.2.1.1.1

Misure prese in base alla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza dell'8 marzo 2002 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) (RS 632.421.0) Modifica del 27 giugno 2007 (RU 2007 3417) Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell'UE e hanno pertanto sciolto gli accordi di libero scambio che le univano ai Paesi dell'AELS, tra i quali figurava anche lo scambio di lettere bilaterale con la Svizzera in ambito agricolo. Le concessioni a favore di questi due Paesi previste nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319) sono state pertanto abrogate.

Romania e Bulgaria aderiscono ora al sistema comune del commercio estero dell'UE, quindi anche all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e a tutti gli altri accordi che ne derivano, in particolare l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo sui prodotti agricoli; RS 0.916.026.81). Questo cambiamento ha comportato, nel caso di certi prodotti agricoli rumeni e bulgari, lavorati o meno, la perdita di alcune preferenze doganali.

Il 2 maggio 2004 la Svizzera e l'UE si sono accordate per trasformare le concessioni doganali svizzere precedentemente in vigore nei confronti di Romania e Bulgaria in contingenti doganali equivalenti per l'UE (carne caprina, petti di pollo, cetrioli da insalata, cetrioli da conserva, cetriolini, noci, albicocche, lamponi), rinunciando, nel contempo, a qualsiasi richiesta di compensazione nell'ambito dell'OMC. La Svizzera si è inoltre dichiarata disposta ad aumentare i contingenti nazionali per gli insaccati accordati sinora all'Italia, alla Francia, alla Germania e all'Ungheria, creando un contingente consolidato a dazio zero per l'UE. Come controparte abbiamo ottenuto concessioni doganali supplementari per prodotti agricoli svizzeri (bietole, cardi, fragole, insaccati). In vista di realizzare integralmente il libero scambio nel settore del formaggio, l'UE ha abrogato le licenze per l'importazione a partire dal 1° gennaio 2008. Il nostro Paese ha nel contempo soppresso le sue misure amministrative in questo ambito.

915

11.3.2.1.1.2

Concessioni doganali supplementari

Sulla base dell'articolo 4 capoverso 3 della legge federale sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), abbiamo autonomamente posto in vigore le concessioni doganali accordate (con effetto retroattivo) a partire dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2008 (contingente insaccati). Queste concessioni doganali saranno sancite nel diritto internazionale in una seconda fase. Le concessioni agricole devono essere introdotte nell'Accordo sui prodotti agricoli con l'UE. Il messaggio in merito vi è sottoposto assieme al Rapporto sulla politica economica esterna 2007.

11.3.2.1.1.3

Attribuzione dei contingenti doganali

Nel 2007 le importazioni dall'UE sono state trattate sulla base dei dazi doganali applicati usualmente. La differenza rispetto alle nuove aliquote preferenziali è versata, su domanda, in base alla procedura progressiva presso gli uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione. Il diritto alla restituzione dei dazi sulle importazioni dall'UE nel periodo transitorio potrà essere fatto valere fino al 31 marzo 2008.

Per motivi amministrativi ed economici, a partire dal 1° gennaio 2008 le quote di contingente doganale sono attribuite in base all'ordine di accettazione della dichiarazione doganale presso gli uffici doganali delle dichiarazioni di importazione («procedura progressiva al confine»). Dal 1° gennaio 2006 la tassazione avviene solo elettronicamente mediante l'applicazione e-dec. Nel caso dei contingenti doganali delle voci di tariffa che sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), per l'attribuzione di una quota di contingente occorre un permesso generale di importazione. In ugual misura, per la ripartizione di determinati contingenti doganali in deroga alla «procedura progressiva al confine» si applicano le disposizioni dei relativi disciplinamenti del mercato.

11.3.2.1.2

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (escluse la Comunità europea e l'Associazione europea di libero scambio) (Ordinanza sul libero scambio 2) (RS 632.319) Modifica del 4 luglio 2007 (RU 2007 3483)

Il 27 gennaio 2007 la Repubblica araba d'Egitto ha sottoscritto un Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS e un Accordo, sotto forma di scambio di lettere, sul commercio di prodotti agricoli con la Confederazione Svizzera. L'articolo 49 paragrafo 1 dell'Accordo di libero scambio prevede che questo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio, tra gli Stati firmatari, dei rispettivi strumenti di ratifica o di accettazione. Per i Paesi dell'AELS, gli accordi prevedono la possibilità di un'entrata in vigore provvisoria. Sulla base dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), il 25 giugno 2007 la Svizzera ha depositato con nota diplomatica la notifica concer916

nente l'applicazione provvisoria dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo agricolo presso lo Stato depositario, ossia la Norvegia. Il 19 giugno 2007 la Norvegia ha ricevuto lo strumento di ratifica dell'Egitto. Entrambi gli accordi vi sono sottoposti nell'ambito del Rapporto sulla politica economica esterna 2007.

Il 4 luglio 2007 abbiamo deciso le modifiche dell'ordinanza sul libero scambio 2 legate all'applicazione dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli con l'Egitto. Conformemente all'articolo 4 capoverso 1 LTD, le aliquote doganali sono applicate provvisoriamente a partire dal 1° agosto 2007.

11.3.2.1.3

Ordinanza dell'8 giugno 2007 concernente la modifica della tariffa doganale all'allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane e concernente l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica (RU 2007 2885)

Applicazione provvisoria della terza revisione dell'iniziativa OMC sui prodotti farmaceutici Dal 1996 la Svizzera prende parte (assieme a UE, Stati Uniti, Canada, Giappone, Macao e Norvegia) all'iniziativa OMC sui prodotti farmaceutici, che si ripropone di liberalizzare l'importazione di determinati prodotti farmaceutici. La quarta tappa nel processo di smantellamento delle barriere doganali, che è applicata provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2007, prevede la franchigia doganale per ulteriori 1290 prodotti farmaceutici. La modifica della lista LIX deve essere approvata dalle vostre Camere. La modifica dell'allegato 1 (parti 1a e 1b) della LTD sancirà definitivamente le relative tariffe. Una volta approvata la lista LIX non è pertanto necessaria un'ulteriore tappa decisionale. Il relativo messaggio vi è sottoposto assieme al Rapporto sulla politica economica esterna 2007. Aggiungiamo che la soppressione dei dazi doganali consente di ridurre i costi dell'importazione di prodotti farmaceutici e migliora, nel contempo, l'accesso dei prodotti svizzeri ai mercati dei Paesi interessati.

11.3.2.1.4

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali) (RU 1998 3211) Modifica del 17 ottobre 2007 (RU 2007 4975)

Aumento transitorio del contingente doganale per cereali panificabili Modificando l'ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali abbiamo autorizzato il DFE ad aumentare temporaneamente il contingente doganale per cereali panificabili in caso di approvvigionamento insufficiente del mercato 917

nazionale, dopo aver sentito le cerchie interessate, per il periodo compreso tra il 1° novembre 2007 e il 30 giugno 2008 (raccolto 2007). In tal modo è possibile far fronte alle carenze di rifornimenti sul mercato interno.

Sulla base di questa autorizzazione, il 17 ottobre 2007 il DFE ha modificato (RU 2007 4971) il summenzionato contingente doganale nell'allegato 4 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) (cfr. n. 11.3.2.1.6).

Abrogazione del 14 novembre 2007 (RU 2007 6225) L'ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali è stata abrogata il 31 dicembre 2007 poiché le sue disposizioni, conformemente alle modifiche previste dalla Politica agricola 2011, sono state riprese tali e quali nel nuovo capitolo 3a e nei nuovi allegati 4a e seguenti OIAgr.

11.3.2.1.5

Ordinanza del 16 maggio 2007 che modifica la tariffa doganale in allegato alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi concernenti la spelta (RU 2007 2271)

Suddivisione delle voci di tariffa concernenti prodotti a base di spelta Al contrario del frumento, dopo la trebbiatura la spelta resta avvolta dalla gluma. Per ottenere farina dai suoi cicchi, dunque, occorre sottoporla a un'ulteriore tappa di lavorazione, la brillatura. Questo trattamento particolare comporta costi supplementari e una diminuzione di rendimento di cui bisogna tenere conto al momento di stabilire i dazi doganali. Per questo motivo occorre ridefinire le voci di tariffa 1101.0049 (farine di frumento (grano) o di spelta (frumento segalato) per l'alimentazione umana) e 1104.2919 (cereali lavorati di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale per l'alimentazione umana). Sono così state aperte le nuove voci di tariffa 1101.0043 e 1104.2913, rispettivamente per farina di spelta e chicchi di spelta lavorati destinati all'alimentazione umana. I dazi della tariffa generale non cambiano. Questa modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2008. Contemporaneamente entreranno in vigore i nuovi dazi della tariffa d'uso decisi nell'ambito della modifica del 16 maggio 2007 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (RU 2007 2327).

918

11.3.2.1.6

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 30 gennaio 2007 (RU 2007 383)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale di patate (comprese patate da semina) A causa delle cattive condizioni meteorologiche, nel 2006 il raccolto svizzero di tuberi è stato molto limitato. Il mercato al dettaglio ha accusato la carenza di patate da tavola, soprattutto di tipo farinoso; il fabbisogno ha dovuto essere coperto aumentando le importazioni. Per questo motivo a partire dal 1° febbraio 2007 abbiamo ritoccato transitoriamente il contingente doganale parziale n. 14.1 (patate, comprese patate da semina) previsto nell'allegato 4 OIAgr, portandolo da 44 000 a 62 250 tonnellate.

La modifica decisa il 30 gennaio 2007 era valida sino alla fine del 2007; pertanto non occorre più approvarla (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 14 giugno e del 23 agosto 2007 (RU 2007 2949 e 4131) Aumenti temporanei del contingente doganale parziale di burro fresco, non salato Conformemente all'allegato 4 OIAgr (Disciplinamento del mercato: latticini), il contingente doganale parziale n. 07.41 (burro fresco, non salato) ammonta a 1100 tonnellate. In base all'articolo 42 della legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) spetta all'Ufficio federale dell'agricoltura stabilire quanto burro possa essere importato nel quadro del contingente doganale n. 07.

A causa della scarsità della produzione indigena, l'approvvigionamento di burro ha cominciato a incontrare qualche difficoltà. Per garantire al mercato le quantità necessarie, a partire dal 1° luglio 2007 abbiamo aumentato temporaneamente il contingente doganale parziale n. 07.41 (burro fresco, non salato) di 3000 tonnellate e, a partire dal 6 settembre 2007, di nuovo di 4000 tonnellate, fino a un totale di 8100 tonnellate.

Le modifiche del 14 giugno e del 23 agosto 2007 erano valide sino alla fine del 2007; pertanto non occorre più approvarle (art. 13 cpv. 2 LTD).

919

Modifica del 16 maggio 2007 (RU 2007 2327) Diminuzione delle aliquote di dazio per prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione umana Nel 1995, dopo l'abrogazione del monopolio sulla farina panificabile, l'importazione di prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione umana è stata gravata, rispetto al loro prezzo sul mercato interno, da dazi doganali molto alti, compresi tra i 109 e i 148 franchi al quintale. Per agevolare comunque l'importazione, pur se a determinate condizioni, i dazi di diversi prodotti sono stati diminuiti, per importi compresi tra 1,50 e 110 franchi al quintale. In seguito, sulla scorta della nuova politica agricola, i dazi per cereali panificabili e cereali da foraggio sono stati più volte corretti verso il basso. In questo modo si cerca di avvicinare le aziende svizzere di lavorazione alle condizioni di concorrenza che vigono sul mercato internazionale. D'accordo con gli operatori del settore, abbiamo di conseguenza diminuito i dazi doganali per i prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione umana. Allo scopo di lasciare un necessario tempo di adeguamento, porremo in vigore questa misura solo il 1° luglio 2008 (65 fr. al q). Il dazio per farina di spelta della voce di tariffa 1101.0043 è stato fissato a 85 franchi e quello per chicchi di spelta brillati della voce di tariffa 1104.2913 a 73 franchi al quintale poiché, come ricordato sopra, le caratteristiche morfologiche di questo cereale richiedono una lavorazione in due tempi.

Modifica del 17 ottobre 2007 (RU 2007 4971) Aumento temporaneo del contingente doganale di cereali panificabili A causa delle cattive condizioni meteorologiche, nel 2007 il raccolto di cereali panificabili ha raggiunto solo le 320 000 tonnellate, mentre il fabbisogno annuale si aggira attorno alle 450 000 tonnellate. A causa dell'aumento del consumo, registrato a livello mondiale, della diminuzione delle scorte e delle cattive condizioni climatiche che hanno colpito tutto il continente europeo, l'offerta di cereali panificabili è veramente scarsa. Il contingente doganale n. 27 (cereali panificabili) di cui all'allegato 4 OIAgr (Disciplinamento del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi) ammonta a 70 000 tonnellate. Per garantire il rifornimento del mercato, sulla base dell'autorizzazione concessagli dall'ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali (RU 2007 4975) il DFE lo ha aumentato transitoriamente a partire dal 1 novembre 2007 di 30 000 tonnellate, e di ulteriori 30 000 tonnellate per il 2008.

La modifica del 17 ottobre 2007 era valida sino alla fine del 2007; pertanto non occorre più approvarla (art. 13 cpv. 2 LTD).

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Modifica del 14 novembre 2007 (RU 2007 6225) Soppressione delle aliquote di dazio fuori contingente per fiori recisi Nel corso dei prossimi dieci anni, le aliquote di dazio fuori contingente (AFCD) per fiori recisi stabilite nell'allegato 1 OIAgr saranno gradualmente soppresse fino a raggiungere le aliquote correnti (ADC). Nei primi due anni si prevedono due diminuzioni del 30 per cento e, nei cinque anni seguenti, ogni anno una diminuzione del 20 per cento; negli ultimi tre anni si procederà invece a una diminuzione lineare. Gli altri elementi del sistema di importazione, in particolare l'attribuzione delle quote di contingente doganale nell'ambito dei contratti (prestazione all'interno del Paese), saranno mantenuti durante la riduzione delle aliquote di dazio. Con il progressivo smantellamento delle barriere doganali, anche le limitazioni quantitative delle importazioni perdono gradualmente importanza. Il disciplinamento dell'importazione sarà abrogato alla fine di tutto il processo, ossia il 31 dicembre 2016, con il consenso delle cerchie interessate, in particolare dei produttori di fiori recisi. Questa soluzione tiene conto di pressioni interne ed esterne, che spingono a sopprimere la prestazione all'interno del Paese quale criterio per l'attribuzione di quote di contingenti doganali.

Aumento dei contingenti doganali parziali di carne halal di animali della specie bovina e ovina Secondo l'allegato 4 OIAgr, il contingente doganale parziale n. 05.5 (Carne halal di animali della specie bovina) ammonta a 300 tonnellate e il contingente doganale parziale n. 05.6 (Carne halal di animali della specie ovina) a 150 tonnellate. Anche se quest'ultimo è già stato aumentato il 1° gennaio 2007 di 50 tonnellate, la domanda continua a crescere.

Per reagire a questa evoluzione del mercato abbiamo aumentato i contingenti doganali parziali appena menzionati a partire dal 1° gennaio 2008, a spese del continente doganale parziale 05.7, di rispettivamente 50 e 25 tonnellate (portandoli quindi a 350 e 175 t). Il contingente doganale parziale 05.7 (Altre carni) ammonta ora a 20 703 tonnellate. Il contingente generale n. 05 (Animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame) resta pertanto immutato e conta 22 500 tonnellate.

11.3.2.1.7

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di animali della specie equina (Ordinanza sull'importazione di equini, OIEq) (RU 1999 107) Abrogazione del 14 novembre 2007 (RU 2007 6225)

L'ordinanza sull'importazione di equini è stata abrogata il 31 dicembre 2007 poiché le sue disposizioni, conformemente alle prescrizioni sulla modifica delle ordinanze previste dalla Politica agricola 2011, sono state riprese tali e quali nel nuovo capitolo 3a e nei nuovi allegati 4a e seguenti OIAgr.

921

11.3.2.2 11.3.2.2.1

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911; RU 2007 875)

11.3.2.2.1.1

In generale

Nel nostro messaggio del 1° marzo 2006 (FF 2006 2759) vi avevamo proposto di trasformare il decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle concessione di preferenze tariffali (RU 1982 164) in legge. Il 6 ottobre 2006 avete approvato il relativo disegno (RU 2007 391). Una volta scaduto inutilizzato il termine di referendum, la legge in questione è entrata in vigore il 1° marzo 2007.

Essa autorizza il Consiglio federale ad accordare ai Paesi in sviluppo preferenze generali sui dazi della tariffa d'uso svizzera (RS 632.10, Allegato). Possiamo pertanto determinare quali merci e quali Paesi ne possano beneficiare, disciplinare la procedura in materia di prova dell'origine e invocare la clausola preferenziale nel caso siano pregiudicati importanti interessi economici oppure disturbati durevolmente i flussi di merci.

Il 1° aprile 2007 abbiamo emanato la nuova ordinanza sulle preferenze tariffali che sostituisce l'omonima ordinanza del 29 gennaio 1997.

11.3.2.2.1.2

Preferenze tariffali

Lo scopo dell'ordinanza sulle preferenze tariffali è orientare in modo ancora più marcato l'SGP a favore dei Paesi in sviluppo, in particolare sui bisogni di quelli più svantaggiati. Ciò sarà possibile grazie all'applicazione della terza tappa di smantellamento delle barriere doganali prevista dall'iniziativa «dazio zero» a favore di questa categoria di Paesi, alla quale parteciperanno anche altri Stati che si sono decisi per un processo internazionale di sdebitamento. Garantendo ai Paesi meno avanzati un accesso al mercato svincolato da dazi e contingenti la Svizzera tiene fede all'impegno preso in occasione della conferenza OMC tenutasi a Hong Kong nel 2005. Nei settori sensibili per la politica agricola saranno in vigore, parallelamente all'UE, disposizioni transitorie fino al 2009.

Rispetto ai Paesi in sviluppo più avanzati e ai Paesi emergenti, sono mantenute le eccezioni già esistenti nei confronti di Cina, Macao e Corea del Nord. Ciò concerne, con rarissime eccezioni, i capitoli 50­64 della tariffa doganale svizzera (materie tessili e loro manufatti, calzature). Il caffé di origine brasiliana continua inoltre ad essere escluso dalle preferenze tariffali. A partire dal 1° gennaio 2008 la medesima misura si applicherà anche alle merci della voce di tariffa 1701 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido) che provengono da questo Paese. In questo segmento di mercato, infatti, il Brasile occupa una posizione di predominio che potrebbe permettergli di soppiantare le merci provenienti da altri Paesi in sviluppo: continuare ad accordargli una preferenza tariffale per lo zucchero significherebbe entrare in contraddizione con i principi dell'SGP che si orientano a favore dei Paesi più svantaggiati.

922

Cogliamo l'occasione per ricordare che la lista dei Paesi in sviluppo ai quali la Svizzera accorda preferenze tariffali è periodicamente riesaminata, e ciò sulla base di raccomandazioni dell'ONU e dell'OCSE.

11.3.2.2.1.3

Regole d'origine

Per ottenere una preferenza tariffale occorre provare l'origine del prodotto. La conformità alla legislazione doganale e alla legislazione sulle regole d'origine è controllata per campionatura e presuppone la collaborazione delle autorità del Paese di provenienza. I dazi preferenziali sono accordati solo se è possibile istituire una cooperazione sufficiente con le autorità dei Paesi che ne beneficiano.

11.3.2.2.1.4

Clausola preferenziale

Abbiamo autorizzato il DFE ad adeguare o ad abrogare, a determinate condizioni, le preferenze tariffali nel settore agricolo durante tre mesi al massimo. Questa «clausola preferenziale di politica agricola» può essere invocata nei casi in cui si constati un aumento inabituale delle importazioni oppure un aumento dell'offerta sul mercato interno accompagnato da una stagnazione della domanda, ciò che comporterebbe il pericolo di un crollo dei prezzi dei produttori svizzeri.

11.3.2.2.2

Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifica del 4 luglio 2007 (RU 2007 3529)

L'allegato 2 parte 1 dell'ordinanza elenca i Paesi cui sono accordate le aliquote di dazio preferenziali. Se la Svizzera conclude un accordo di libero scambio con uno di questi Paesi, esso non figurerà più nella lista poiché le preferenze tariffali autonome vengono, in tal caso, sostituite con preferenze specifiche, stabilite nell'accordo.

In seguito all'entrata in vigore, il 1° agosto 2007, dell'Accordo di libero scambio con l'Egitto, questo Paese non figura più nella lista.

Modifica del 7 dicembre 2007 (RU 2007 7053) Contingente doganale preferenziale per lo zucchero prodotto da Paesi in sviluppo In base ai principi dell'SGP, lo zucchero della voce di tariffa 1701.9999 importato da Paesi in sviluppo ha finora beneficiato di uno sconto di 22 franchi rispetto al dazio normale. Per garantire il buon funzionamento della cosiddetta «soluzione doppio zero» (cfr. n. 11.3.2.2.3), prevista dal Protocollo n. 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2) all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea 923

(RS 0.632.401), abbiamo deciso di limitare lo sconto menzionato a un contingente di 10 000 tonnellate. Al di fuori di questo contingente, lo sconto sarà di 7 franchi rispetto al dazio normale. Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Può beneficiare del dazio preferenziale solo lo zucchero che non è importato in franchigia doganale nell'ambito del traffico di perfezionamento. Accumulare le preferenze tariffali non sarebbe sensato, né faciliterebbe l'accesso al mercato dello zucchero proveniente dai Paesi in sviluppo. Quanto al dazio preferenziale per le quantità restanti, prima di concederlo occorre sincerarsi che esso non origini, tenuto conto della «soluzione doppio zero», alcuna pressione sui prezzi del mercato svizzero. È cosa fatta con la concessione di uno sconto di 22 franchi rispetto al dazio normale a un contingente preferenziale di 10 000 tonnellate. Abbiamo inoltre autorizzato il DFE a ritoccare questo contingente verso l'alto o verso il basso, sulla scorta delle indicazioni delle cerchie interessate.

Per garantire condizioni sostanzialmente equivalenti alle importazioni dai Paesi in sviluppo rispetto a quelle dall'UE, al di fuori di questo contingente preferenziale abbiamo concesso, rispetto al dazio normale, uno sconto di 7 franchi illimitato rispetto alla quantità. In questo modo è possibile controbilanciare i costi di transazione che sorgono per l'importazione dai Paesi in sviluppo, ma non i costi di trasporto supplementari. Pur non riuscendo a influire sul livello dei prezzi del mercato interno, l'introduzione di uno sconto illimitato dal profilo quantitativo garantisce comunque allo zucchero proveniente dai Paesi in sviluppo e importato una volta esaurito il contingente preferenziale, una certa facilitazione di accesso al mercato svizzero.

Franchigia doganale per l'importazione di cereali speciali coltivati nella regione andina Nell'ambito dell'SGP abbiamo inoltre deciso di concedere, a partire dal 1° gennaio 2008, la franchigia doganale all'importazione di quinoa (Chenopodium quinoa), amaranto (Amarantus tricolor) e cañihua (Chenopodium pallidicaule). Si tratta di cereali speciali della voce di tariffa 1008.90 coltivati nelle Ande il cui commercio internazionale favorisce lo sviluppo economico della regione. Grazie al loro carattere speciale, questi cereali non
costituiscono una concorrenza diretta alla produzione autoctona. D'altra parte, anche l'UE concede loro la franchigia doganale. Conformemente ai principi dell'SGP, i cereali andini saranno esenti da dazi solo se importati direttamente dai Paesi produttori.

11.3.2.2.2

Ordinanza del 4 luglio 2007 concernente la sospensione temporanea di preferenze tariffali per lo zucchero (RS 632.912; RU 2007 3531)

Sulla base della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), la Svizzera accorda dazi preferenziali ai Paesi in sviluppo, le cui aliquote sono disciplinate nell'allegato 2 della relativa ordinanza del 16 marzo 2007 (RS 632.911). Per lo zucchero della voce di tariffa 1701.9999, fino al termine del 2007 la preferenza doganale è stata accordata sotto forma di uno sconto di 22 franchi rispetto al dazio normale, senza limitazioni quantitative.

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Durante il primo semestre del 2007 la quota delle importazioni di zucchero cristallizzato in provenienza da Paesi in sviluppo, e pertanto ad aliquote preferenziali, è passata da un originario 5 per cento a oltre il 50 per cento. Questa progressione è dovuta a numerosi fattori: innanzitutto nel 2006 in Svizzera il raccolto di barbabietole da zucchero è stato più scarso, mentre la domanda non ha smesso di crescere; secondariamente, la prassi per l'assegnazione di licenze di esportazione si è fatta restrittiva mentre il nuovo ordinamento del mercato europeo in questo settore ha portato a una diminuzione delle autorizzazioni; infine, il prezzo dello zucchero cristallizzato sul mercato mondiale è generalmente diminuito. Lo zucchero prodotto dai Paesi in sviluppo, importato con uno sconto di 22 franchi sull'aliquota di dazio normale prevista al quintale, ha potuto essere venduto sul mercato svizzero circa 10 franchi meno caro rispetto al mercato europeo. Questo crollo dei prezzi ha messo in pericolo la cosiddetta «soluzione doppio zero», in base alla quale i prezzi dello zucchero in Svizzera devono corrispondere a quelli in corso nell'UE. Questa soluzione è stata negoziata nell'ambito del Protocollo n. 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2), legato all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401), e costituisce un presupposto fondamentale per il corretto funzionamento del Protocollo, di grandissima importanza per l'economia svizzera e in particolare per la sua industria alimentare. Per questa ragione è stato necessario assumere tempestivamente delle contromisure.

Sulla base dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sulle preferenze tariffali (clausola preferenziale), e dopo aver sentito la Commissione di periti doganali, il 4 luglio 2007 abbiamo pertanto emanato l'ordinanza concernente la sospensione temporanea di preferenze tariffali per lo zucchero. Ad eccezione di quelli meno sviluppati, la sospensione dell'aliquota preferenziale per lo zucchero della voce di tariffa 1701.9999 è stata applicata a tutti i Paesi in sviluppo, per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2007. Questa misura ha toccato anche le importazioni dalla Turchia e da Israele, poiché gli accordi di libero
scambio con questi Paesi riconoscono loro la proroga delle preferenze SGP.

La validità dell'ordinanza del 4 luglio 2007 era limitata alla fine del 2007. Pertanto non occorre più approvare le relative misure (art. 13 cpv. 2 LTD).

11.3.2.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Gli articoli 21 e 22 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) sanciscono i principi concernenti i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione della loro attribuzione. In merito, l'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01) stabilisce che nel rapporto sulle misure tariffali sono pubblicati i dati seguenti: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione come pure gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome come pure la sede o il domicilio dell'importatore;

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d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnati all'importatore durante un periodo determinato (quote di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

La raccolta di tutte queste indicazioni per l'anno 2007 raggiunge un volume di circa 300 pagine. La pubblicazione avviene quindi su Internet sul sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura al seguente indirizzo: http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=it

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