Termine di referendum: 17 aprile 2008

Decreto federale che attua le convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e che approva e attua le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1 1

2

Sono approvate le seguenti convenzioni: a.

Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 19963 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori);

b.

Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 20004 sulla protezione internazionale degli adulti.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formulerà una riserva ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori.

3

Art. 2 La seguente legge federale è adottata:

1 2 3 4

RS 101 FF 2007 2369 RS ...; FF 2007 2437 RS ...; FF 2007 2421

2006-3165

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale5; in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 19806 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 19807 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (Convenzione europea sull'affidamento); in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 19968 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 20009 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 200710, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Autorità centrale della Confederazione

L'Ufficio federale di giustizia è l'Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate nell'ingresso della presente legge.

1

L'Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull'affidamento.

2

5 6 7 8 9 10

34

RS 101 RS 0.211.230.02 RS 0.211.230.01 RS ...; FF 2007 2437 RS ...; FF 2007 2421 FF 2007 2369

Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti, essa adempie i compiti seguenti:

3

a.

trasmettere alla competente autorità centrale del Cantone le comunicazioni provenienti dall'estero;

b.

fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;

c.

rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;

d.

fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni a proposito di tali Convenzioni e provvedere alla loro applicazione;

e.

promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti e le istituzioni di cui all'articolo 3 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.

Art. 2

Autorità centrali dei Cantoni

Ogni Cantone designa un'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

1

Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti assegnati alle autorità centrali da tali Convenzioni, a meno che l'articolo 1 capoverso 3 non disponga altrimenti.

2

Le autorità centrali dei Cantoni o le autorità da questi designate rilasciano, su richiesta, i certificati ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e dell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

3

Sezione 2: Rapimento internazionale dei minori Art. 3

Specialisti e istituzioni

In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede a una rete di specialisti e istituzioni a disposizione per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine.

1

Essa può delegare i compiti previsti dal capoverso 1 a un ente privato e rifondergli le spese o indennizzarlo in modo forfetario.

2

Art. 4

Procedura di conciliazione o mediazione

L'Autorità centrale può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole.

1

Essa esorta adeguatamente le persone interessate a partecipare alla procedura di conciliazione o alla mediazione.

2

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Art. 5

Ritorno e interesse del minore

Il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori, in particolare se: a.

il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore;

b.

il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui; e

c.

il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore.

Art. 6

Misure di protezione

Il tribunale adito per la domanda in vista del ritorno regola, se necessario, le relazioni personali del minore con i genitori e ordina le misure necessarie a proteggere il minore.

1

Se l'Autorità centrale ha ricevuto la domanda in vista del ritorno e la domanda non è ancora stata presentata al tribunale competente, quest'ultimo può nondimeno ordinare, su richiesta dell'Autorità centrale o di una delle parti, la rappresentanza del minore, la curatela o altre misure di protezione.

2

Art. 7

Tribunale competente

È competente per giudicare, in istanza unica, le domande in vista del ritorno, comprese le misure di protezione dei minori, il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda.

1

Tale tribunale può trasferire il caso al tribunale superiore di un altro Cantone, se le parti e il tribunale richiesto vi acconsentono.

2

Art. 8

Procedura giudiziaria

Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l'Autorità centrale.

1

Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria.

2

3

Il tribunale informa l'Autorità centrale sulle principali fasi procedurali.

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Art. 9 1

Audizione e rappresentanza del minore

Il tribunale sente le parti, per quanto possibile, personalmente.

Il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano.

2

Il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici.

3

Art. 10

Collaborazione internazionale

Il tribunale collabora, se necessario, con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale prima del rapimento.

1

Il tribunale accerta, se del caso con l'Autorità centrale, se e in che modo sia possibile eseguire il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale prima del rapimento.

2

Art. 11

Decisione di ritorno

La decisione di ritorno del minore deve predisporre anche misure di esecuzione ed essere comunicata alle autorità preposte all'esecuzione e all'Autorità centrale.

1

2

La decisione di ritorno e le misure di esecuzione sono efficaci in tutta la Svizzera.

Art. 12 1

Esecuzione

I Cantoni designano un'autorità unica per l'esecuzione.

2 Questa autorità tiene conto dell'interesse del minore e cerca di favorire un ritorno volontario.

Art. 13

Modifica della decisione di ritorno

Se dopo la decisione di ritorno le circostanze che l'hanno motivata sono sostanzialmente mutate, il tribunale può, su domanda, modificare la decisione.

1

2

Il tribunale decide anche sulla revoca delle misure d'esecuzione.

Art. 14

Spese

L'articolo 26 della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e l'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti sono applicabili alle spese della procedura di conciliazione e della mediazione, nonché a quelle della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale.

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 15

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 85 In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 199612 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

1

In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 200013 sulla protezione internazionale degli adulti.

2

I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

3

I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

4

Art. 16

Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

11 12 13

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RS 291 RS ...; FF 2007 2437 RS ...; FF 2007 2421

Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 8 gennaio 200814 Termine di referendum: 17 aprile 2008

14

FF 2008 33

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

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