Decreto federale concernente l'adeguamento del credito complessivo per la NFTA (Decreto sul finanziamento del transito alpino) del 16 settembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 16 della legge del 4 ottobre 19912 sul transito alpino; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20073, decreta: Art. 1 Per la costruzione della nuova ferrovia transalpina svizzera è stanziato un credito complessivo di 19 100 milioni di franchi, incluse le riserve (prezzi del 1998 conformemente all'indice di rincaro NFTA e stato del progetto 2007, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto e interessi intercalari), suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno: Investimenti in mio. Fr.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Vigilanza sul progetto Asse del Lötschberg Asse del San Gottardo Sistemazione Surselva Raccordo Svizzera orientale Ampliamenti San Gallo­Arth-Goldau Ampliamenti delle tratte della rimanente rete, asse del Lötschberg) Ampliamenti delle tratte della rimanente rete, asse del San Gottardo Riserve

Totale

1 2 3

98 4 311 13 157 112 100 101 365 441 415 19 100

RS 101 RS 742.104 FF 2007 6933

2007-1910

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Finanziamento del transito alpino. DF

Art. 2 1

I crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettere a, b nonché d­h sono liberati.

Dal credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c sono liberati 11 741 milioni di franchi.

2

3

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può segnatamente: a.

liberare in fasi successive il credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera i come anche la parte non liberata del credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c, pari a 1416 milioni di franchi;

b.

effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1 lettere a­h;

c.

liberare riserve (art. 1 lett. i) a favore degli altri crediti d'impegno se è provato che i relativi costi supplementari non possono essere compensati in altro modo;

d.

aumentare il credito complessivo in funzione del rincaro comprovato, dell'imposta sul valore aggiunto e degli interessi intercalari;

e.

negoziare, nell'ambito del credito complessivo, soluzioni di finanziamento specifiche atte a migliorare la redditività delle risorse pubbliche e private investite nella NFTA.

Art. 3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni assicura la supervisione; ogni sei mesi sottopone alla Delegazione delle finanze dell'Assemblea federale e alla Delegazione di vigilanza della NFTA un rapporto sull'avanzamento dei lavori e sull'evoluzione dei costi.

Art. 4 Sono abrogati: a.

il decreto federale dell'8 dicembre 19994 sul finanziamento del transito alpino;

b.

il decreto federale del 10 giugno 20045 concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1.

Art. 5 Gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'esecuzione dei decreti finanziari abrogati e i pagamenti già effettuati gravano il credito complessivo di cui all'articolo 1.

4 5

FF 2000 136, 2004 3267 FF 2004 3267

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Finanziamento del transito alpino. DF

Art. 6 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 5 giugno 2008

Consiglio nazionale, 16 settembre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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