Legge federale Progetto sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Prolungamento del termine di annullamento) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 30 gennaio 20082, decreta: I La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue: Art. 41 cpv. 1 e 1bis (nuovo) Annullamento

Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

1

1bis La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal momento in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

Minoranza (Schelbert, Gross Andreas, Heim, Leuenberger-Genève, Marty Kälin, Roth-Bernasconi, Wyss) 1bis

1 2 3

... ma non oltre cinque anni ...

FF 2008 1102 FF 2008 1115 RS 141.0

2007-2945

1113

Legge sulla cittadinanza

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Schelbert, Hubmann, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi) Non entrare in materia

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