Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disegno

(LTEO) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20081, decreta: I La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è modificata come segue: Art. 8 cpv. 1 e 1bis 1 Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando l'obbligato al servizio non compie il servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età.

1bis Si considera che il servizio civile non è prestato quando la persona che deve prestarlo non ha compiuto annualmente almeno un periodo di servizio di 26 giorni computabili a partire dall'anno che segue l'anno civile in cui la decisione di ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

Art. 12 cpv. 1 lett. a e d Abrogate Art. 13 cpv. 1 La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.

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Art. 15

Riduzione della tassa nell'anno di assoggettamento

L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà del servizio militare cui è tenuto, deve la metà della tassa.

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L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.

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FF 2008 2255 RS 661

2007-2852

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Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

Art. 19, rubrica Riduzione secondo il numero totale dei giorni di servizio Art. 24 cpv. 2 lett. i Abrogata Art. 33

Richiamo

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve un richiamo che gli assegna un termine suppletivo di 15 giorni.

Art. 34 cpv. 1 Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante il richiamo, si procede in via esecutiva contro il debitore.

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Art. 39 cpv. 1 e 2 Chi recupera il servizio militare o il servizio civile ha diritto al rimborso della tassa d'esenzione dopo aver prestato l'intero servizio obbligatorio.

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Abrogato

Art. 40

Frode alla tassa

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di procacciare a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, forma un documento falso o altera un documento vero o forma un documento suppositizio o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato da un terzo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 41 cpv. 4 La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in cinque anni.

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Art. 47 cpv. 3 Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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