Termine di referendum: 2 ottobre 2008

Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 112 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20052, decreta: Art. 1

Fondo di compensazione indipendente dell'assicurazione invalidità

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione dell'AI) è istituito un fondo indipendente dell'assicurazione invalidità.

1

Nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AI il riporto delle perdite dell'AI (stato: 31 dicembre 2009) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AVS è iscritto nei passivi.

2

Art. 2

Alimentazione del Fondo di compensazione dell'AI

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di compensazione dell'AVS trasferisce 5 miliardi di franchi al Fondo di compensazione dell'AI.

1

Per ridurre il debito dell'assicurazione invalidità secondo l'articolo 1 capoverso 2, durante il periodo di aumento temporaneo dell'IVA l'importo che al termine dell'anno contabile eccede i 5 miliardi di franchi del capitale iniziale è trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell'AVS.

2

Art. 3

Interessi passivi

In deroga all'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016 la Confederazione assume l'onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell'AI secondo l'articolo 1 capoverso 2.

Art. 4

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

1 2 3

RS 101 FF 2005 3989 RS 831.20

2008-1594

4587

Risanamento dell'assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 5

Disposizione finale

Il Consiglio federale presenta entro il 31 dicembre 2010 il messaggio concernente una 6a revisione dell'AI.

1

Tale messaggio formula segnatamente proposte di risanamento dell'assicurazione invalidità tramite riduzione delle uscite.

2

Art. 6 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 2010 simultaneamente al decreto federale del 13 giugno 20084 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

2

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 24 giugno 20085 Termine di referendum: 2 ottobre 2008

4 5

FF 2008 4573 FF 2008 4587

4588

Risanamento dell'assicurazione per l'invalidità. LF

Allegato (art. 4)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 19596 sull'assicurazione per l'invalidità Titolo prima dell'art. 77

Parte terza: Il finanziamento Sezione 1: Cespiti Art. 77 rubrica e capoverso 1 lett. c Principio I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: 1

c.

dagli interessi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità secondo la legge federale del 13 giugno 20087 sul risanamento dell'assicurazione invalidità;

Art. 78 cpv. 3 La Confederazione versa mensilmente il suo contributo al Fondo di compensazione.

3

Titolo prima dell'art. 79

Sezione 2: Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità Art. 79

Contabilità

Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4­51, 66­68quater e 73­75, nonché tutte le uscite di cui agli articoli 72­75 LPGA8 sono rispettivamente accreditate e addebitate al Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

1

Le entrate e le uscite dell'assicurazione invalidità sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

2

6 7 8

RS 831.20 RS ...; FF 2008 4587 RS 830.1

4589

Risanamento dell'assicurazione per l'invalidità. LF

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

3

Art. 79a

Amministrazione

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS9 si applica per analogia.

Titolo prima dell'art. 80

Sezione 3: Vigilanza sull'equilibrio finanziario Art. 80 rubrica Abrogata

2. Legge federale del 25 settembre 195210 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 28

Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

1

Le entrate e le uscite dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

2

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

3

Il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS11 si applica per analogia.

4

9 10 11

RS 831.10 RS 834.1 RS 831.10

4590