08.056 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Obvaldo, Sciaffusa, Argovia e Ginevra del 2 luglio 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Obvaldo, Sciaffusa, Argovia e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 luglio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-1030

5277

Compendio In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se le costituzioni cantonali in questione non sono contrarie al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, a quelle che le disattendono la garanzia deve essere negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Berna: ­

l'introduzione di un freno all'indebitamento;

nel Cantone di Obvaldo: ­

il nuovo disciplinamento dell'Azienda elettrica di Obvaldo;

­

il nuovo disciplinamento della Banca cantonale di Obvaldo;

­

la modifica del titolo della costituzione cantonale e il completamento delle disposizioni di incompatibilità;

nel Cantone di Sciaffusa: ­

il nuovo sistema di elezione del Gran Consiglio;

nel Cantone di Argovia: ­

la modifica del sistema elettorale;

nel Cantone di Ginevra: ­

la proprietà e la responsabilità delle Aziende industriali di Ginevra;

­

il monopolio pubblico dell'acqua e dell'elettricità.

Tutte queste modifiche sono conformi all'articolo 51 della Costituzione federale; la garanzia federale deve dunque essere conferita. La garanzia federale accordata alle modifiche che sanciscono un monopolio dell'elettricità nella costituzione del Cantone di Ginevra ha tuttavia una durata limitata poiché tali modifiche sono contrarie al diritto federale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

5278

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Berna

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 24 febbraio 2008

Nella votazione popolare del 24 febbraio 2008 gli elettori del Cantone di Berna hanno approvato, con 162 488 sì contro 49 071 no, la modifica degli articoli 101a e 101b nonché il nuovo articolo 101c della costituzione cantonale (introduzione di un freno all'indebitamento).

Con lettera del 25 marzo 2008 il Cantone di Berna ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Introduzione di un freno all'indebitamento

Vecchio testo Art. 62 Fakultative Volksabstimmung 1 Ferner unterliegen der Volksabstimmung, wenn das Referendum zustande gekommen ist, f. weitere Sachbeschlüsse des Grossen Rates, wenn das Gesetz es vorschreibt sowie wenn der Grosse Rat oder 70 seiner Mitglieder es verlangen. Nicht referendumsfähig sind Wahlen, Justizgeschäfte, die Staatsrechnung und der Voranschlag.

Art. 75 Planung Der Grosse Rat behandelt den Bericht über die Richtlinien der Regierungspolitik, den Finanzplan sowie weitere grundlegende Pläne in einzelnen Aufgabenbereichen.

Art. 76 Finanzbefugnisse Der Grosse Rat beschliesst über b. die Staatsrechnung, Art. 89 Finanzbefugnisse Der Regierungsrat erstellt den Finanzplan und verabschiedet den Voranschlag und die Staatsrechnung zuhanden des Grossen Rates.

1

Art. 101a Sachüberschrift, Abs. 2­4 Defizitbremse 2 Ein Aufwandüberschuss der Staatsrechnung wird dem Voranschlag des übernächsten Jahres belastet, soweit er nicht durch Eigenkapital gedeckt ist.

3 Der Grosse Rat kann bei der Verabschiedung des Voranschlages von Absatz 1 abweichen, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder es beschliessen. Bei der Genehmigung der Staatsrechnung ist Absatz 2 im Umfang des im Voranschlag beschlossenen Aufwandüberschusses nicht anwendbar. Der Fehlbetrag ist innert vier Jahren abzutragen.

4 Der Grosse Rat kann bei der Genehmigung der Staatsrechnung von Absatz 2 in einem festzulegenden Umfang abweichen, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder es beschliessen.

Ein Fehlbetrag ist innert vier Jahren abzutragen.

Art. 101b Steuererhöhungsbremse Jede Erhöhung der Steueranlage durch den Grossen Rat, die gesamthaft zu mehr Steuereinnahmen des Kantons führt, bedarf der Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder.

5279

Nuovo testo Art. 62 Fakultative Volksabstimmung 1 Ferner unterliegen der Volksabstimmung, wenn das Referendum zustande gekommen ist, f. weitere Sachbeschlüsse des Grossen Rates, wenn das Gesetz es vorschreibt sowie wenn der Grosse Rat oder 70 seiner Mitglieder es verlangen. Nicht referendumsfähig sind Wahlen, Justizgeschäfte, der Geschäftsbericht und der Voranschlag.

Art. 75 Planung Der Grosse Rat behandelt den Bericht über die Richtlinien der Regierungspolitik, den Aufgaben- und Finanzplan sowie weitere grundlegende Pläne in einzelnen Aufgabenbereichen.

Art. 76 Finanzbefugnisse Der Grosse Rat beschliesst über b. den Geschäftsbericht, Art. 89 Finanzbefugnisse Der Regierungsrat erstellt den Aufgaben- und Finanzplan und verabschiedet den Voranschlag und den Geschäftsbericht zuhanden des Grossen Rates.

1

Art. 101a Sachüberschrift, Abs. 2­4, Abs. 5 (neu) Schuldenbremse für die laufende Rechnung 2 Ein Aufwandüberschuss des Geschäftsberichts wird dem Voranschlag des übernächsten Jahres belastet, soweit er nicht durch Eigenkapital gedeckt ist.

3 Der Grosse Rat kann bei der Verabschiedung des Voranschlages von Absatz 1 abweichen, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder es beschliessen. Bei der Genehmigung des Geschäftsberichts ist Absatz 2 im Umfang des im Voranschlag beschlossenen Aufwandüberschusses nicht anwendbar. Der Fehlbetrag ist innert vier Jahren abzutragen.

4 Der Grosse Rat kann bei der Genehmigung des Geschäftsberichts von Absatz 2 in einem festzulegenden Umfang abweichen, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder es beschliessen. Ein Fehlbetrag ist innert vier Jahren abzutragen.

5 Buchgewinne und Abschreibungen auf Anlagen des Finanzvermögens werden für die Anwendung der Absätze 1 und 2 nicht berücksichtigt.

Art. 101b Schuldenbremse für die Investitionsrechnung Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen hat mittelfristig mindestens 100 Prozent zu betragen.

2 Ein Selbstfinanzierungsrad der Nettoinvestitionen unter 100 Prozent im Voranschlag ist im Aufgaben- und Finanzplan zu kompensieren.

3 Ein Finanzierungsfehlbetrag im Geschäftsbericht ist im Voranschlag des übernächsten Jahres und der drei daran anschliessenden Jahre zu kompensieren.

4 Der Grosse Rat kann die Frist für die Kompensation des Finanzierungsfehlbetrags auf acht Jahre verlängern oder auf die Kompensation ganz verzichten, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder es beschliessen.

5 Die Absätze 1 bis 4 gelangen zur Anwendung, wenn die Bruttoschuldenquote, definiert als Bruttoschuld relativ zum kantonalen Volkseinkommen, einen Wert von 12 Prozent übersteigt.

Massgebend ist die Quote am Ende des vorausgegangenen Kalenderjahres.

1

Art. 101c (neu) Steuererhöhungsbremse Jede Erhöhung der Steueranlage durch den Grossen Rat, die gesamthaft zu mehr Steuereinnahmen des Kantons führt, bedarf der Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder.

Il freno al disavanzo (art. 101a) è ripreso in forma leggermente modificata come freno all'indebitamento applicato al conto di gestione corrente (adeguamento terminologico dei capoversi 2­4, nuovo capoverso 5). Un nuovo meccanismo di freno all'indebitamento applicato al conto degli investimenti (nuovo art. 101b) obbliga il 5280

Cantone a finanziare a medio termine la globalità dei suoi investimenti netti con mezzi propri. Tuttavia ciò vale unicamente se il tasso d'indebitamento (ossia l'indebitamento lordo rispetto al reddito cantonale annuo) supera il 12 per cento. Il freno all'aumento delle imposte (art. 101b) è ripreso immutato nel nuovo articolo 101c.

Inoltre vi sono degli adeguamenti terminologici («Geschäftsbericht» invece di «Staatsrechnung» negli art. 62 cpv. 1 lett. f, 76 lett. b, 89 cpv. 1, 101a cpv. 2­4 e 101b cpv. 3, «Aufgaben- und Finanzplan» invece di «Finanzplan» negli art. 75, 89 cpv. 1 e 101b cpv. 2).

1.2

Costituzione del Cantone di Obvaldo

1.2.1

Votazioni popolari cantonali del 28 novembre 2004, del 21 maggio 2006 e del 16 dicembre 2007

Nelle votazioni popolari del 28 novembre 2004 e del 21 maggio 2006, gli elettori del Cantone di Obvaldo hanno approvato due modifiche dell'articolo 69 capoverso 2 della costituzione cantonale, concernenti rispettivamente il nuovo disciplinamento dell'Azienda elettrica e il nuovo disciplinamento della Banca cantonale di Obvaldo.

Il nuovo disciplinamento dell'Azienda elettrica di Obvaldo è stato approvato con 6500 sì contro 1991 no, quello della Banca cantonale con 5153 sì contro 1383 no.

Entrambe le modifiche necessitano della garanzia federale che sinora non è ancora stata chiesta.

Nella votazione popolare del 16 dicembre 2007 gli elettori del Cantone di Obvaldo hanno approvato, con 5968 sì contro 1183 no, la modifica del titolo della costituzione cantonale e il completamento delle disposizioni sull'incompatibilità (art. 50, 51 e 119a della costituzione cantonale).

Con lettera del 7 gennaio 2008 il Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Nuovo disciplinamento dell'Azienda elettrica di Obvaldo

Vecchio testo Art. 69 Abs. 2 Bst. e 2 Der Kantonsrat wählt ferner auf die verfassungsmässige Amtsdauer: e. die vom Kanton zu bestimmenden Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrates, die Kontrollstelle und den Direktor des Elektrizitätswerkes Obwalden,

Nuovo testo Art. 69 Abs. 2 Bst. e Aufgehoben

Dal momento che ora l'organizzazione dell'Azienda elettrica di Obvaldo è disciplinata a livello di legge, l'articolo 69 capoverso 2 lettera e della costituzione cantonale è abrogato.

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1.2.3

Nuovo disciplinamento della Banca cantonale di Obvaldo

Vecchio testo Art. 69 Abs. 2 Bst. d 2 Der Kantonsrat wählt ferner auf die verfassungsmässige Amtsdauer: d. die Mitglieder und den Präsidenten des Bankrates, die Mitglieder und das Ersatzmitglied der Rechnungsprüfungskommission sowie den Direktor der Kantonalbank,

Nuovo testo Art. 69 Abs. 2 Bst. d Aufgehoben

Dal momento che l'organizzazione della Banca cantonale di Obvaldo è ora disciplinata a livello di legge, l'articolo 69 capoverso 2 lettera d della costituzione cantonale è abrogato.

1.2.4

Modifica del titolo della costituzione cantonale e completamento delle disposizioni di incompatibilità

Vecchio testo Titel Verfassung des Kantons Unterwalden ob dem Wald Art. 50 Einschränkungen der Angestellten im passiven Wahlrecht (Abs. 1­3 unverändert) Art. 51 Verwandtschaft 1 Dem Regierungsrat, dem Kantonsrat, einem Gerichte, einer Kommission oder einer Gemeindebehörde dürfen nicht gleichzeitig angehören: 1. Personen, die in gerader Linie oder bis und mit dem dritten Grad der Seitenlinie blutsverwandt oder verschwägert sind; 2. Ehegatten sowie Ehegatten von Geschwistern.

2 Über den durch Verwandtschaft bedingten Rücktritt entscheidet nötigenfalls das Los.

Nuovo testo Titel Verfassung des Kantons Obwalden (Kantonsverfassung) Art. 50 Unvereinbarkeit der Amtspflichten von Angestellten (Abs. 1­3 unverändert) Art. 51 Unvereinbarkeit in der Person Dem Regierungsrat, dem Kantonsrat, einem Gericht, einer Kommission oder einer Gemeindebehörde dürfen nicht gleichzeitig angehören:

1

5282

1.

Personen, die in gerader Linie oder bis und mit dem dritten Grad der Seitenlinie blutsverwandt oder verschwägert sind; 2. Ehegatten sowie Ehegatten von Geschwistern; 3. eingetragene Partner sowie eingetragene Partner von Geschwistern; 4. Personen, die in faktischer Lebensgemeinschaft leben.

2 Die auf einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft beruhende Unvereinbarkeit in der Person bleibt auch nach deren Auflösung bestehen.

3 Über den durch Unvereinbarkeit in der Person bedingten Rücktritt entscheidet nötigenfalls das Los.

Art. 119a (neu) Anpassung an Partnerschaftsgesetz Die Änderungen gemäss Verfassungsnachtrag über die neuen Unvereinbarkeiten in der Person gelten erstmals für die ab 1. Juli 2008 neu beginnenden Amtsdauern.

In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD)1, Obvaldo ha esteso le sue disposizioni costituzionali sull'incompatibilità alle unioni domestiche registrate e in parte anche alle coppie che convivono stabilmente.

Tale estensione è tuttavia incompleta dato che i coniugi e i partner registrati sono sottoposti a regole d'incompatibilità più restrittive rispetto alle coppie che convivono stabilmente. In effetti, il motivo di incompatibilità per quanto concerne gli affini (art. 51 cpv. 1 n. 1) si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata; non è prevista alcuna applicazione per analogia alle persone che convivono stabilmente. Anche i motivi d'incompatibilità previsti al capoverso 1 numeri 2 e 3 nonché la regolamentazione del capoverso 2 non riguardano le coppie che convivono stabilmente. Ci si potrebbe dunque chiedere se tale disparità di trattamento sia compatibile con il principio della parità di trattamento sancito dall'articolo 8 della Costituzione federale2. Il nostro Collegio ha già esaminato la questione nel suo messaggio del 24 ottobre 20073 concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Svitto, Zugo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Vallese, giungendo alla conclusione che la garanzia andava conferita sia in considerazione dell'eterogeneità delle norme in materia a livello federale e cantonale sia dell'autonomia organizzativa dei Cantoni. Inoltre, a differenza dei coniugi e dei partner registrati, le coppie di fatto non sono oggetto di alcuna registrazione, cosicché un'estensione nei loro riguardi della norma sull'incompatibilità potrebbe risultare assai problematica4.

Per i medesimi motivi anche nel presente caso non è rifiutata la garanzia alla costituzione del Cantone di Obvaldo.

Infine è stato attualizzato il titolo della costituzione cantonale, ritenuto ormai desueto. La denominazione «Obvaldo» corrisponde ora alla terminologia dell'articolo 1 della Costituzione federale che utilizza i termini di «Obvaldo» e «Nidvaldo».

1 2 3 4

RS 211.231 RS 101 FF 2007 6913 FF 2007 6913, 6920 seg. e 6923

5283

1.3

Costituzione del Cantone di Sciaffusa

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 24 febbraio 2008

Nella votazione del 24 febbraio 2008 gli elettori del Cantone di Sciaffusa hanno approvato, con 15 201 sì contro 8998 no, la modifica dell'articolo 25 della costituzione cantonale (nuovo sistema di elezione del Gran Consiglio).

Con lettera del 4 marzo 2008 la Cancelleria di Stato del Cantone di Sciaffusa ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Nuovo sistema di elezione del Gran Consiglio

Vecchio testo Art. 25 Abs. 2 2 Für das Verfahren gelten sinngemäss die Vorschriften des Bundesrechts über die Wahl des Nationalrates. Der Regierungsrat erlässt Ausführungsbestimmungen.

Nuovo testo Art. 25 Abs. 2 2 Die Zuteilung der Sitze an die politischen Gruppierungen erfolgt entsprechend deren Wählerstärke im Kanton.

Il nuovo articolo 25 capoverso 2 della costituzione del Cantone di Sciaffusa introduce il nuovo sistema di ripartizione proporzionale in due fasi dei seggi per l'elezione del Gran Consiglio. Sinora i seggi erano ripartiti dopo divisione con arrotondamento all'unità inferiore secondo il metodo Hagenbach/Bischoff, applicato per l'elezione del Consiglio nazionale e per l'elezione del Gran Consiglio nella maggior parte dei Cantoni. Il nuovo sistema, elaborato dal matematico tedesco Friedrich Pukelsheim, in una prima fase calcola il numero totale dei seggi ottenuti dai partiti nell'insieme del Cantone, e in una seconda fase li distribuisce nei circoli elettorali. Tale modo di procedere è considerato conforme alla Costituzione5.

1.4

Costituzione del Cantone di Argovia

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 24 febbraio 2008

Nella votazione del 24 febbraio 2008 gli elettori del Cantone di Argovia hanno approvato, con 90 951 sì contro 25 642 no, la modifica dei §§ 61 capoverso 2, capoverso 3 (nuovo), 77 capoversi 2 e 3 della costituzione cantonale (modifica del sistema elettorale).

Con lettera del 20 marzo 2008 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

5

DTF 131 I 74, Grüne Aargau, del 27 ottobre 2004

5284

1.4.2

Nuovo sistema elettorale

Vecchio testo § 61 Abs. 2 2 Der Grosse Rat, der Verfassungsrat und die Einwohnerräte werden nach dem gleichen Verhältniswahlverfahren, alle andern Behörden im Mehrheitswahlverfahren bestellt.

§ 77 Abs. 2 und 3 Wahlkreise sind die Bezirke. Diese können durch Gesetz zu Wahlkreisverbänden zusammengefasst werden.

3 Die Sitze werden auf die Wahlkreise nach Massgabe der Wohnbevölkerung verteilt.

2

Nuovo testo § 61 Abs. 2, Abs. 3 (neu) 2 Der Grosse Rat, der Verfassungsrat und die Einwohnerräte werden nach dem gleichen Verhältniswahlverfahren gewählt. Für die Wahl des Grossen Rates und des Verfassungsrates kann durch Gesetz ein Quorum festgelegt werden.

3 Alle andern Behörden werden im Mehrheitswahlverfahren bestellt.

§ 77 Abs. 2 und 3 2 Wahlkreise sind die Bezirke. Die Zuteilung der Sitze an die politischen Gruppierungen erfolgt entsprechend deren Wählerstärke im Kanton.

3 Die Mandate werden nach Massgabe der Wohnbevölkerung auf die Wahlkreise verteilt.

Con tale modifica anche il Cantone di Argovia adotta per le elezioni il sistema di calcolo «doppio Pukelsheim» (cfr. n. 1.3.2) che gli permette di adeguare il suo ordinamento elettorale alla Costituzione federale. Il Tribunale federale aveva infatti ritenuto il sistema elettorale esistente anticostituzionale6.

1.5

Costituzione del Cantone di Ginevra

1.5.1

Votazioni popolari cantonali del 17 giugno 2007 e del 16 dicembre 2007

Nella votazione del 17 giugno 2007 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno approvato, con 57 195 sì contro 34 165 no, la modifica dell'articolo 158 B capoverso 1 della costituzione cantonale (proprietà e responsabilità delle Aziende industriali di Ginevra).

Nella votazione del 16 dicembre 2007 gli elettori hanno approvato, con 68 789 sì contro 21 854 no, l'iniziativa 126-1 (acqua) e, con 52 689 sì contro 36 697 no, l'iniziativa 126-2 (elettricità). Entrambe le iniziative avevano per oggetto la modifica dell'articolo 158 della costituzione cantonale (scopo, sede e sorveglianza delle Aziende industriali).

Con lettera del 9 gennaio e del 2 aprile 2008 il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale.

6

DTF 131 I 74, Grüne Argau, del 27 ottobre 2004

5285

1.5.2

Proprietà e responsabilità delle Aziende industriali di Ginevra

Vecchio testo Art. 158 B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Nuovo testo Art. 158 B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaire des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve des terrains de l'usine des Cheneviers, de ceux des installations du réseau primaire et de ceux de la station de réalimentation de la nappe du Genevois, qui restent propriété de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Tale modifica della costituzione cantonale ridefinisce la proprietà e i diritti delle Aziende industriali del Cantone di Ginevra.

1.5.3

Monopolio pubblico sull'acqua e sull'elettricità

Vecchio testo Art. 158 Services industriels. But. Siège. Surveillance 1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets.

Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

2 Leur siège est à Genève.

3 Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Nuovo testo Art. 158 Principes ­ But ­ Siège ­ Surveillance nouvelle 1 L'approvisionnement et la distribution d'eau sont un monopole public exercé par les Services industriels de Genève.

2 L'approvisionnement et la distribution d'électricité sont un monopole public exercé par les Services industriels de Genève.

3 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public doté de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, dans le respect de l'article 160E fixant la politique énergétique du canton, ainsi que de traiter les déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

5286

4 5

Leur siège est à Genève.

Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat.

La presente modifica della costituzione cantonale ha avuto origine da un'iniziativa popolare che chiedeva di attribuire per legge alle Aziende industriali di Ginevra il monopolio dell'approvvigionamento idrico ed elettrico, visto che lo esercitano già di fatto. Nel capoverso 3 è stato inoltre inserito un riferimento alla politica energetica del cantone di Ginevra.

Stando al diritto vigente, un monopolio legale diretto è ammissibile sia nell'ambito dell'acqua sia in quello dell'elettricità, nella misura in cui non persegue scopi fiscali ma obiettivi di polizia o di politica sociale7. Nel presente caso, nella decisione del 18 ottobre 20068 il Tribunale federale ha espressamente approvato l'istituzione di un monopolio legale a favore delle Aziende industriali del Cantone di Ginevra per la distribuzione di elettricità. Va tuttavia rilevato che dal 15 luglio 2007 la legge federale del 23 marzo 20079 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) è posta in vigore a tappe. L'articolo 13 capoverso 1 LAEI entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Secondo tale disposizione i gestori di rete saranno tenuti a garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete. Ne risulta il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica o di immettere energia elettrica in una rete (art. 4 cpv. 1 lett. d LAEI). Un monopolio di approvvigionamento e di distribuzione dell'elettricità come quello previsto dal nuovo articolo 158 capoverso 2 della costituzione del Cantone di Ginevra a quel momento risulterà pertanto contrario al diritto federale. Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 2 LAEI, l'approvvigionamento e la distribuzione non potranno più costituire un monopolio pubblico bensì dovranno essere accessibili a terzi. Il Governo del Cantone di Ginevra era cosciente di tale situazione e nel suo rapporto concernente la pertinente iniziativa popolare aveva rilevato che le disposizioni cantonali contrarie al diritto federale avrebbero dovuto essere abrogate con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

Tuttavia, fino a quando non entrerà in vigore l'articolo 13 LAEI, le competenze cantonali in materia di approvvigionamento elettrico restano immutate e un monopolio rimane ammissibile. È quanto ha stabilito il Tribunale federale nella sua decisione del 18 ottobre 200610, precisando che il Parlamento potrà
tenere conto dello stato della legislazione federale al momento di conferire la garanzia federale. Sino a quel momento nulla si oppone al conferimento della garanzia federale all'articolo 158 della costituzione cantonale. Il nostro Collegio propone dunque di conferire la garanzia federale all'articolo 158 capoverso 2 della costituzione cantonale del Cantone di Ginevra, ma di limitare la validità di tale disposizione fino al 31 dicembre 2008, momento in cui entrerà in vigore la LAEI riveduta.

7

8 9 10

Cfr. DTF 132 I 282, Cantone di Ginevra del 18 ottobre 2006, pag. 287 consid. 3.3. Per il monopolio sull'acqua cfr. DTF 102 Ia 397, Comune di Breganzona, del 14 luglio 1976, pag. 401 consid. 3; per il monopolio sull'elettricità cfr. DTF 132 I 282, pag. 289 consid.

3.5­6 DTF 132 I 282, pag. 289 consid. 3.5­6 RS 734.7 DTF 132 I 282, pag. 290 consid. 3.8

5287

2

Costituzionalità

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Berna, Obvaldo, Sciaffusa, Argovia e Ginevra rispondono ai requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere conferita. La validità della garanzia conferita all'articolo 158 capoverso 2 della costituzione del Cantone di Ginevra è tuttavia limitata sino al 31 dicembre 2008.

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle disposizioni costituzionali cantonali.

5288