Termine di referendum: 22 gennaio 2009

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20072, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 32 cpv. 2, primo periodo Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. ...

2

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 3, periodo introduttivo Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:

3

1 2 3 4

FF 2007 7201 FF 2007 7217 RS 642.11 RS 642.14

2007-2339

7209

Trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili. LF

Art. 72j

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 3 ottobre 2008

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dell'articolo 9 capoverso 3. Tale adeguamento ha effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

1

2 Scaduto tale termine, le modifiche dell'articolo 9 capoverso 3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 14 ottobre 20085 Termine di referendum: 22 gennaio 2009

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FF 2008 7209

7210