Traduzione1

Protocollo di revisione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981 e a Berna il 17 dicembre 1993

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, desiderosi di concludere un protocollo che modifica la Convenzione firmata a Londra l'8 dicembre 1977 tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, nella versione conforme ai protocolli firmati il 5 marzo 1981 a Londra e il 17 dicembre 1993 a Berna (in seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I Nel paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è introdotta una nuova lettera l: «l) l'espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall'altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall'altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione».

Art. II Il paragrafo 3 dell'articolo 4 (Residenza) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

1

Dal testo originale tedesco.

2006-2738

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Protocollo di revisione concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

«3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti si impegnano a definire, in via di amichevole composizione, il luogo in cui è esercitata la direzione effettiva tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. Qualora non si giunga a un accordo, la persona non ha diritto a far valere vantaggi ai sensi della presente convenzione, ad eccezione dei vantaggi di cui all'articolo 22 paragrafo 1 (Eliminazione della doppia imposizione), all'articolo 23 (Parità di trattamento) e all'articolo 24 (Procedura amichevole)».

Art. III A. I paragrafi 1­3 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti: «1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Questi dividendi a)

sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi: i) sia una società residente dell'altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure ii) sia un istituto di previdenza;

b)

ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l'imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'imposizione della società per quanto attiene agli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni».

B. I paragrafi 4­6 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione divengono rispettivamente i paragrafi 3­5 dello stesso articolo.

C. Il rimando al paragrafo 3 nel nuovo paragrafo 4 (ex paragrafo 5) è abrogato.

D. Nell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è introdotto un nuovo paragrafo 6: «6. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai dividendi pagati in base a un sistema di fruizione abusiva dei benefici o nel quadro di un siffatto sistema».

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Art. IV Nell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è introdotto un nuovo paragrafo 7: «7. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli interessi pagati in base a un sistema di fruizione abusiva dei benefici o nel quadro di un siffatto sistema».

Art. V A. Il paragrafo 2 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «2. Il termine «canoni» di cui al presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica (inclusi le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oppure di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico».

B. Nell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è introdotto un nuovo paragrafo 5: «5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai canoni pagati in base a un sistema di fruizione abusiva dei benefici o nel quadro di un siffatto sistema».

Art. VI Nell'articolo 13 (Guadagni da capitali) della Convenzione è introdotto un nuovo paragrafo 6: «6. Il paragrafo 5 non pregiudica il diritto del Regno Unito di riscuotere, conformemente al proprio diritto, un'imposta sui guadagni da capitali realizzati da un residente del Regno Unito o da una persona che in un momento qualsiasi nel corso degli ultimi sei anni fiscali era residente del Regno Unito o che in un momento qualsiasi nel corso dell'anno fiscale durante il quale i capitali sono stati alienati era residente del Regno Unito».

Art. VII La lettera a dell'articolo 15 paragrafo 2 (Professioni dipendenti) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla disposizione seguente: «a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato di detto Stato; e»

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Art. VIII L'articolo 18 (Pensioni e rendite) della Convenzione è abrogato e sostituto dalla disposizione seguente: «Art. 18

Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a una persona fisica residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni in capitale versate da un istituto di previdenza di uno Stato contraente a un beneficiario effettivo residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.

3. I contributi versati da o a favore di una persona fisica che esercita un'attività a titolo indipendente o dipendente in uno Stato contraente («Stato ospite») o versati a favore di questa persona a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente dall'altro Stato contraente («Stato d'origine») sono trattati in questo Stato, ai fini a)

della determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica nello Stato ospite; e

b)

della determinazione dell'utile imponibile del datore di lavoro nello Stato ospite,

allo stesso modo e secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente nello Stato ospite, purché questi contributi non soggiacciano a siffatto trattamento nello Stato d'origine.

4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle seguenti condizioni: a)

la persona fisica è assoggettata alla legislazione dello Stato ospite secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione; e

b)

la persona fisica non era residente dello Stato ospite ed era affiliata a un istituto di previdenza (o un istituto di previdenza equivalente, che è stato sostituito dal primo istituto di previdenza) immediatamente prima di iniziare l'attività indipendente o indipendente nello Stato ospite; e

c)

l'istituto di previdenza è equiparato dall'autorità competente dello Stato ospite a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente nello Stato ospite.

5. Per l'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4: a)

l'espressione «istituto di previdenza» designa un istituto presso cui una persona fisica è affiliata al fine di beneficiare delle prestazioni di previdenza in relazione all'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente ai sensi del paragrafo 3;

b)

un istituto di previdenza è riconosciuto fiscalmente in uno Stato contraente, se i contributi di previdenza sono deducibili fiscalmente in questo Stato e i contributi del datore di lavoro in questo Stato non sono sommati al reddito imponibile della persona».

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Art. IX A. Nell'articolo 21 (Altri redditi) della Convenzione è introdotto un nuovo paragrafo 3: «3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al paragrafo 1 e un'altra persona o tra di esse e una terza persona, i redditi menzionati in questo paragrafo eccedono quelli che sarebbero stati (eventualmente) conseguiti senza queste relazioni, il presente articolo si applica soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, l'importo eccedente è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni applicabili della presente Convenzione».

B. Nell'articolo 21 (Altri redditi) della Convenzione è introdotto un nuovo paragrafo 4: «4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai redditi secondo il paragrafo 1 pagati in base a un sistema di fruizione abusiva dei benefici o nel quadro di un siffatto sistema».

Art. X A. La lettera b dell'articolo 22 paragrafo 1 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «b) quando un dividendo è pagato da una società residente della Svizzera a una Società residente del Regno Unito che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto della società svizzera, nel computo si terrà conto (oltre a ogni imposta svizzera computabile giusta la lettera a) dell'imposta svizzera che la società deve pagare sugli utili che servono al pagamento di tale dividendo».

B. Il paragrafo 3 dell'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «3. Se un residente della Svizzera riceve dividendi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2, sono imponibili nel Regno Unito, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente. Questo sgravio consiste: a)

nel computo dell'imposta pagata nel Regno Unito conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2, nell'imposta svizzera sul reddito dovuta da tale residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili nel Regno Unito; o

b)

in una riduzione globale dell'imposta; o

c)

in un'esenzione parziale di detti dividendi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata nel Regno Unito dall'ammontare lordo di tali dividendi.

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La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura conformemente alle disposizioni svizzere sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione».

Art. XI Il paragrafo 4 dell'articolo 23 (Parità di trattamento) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9 paragrafo 1, dell'articolo 11 paragrafo 4 o 7, dell'articolo 12 paragrafo 4 o 5 o dell'articolo 21 paragrafo 3 o 4, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni di quelli pagati a un residente del primo Stato».

Art. XII L'articolo 25 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 25

Scambio di informazioni

1. In relazione alle imposte oggetto della presente Convenzione, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano su richiesta le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per: a)

l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;

b)

l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno di ogni Stato contraente in caso di società holding;

c)

l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno di ogni Stato contraente in caso di frode fiscale o violazioni analoghe.

2. Tutte le informazioni ottenute da uno Stato contraente in base al paragrafo 1 devono essere tenute segrete come pure le informazioni ottenute secondo il diritto interno di questo Stato e rese accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione, della messa in esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione sui ricorsi relativi alle imposte oggetto della presente Convenzione o della vigilanza di tali persone o autorità. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno degli Stati contraenti l'obbligo di: a)

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adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

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b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o secondo la propria procedura amministrativa ordinaria o in base a quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, artigianali o professionali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Quando uno Stato contraente chiede informazioni conformemente al presente articolo, l'altro Stato contraente fornisce le informazioni richieste anche nel caso in cui non sono utili ai propri fini fiscali.

5. In caso di frode fiscale o violazioni analoghe, il segreto bancario e altri segreti professionali non ostano alla trasmissione di informazioni alle autorità competenti dello Stato richiedente».

Art. XIII A. Nel paragrafo 8 dell'articolo 27 (Disposizioni diverse) l'espressione «o credito d'imposta» è stralciata.

B. Il paragrafo 9 dell'articolo 27 (Disposizioni diverse) della Convenzione è abrogato.

Art. XIV 1. Ciascuno dei due Stati contraenti notificherà all'altro Stato contraente la conclusione della procedura, prevista dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il Protocollo entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni e si applica: a)

in Svizzera: i) alle imposte prelevate alla fonte sui dividendi che scadono il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il presente Protocollo; ii) per le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il presente Protocollo; iii) alle informazioni secondo l'articolo 25 paragrafo 1 lettera a che sono trasmesse il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il presente Protocollo; iv) alle informazioni secondo l'articolo 25 paragrafo 1 lettera b che concernono i periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il presente Protocollo;

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Protocollo di revisione concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

v)

b)

alle informazioni secondo l'articolo 25 paragrafo 1 lettera c che concernono infrazioni commesse il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il presente Protocollo; e

nel Regno Unito: i) per quanto riguarda l'imposta sul reddito e l'imposta sui guadagni da capitale, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il presente Protocollo; ii) per quanto riguarda l'imposta sulle società, a ciascun anno finanziario che inizia il, o dopo il, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il presente Protocollo; iii) per quanto riguarda la soppressione del credito d'imposta, ai dividendi pagati da società residenti del Regno Unito il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il presente Protocollo; iv) per quanto riguarda lo scambio di informazioni secondo l'articolo 25 paragrafo 1 lettera a, alle informazioni trasmesse il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il presente Protocollo; v) per quanto riguarda lo scambio di informazioni secondo l'articolo 25 paragrafo 1 lettera b, alla trasmissione delle informazioni che concernono gli esercizi contabili che iniziano il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il presente Protocollo; vi) per quanto riguarda lo scambio di informazioni secondo l'articolo 25 paragrafo 1 lettera c, alla trasmissione delle informazioni che concernono infrazioni commesse il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra, il 26 giugno 2007, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

Alexis P. Lautenberg

Dawn Primarolo

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Allegato Traduzione2

Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la Convenzione firmata a Londra l'8 dicembre 1977 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007 I Eccellenza, ho l'onore, in riferimento alla Convenzione firmata a Londra l'8 dicembre 1977 tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e conformemente al Protocollo firmato in data odierna, di sottoporle le seguenti proposte a nome del Consiglio federale svizzero: Per quanto concerne l'articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) Resta inteso ed è confermato che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: a)

istituti di previdenza di questo Stato; e

b)

organizzazioni che perseguono unicamente uno scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, culturale o pedagogico (o una pluralità di questi scopi) e hanno sede fiscale in questo Stato secondo il diritto applicabile di detto Stato, anche qualora i loro redditi o utili siano interamente o parzialmente esenti dall'imposta conformemente al diritto interno di detto Stato.

Per quanto concerne l'articolo 10 paragrafo 2 lettera a capoverso ii) (Dividendi) Resta inteso ed è confermato che l'espressione «istituto di previdenza» comprende piani, sistemi, fondi, trust o altri istituti di uno Stato contraente che: a)

2

sono generalmente esenti dall'imposta sul reddito in questo Stato; e

Dal testo originale tedesco.

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Protocollo di revisione concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

b)

servono essenzialmente all'amministrazione e al versamento di pensioni e rendite o al conseguimento di redditi per uno o più di questi istituti.

Per quanto concerne l'articolo 15 (Professioni dipendenti) Resta inteso che l'articolo 15 si applica ai redditi conseguiti tramite opzioni su azioni in relazione a un rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui questi redditi sono tassati.

Per quanto concerne l'articolo 25 (Scambio di informazioni) 1. Gli Stati contraenti convengono che, in base all'articolo 25 paragrafo 1 lettera b, vengono scambiate soltanto le informazioni in possesso delle autorità fiscali e che non necessitano di speciali provvedimenti investigativi.

2. Per quanto riguarda l'articolo 25 paragrafo 1 lettera b, resta inteso che le società svizzere di cui all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte federali dirette sono considerate società holding.

3. Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un delitto fiscale punibile con una pena detentiva, come ad esempio l'utilizzazione o la presentazione di documenti contabili falsi o falsificati (compresi conti economici o bilanci inveritieri) nell'intento di ingannare le autorità.

4. Resta inoltre inteso che l'espressione «[Frode fiscale] e violazioni analoghe» comprende: a)

l'utilizzazione o la presentazione di una dichiarazione incompleta del patrimonio e/o di un'attestazione d'esaustività inveritiera al termine di un'indagine effettuata dalle autorità fiscali del Regno Unito;

b)

la distruzione di registrazioni o documenti per i quali il diritto prevede l'obbligo di allestimento o conservazione, nell'intento di ingannare le autorità fiscali del Regno Unito.

5. Resta inteso che, in caso di frode fiscale e violazioni analoghe, il segreto bancario non osta all'acquisizione presso le banche di prove documentali né alla loro trasmissione all'autorità competente dello Stato richiedente. La comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e l'auspicato provvedimento di assistenza amministrativa.

6. Entrambi gli Stati contraenti convengono che l'applicazione dell'articolo 25 paragrafo 1 lettera c nonché delle disposizioni del presente Protocollo presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. Resta inoltre inteso che, in caso di richieste infondate, non è concessa alcuna assistenza amministrativa a sensi della citata lettera.

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Protocollo di revisione concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

Nella misura in cui le suddette proposte sono approvate dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta che Sua Eccellenza vorrà fornire siano considerate quale accordo tra i due Governi, che costituirà parte integrante della Convenzione.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Alexis P. Lautenberg II Eccellenza, ho ricevuto la sua nota del 26 giugno 2007 dal seguente contenuto: «Eccellenza, ho l'onore, in riferimento alla Convenzione firmata a Londra l'8 dicembre 1977 tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e conformemente al Protocollo firmato in data odierna, di sottoporle le seguenti proposte a nome del Consiglio federale svizzero: Per quanto concerne l'articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) Resta inteso ed è confermato che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: a)

istituti di previdenza di questo Stato; e

b)

organizzazioni che perseguono unicamente uno scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, culturale o pedagogico (o una pluralità di questi scopi) e hanno sede fiscale in questo Stato secondo il diritto applicabile di detto Stato, anche qualora i loro redditi o utili siano interamente o parzialmente esenti dall'imposta conformemente al diritto interno di detto Stato.

Per quanto concerne l'articolo 10 paragrafo 2 lettera a capoverso ii) (Dividendi) Resta inteso ed è confermato che l'espressione «istituto di previdenza» comprende piani, sistemi, fondi, trust o altri istituti di uno Stato contraente che: a)

sono generalmente esenti dall'imposta sul reddito in questo Stato; e

b)

servono essenzialmente all'amministrazione e al versamento di pensioni e rendite o al conseguimento di redditi per uno o più di questi istituti.

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Protocollo di revisione concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

Per quanto concerne l'articolo 15 (Professioni dipendenti) Resta inteso che l'articolo 15 si applica ai redditi conseguiti tramite opzioni su azioni in relazione a un rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui questi redditi sono tassati.

Per quanto concerne l'articolo 25 (Scambio di informazioni) 1. Gli Stati contraenti convengono che, in base all'articolo 25 paragrafo 1 lettera b, vengono scambiate soltanto le informazioni in possesso delle autorità fiscali e che non necessitano di speciali provvedimenti investigativi.

2. Per quanto riguarda l'articolo 25 paragrafo 1 lettera b, resta inteso che le società svizzere di cui all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte federali dirette sono considerate società holding.

3. Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un delitto fiscale punibile con una pena detentiva, come ad esempio l'utilizzazione o la presentazione di documenti contabili falsi o falsificati (compresi conti economici o bilanci inveritieri) nell'intento di ingannare le autorità.

4. Resta inoltre inteso che l'espressione «[Frode fiscale] e violazioni analoghe» comprende: a)

l'utilizzazione o la presentazione di una dichiarazione incompleta del patrimonio e/o di un'attestazione d'esaustività inveritiera al termine di un'indagine effettuata dalle autorità fiscali del Regno Unito;

b)

la distruzione di registrazioni o documenti per i quali il diritto impone l'obbligo di allestimento o conservazione, nell'intento di ingannare le autorità fiscali del Regno Unito.

5. Resta inteso che, in caso di frode fiscale e violazioni analoghe, il segreto bancario non osta all'acquisizione presso le banche di prove documentali né alla loro trasmissione all'autorità competente dello Stato richiedente. La comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e l'auspicato provvedimento di assistenza amministrativa.

6. Entrambi gli Stati contraenti convengono che l'applicazione dell'articolo 25 paragrafo 1 lettera c nonché delle disposizioni del presente Protocollo presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. Resta inoltre inteso che, in caso di richieste infondate, non è concessa alcuna assistenza amministrativa a sensi della citata lettera».

Nella misura in cui le suddette proposte sono approvate dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta che Sua Eccellenza vorrà fornire siano considerate quale accordo tra i due Governi, che costituirà parte integrante della Convenzione.»

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Protocollo di revisione concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

Il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord approva le suddette proposte, e ho inoltre l'onore di confermare che la nota di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quale accordo tra i due Governi, che costituirà parte integrante della Convenzione.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Dawn Primarolo

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