ad 05.092 Rapporto aggiuntivo Commento alle modifiche apportate al disegno del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 su una legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin) del 22 agosto 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente rapporto aggiuntivo vi sottoponiamo, per approvazione, le versioni modificate dei disegni del Consiglio federale, del 21 dicembre 2005, di Codice di diritto processuale penale svizzero e di legge federale di diritto processuale penale minorile.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2008-0701

2607

Indice 1 Introduzione 1.1 Premessa 1.2 Principale difficoltà

2611 2611 2611

2 Principali critiche mosse al disegno del Consiglio federale 2612 2.1 Posizione ambigua del giudice dei minorenni e del pubblico ministero minorile («problema del modello») 2612 2.1.1 Contesto 2612 2.1.2 Proposte di soluzione 2613 2.1.2.1 Adeguamento della terminologia a quella dei Cantoni 2613 2.1.2.2 Unione personale tra autorità inquirente e autorità giudicante in opposizione a stato di diritto 2614 2.1.2.3 Competenza per l'esecuzione delle sentenze 2615 2.1.2.4 Ruolo del pubblico ministero minorile 2616 2.2 Procedura ordinaria dinanzi al giudice dei minorenni risp. al magistrato dei minorenni?

2616 2.2.1 Contesto 2616 2.2.2 Proposta di soluzione 2617 2.3 Competenza per l'approvazione o la verifica dei provvedimenti coercitivi 2617 2.3.1 Premessa 2617 2.3.2 Proposte di soluzione 2617 2.3.2.1 Misure di sorveglianza 2617 2.3.2.2 Carcerazione preventiva e di sicurezza 2617 2.4 Sintesi 2618 3 Commento alle disposizioni emendate 2619 3.1 Osservazione preliminare 2619 3.2 Oggetto e principi (capitolo 1) 2619 3.2.1 Applicabilità del Codice di procedura penale, art. 3 (art. 3 del disegno del Consiglio federale) 2619 3.2.2 Principi, art. 4 (art. 4 del disegno del Consiglio federale) 2619 3.2.3 Rinuncia al procedimento penale, art. 5 (art. 5 del disegno del Consiglio federale) 2620 3.3 Autorità penali minorili (capitolo 2) 2620 3.3.1 Autorità di perseguimento penale, art. 6 (art. 6 del disegno del Consiglio federale) 2620 3.3.2 Autorità giudicanti, art. 7 (art. 7 del disegno del Consiglio federale) 2621 3.3.3 Organizzazione, art. 9 (art. 9 del disegno del Consiglio federale) 2621 3.4 Norme procedurali generali (capitolo 3) 2622 3.4.1 Astensione, art. 10 (art. 10 del disegno del Consiglio federale) 2622 3.4.2 Foro, art. 11 (art. 11 del disegno del Consiglio federale) 2622 3.4.3 Collaborazione del rappresentante legale, art. 13 (art. 13 del disegno del Consiglio federale) 2623

2608

3.4.4 Persona di fiducia, art. 14 (art. 14 del disegno del Consiglio federale) 3.4.5 Porte chiuse, art. 15 (art. 15 del disegno del Consiglio federale) 3.4.6 Limitazione dell'esame degli atti, art. 16 (art. 16 del disegno del Consiglio federale) 3.4.7 Conciliazione e riparazione, art. 17 (art. 17 del disegno del Consiglio federale) 3.4.8 Mediazione, art. 18 (art. 18 del disegno del Consiglio federale) 3.5 Parti e difesa (capitolo 4) 3.5.1 Definizione, art. 19 (art. 19 del disegno del Consiglio federale) 3.5.2 Minore imputato, art. 20 (art. 20 del disegno del Consiglio federale) 3.5.3 Pubblico ministero minorile, art. 22 (art. 22 del disegno del Consiglio federale) 3.5.4 Ministero pubblico superiore o generale minorile, art. 22a (nuovo) 3.5.5 Difensore di fiducia, art. 23 (art. 23 del disegno del Consiglio federale) 3.5.6 Difesa obbligatoria, art. 24 (art. 24 del disegno del Consiglio federale) 3.5.7 Difesa d'ufficio, art. 25 (art. 25 del disegno del Consiglio federale) 3.6 Provvedimenti coercitivi, misure protettive e osservazioni (capitolo 4a) 3.6.1 Competenza, art. 25a (art. 27 cpv. 3 del disegno del Consiglio federale) 3.6.2 Carcerazione preventiva e di sicurezza, art. 25b (art. 30 del disegno del Consiglio federale) 3.6.3 Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza, art. 25c (art. 31 del disegno del Consiglio federale) 3.6.4 Imposizione di misure protettive cautelari e dell'osservazione, art. 25d (art. 29 del disegno del Consiglio federale) 3.7 Procedura (capitolo 5) 3.7.1 Polizia (art. 26 del disegno del Consiglio federale) 3.7.2 Autorità inquirente, art. 27 (art. 27 cpv. 1 e 2 del disegno del Consiglio federale) 3.7.3 Collaborazione, art. 28 (art. 28 del disegno del Consiglio federale) 3.7.4 Procedura del decreto d'accusa, art. 32 (art. 32 del disegno del Consiglio federale) 3.7.5 Promozione dell'accusa, art. 32a (nuovo) 3.7.6 Competenza, art. 33 (art. 33 del disegno del Consiglio federale) 3.7.7 Comparizione personale ed esclusione, art. 34 (art. 34 del disegno del Consiglio federale) 3.7.8 Procedura contumaciale, art. 35 (art. 35 del disegno del Consiglio federale) 3.7.9 Comunicazione e notificazione della sentenza, art. 36 (art. 36 del disegno del Consiglio federale)

2624 2624 2624 2624 2625 2625 2625 2626 2627 2627 2627 2627 2628 2629 2629 2630 2630 2631 2631 2632 2632 2632 2633 2634 2635 2635 2635 2636

2609

3.8 Mezzi di ricorso (cap. 6) 3.8.1 Legittimazione, art. 37 (art. 37 del disegno del Consiglio federale) 3.8.2 Reclamo, art. 38 (art. 38 del disegno del Consiglio federale) 3.8.3 Appello, art. 39 (art. 39 del disegno del Consiglio federale) 3.9 Esecuzione delle sanzioni (capitolo 7) 3.9.1 Competenza, art. 41 (art. 41 del disegno del Consiglio federale) 3.9.2 Ricorsi, art. 42 (art. 42 del disegno del Consiglio federale) 3.10 Spese (capitolo 8) 3.10.1 Spese procedurali, art. 43 (art. 43 del disegno del Consiglio federale) 3.10.2 Spese di esecuzione, art. 44 (art. 44 del disegno del Consiglio federale) 3.11 Disposizioni finali (capitolo 9) 3.11.1 Modifica del diritto vigente, art. 45 (art. 45 del disegno del Consiglio federale) 3.11.1.1 Modifica del diritto penale minorile 3.11.1.2 Modifica della legge sui profili del DNA 3.11.2 Diritto applicabile, art. 46 (art. 46 del disegno del Consiglio federale) 3.11.3 Competenza, art. 47 (art. 47 del disegno del Consiglio federale) 3.11.4 Procedimento dibattimentale di primo grado, art. 48 (art. 48 del disegno del Consiglio federale) 3.11.5 Procedura contumaciale, art. 49 (art. 49 del disegno del Consiglio federale) 3.11.6 Ricorsi, art. 50 (art. 50 del disegno del Consiglio federale) 3.11.7 Riserva dei principi procedurali del nuovo diritto, art. 51 (art. 51 del disegno del Consiglio federale) 3.11.8 Esecuzione, art. 52 (art. 52 del disegno del Consiglio federale) Legge federale di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) (Disegno emendato)

2610

2637 2637 2637 2638 2638 2638 2639 2639 2639 2640 2640 2640 2640 2640 2642 2642 2642 2642 2643 2643 2643

2645

Rapporto aggiuntivo 1

Introduzione

1.1

Premessa

Il 16 ottobre 2006 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso di sospendere l'esame della legge di procedura penale minorile per dare l'opportunità all'Amministrazione di rielaborare il disegno.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha colto l'occasione per ripensare la propria posizione su alcune tematiche. L'attenzione principale è stata consacrata alla concreta attuabilità della futura legge e per questo il 4 dicembre 2006 e il 5 marzo 2007 si è svolta una serie di incontri strutturati tra professionisti provenienti da diversi Cantoni.

Le modifiche proposte, oggetto del presente commento, derivano da suggerimenti presentati nel quadro di questi incontri. Per ragioni di praticità, esse sono state direttamente integrate nel disegno del Consiglio federale. Il disegno emendato con le proposte di modifica sarà denominato d'ora innanzi «disegno emendato»; il disegno originario del Consiglio federale, del 21 dicembre 2005, «disegno del Consiglio federale».

1.2

Principale difficoltà

Se si vuole una procedura penale minorile unificata, il problema principale che si pone è dato dal fatto che la nuova legge deve essere adatta a Cantoni con realtà di partenza molto diverse.

Queste differenze emergono con chiarezza dal confronto tra i Cantoni di Zurigo e Uri1: Cantone

Condanne, in totale

Ammonimenti

Obblighi di prestare un lavoro

Arresti scolastici

Multe

Carcerazione

ZH

2 701

1 286

879

1

348

188

UR

18

1

13

0

4

0

Emerge con evidenza già da queste poche cifre che le condizioni in cui devono inserirsi le previste norme di procedura e di organizzazione giudiziaria sono caratterizzate da sostanziali differenze. Se il Canton Zurigo può e deve far capo a un numero importante di specialisti, per il Canton Uri non vale praticamente la pena di creare una giurisdizione penale specializzata per i minorenni.

Ed è proprio sotto questo aspetto che sussiste la differenza determinante rispetto alla procedura penale applicabile agli adulti: il numero di reati perpetrati dagli adulti rende necessaria in tutti i Cantoni la creazione di autorità penali dotate di un congruo

1

UST, Statistica delle condanne penali dei minorenni 2006, tabella 5.

2611

organico di personale; mentre nella giurisdizione penale minorile, invece, in diversi Cantoni è sufficiente istituire semplici posti a tempo parziale.

Ai Cantoni deve essere pertanto concesso un considerevole margine di manovra quanto alla struttura delle autorità penali minorili. Questo principio di base, consacrato dal disegno del Consiglio federale, non deve essere scalfito.

2

Principali critiche mosse al disegno del Consiglio federale

2.1

Posizione ambigua del giudice dei minorenni e del pubblico ministero minorile («problema del modello»)

2.1.1

Contesto

Le leggi di organizzazione giudiziaria e di procedura penale cantonali si basano o sul modello del giudice dei minorenni (Jugendrichter) o su quello del magistrato dei minorenni (Jugendanwalt).

Il modello del giudice dei minorenni prevede un'unione personale tra chi conduce l'istruzione, chi giudica e chi sorveglia l'esecuzione della sentenza. L'idea di fondo di questo modello è una personalizzazione del rapporto con il minorenne: la sentenza è emanata da un giudice che conosce l'imputato personalmente. Quando si tratta di reati gravi, il giudice dei minorenni è dunque anche membro del tribunale dei minorenni.

Al contrario, il modello del magistrato (o procuratore) dei minorenni prevede una separazione più netta tra le funzioni: il magistrato dei minorenni chiarisce i fatti e giudica i casi meno gravi e si occupa anche dell'esecuzione della sentenza, però davanti al tribunale dei minorenni sostiene l'accusa.

La differenza principale tra i due modelli riguarda dunque la competenza della persona incaricata di istruire la causa dinanzi al tribunale dei minorenni: il giudice dei minorenni è membro del tribunale dei minorenni, invece il magistrato dei minorenni rappresenta l'accusa2.

Il disegno del Consiglio federale si basa di principio sul modello del giudice dei minorenni, ma l'articolo 7 capoverso 3 dovrebbe procurare ai Cantoni il margine di manovra necessario in prospettiva della scelta del modello. La citata disposizione ha il tenore seguente: «Il giudice dei minorenni può essere membro del tribunale dei minorenni o fungervi da pubblico ministero minorile; sono fatte salve le disposizioni sull'incompatibilità e sulla ricusazione (art. 10 della presente legge e art. 58 CPP)».

Questa regolamentazione comporta anzitutto inutili ambiguità terminologiche: se la persona incaricata di istruire la causa sostiene l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni è designata genericamente come «magistrato dei minorenni» («Jugendanwalt»). Ma soltanto a una seconda lettura si intuisce che il disegno del Consiglio federale consente ai Cantoni di scegliere anche il modello del magistrato.

2

In proposito cfr. già il messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1023 seg.

2612

L'ambiguità della formulazione ha in parte strascichi anche di carattere sostanziale. I magistrati dei minorenni, ad esempio, in genere non sono eletti né dal popolo né dai suoi rappresentanti, mentre i giudici lo sono sistematicamente. Ora, se anche il magistrato viene denominato «giudice dei minorenni», alcuni Cantoni dovranno procedere a una modifica costituzionale soltanto per poter mantenere il vigente sistema di elezione.

Per il resto, il margine di manovra che il disegno del Consiglio federale concede ai Cantoni quanto all'organizzazione della procedura è per certi versi eccessivo e per altri insufficiente: nel modello del giudice dei minorenni, il giudice è membro del tribunale dei minorenni e tuttavia, a causa del costrittivo regime di incompatibilità (art. 10), spesso non potrà esercitare tale funzione: in pratica, quindi, il sistema del giudice dei minorenni viene ampiamente scalzato.

Se il giudice dei minorenni si presenta al cospetto del tribunale dei minorenni come membro del pubblico ministero minorile, il sistema corrisponde in sostanza al modello del magistrato dei minorenni, dove il giudice agisce come magistrato. Va chiarito in particolare il ruolo del pubblico ministero minorile: se non è incaricato di sostenere l'accusa non può nemmeno avvalersi dei mezzi di ricorso (art. 36 cpv. 2).

Nel modello del magistrato, dunque, il ministero pubblico minorile è praticamente spodestato di qualsiasi competenza.

2.1.2

Proposte di soluzione

2.1.2.1

Adeguamento della terminologia a quella dei Cantoni

La facoltà di scegliere il modello di perseguimento penale, riconosciuta ai Cantoni, deve trovare espressione anche nella terminologia. Le designazioni «giudice dei minorenni» («Jugendrichter») e «magistrato dei minorenni» («Jugendanwalt») vanno pertanto mantenute.

Perciò, nel disegno emendato viene introdotta l'espressione «autorità inquirente» (in ted. «Untersuchungsbehörde», art. 6 cpv. 1 lett. b del disegno emendato), termine generico cui ci si intendono sempre entrambi, giudice e magistrato. Tocca ai Cantoni designare l'autorità inquirente competente. Può trattarsi di uno o più giudici dei minorenni, oppure di uno o più magistrati dei minorenni (art. 6 cpv. 1bis del disegno emendato).

La scelta del modello di perseguimento determina dunque anche la scelta della designazione da utilizzare. Quando parla di autorità inquirente, il disegno emendato intende sempre e l'uno e l'altro: giudice dei minorenni e magistrato dei minorenni.

Se una disposizione è applicabile soltanto a uno dei due modelli, la legge lo precisa espressamente e parla allora di «giudice dei minorenni» oppure di «magistrato dei minorenni». Si rendono così superflue complicate riserve e regolamentazioni derogatorie, a tutto vantaggio della chiarezza della legge nel suo insieme.

2613

2.1.2.2

Unione personale tra autorità inquirente e autorità giudicante in opposizione a stato di diritto

Il diritto penale dei minori concentra la propria attenzione sulla persona del reo, al contrario del diritto penale applicabile agli adulti, incentrato sul reato commesso. Il suo principale obiettivo è dunque l'educazione del reo minorenne e laddove necessario il suo reinserimento nella società.3 Detti principi devono riflettersi anche nella procedura penale minorile. Perciò è importante che nel corso della procedura il minore imputato entri in contatto possibilmente con un solo funzionario, affinché si possa costruire un certo rapporto personale. Questa preoccupazione fa propendere per un allentamento della norma sull'incompatibilità di cui all'articolo 10.

A un'unione personale dell'autorità inquirente e giudicante si oppongono però importanti principi dello stato di diritto: perlomeno si presume che la persona che giudica non sia praticamente più in grado di mantenere il necessario distacco dalle proprie conclusioni tratte dall'inchiesta, sicché l'indipendenza del giudice deve essere seriamente messa in dubbio. Per questa ragione, l'unione personale tra autorità inquirente e giudicante è bandita già da tempo dal diritto penale degli adulti.4 La procedura penale minorile si trova dunque a cavallo tra il postulato del diritto penale incentrato sull'autore del reato e il principio dello stato di diritto: da un canto, il minore deve poter costruire un rapporto personale con un rappresentante dell'autorità penale minorile, dall'altro il giudizio deve emanare da una persona il più possibile indipendente.

Si tratta di trovare un compromesso tra i due estremi. Intanto se si considera l'esiguo numero di sentenze impugnate che si riscontra nella prassi, bisogna ammettere che i condannati mettono in dubbio soltanto di rado l'indipendenza del giudice. La norma che disciplina l'incompatibilità risulta pertanto troppo severa.

Esistono ancora altri motivi che parlano a favore di un allentamento della norma sull'incompatibilità prevista all'articolo 10: ­

3

4 5 6

né la Costituzione federale né la CEDU esigono categoricamente una separazione tra autorità inquirente e autorità giudicante in materia di diritto penale minorile, e nemmeno la Convenzione sui diritti del fanciullo: secondo il Tribunale federale, in procedura penale minorile un'unione personale tra autorità inquirente e autorità giudicante regge a un esame basato sulle garanzie previste dalla Costituzione federale e dalla CEDU5, mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha risposto sino ad oggi alla questione di sapere se l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU debba essere applicato nella stessa misura nei procedimenti penali promossi nei confronti di minori come in quelli promossi nei confronti di adulti6;

Cfr. soprattutto S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, N 5 precedente l'art. 82; messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669.

DTF 112 Ia 290 segg.; 113 Ia 72 segg.; 117 Ia 157 segg.

DTF 121 I 208, consid. 4b.

Nortier c/ Paesi Bassi, sentenza del 24.8.1993, serie A, no 267, § 38.

2614

­

nei piccoli Cantoni si dispone spesso di un numero molto ristretto di specialisti, e quindi in caso di astensione del giudice dei minorenni competente la sentenza deve essere pronunciata da un collegio di giudici che non hanno familiarità con il diritto penale minorile, ed è questo un ulteriore elemento che non fa l'interesse del minore. Peraltro, maggiore è la superiorità tecnica dell'accusa, più i tribunali tendono ad accoglierne i petita. In questi casi l'«indipendenza» del tribunale è soltanto apparente;

­

il tribunale dei minorenni si compone del presidente e di due giudici assessori (art. 7 cpv. 2): all'elaborazione della sentenza partecipano dunque sempre anche due persone che in precedenza non si sono ancora occupate del caso;

­

il minore ha a disposizione mezzi di ricorso con cui può adire istanze indipendenti.

D'altra parte, naturalmente, la nuova regolamentazione deve anche soddisfare le esigenze dello stato di diritto. Da questo punto di vista l'identità tra la persona che si occupa dell'istruzione e la persona incaricata del giudizio crea ancora difficoltà.

Date queste premesse, appare giusto concedere al minore imputato il diritto di rifiutare senza dover fornire una motivazione che la causa sia giudicata dal giudice cui è già stata affidata l'istruzione (cfr. il nuovo art. 10), depennando però completamente i casi di incompatibilità dalla PPMin. In questo modo è possibile tener conto al meglio di entrambe le esigenze contemporaneamente.

2.1.2.3

Competenza per l'esecuzione delle sentenze

L'esecuzione delle sentenze penali pronunciate nei confronti di minori deve essere affidata a una persona che dispone di comprovate conoscenze specialistiche e che conosce di persona il reo minorenne.

Spesso i membri dei tribunali dei minorenni non adempiono questi presupposti: prima di tutto, specialmente nei piccoli Cantoni, i tribunali dei minorenni sono formati da persone che solo raramente si occupano di diritto penale minorile sicché non hanno neanche la possibilità di acquisire la necessaria esperienza; secondariamente, è naturale che i membri del tribunale dei minorenni conoscano il minore imputato molto meno di quanto lo conosca l'autorità inquirente, perché di regola hanno contatti con il minore soltanto al momento del dibattimento.

Infine, l'articolo 41 lettera b del disegno del Consiglio federale, che prevedeva la competenza del tribunale dei minorenni, fu introdotto a suo tempo perché ai Cantoni veniva prescritta una specializzazione dei membri del tribunale dei minorenni. Dato che questa disposizione è stata espunta, la competenza particolare del tribunale dei minorenni non è più giustificata da alcuna ragion d'essere: l'esecuzione deve essere imperativamente affidata all'autorità inquirente.

2615

2.1.2.4

Ruolo del pubblico ministero minorile

Il disegno del Consiglio federale fa obbligo ai Cantoni di istituire un pubblico ministero minorile. Tale obbligo si giustifica da sé fintanto che un Cantone decide di attuare il modello del giudice dei minorenni: in tal caso è infatti necessaria un'autorità che sostenga l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni.

Nei Cantoni che conoscono il sistema della magistratura dei minorenni, invece, giuridicamente un pubblico ministero minorile non è necessario: a sostenere l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni è infatti il magistrato stesso. A causa del numero alle volte relativamente esiguo di reati, nei piccoli Cantoni l'istituzione di un'autorità di questo tipo non è necessaria nemmeno sul piano pratico. Ne deriverebbe che i compiti corrispondenti dovrebbero essere svolti da persone prive di specializzazione (ad esempio i procuratori pubblici). Quindi, per i Cantoni che optano per il modello del magistrato dei minorenni non è più previsto un ministero pubblico minorile. Se un Cantone intende suddividere tra diverse persone le competenze del magistrato dei minorenni, è sempre libero di prevedere un pubblico ministero superiore o generale nel quadro dell'autonomia organizzativa esistente. In particolare, i Cantoni hanno la possibilità di istituire un ministero pubblico superiore o generale dei minorenni (cfr. art. 9 cpv. 3 del disegno emendato).

Il disegno del Consiglio federale non precisa ulteriormente i compiti del pubblico ministero minorile. Tuttavia, almeno i tratti salienti delle competenze delle autorità vanno menzionati, per illustrare le possibilità organizzative esistenti e poterle circoscrivere fino a un certo punto.

2.2

Procedura ordinaria dinanzi al giudice dei minorenni risp. al magistrato dei minorenni?

2.2.1

Contesto

Secondo il disegno del Consiglio federale, al termine dell'istruzione l'autorità inquirente può: ­

archiviare il procedimento;

­

emanare un decreto d'accusa;

­

promuovere un procedimento giudiziario ordinario; oppure

­

promuovere o far promuovere l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni.

Questa disposizione si trova anzitutto in contraddizione con l'ordinamento giuridico vigente in tutti i Cantoni che conoscono il modello del magistrato dei minorenni: sistematicamente, i magistrati sono competenti soltanto per l'emanazione di decreti d'accusa. Una procedura ordinaria dinanzi al magistrato dei minorenni è un elemento estraneo al sistema.

Peraltro, il disegno del Consiglio federale non sembra fare alcuna differenza, neppure a guardar bene, tra procedura ordinaria dinanzi al giudice unico e decreto d'accusa: anche in procedura di decreto d'accusa l'autorità competente può interrogare il minore imputato, può infliggere le stesse sanzioni e può statuire sulle pretese civili.

2616

2.2.2

Proposta di soluzione

Così, la procedura ordinaria dinanzi al giudice dei minorenni o al magistrato dei minorenni è nel complesso superflua: le relative disposizioni devono essere soppresse.

2.3

Competenza per l'approvazione o la verifica dei provvedimenti coercitivi

2.3.1

Premessa

Secondo il disegno del Consiglio federale, i provvedimenti coercitivi vengono generalmente ordinati dal giudice dei minorenni (art. 27 cpv. 3 lett. a e art. 30 cpv. 2); per la carcerazione di sicurezza è prevista una regola particolare (art. 30 cpv. 2).

La verifica della carcerazione preventiva è affidata al tribunale dei minorenni, quella della carcerazione di sicurezza alla giurisdizione di reclamo (art. 30 cpv. 5 del disegno del Consiglio federale). Per quanto riguarda invece gli altri provvedimenti coercitivi, il disegno del Consiglio federale non prevede alcuna regolamentazione esplicita. Non vi è dunque modo di sapere se in forza dell'articolo 3 si debbano riconoscere determinate competenze al tribunale delle misure coercitive anche in procedura penale minorile, benché negli articoli 7 e 8 del disegno del Consiglio federale non si faccia menzione di tale autorità.

2.3.2

Proposte di soluzione

2.3.2.1

Misure di sorveglianza

Ogni qualvolta il tribunale delle misure coercitive è chiamato a intervenire per ordinare o approvare una misura (sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, sorveglianza delle relazioni bancarie e così via), la stessa regola deve valere anche in procedura penale minorile. In questo genere di procedure, non devono essere considerati aspetti specifici dei minori; si tratta dunque di un compito che un'autorità prevista per gli adulti può adempiere altrettanto bene. Il disegno va completato in tal senso.

2.3.2.2

Carcerazione preventiva e di sicurezza

Il disegno del Consiglio federale affida la verifica della carcerazione rispettivamente al tribunale dei minorenni e alla giurisdizione di reclamo.

Il tribunale dei minorenni ha il vantaggio di essere un'istanza specializzata nel diritto penale minorile e quindi riconoscendo la sua competenza si concede la debita attenzione alla persona del reo minore. Ma in numerosi piccoli Cantoni la delinquenza giovanile è un fenomeno quasi sconosciuto: questi Cantoni non possono mettere a disposizione specialisti per un tribunale dei minorenni, e tale considerazione vale anche per la giurisdizione di reclamo. Un altro fattore sfavorevole a una competenza del tribunale dei minorenni per la verifica della carcerazione preventiva 2617

consiste nel tempo prolungato necessario alla sua convocazione, a causa del quale potrebbero sorgere delle difficoltà, considerati i termini perentori imposti dalla legge.

Il tribunale delle misure coercitive ha invece proprio il vantaggio, a causa dei termini previsti nella procedura applicabile agli adulti, di possedere un servizio di picchetto.

Soppesati i vari argomenti, risulta ragionevole affidare l'incarico di verificare la carcerazione preventiva al tribunale delle misure coercitive. I Cantoni sono sempre liberi di istituire un tribunale delle misure coercitive apposito per i minori, però i Cantoni più piccoli in particolare devono poter designare la stessa autorità per i procedimenti riguardanti adulti e per quelli riguardanti minori.

2.4

Sintesi

Per poter essere validamente applicata nella pratica quotidiana, la legge deve subire determinate modifiche: ­

la terminologia utilizzata deve essere adeguata alle consuetudini del diritto cantonale: il giudice dei minorenni deve chiamarsi «giudice dei minorenni» e il magistrato dei minorenni «magistrato dei minorenni»;

­

la disposizione sull'incompatibilità (art. 10 del disegno del Consiglio federale) deve essere soppressa e sostituita con un diritto di ricusa (art. 10 del disegno emendato);

­

la procedura ordinaria dinanzi al giudice o al magistrato dei minorenni deve essere tralasciata;

­

l'esecuzione delle sentenze deve essere di competenza del giudice o del magistrato dei minorenni;

­

i Cantoni devono essere obbligati a prevedere un pubblico ministero minorile soltanto se intendono applicare il modello del giudice dei minorenni e non quello del magistrato;

­

i compiti del tribunale delle misure coercitive devono essere definiti con chiarezza.

L'Amministrazione ha esaminato sul piano interno anche altri adeguamenti, materialmente meno importanti; essi verranno presentati in concomitanza con gli altri alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Per il relativo commento rimandiamo al numero 3.

2618

3

Commento alle disposizioni emendate

3.1

Osservazione preliminare

Nei capitoli seguenti commenteremo le modifiche proposte. Per ulteriori complementi si rimanda al messaggio del 21 dicembre 20057. Le proposte di emendamento che comportano soltanto una modifica del numero d'articolo non verranno commentate.

3.2

Oggetto e principi (capitolo 1)

3.2.1

Applicabilità del Codice di procedura penale, art. 3 (art. 3 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 1: modifica redazionale.

Il capoverso 2 lettera d del disegno del Consiglio federale decreta l'inapplicabilità dell'articolo 86 CPP8 (pubblicazione) per le autorità penali minorili. Ma in casi eccezionali si deve poter procedere a una notificazione mediante pubblicazione sul foglio ufficiale anche per rei minorenni. In caso contrario le sentenze contro minori con domicilio sconosciuto non potrebbero mai crescere in giudicato.

3.2.2

Principi, art. 4 (art. 4 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 1: l'età e il grado di sviluppo del minore non devono e non possono essere considerati a favore del reo già di per sé, ma soltanto quando ciò risulta oggettivamente giustificato. Perciò, età e grado di sviluppo devono essere considerati «adeguatamente».

Capoverso 2: secondo l'articolo 4 capoverso 2 del disegno del Consiglio federale, in ogni fase del procedimento le autorità penali rispettano i diritti della personalità del minore sentono personalmente e gli permettono di partecipare attivamente al procedimento. Questa disposizione potrebbe suscitare l'impressione (sbagliata) che il minore imputato debba essere sentito obbligatoriamente. Ovviamente, esiste anche in procedura penale minorile la possibilità di liquidare il procedimento completamente per iscritto (mediante decreto d'accusa o decisione di non luogo). Per scrupolo di chiarezza è pertanto necessario introdurre una riserva a favore di eventuali disposizioni procedurali di diverso tenore.

Il capoverso 3 del disegno del Consiglio federale impone inoltre alle autorità penali di più del necessario nella vita privata del minore «e nella sfera d'influenza dei genitori o dell'altro rappresentante legale». Questa formulazione è inutilmente complicata. Anche i genitori sono rappresentanti legali. (Soprattutto per la lingua tedesca, inoltre, esistono del resto anche espressioni sessualmente neutre, quali «gesetzliche Vertretung» invece di «gesetzliche Vertreter»).

7 8

Messaggio CPP/PPMin (nota 2 in calce), FF 2006 989­1290.

Disegno di un Codice di diritto processuale penale svizzero, FF 2006 1291­1456.

2619

Il capoverso 4 è bisognoso di modifica da più punti di vista: ­

anche i detentori dell'autorità parentale sono «rappresentanti legali» e pertanto non è necessario citarli separatamente;

­

in determinate circostanze, si deve poter coinvolgere sia il rappresentante legale sia l'autorità civile;

­

l'autorità civile dispone di per sé di un diritto di intervento; la corrispondente restrizione può essere soppressa.

3.2.3

Rinuncia al procedimento penale, art. 5 (art. 5 del disegno del Consiglio federale)

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale «l'autorità penale competente» prescinde dal procedimento penale a certe condizioni. Per autorità penale s'intende, secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a, anche la polizia.

La rinuncia al perseguimento penale deve essere tuttavia una prerogativa riservata all'autorità inquirente, al pubblico ministero minorile e alla giurisdizione d'appello: la disposizione va adeguata di conseguenza.

Il capoverso 1 lettera a del disegno del Consiglio federale si limita a rinviare all'articolo 21 capoverso 1 DPMin9. Nel capoverso 2, invece, l'articolo 21 capoverso 2 DPMin viene ripetuto quasi testualmente. Questa regolamentazione è inutilmente complicata: il capoverso 2 può essere senz'altro stralciato semplicemente rinviando, al capoverso 1 lettera a, all'articolo 21 DPMin nella sua interezza.

Gli altri due adeguamenti sono soltanto di ordine redazionale.

Il capoverso 3 del disegno del Consiglio federale rinvia all'articolo 8 CPP, il quale al capoverso 1 rinvia a sua volta agli articoli 52, 53 e 54 CP10; ma in virtù dell'articolo 1 DPMin, questi ultimi sono a loro volta assolutamente inapplicabili nei procedimenti penali promossi nei confronti di minorenni, poiché l'articolo 21 DPMin prevede a tale riguardo una regolamentazione speciale.

Il codice di procedura penale minorile deve dunque rinviare esclusivamente ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 8 CPP.

3.3

Autorità penali minorili (capitolo 2)

3.3.1

Autorità di perseguimento penale, art. 6 (art. 6 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 6 è stato ampiamente riformulato. Questa disposizione deve lasciare ai Cantoni l'alternativa tra i due modelli di perseguimento evitando di imporre loro una terminologia ambigua.11 Al capoverso 1 lettera b viene perciò introdotto il concetto di «autorità inquirente» («Untersuchungsbehörde»). Si tratta di un termine generico che designa allo stesso 9 10 11

Legge sul diritto penale minorile, RS 311.1.

Codice penale, RS 311.

Cfr. sopra, n. 2.1.2.2

2620

modo sia il giudice sia il magistrato dei minorenni. I nuovi capoversi 1ter e 2 descrivono i due modelli a grandi linee: il giudice dei minorenni è membro del tribunale dei minorenni, il magistrato dei minorenni sostiene l'accusa dinanzi al medesimo.12 Il capoverso 1 lettera c emendato chiarisce che i Cantoni sono liberi di non prevedere un pubblico ministero minorile. Ma si tratta di una libertà sotto condizione: se il Cantone opta per il modello del giudice dei minorenni, l'accusa è promossa dal pubblico ministero minorile; in tale misura, i Cantoni sono tenuti a istituire una simile autorità. Le altre competenze del ministero pubblico minorile sono descritte più avanti all'articolo 22. Se il Cantone opta invece per il modello del magistrato dei minorenni, non è previsto un pubblico ministero minorile ma entro i limiti dell'autonomia organizzativa cantonale esiste sempre la possibilità di ripartire le competenze tra più magistrati.

3.3.2

Autorità giudicanti, art. 7 (art. 7 del disegno del Consiglio federale)

Gli articoli 7 e 8 del disegno del Consiglio federale vengono riuniti in un unico articolo, il quale viene uniformato all'articolo 13 CPP. Anche le autorità di ricorso possiedono infatti poteri di giudice, sicché una disposizione separata è inutile.

Alla lettera a del nuovo articolo 7 viene ora espressamente menzionato come autorità giudicante anche il tribunale delle misure coercitive. La menzione è necessaria per fare chiarezza sulle competenze in materia di provvedimenti coercitivi.13 Le lettere c e d riprendono le disposizioni previste in precedenza all'articolo 8 capoverso 1 lettera c e d del disegno del Consiglio federale.

Il capoverso 3 del disegno del Consiglio federale è sostituito a livello funzionale dall'articolo 6. Il nuovo capoverso 3 riprende l'articolo 8 capoverso 2 del disegno del Consiglio federale.

3.3.3

Organizzazione, art. 9 (art. 9 del disegno del Consiglio federale)

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale, l'organizzazione e il funzionamento delle autorità penali minorili sono retti dal diritto cantonale. Questo principio va mantenuto.

Tuttavia, il diritto federale interviene con ingerenze puntuali anche in questo ambito: per scrupolo di chiarezza bisogna precisarlo. Per il resto, la disposizione deve essere conformata al testo dell'articolo 14 capoverso 2 CPP. Inoltre, occorre precisare che la vigilanza è compito dei Cantoni.

Il nuovo articolo 9 capoverso 3 consente ai Cantoni di prevedere un pubblico ministero superiore o generale dei minorenni. Una magistratura dei minorenni strutturata gerarchicamente può essere utile in determinate circostanze soprattutto nei Cantoni più grandi, in quanto una simile struttura permetterebbe di assolvere con maggiore 12 13

Cfr. sopra, n. 2.1.1 Cfr. sopra, n. 2.3

2621

efficienza i compiti di gestione e di controllo. I poteri del pubblico ministero superiore o generale risultano dall'articolo 22a.

3.4

Norme procedurali generali (capitolo 3)

3.4.1

Astensione, art. 10 (art. 10 del disegno del Consiglio federale)

Secondo l'articolo 10 del disegno del Consiglio federale, il giudice dei minorenni non può essere membro del tribunale dei minorenni se ha già ordinato la carcerazione preventiva del minore, l'ha sottoposto a osservazione o ne ha ordinato il collocamento in via cautelare (lett. a); se i fatti sono controversi (lett. b) oppure se egli stesso è oggetto di un reclamo per atti procedurali compiuti nel corso dell'istruzione o dell'esecuzione (lett. c).

Questa disposizione impedirebbe frequentemente al giudice dei minorenni di far parte del tribunale dei minorenni. Di conseguenza, il minore imputato verrebbe giudicato da una persona che non lo conosce personalmente, quando questo rapporto personale è proprio la principale prerogativa della procedura penale minorile; i piccoli Cantoni, inoltre, hanno a disposizione pochissimi specialisti e quindi dovrebbero fare appello in misura accresciuta a giudici senza specializzazione in procedura penale minorile.

Conviene dunque allentare, se non addirittura stralciare, questa particolare disposizione sull'incompatibilità.

D'altra parte, però, anche la procedura penale minorile deve soddisfare i principi dello stato di diritto. E l'indipendenza dei tribunali è il perno dello stato di diritto.

Conciliare questi contrapposti obiettivi (conoscenza personale dell'imputato da una parte e indipendenza del giudice dall'altra) in modo soddisfacente è praticamente impossibile.

Il nuovo articolo 10, completamente rimaneggiato, non prevede più casi speciali di incompatibilità. Gli unici motivi invocabili sono i motivi di ricusazione dell'articolo 54 CPP. Tuttavia, l'articolo 54 lettera b CPP non è applicabile se la partecipazione precedente del giudice al procedimento è dovuta al modello di perseguimento prescelto dal Cantone.

In luogo e vece, al minore imputato e al suo rappresentante legale viene riconosciuto il diritto di chiedere, senza dover fornire una motivazione, l'astensione della persona che ha condotto l'istruzione (cpv. 1). Minore e rappresentante legale vanno opportunamente informati in merito a tale diritto (cpv. 2).

3.4.2

Foro, art. 11 (art. 11 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 11 del disegno del Consiglio federale va sostituito con una disposizione analoga a quella già prevista in forma molto simile all'articolo 38 DPMin: questa norma esiste soltanto dal 1° gennaio 2007 e non si vede per quale ragione non la si debba sostanzialmente riprendere nella PPMin.

2622

Rispetto al disegno del Consiglio federale ne risultano le seguenti modifiche: il capoverso 1 primo periodo subisce una modifica di ordine redazionale; il capoverso 1 secondo periodo del disegno del Consiglio federale viene a cadere; la competenza dell'autorità del locus delicti commissi per le misure inquisitorie urgenti risulta già da principi generali di procedura e non necessita di alcuna menzione particolare; il capoverso 2 subisce una modifica di ordine redazionale; secondo il nuovo capoverso 2bis le contravvenzioni sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Questo foro derogatorio è giustificato anzitutto da ragioni pratiche: per il perseguimento di reati di minima entità non è necessario esaminare approfonditamente la situazione personale del minore. La situazione è invece diversa quando si tratta di ordinare o modificare misure protettive: in questo caso l'attenzione principale non va accordata al reato, bensì alla persona del reo e pertanto le autorità competenti devono essere quelle del luogo in cui il minore dimora abitualmente; i capoversi 3­5 subiscono modifiche di ordine redazionale; il nuovo capoverso 6 , infine, designa l'autorità competente a decidere in caso di conflitto di competenza tra Cantoni.

3.4.3

Collaborazione del rappresentante legale, art. 13 (art. 13 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 13 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale deve essere modificato da un duplice punto di vista: ­

in determinate circostanze, si deve poter imporre un obbligo di collaborare alla procedura sia al rappresentante legale sia all'autorità civile;

­

esiste sempre un'«autorità civile», anche quando il minore imputato non è domiciliato in Svizzera (art. 315 cpv. 2 CC). La locuzione «se del caso» deve pertanto essere espunta.

Il capoverso 2 subisce tre ritocchi di ordine redazionale: ­

il concetto di autorità tutoria è utilizzato soltanto in quest'unica sede nel disegno del Consiglio federale; in realtà si intende l'autorità civile: la terminologia va unificata;

­

non è la multa in quanto tale che viene impugnata, bensì la decisione di multa; la disposizione deve essere formulata con maggiore precisione;

­

la competenza della giurisdizione di reclamo risulta già dall'articolo 38 emendato.

2623

3.4.4

Persona di fiducia, art. 14 (art. 14 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 14 del disegno del Consiglio federale consente al minore imputato di far capo a una persona di fiducia in tutte le fasi del procedimento «sempre che questo non contrasti con gli interessi dell'istruzione».

In questo modo, non si tiene conto del fatto che a seconda delle circostanze possono opporsi anche interessi privati al coinvolgimento di una persona di fiducia. Si pensi ad esempio ai casi in cui la vittima desidera evitare per motivi legittimi un incontro con la persona di fiducia.

3.4.5

Porte chiuse, art. 15 (art. 15 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 15 capoverso 1 secondo periodo del disegno del Consiglio federale deve essere modificato da un duplice punto di vista: ­

anzitutto, bisogna adeguare il testo al nuovo articolo 6; peraltro, tutti i tribunali devono poter diffondere un'informazione sul procedimento;

­

l'opinione pubblica deve poter essere informata, in particolari circostanze, già prima che si concluda il procedimento, ad esempio in merito a eventuali arresti dopo l'annuncio di gravi reati. Naturalmente, bisogna rispettare il principio della presunzione d'innocenza.

Capoverso 2, periodo introduttivo: l'autorità inquirente non deve più svolgere procedure ordinarie (cfr. art. 33). Quindi non è più necessario menzionare il giudice dei minorenni. Invece, se sono adempiuti i presupposti di legge, anche la giurisdizione d'appello deve poter indire un dibattimento pubblico.

Il capoverso 2 lettera a subisce una modifica di ordine redazionale.

3.4.6

Limitazione dell'esame degli atti, art. 16 (art. 16 del disegno del Consiglio federale)

Concerne unicamente il testo in lingua francese.

3.4.7

Conciliazione e riparazione, art. 17 (art. 17 del disegno del Consiglio federale)

Secondo l'articolo 17 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale, l'autorità competente può tentare una conciliazione tra il danneggiato e il minore imputato, segnatamente per i reati a querela di parte e in caso di impunità a seguito di riparazione giusta l'articolo 53 CP.

2624

In questo modo non viene fatta una distinzione sufficiente tra conciliazione e riparazione: ­

può essere conclusa una conciliazione soltanto nei procedimenti che hanno per oggetto reati perseguiti a querela di parte; il reo e il danneggiato concludono una conciliazione per accordarsi sulle conseguenze civili del reato; se giungono a una conciliazione, la querela si considera ritirata e il procedimento viene abbandonato;

­

la riparazione è invece in linea di principio possibile anche nel caso dei reati perseguiti d'ufficio, sempre che siano adempiuti i presupposti della sospensione condizionale della pena e che l'interesse pubblico al perseguimento del reato sia scarso.

Detta distinzione deve già trovare espressione nel titolo marginale dell'articolo.

Va inoltre corretto il rimando errato contemplato al capoverso 1: l'articolo 53 CP non è applicabile in procedura penale minorile (cfr. art. 1 cpv. 2 DPMin); in luogo e vece, il DPMin prevede al proprio articolo 21 una regolamentazione particolare alla quale il rimando deve fare riferimento.

Infine, la formulazione potestativa prevista dal Consiglio federale è stata modificata: l'autorità competente deve poter essere obbligata, date le circostanze, ad accertare se esiste una possibilità di conciliazione o di riparazione.

La regolamentazione proposta si limita in sostanza ad accennare alla possibilità di concludere una conciliazione e una riparazione e a definire le relative competenze. I particolari sono definiti dagli articoli 316 CPP e 21 DPMin.

3.4.8

Mediazione, art. 18 (art. 18 del disegno del Consiglio federale)

Il capoverso 1 del disegno del Consiglio federale deve innanzitutto essere adeguato alla terminologia emendata dell'articolo 6. Inoltre, la possibilità di sospendere il procedimento per poi intraprendere un tentativo di mediazione deve essere riconosciuta non solo al tribunale dei minorenni, bensì anche alla giurisdizione d'appello.

L'espressione «tribunale dei minorenni» deve dunque essere sostituita con la formula più generale «tribunali».

3.5

Parti e difesa (capitolo 4)

3.5.1

Definizione, art. 19 (art. 19 del disegno del Consiglio federale)

Lettere a e abis: il disegno del Consiglio federale designa «il minore imputato e il suo rappresentante legale» come parte. La formulazione è ambigua. La qualità di parte non spetta contemporaneamente al minore imputato suo e al rappresentante legale: insieme non rappresentano una parte.

Del resto, non si sa se il rappresentante legale abbia per principio qualità di parte: difende gli interessi del minore e in tal senso agisce semplicemente come rappresentante.

2625

Nondimeno, il disegno emendato concede al rappresentante legale in diverse occasioni la facoltà di esercitare autonomamente diritti processuali: ­

articolo 10 capoverso 1: diritto di chiedere l'astensione del giudice dei minorenni;

­

articolo 13 capoverso 2: diritto di contestare la multa per mancata collaborazione nel procedimento;

­

articolo 15 capoverso 2: diritto di chiedere un dibattimento pubblico;

­

articolo 16 capoverso 1: diritto di consultare gli atti;

­

articolo 23: diritto di scegliere l'avvocato difensore;

­

articolo 25b capoverso 4: legittimazione a presentare una domanda di scarcerazione;

­

articolo 32 capoverso 5 lettera a: diritto di fare opposizione al decreto d'accusa;

­

articolo 37 capoverso 1 lettera b: legittimazione a esercitare i mezzi di ricorso.

Il rappresentante legale può esercitare detti diritti autonomamente, vale a dire anche senza il consenso e addirittura contro la volontà del minore.14 Pertanto, il riconoscimento della qualità di parte anche al rappresentante legale è senz'altro giustificato.15 Di contro, l'autorità civile ha il diritto di procedere a una difesa autonoma degli interessi del minore soltanto eccezionalmente, segnatamente quando manca un rappresentante legale (cfr. ad es. art 37 cpv. 1 lett. b). Perciò, l'autorità civile non ha qualità di parte in procedura penale minorile.

Lettera c: a dipendenza della struttura del diritto cantonale, il pubblico ministero minorile può non soltanto interporre appello, ma anche esercitare altri mezzi di ricorso (art. 22). In questo caso ha qualità di parte. La stessa regola vale anche per il magistrato dei minorenni. La disposizione proposta sintetizza questa costruzione seguendo il modello dell'articolo 102 capoverso 1 lettera c CPP.

3.5.2

Minore imputato, art. 20 (art. 20 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 1 primo periodo: modifica di ordine redazionale.

Capoverso 1bis: il nuovo capoverso 1bis rimpiazza l'articolo 20 capoverso 1 secondo periodo del disegno del Consiglio federale: i minori possono esercitare autonomamente i propri diritti di parte se sono capaci di discernimento. Questo principio ha valore generale e in quanto tale va rispettato anche nella PPMin.

14 15

In caso di conflitto di interessi, bisogna prendere in considerazione la possibilità di nominare un curatore ai sensi dell'articolo 392 CC.

Cfr. in proposito anche la decisione del Ministero pubblico della Confederazione del 30 aprile 2003, GAAC 2004 n. 13 consid. 6.

2626

3.5.3

Pubblico ministero minorile, art. 22 (art. 22 del disegno del Consiglio federale)

I Cantoni che decidono di praticare il modello del giudice dei minorenni hanno l'obbligo di istituire un pubblico ministero minorile16; per il resto, le competenze del ministero pubblico minorile devono essere definite almeno nei tratti salienti dal diritto federale.

3.5.4

Ministero pubblico superiore o generale minorile, art. 22a (nuovo)

L'articolo 9 capoverso 3 abilita i Cantoni a istituire un pubblico ministero superiore o generale minorile. Il nuovo articolo 22a non definisce direttamente le competenze di una simile autorità, bensì si limita a rinviare alle disposizioni del Codice di procedura penale sul ministero pubblico superiore o generale.

Secondo il Codice di procedura penale, nei Cantoni che prevedono un pubblico ministero superiore o generale minorile sono applicabili le seguenti disposizioni: ­

articolo 323: facoltà in caso di abbandono del procedimento;

­

articolo 358 capoverso 1 lettera d: facoltà di fare opposizione ai decreti d'accusa;

­

articolo 389 capoverso 2: legittimazione a ricorrere secondo il diritto cantonale.

Questi strumenti garantiranno una sufficiente vigilanza sul ministero pubblico minorile, segnatamente nei Cantoni più grandi.

3.5.5

Difensore di fiducia, art. 23 (art. 23 del disegno del Consiglio federale)

L'ex capoverso 1 è ormai integrato all'articolo 20 capoverso 1bis; perciò può essere soppresso.

3.5.6

Difesa obbligatoria, art. 24 (art. 24 del disegno del Consiglio federale)

Secondo la lettera a del disegno del Consiglio federale il minore imputato dev'essere difeso se è imputato di un crimine o di un grave delitto.

Non pare tuttavia molto ragionevole basarsi su una categoria astratta di reati. Anche reati relativamente possono essere sanzionati con un cosiddetto collocamento, misura che costituisce una pesante ingerenza nella libertà del condannato. Viceversa, anche reati gravi possono sfociare nella fattispecie su una sentenza clemente.

L'entità del bisogno di protezione di un imputato dipende dunque non tanto dalla

16

Cfr. sopra, n. 2.1.2.4

2627

sanzione virtualmente possibile ma dalla sanzione che rischia di essere inflitta nella fattispecie concreta. Anche il CPP si basa su questo concetto (art. 128 lett. b CPP).

La difesa obbligatoria deve pertanto essere sempre prevista ogni qualvolta il minore imputato rischia una pena detentiva di durata superiore ai 14 giorni (art. 25 DPMin) oppure un collocamento (art. 15 DPMin).

Lettera c: la carcerazione preventiva e di sicurezza vengono ordinate, di norma, a tempo indeterminato, perché spesso non si sa ancora per quanto tempo il motivo di carcerazione sussisterà effettivamente. Perciò, per la questione della difesa obbligatoria deve essere determinante la durata effettiva della carcerazione.

Lettera d: il collocamento di un minore sotto osservazione di regola comporta una restrizione della libertà molto meno importante rispetto ad esempio alla carcerazione preventiva. D'altronde l'osservazione è spesso decisa d'intesa con il minore e il suo rappresentante legale. In questi casi non vi è spazio per una difesa obbligatoria.

Lettera e: modifica di ordine redazionale.

3.5.7

Difesa d'ufficio, art. 25 (art. 25 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 25 del disegno del Consiglio federale deve essere ritoccato da diversi punti di vista. In particolare, la disposizione non distingue tra difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. Questi concetti devono invece essere chiaramente disgiunti. La difesa d'ufficio è istituita dall'autorità se non è stato nominato un difensore nonostante un patrocinio appaia necessario. Con la nomina di un difensore d'ufficio il minore non è però esonerato dall'obbligo di assumerne le spese. Il patrocinio è «gratuito» soltanto se il minore è indigente.

L'articolo 25 riformulato si rifà alla regolamentazione prevista agli articoli 130­133 CPP tenendo però conto delle peculiarità della procedura penale minorile: il capoverso 1 definisce i presupposti che devono essere adempiuti per la nomina di un difensore d'ufficio, segnatamente ­

in caso di difesa obbligatoria (art. 24), se non viene designato un difensore di fiducia (lett. a);

­

se è stato revocato il mandato al difensore di fiducia o oppure questi lo rimette e il minore imputato o il suo rappresentante legale non designa un difensore di fiducia entro il termine impartito (lett. b); oppure

­

il minore imputato e il suo rappresentante legale sono sprovvisti dei mezzi necessari (lett. c).

Il capoverso 2 regola la questione della retribuzione del difensore d'ufficio. In deroga all'articolo 133 capoverso 4 CPP, il rimborso può essere imposto anche ai genitori del minore imputato ma soltanto entro i limiti del loro obbligo di mantenimento. Questa disposizione tiene conto dell'obbligo di mantenimento cui soggiacciono i genitori senza tartassarli iniquamente. Essa è in armonia con la regolamentazione prevista agli articoli 43 e 44 per le spese procedurali e di esecuzione.

2628

3.6

Provvedimenti coercitivi, misure protettive e osservazioni (capitolo 4a)

Nel capitolo 5 del disegno del Consiglio federale («Procedura») sono disciplinati anche i cosiddetti provvedimenti coercitivi. Su questo punto la struttura della legge deve essere modificata, a vantaggio della trasparenza: le disposizioni concernenti i provvedimenti coercitivi devono costituire un capitolo a se stante, insieme alle norme sulle misure protettive e di osservazione.

3.6.1

Competenza, art. 25a (art. 27 cpv. 3 del disegno del Consiglio federale)

Il nuovo articolo 25a disciplina la competenza a ordinare e verificare provvedimenti coercitivi, misure protettive e misure d'osservazione.

Il capoverso 1 disciplina la competenza dell'autorità inquirente, la quale può ordinare provvedimenti coercitivi che possono essere imposti dal ministero pubblico secondo le disposizioni del CPP. Materialmente, questa regolamentazione corrisponde ampiamente all'articolo 27 capoverso 3 lettera a del disegno del Consiglio federale. Tuttavia, l'imposizione di determinati provvedimenti coercitivi è riservata al tribunale delle misure coercitive, sicché sussistono alcune limitazioni alla competenza dell'autorità inquirente. Contrariamente al ministero pubblico nei procedimenti penali concernenti adulti, essa può anche ordinare la carcerazione preventiva.

Capoverso 2: la carcerazione di sicurezza deve poter essere ordinata anche dalla giurisdizione d'appello. L'espressione «tribunale dei minorenni» contemplata all'articolo 30 capoverso 2 del disegno del Consiglio federale deve perciò essere sostituita con il termine «tribunale». Inoltre la disposizione deve essere adeguata alla nuova formulazione dell'articolo 6.

Capoverso 3: nel disegno del Consiglio federale, il tribunale delle misure coercitive non viene menzionato; d'altro canto, l'articolo 3 rinvia alle disposizioni del CPP senza escludere l'applicazione delle relative disposizioni concernenti detto tribunale.

Così non è dato modo di sapere con certezza quali competenze debbano essere riconosciute a questa autorità giudiziaria nella procedura penale minorile. Il capoverso 3 si prefigge di eliminare tali incertezze, in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 1 lettera a: le competenze e la procedura sono rette dalle disposizioni del CPP, sebbene l'articolo 25b preveda per la verifica della carcerazione preventiva un disciplinamento particolare.17

17

Cfr. a tale riguardo anche in precedenza, n. 2.3

2629

3.6.2

Carcerazione preventiva e di sicurezza, art. 25b (art. 30 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 2: competenza La competenza a riesaminare la carcerazione preventiva apparterrà ora al tribunale delle misure coercitive: quest'ultimo dispone di una migliore organizzazione del personale rispetto al tribunale dei minorenni ed è in grado di liquidare i casi rapidamente e in modo professionale.18 Procedura Il disegno del Consiglio federale non contiene disposizioni sulla procedura dinanzi al tribunale delle misure coercitive. La carcerazione comporta una grave ingerenza nei diritti fondamentali del minore imputato. Perciò, il secondo periodo del nuovo capoverso 2 impone, nell'interesse della celerità della procedura, un termine di 48 ore per la decisione sulla richiesta. Per il rimanente, il terzo periodo del nuovo capoverso 2 dispone che sono applicabili le disposizioni del CPP (art. 224 e 225).

L'applicabilità del CPP risulta già dall'articolo 3 ma va ribadita per scrupolo di chiarezza.

Capoverso 3 (nuovo): il nuovo capoverso 3 primo periodo riprende dal profilo del contenuto l'articolo 30 capoverso 3 secondo periodo del disegno del Consiglio federale. Il nuovo capoverso 3 secondo periodo contiene, di nuovo, un rimando chiarificatore alla pertinente disposizione del CPP.

Capoverso 4 (nuovo): il capoverso 4 primo periodo riprende dal profilo del contenuto l'articolo 30 capoverso 4 del disegno del Consiglio federale. In consonanza con l'articolo 20, tuttavia, il diritto di presentare una domanda di scarcerazione viene riconosciuto al minore capace di discernimento e al suo rappresentante legale. Il capoverso 4 secondo periodo rimanda alla pertinente disposizione del CPP con riferimento alla procedura.

Il capoverso 5 (nuovo) non disciplina direttamente l'impugnabilità delle decisioni del tribunale delle misure coercitive ma rinvia in proposito alla regolamentazione prevista dal CPP.

3.6.3

Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza, art. 25c (art. 31 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 3 (nuovo): oggi la carcerazione preventiva e di sicurezza inflitta in procedimenti riguardanti minori viene già scontata in gran parte in istituti privati.

Questa prassi va mantenuta. Di norma, lo Stato ha a disposizione soltanto strutture carcerarie «normali», dove spesso non vi è la possibilità di separare i minori imputa-

18

Cfr. a tale riguardo anche in precedenza, n. 2.3

2630

ti dagli adulti19; in genere manca del tutto la possibilità di essere seguiti e di svolgere un'occupazione.

Ma poiché l'esecuzione di una carcerazione preventiva rappresenta una profonda ingerenza in diritti fondamentali elementari, è necessaria una base legale sufficientemente chiara in una legge in senso formale, che abiliti i privati a commettere una simile ingerenza. Attualmente né il CO né il DPMin prevedono una siffatta base legale: l'articolo 379 CP si riferisce, sia per il testo sia per la collocazione sistematica all'interno del codice, solamente all'esecuzione delle pene e delle misure, e quindi è assolutamente silente quanto all'ammissibilità della carcerazione preventiva scontata in istituti privati. Oltretutto, neppure i Cantoni dispongono in genere di basi legali sufficienti. Il disegno del Consiglio federale non risolve il problema in modo esplicito. In effetti, l'articolo 41 si riferisce anch'esso soltanto all'esecuzione di pene e misure.

3.6.4

Imposizione di misure protettive cautelari e dell'osservazione, art. 25d (art. 29 del disegno del Consiglio federale)

Il capoverso 2 dell'articolo 29 del disegno del Consiglio federale prescrive alle autorità competenti di computare la durata di un ricovero per osservazione sulla durata di un'eventuale pena detentiva.

La disposizione sembra essere incoerente. Oltretutto, la carcerazione preventiva non va imputata soltanto sulla durata di una pena detentiva, bensì anche su altre sanzioni (art. 1 cpv. 2 lett. b DPMin in combinato disposto con l'art. 51 CP). A dipendenza delle circostanze, il ricovero per osservazione può limitare la libertà del minore imputato in modo analogo a una carcerazione preventiva, sicché il computo deve essere effettuato allo stesso modo. Questa analogia con la carcerazione preventiva deve inoltre trovare espressione anche nella procedura e a livello di esecuzione.

Perciò, secondo il nuovo capoverso 2 secondo periodo, gli articoli 25b e 25c devono essere applicabili per analogia anche in caso di ricovero per osservazione. Questa disposizione è in consonanza con l'articolo 183 CPP concernente il ricovero per perizia.

3.7

Procedura (capitolo 5)

Il capitolo dedicato alla procedura viene suddiviso in quattro sezioni a vantaggio della trasparenza:

19

­

Sezione 1: Istruzione;

­

Sezione 1a: Procedura del decreto d'accusa;

­

Sezione 1b: Promozione dell'accusa;

­

Sezione 2: Dibattimento.

Cfr. a tale riguardo anche l'articolo 37 lettera c della convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107): ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo.

2631

3.7.1

Polizia (art. 26 del disegno del Consiglio federale)

Questa disposizione può essere soppressa. I compiti della polizia nell'ambito della procedura istruttoria risultano, attraverso il rimando dell'articolo 3, dal CPP. Che nel perseguimento di reati commessi da minori la polizia sottostia alle autorità della procedura penale minorile (e non ad es. al ministero pubblico della procedura penale applicabile agli adulti) risulta dall'articolo 27 capoverso 2.

3.7.2

Autorità inquirente, art. 27 (art. 27 cpv. 1 e 2 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 27 corrisponde ampiamente all'articolo 27 capoversi 1 e 2 del disegno del Consiglio federale. Gli adeguamenti intrapresi sono di mero carattere terminologico (cfr. anche il commento all'art. 6).

3.7.3

Collaborazione, art. 28 (art. 28 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 28 disciplina la collaborazione tra il giudice dei minorenni e altre autorità ed enti nell'ambito dell'accertamento della situazione personale del minore imputato. Il regime previsto corrisponde integralmente all'articolo 28 del disegno del Consiglio federale.

Capoverso 1: adeguamento di ordine redazionale in funzione dell'articolo 6.

Il capoverso 2 fa obbligo ai funzionari interpellati di fornire le informazioni richieste, fatto salvo tuttavia il segreto professionale. La riserva in favore del segreto professionale crea notevoli complicazioni a livello di procedura. Tutte le informazioni che un funzionario ottiene nell'ambito della propria attività ufficiale soggiaciono al segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 CP. Di conseguenza, un insegnante che viene invitato da un giudice dei minorenni a fornire informazioni dovrebbe dapprima essere svincolato dal segreto professionale. Una simile esigenza non fa in fin dei conti neppure gli interessi del minore imputato: il giudice dei minorenni deve accertare nel modo più approfondito possibile la situazione personale del minore. La presenza di ostacoli amministrativi troppo difficili da sormontare nell'acquisizione delle informazioni spingerebbe inevitabilmente a tralasciare determinati atti istruttori.

La riserva a favore del segreto d'ufficio deve pertanto essere espunta. E le informazioni di medici, sacerdoti e altre persone di fiducia sono già tutelate dal segreto professionale (art. 321 CP).

In virtù di altre leggi sussistono in parte ulteriori obblighi di notifica. Si richiama in particolare l'articolo 82 dell'avamprogetto del 28 marzo 2007 di ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), la quale impone un esteso obbligo di notificazione agli uffici cantonali competenti in materia di migrazione.

2632

Gli obblighi di comunicazione nei confronti di autorità federali sono elencati in dettaglio nell'allegato dell'ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (ordinanza del 10 novembre 200420 sulla comunicazione).

La PPMin non deve contenere un rinvio a queste norme, poiché altrimenti dovrebbe essere completata di conseguenza a ogni nuovo obbligo di comunicazione.

3.7.4

Procedura del decreto d'accusa, art. 32 (art. 32 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 32 del disegno del Consiglio federale è stato modificato sotto diversi aspetti (cfr. art. 32 del disegno emendato).

L'adeguamento ha interessato prima di tutto la struttura della disposizione. In particolare, alcune questioni sono state disgiunte con maggior chiarezza: il nuovo capoverso 1 disciplina i presupposti dell'emanazione di un decreto d'accusa. Il procedimento termina con un decreto d'accusa se il reato non deve essere giudicato esclusivamente dal tribunale dei minorenni. La disposizione si ispira dunque all'articolo 355 CPP. Vista la soppressione della procedura ordinaria dinanzi all'autorità inquirente, quest'ultima è tenuta, a determinate condizioni definite dalla legge, a emanare un decreto d'accusa. Occorre pertanto abbandonare la formulazione potestativa che caratterizzava l'articolo 32 del disegno del Consiglio federale.

Il capoverso 2 (nuovo) riprende la regolamentazione prevista al capoverso 2 (seconda frase) del disegno del Consiglio federale.

Il capoverso 3 dispone che l'autorità inquirente può decidere anche in merito a pretese civili, purché possano essere giudicate senza particolare istruzione.

Non è dunque più necessario che si tratti di pretese non contestate. Non di rado, infatti, l'imputato contesta le pretese civili benché i fatti siano già stati sufficientemente chiariti. Il criterio determinante deve risiedere nella possibilità di giudicare tali pretese senza particolare istruzione: in tal caso, l'autorità inquirente può giudicare una pretesa civile.

Il capoverso 4 specifica che il decreto d'accusa deve essere notificato alle parti e ad altri partecipanti al procedimento (ai sensi dell'art. 103 CPP). L'accusatore privato e gli altri partecipanti al procedimento devono tuttavia essere informati soltanto nella misura in cui le loro conclusioni vengono esaminate. Altrimenti l'articolo 15 (sulle porte chiuse) risulterebbe in larga misura obsoleto.21 Il nuovo capoverso 5 definisce il diritto di fare opposizione al decreto d'accusa. Il disegno del Consiglio federale rimanda in proposito all'articolo 358 CPP, disposizione che però non è adatta alla procedura penale minorile. In particolare, l'accusatore privato non deve essere legittimato a fare opposizione in punto alla questione della pena. Per il resto, viene ripreso, ad sensum, anche l'articolo 355 CPP.

20 21

RS 312.3 Cfr. anche l'articolo 36 capoverso 3 lettera c e capoverso 6 del disegno emendato, sulla notificazione delle sentenze del tribunale dei minorenni.

2633

Il nuovo capoverso 6 rinvia infine alle pertinenti disposizioni del CPP relativamente alle altre questioni procedurali. In particolare, quindi, l'autorità inquirente può decidere, dopo un'eventuale opposizione, di abbandonare il procedimento o di emettere un nuovo decreto d'accusa (art. 359 cpv. 3 lett. b e c CPP).

3.7.5

Promozione dell'accusa, art. 32a (nuovo)

Per quanto concerne la promozione dell'accusa, il disegno del Consiglio federale rinvia alle disposizioni del codice di procedura penale, e segnatamente agli articoli 325­328 CPP. Tuttavia, le peculiarità della procedura penale minorile impongono di derogare sotto certi aspetti alle disposizioni previste dalla procedura penale applicabile agli adulti.

L'articolo 32a capoverso 1 ricalca la regolamentazione prevista all'articolo 325 CPP. In particolare, si parla anche nella PPMin di promozione dell'accusa. Dunque potrebbe darsi che sia il giudice dei minorenni a progettare l'atto d'accusa. Il disciplinamento della collaborazione tra giudice dei minorenni e ministero pubblico minorile è dunque lasciato, d'altra parte, ai singoli Cantoni. A tale riguardo si possono immaginare diverse modalità, ad esempio la semplice trasmissione degli atti, la redazione di un rapporto finale che riassuma le risultanze dell'istruzione, e così via.

Il presupposto della promozione dell'accusa, tuttavia, non è la presenza di sufficienti indizi di reato, come previsto all'articolo 325 CPP, bensì un sufficiente accertamento dei fatti e della situazione personale del minore. In procedura penale minorile, l'accertamento della situazione personale è essenziale per la scelta della sanzione adeguata. I relativi accertamenti devono essere effettuati, di norma, prima che venga promossa l'accusa. Naturalmente, però, la promozione dell'accusa non può essere ritardata in assenza di fondati motivi. In particolare, l'accertamento della situazione personale non deve ritardare l'esecuzione di un'eventuale sanzione. Tocca all'autorità inquirente effettuare una ponderazione adeguata dei diversi lati della questione nella singola fattispecie.

Il capoverso 2 stabilisce chi è competente a promuovere l'accusa. La regolamentazione prevista è in armonia con gli articoli 6 e 22. La competenza dipende dal modello di perseguimento concretamente attuato.

Nel modello del giudice dei minorenni, la promozione dell'accusa, vale a dire la presentazione dell'atto d'accusa, incombe imperativamente al pubblico ministero minorile. Quest'ultimo deve rimanere libero di modificare un eventuale progetto del giudice dei minorenni o anche di rinunciare del tutto a sostenere un'accusa e ha dunque l'ultima parola per quanto concerne la promozione dell'accusa.
Il capoverso 3 definisce i destinatari ai quali deve essere notificato l'atto d'accusa.

La disposizione configura una necessaria deroga all'articolo 328 CPP, poiché in procedura penale minorile la notificazione deve essere fatta anche al rappresentante legale.

Per il resto si applicano per analogia gli articoli 325 e seguenti CPP; ma ciò risulta già dall'articolo 3 e pertanto non deve essere menzionato in modo particolare.

2634

3.7.6

Competenza, art. 33 (art. 33 del disegno del Consiglio federale)

La procedura ordinaria dinanzi al giudice unico non viene più prevista.22 L'articolo 33 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale deve pertanto essere soppresso.

Capoverso 2: con la soppressione della competenza del giudice unico, spetta ora al tribunale dei minorenni giudicare i casi in cui l'imputato ha fatto opposizione a un decreto d'accusa, sempre che l'autorità inquirente mantenga il proprio decreto.

Questo cambiamento non dovrebbe comportare un sovraccarico di tale collegio: per esperienza, nelle cause penali a carico di minorenni i decreti d'accusa vengono impugnati raramente. Inoltre, eventuali decisioni manifestamente errate possono essere corrette dall'autorità inquirente anche mediante riesame.23 I capoversi 3 e 4 corrispondono nel principio al disegno del Consiglio federale, ma vanno adeguati in quanto la procedura ordinaria dinanzi al giudice unico non è più prevista.

Capoverso 5: modifica di ordine redazionale legata alla soppressione della procedura ordinaria dinanzi al giudice unico.

3.7.7

Comparizione personale ed esclusione, art. 34 (art. 34 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 1: il minore imputato e il rappresentante legale sono in linea di principio tenuti a comparire personalmente dinanzi al tribunale; tuttavia, una dispensa deve poter essere concessa anche nel caso in cui il tribunale ritenesse superflua motu proprio la presenza del minore e del suo rappresentante legale al dibattimento. Non è dunque più necessaria una domanda dell'interessato. Per il resto, occorre procedere a un adeguamento al nuovo articolo 33 (soppressione della procedura ordinaria dinanzi al giudice dei minorenni o al magistrato dei minorenni).

Secondo l'articolo 34 capoverso 2 il tribunale può escludere il minore, il rappresentante legale e la persona di fiducia da una parte o dalla totalità del dibattimento. Ma evidentemente una simile esclusione non può essere decretata a piacimento: è invece necessario che sia giustificata da interessi pubblici o privati preponderanti. La disposizione va completata di conseguenza.

3.7.8

Procedura contumaciale, art. 35 (art. 35 del disegno del Consiglio federale)

Adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo 6.

22 23

Cfr. a questo riguardo le considerazioni approfondite esposte sopra al n. 2.2 Cfr. l'articolo 3 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 359 capoverso 3 lettera c CPP.

2635

3.7.9

Comunicazione e notificazione della sentenza, art. 36 (art. 36 del disegno del Consiglio federale)

Il disegno del Consiglio federale non distingue tra notificazione del dispositivo e notificazione della motivazione della sentenza. Per ragione legate alla certezza del diritto, il dispositivo deve obbligatoriamente essere redatto e notificato per iscritto.

A certe condizioni si può invece rinunciare alla motivazione della sentenza.

Il capoverso 1 sostituisce l'articolo 36 capoverso 1 primo periodo del disegno del Consiglio federale. Il passo «subito dopo la deliberazione» deve però essere soppresso: va da sé che la motivazione della sentenza debba avvenire il più possibile in tempi rapidi. Parallelamente, non si deve rinunciare a una comunicazione orale neanche quando essa fosse possibile soltanto in seguito. Il contatto personale tra imputato e giudice assume un'importanza particolare proprio nella procedura penale minorile. Il minore non deve trovarsi di fronte un'amministrazione giudiziaria anonima, che prende per iscritto le proprie decisioni.

Il capoverso 2 dispone che il tribunale consegni alle parti e agli altri partecipanti al procedimento il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifichi loro entro cinque giorni. Questa disposizione corrisponde all'articolo 82 capoverso 2 CPP.

Il nuovo capoverso 3 enumera i destinatari ai quali deve essere notificata la motivazione scritta della sentenza, ossia: ­

il minore imputato o il suo rappresentante legale;

­

il magistrato dei minorenni o il pubblico ministero minorile, a dipendenza del modello di perseguimento che il Cantone ha deciso di praticare;

­

all'accusatore privato e ad altri partecipanti al procedimento nella misura in cui vengono esaminate le loro conclusioni.

Capoverso 4 (nuovo): il nuovo capoverso 4 sostituisce l'articolo 36 capoverso 2 del disegno del Consiglio federale, ma con sostanziali cambiamenti: Periodo introduttivo: nei casi anzidetti, esiste la possibilità ma non l'obbligo di rinunciare a una motivazione: se l'autorità competente intende, ad esempio a scopo educativo, motivare comunque il dispositivo per iscritto, deve poterlo fare.

Lettera a (nuova): in procedura penale minorile è particolarmente importante che il dispositivo della sentenza venga spiegato al minore. Il condannato deve segnatamente capire perché gli è stata inflitta una sanzione. Perciò, si deve poter rinunciare alla motivazione soltanto se la sentenza è già stata motivata oralmente. Non si può dunque ammettere che una sentenza non venga mai motivata nei confronti del minore.

Lettera b: secondo l'articolo 36 capoverso 2 lettera a del disegno del Consiglio federale, nel 2005 si sarebbe potuto rinunciare a una motivazione della sentenza soltanto in circa un terzo dei casi.24 La vigente regolamentazione appare dunque eccessivamente restrittiva: se la sentenza è motivata oralmente, il tribunale deve di 24

Nel 2005 sono state emanate 14 106 sentenze penali nei confronti di minori. In 1129 casi si è rinunciato a infliggere una sanzione, 3490 procedimenti si sono conclusi con un'ammonizione (UST, Statistica delle condanne penali dei minorenni 2005, tabelle 0 e 5).

2636

norma poter rinunciare a una motivazione scritta. Le parti hanno comunque il diritto di domandare una motivazione (cpv. 5 del disegno emendato).

La lettera c del disegno del Consiglio federale dispone che la rinuncia è possibile soltanto se «i diritti delle parti sono salvaguardati». Questa disposizione è tuttavia sottintesa, in quanto l'obbligo di salvaguardare i diritti delle parti risulta già dall'articolo 29 della Costituzione federale. Pertanto, la lettera c deve essere soppressa.

Capoverso 5 (nuovo): a titolo di controeccezione, il nuovo capoverso 5 fa obbligo al tribunale di redigere e notificare successivamente una motivazione scritta se una parte lo domanda o interpone ricorso.

Capoverso 6 (nuovo): se solo l'accusatore privato interpone ricorso, la motivazione può limitarsi ai punti contestati. Questa regola risulta già dal principio del passaggio in giudicato parziale e tende in fin dei conti a favorire l'economia processuale. La disposizione ricalca l'articolo 80 capoverso 3 CPP.

3.8

Mezzi di ricorso (cap. 6)

3.8.1

Legittimazione, art. 37 (art. 37 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 1: adeguamento di ordine redazionale.

Capoverso 2: la disposizione deve essere adeguata in base alla nuova formulazione dell'articolo 6.

Il capoverso 3 (nuovo) rinvia all'articolo 390 capoversi 1 a 3 CPP. Ciò significa che in quest'ambito la PPMin non è una normativa speciale esaustiva ma un diritto con deroghe puntuali.

3.8.2

Reclamo, art. 38 (art. 38 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 38 del disegno del Consiglio federale mescola diverse questioni che vanno tenute disgiunte: infatti, benché nel periodo introduttivo si parli di «motivi di reclamo», viene elencata una serie di oggetti d'impugnazione.

Il nuovo articolo 38 capoverso 1 rinvia perciò, per quanto riguarda l'ammissibilità e i motivi del reclamo, all'articolo 401 CPP, mentre il nuovo capoverso 1bis completa i possibili oggetti di impugnazione dell'articolo 401 capoverso 1 CPP. Ma nel complesso, questi cambiamenti rappresentano esclusivamente una rettifica di ordine redazionale.

Lettera d (nuova): questa nuova disposizione è intesa a consentire agli interessati di contestare anche le decisioni riguardanti la condotta del procedimento, purché comportino un pregiudizio irreparabile. La formulazione adottata è già contemplata in diversi codici di procedura e poggia sul fatto assodato secondo cui gli errori procedurali, a dipendenza delle circostanze, possono creare un pregiudizio irreparabile. Si pensi ad esempio all'apertura del dibattimento al pubblico (art. 15). In questo modo, la protezione giuridica viene considerevolmente rafforzata in ambiti fonda-

2637

mentali, senza causare ai tribunali competenti un considerevole aumento della mole di lavoro.

L'articolo 38 capoverso 2 del disegno del Consiglio federale distingue, per quanto concerne la competenza a trattare i reclami, secondo l'oggetto concreto dell'impugnazione. A seconda dei casi, la decisione sul reclamo spetterebbe quindi al giudice dei minorenni, al tribunale dei minorenni o alla giurisdizione di reclamo.

Questa frammentazione delle competenze impedirebbe ai singoli Cantoni di sviluppare una prassi unitaria. Inoltre, in procedura istruttoria la polizia sottostà all'autorità inquirente. Quindi, i provvedimenti coercitivi della polizia dovrebbero essere impugnati presso l'autorità gerarchica, ma tale risultato è inadeguato.

Perciò, ora tutte le decisioni su reclamo spettano alla giurisdizione di reclamo. È vero che nella maggior parte dei Cantoni la giurisdizione di reclamo sarà un'autorità che si occupa principalmente di diritto penale degli adulti, ma si tratta di uno svantaggio di scarso rilievo, in quanto la giurisdizione di reclamo è chiamata in prima linea a decidere questioni "tecniche" di carattere procedurale, per le quali le conoscenze in materia di diritto penale minorile svolgono tutt'al più un ruolo di secondo piano. Del resto, nella maggior parte dei Cantoni lo stesso tribunale dei minorenni non sarà composto da specialisti, di modo che la questione non fa nessuna differenza.

3.8.3

Appello, art. 39 (art. 39 del disegno del Consiglio federale)

Con la soppressione della procedura ordinaria dinanzi al giudice unico viene a cadere anche la relativa competenza della giurisdizione d'appello.

3.9

Esecuzione delle sanzioni (capitolo 7)

3.9.1

Competenza, art. 41 (art. 41 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 1: secondo l'articolo 41 capoverso 1 lettera b del disegno del Consiglio federale, il presidente del tribunale dei minorenni è competente per l'esecuzione di una pena o misura se ha inflitto la sanzione.

Tuttavia, i membri del tribunale dei minorenni spesso non sono specializzati nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure. Proprio nel campo del diritto penale minorile esiste un gran numero di istituti e strutture diversi centrati su bisogni specifici. Soltanto uno specialista esperto è in grado di garantire la necessaria supervisione. Peraltro, quando cambiano le disposizioni applicabili all'esecuzione, bisogna spesso reagire prontamente. Anche da questo profilo, e proprio nei piccoli Cantoni, il tribunale dei minorenni risulta essere un'autorità poco idonea a occuparsi dell'esecuzione, in quanto la sua convocazione può richiedere un certo tempo in determinate circostanze. Perciò è complessivamente giusto affidare la competenza in materia di esecuzione alla sola autorità inquirente.25

25

Cfr. n. 2.1.2.3

2638

3.9.2

Ricorsi, art. 42 (art. 42 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 42 del disegno del Consiglio federale non specifica di quali rimedi di diritto ci si possa avvalere contro le decisioni in materia di esecuzione. Ma in tal modo rimane irrisolta anche la questione del termine di ricorso, della legittimazione a ricorrere e della procedura.

La disposizione emendata puntualizza invece in modo inequivocabile che contro tali decisioni ci si può avvalere del rimedio del reclamo.

Parallelamente, il capoverso 2 del disegno del Consiglio federale deve essere soppresso. Di conseguenza, la competenza a decidere il reclamo viene posta anche in questo caso nelle sole mani della giurisdizione di reclamo.26 Infine, le disposizioni contemplate alle lettere b e c devono essere invertite, poiché l'eventuale trasferimento in un altro istituto precede in ordine di tempo la liberazione condizionale.

3.10

Spese (capitolo 8)

3.10.1

Spese procedurali, art. 43 (art. 43 del disegno del Consiglio federale)

Secondo l'articolo 43 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale, le spese procedurali sono a carico del Cantone nel quale il minore imputato era domiciliato al momento dell'apertura del procedimento.

A dipendenza delle circostanze, questa disposizione può obbligare un Cantone ad assumersi le spese pur non avendo mai condotto il procedimento (cfr. art. 11 sul foro). Ne deriverebbe un inutile aumento del lavoro amministrativo. Competenza e obbligo di assumersi le spese devono dunque sempre coincidere: le spese procedurali devono essere assunte dal Cantone che ha emanato la sentenza.

Capoverso 3 (nuovo): il disegno del Consiglio federale non chiarisce se la regolamentazione dell'assunzione delle spese prevista al suo articolo 43 sia esaustiva o se il CPP debba applicarsi a titolo suppletivo.

Nessuna ragione oggettiva si oppone all'applicazione delle disposizioni del CPP anche in procedura penale minorile. Ad esempio deve essere prevista la possibilità di addossare le spese all'accusatore privato qualora il minore imputato venisse successivamente assolto (art. 434 cpv. 2 lett. a CPP).

Il nuovo articolo 43 capoverso 3 elimina i dubbi esistenti con un esplicito rimando alle pertinenti disposizioni del CPP.

26

Cfr. n. 3.8.2

2639

3.10.2

Spese di esecuzione, art. 44 (art. 44 del disegno del Consiglio federale)

L'articolo 44 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale definisce le spese di esecuzione. Secondo la lettera b, sono comprese anche le spese derivanti da misure di osservazione. I capoversi 2 a 6 non specificano però chi debba effettivamente assumersi tali spese.

Le modifiche apportate ai capoversi 2, 3 e 5 colmano questa lacuna, mentre tutti gli altri adeguamenti sono di ordine redazionale.

3.11

Disposizioni finali (capitolo 9)

3.11.1

Modifica del diritto vigente, art. 45 (art. 45 del disegno del Consiglio federale)

3.11.1.1

Modifica del diritto penale minorile

Il nuovo articolo 45 capoverso 1bis consente ai Cantoni di far capo a enti privati per l'esecuzione di pene e misure.

Riconoscendo ai Cantoni tale facoltà, si tiene conto del fatto che in Svizzera si fa capo già da anni e abbondantemente a istituti privati per l'esecuzione del diritto penale minorile. Ma poiché l'esecuzione di pene e misure comporta in determinate circostanze una pesante ingerenza in diritti fondamentali elementari, è necessaria una base legale sufficientemente chiara in una legge in senso formale. Le basi legali attualmente in vigore non soddisfano completamente queste esigenze. In particolare, l'articolo 379 CP, applicabile anche in diritto penale minorile, si riferisce soltanto all'esecuzione di pene in forma di semiprigionia. La legge sul diritto penale minorile va dunque necessariamente completata.

Spetterà ai Cantoni emanare una legge di applicazione che adempia i requisiti della Costituzione federale relativamente ai presupposti delle ingerenze nei diritti fondamentali.

Dette modifiche della legge sul diritto penale minorile dovranno entrare in vigore preliminarmente, per poter disporre al più presto delle necessarie basi legali. Esse potranno essere annullate non appena sarà entrata in vigore la procedura penale minorile (cfr. art. 41 cpv. 2 del disegno emendato).

3.11.1.2

Modifica della legge sui profili del DNA

La legge sui profili del DNA, la legge sul diritto penale minorile e la revisione della parte generale del Codice penale svizzero sono giunti contemporaneamente al vaglio del Parlamento. Nessuna delle leggi è però entrata in vigore mentre erano ancora in corso le deliberazioni parlamentari sulle altre. Questo ha notevolmente complicato il coordinamento tra le tre leggi. Le modifiche proposte rimediano a tale inconveniente. Esse sono prevalentemente di ordine redazionale e pertanto si limitano a migliorare o ristabilire la chiarezza della legge.

Articoli 1 e 1a: modifiche di ordine redazionale.

2640

Articolo 5: lettera a: la vigente lettera a non fa riferimento alle sanzioni del DPMin. La nuova lettera a precisa invece che si deve trattare di una pena detentiva del diritto penale applicabile agli adulti, ai sensi dell'articolo 40 CP, o di una privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin; lettera c: secondo il diritto attualmente vigente, il prelievo di un campione ai fini dell'allestimento di un profilo del DNA è ammissibile nei confronti di persone «nei cui confronti sono stati ordinati una misura terapeutica o l'internamento». Questa norma ricalca il diritto penale degli adulti: ma in diritto penale minorile le condizioni per l'imposizione di una misura sono molto meno restrittive di quelle previste nel diritto penale degli adulti. Perciò, l'allestimento del profilo del DNA di un minorenne deve essere ammesso soltanto se è stato ordinato il collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin. Nello stesso tempo, occorre puntualizzare che anche nel caso di adulti può essere allestito un profilo del DNA soltanto se nei confronti dell'interessato è stata ordinata una misura terapeutica ai sensi degli articoli 59­63 CP o l'internamento ai sensi dell'articolo 64 CP.

Articolo 16: l'articolo 16 detta il momento in cui i profili del DNA devono essere cancellati dalla banca dati. Per i minorenni che hanno potuto essere esclusi come autore del reato, che sono deceduti, nei confronti dei quali è stato abbandonato il procedimento o che sono stati prosciolti valgono il capoverso 1 lettere a­d e il capoverso 2. Da questo punto di vista non sussiste alcuna necessità di revisione. Tuttavia, nei casi in cui si giunge a una condanna, l'articolo 16 della legge sui profili del DNA è incentrato soltanto sulle sanzioni del diritto penale degli adulti. Rispetto ai minori condannati sussiste una lacuna che deve essere colmata per analogia con le norme previste per gli adulti. Per questo motivo è necessario introdurre le nuove lettere g, h e i. Le lettere e e f verranno inoltre adeguate al sistema di sanzioni riveduto del diritto penale applicabile agli adulti.

Capoverso 1 lettera e: l'aggiunta proposta tiene conto della possibilità, introdotta di recente, di sospensione parziale dell'esecuzione della pena (art. 43 CP).

Capoverso 1 lettera f: se un condannato non paga una pena pecuniaria, questa è commutata
in una pena detentiva sostitutiva ai sensi dell'articolo 36 CP. La commutazione è prevista anche per chi non svolge nemmeno dopo una diffida un lavoro di pubblica utilità al quale è stato condannato, o non lo svolge alle condizioni e agli oneri stabiliti (art. 39 CP). Queste fattispecie non costituiscono casi di «esecuzione di una pena detentiva» ai sensi del capoverso 4, poiché la pena detentiva subentra soltanto in sostituzione di un'altra sanzione (più lieve). Perciò, sarebbe inadeguato anche il lungo termine ventennale previsto dal capoverso 4. La lettera f va invece completata in modo da consentire la cancellazione del profilo subito dopo l'esecuzione della pena commutata.

Capoverso 1 lettere g, h e i: il termine di cinque anni previsto per la cancellazione dal capoverso 1 lettere g e h corrisponde ai termini previsti al capoverso 1 lettere e e f per reati puniti con sanzioni lievi. Nel capoverso 1 lettera i vengono inoltre inserite le misure protettive del diritto penale minorile, previste agli articoli 12­14 DPMin (sorveglianza, sostegno esterno e trattamento ambulatoriale): anch'esse giustificano un termine di cancellazione quinquennale.

2641

Capoverso 1 lettere j e k: il termine ventennale previsto dal capoverso 4 si riferisce alle sentenze pronunciate nei confronti di adulti e che comprendono una pena detentiva, un internamento o una misura terapeutica. In diritto penale minorile, la situazione corrispondente è rappresentata dalla privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin e dal collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin. Considerato che in età giovanile la delinquenza è piuttosto un fenomeno episodico e che a questa età si può ancora influire in modo determinante sulla successiva esistenza del reo, si giustifica di prevedere un termine di cancellazione di 10 anni dopo l'esecuzione della sanzione. Sotto questo aspetto occorre tener conto del fatto che la cancellazione può essere impedita sulla base dell'articolo 17 della legge sui profili del DNA.

Articolo 17 capoverso. 1: questa norma deve essere completata facendo riferimento alle nuove disposizioni proposte all'articolo 16 capoverso 1.

3.11.2

Diritto applicabile, art. 46 (art. 46 del disegno del Consiglio federale)

Secondo l'articolo 46 capoverso 1 del disegno del Consiglio federale, i procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo le disposizioni della nuova PPMin.

(Modifica di ordine redazionale concernente esclusivamente il testo in lingua tedesca).

3.11.3

Competenza, art. 47 (art. 47 del disegno del Consiglio federale)

Cfr. le osservazioni a proposito dell'articolo 46.

3.11.4

Procedimento dibattimentale di primo grado, art. 48 (art. 48 del disegno del Consiglio federale)

Adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo 10.

3.11.5

Procedura contumaciale, art. 49 (art. 49 del disegno del Consiglio federale)

Concerne esclusivamente il testo in lingua francese.

2642

3.11.6

Ricorsi, art. 50 (art. 50 del disegno del Consiglio federale)

Capoverso 1: concerne esclusivamente il testo in lingua francese.

Capoverso 2: modifica di ordine redazionale.

3.11.7

Riserva dei principi procedurali del nuovo diritto, art. 51 (art. 51 del disegno del Consiglio federale)

Lettera b: adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo 10.

Lettera d: concerne esclusivamente il testo in lingua francese.

3.11.8

Esecuzione, art. 52 (art. 52 del disegno del Consiglio federale)

Concerne esclusivamente il testo in lingua francese.

2643

2644