271 Termine d'opposizione: 25 giugno 1958 DECRETO FEDERALE concernente il promovimento della conservazione dei monumenti storici (Del 14 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 1957, decreta: Art. 1 La Confederazione promuove la conservazione dei monumenti sto¬ ici, sussidiandone, fino al 60 per cento delle spese, i restauri, l'esplora¬ tone archeologica, i rilievi o gli scavi, oppure, in casi straordinari, facen¬ do eseguire interamente a sue spese lavori siffatti, esclusi i restauri.

1

2

Essa può da sè medesima acquistare monumenti storici ed eseguirvi vori di restauro o di esplorazione archeologica, scavi o rilievi.

3 Sono considerati monumenti storici, secondo che dispone il presen¬ te decreto, le cose immobili, o le parti di esse, importanti per l'archeologia, a storia dell'arte o la storia.

Art. 2 Per la conservazione dei monumenti storici, è iscritto ogni anno, nel 1 lancio di previsione della Confederazione, un credito di 1 500000 franchi.

1

2

In casi particolari, potrà essere stanziato un credito straordinario.

Art. 3 Il presente decreto abroga tutte le precedenti disposizioni ad es^° co1* Irarie ed è sostituito agli articoli 3 e 4 del decreto federale del 28 set¬ tembre 1950 !) concernente i crediti per la conservazione e 1 acquisto ai antichità nazionali e per la conservazione dei monumenti storici.

l

> FF 1950, 721.

272 Art. 4 1

II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2

Esso è incaricato di eseguirlo.

3

Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stähll.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 marzo 1958.

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958.

273 DECRETO FEDERALE concernente l'iniziativa popolare a favore del miglioramento della rete stradale (Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'iniziativa popolare del 6 febbraio 1956 a favore del migliora¬ mento della rete stradale; visto il rapporto del Consiglio federale del 22 ottobre 1957 *) ; visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale, come an¬ che gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892/5 ot¬ tobre 1950 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, decreta: I Sono sottoposti al voto del popolo e dei Cantoni : A. L'iniziativa popolare del seguente tenore : I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono -- in base al diritto d'iniziativa popolare sancito dall'articolo 121 della Costituzione federale -- che: 1- L'articolo 23 della Costituzione federale il quale, nel testo attuale, è del seguente tenore : 1 Nell'interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare l'erezione delle medesime.

2 A questo uopo è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legisla¬ zione federale.

8 L'Assemblea federale può interdire l'erezione di opere pubbliche, le quali siano di danno agli interessi militari della Confederazione.

sia completato col seguente capoverso Iiis:

!) FF 1957, 1105.

Foglio Federale, 1958.

18

274 1 M» Essa prende misure per favorire la manutenzione delle strade cantonali e il rifacimento appropriato di quelle che interessano tutto il paese o buona parte di esso e per garantire la costruzione di strade auto¬ mobilistiche, in particolare fra l'Ovest e l'Est e fra il Nord e il Sud del paese, e delle principali tratte complementari. Essa devolverà a ciò almeno la metà del provento totale netto del dazio sui carburanti per motori.

2. L'articolo 30 della Costituzione federale il quale, nel testo attuale, è del seguente tenore: 1 II prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

2 Le indennità sin qui pagate ai Cantoni pel riscatto di dazi, pedaggi, diritti di dogana e altri di simil genere, restano soppresse.

· Eccezionalmente, i Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, per riguardo alle loro strade internazionali alpine, ricevono un'indennità annua con effetto dal 1° gennaio 1925, che viene stabilita come segue: per Uri .

. fr. 160 000 per i Grigioni . » 400 000 . » 400 000 per il Ticino .

per il Vallese .

. » 100 000 e l'art. 7 del decreto federale del 29 settembre 1950 concernente il regime finanziario dal 1951 al 1954 (cifra I del decreto federale del 25 giugno 1954 concernente il regime finanziario dal 1955 al 1958), del seguente tenore: 1

La Confederazione cede ai Cantoni, per gli anni dal 1955 al 1958, la metà del provento netto del dazio sui carburanti per motori. Questa cessione viene ef¬ fettuata sotto forma: a. di versamenti proporzionati alle spese generali risultanti dall'apertura di strade agli autoveicoli ; b. di versamenti proporzionati alle spese derivanti dall'assestamento e dalla costruzione di strade principali appartenenti a una rete da designarsi dal Consiglio federale e la cui esecuzione risponde a determinate esigenze tecni¬ che; c. di versamenti supplementari proporzionati agli oneri derivanti dalla costru¬ zione di strade da parte di Cantoni finanziariamente deboli.

2

Le indennità che i Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ri¬ cevono annualmente, per riguardo alle loro strade alpine internazionali, in virtù dell'articolo 30, terzo capoverso, della Costituzione federale, sono alimentate per gli anni dal 1955 al 1958 a: Fr. 240 000 Uri Grigioni » 600 000 Ticino » 600 000 » 150 000 Vallese .

siano abrogati e sostituiti dal seguente nuovo articolo 30 della Co¬ stituzione federale:

275 Art. 30 II prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

2 Oltre alle prestazioni in favore delle strade, previste dall'arti¬ colo 23, capoverso Ibis, la Confederazione cede pure ai Cantoni, le cui risorse finanziarie sono relativamente deboli, un decimo del provento totale netto dei dazi sui carburanti per motori da destinarsi all'assesta¬ mento e alla manutenzione delle strade.

1

3

Inoltre, i Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticmo e del Vallese ricevono, avuto riguardo alle loro strade alpine internazionali, un'in¬ dennità annua che viene stabilita come segue: Uri Fr. 240 000 Grigioni ,, 600 000 Ticino ,, 600 000 Vallese ,, 150 000 4

Le indennità sin qui pagate ai Cantoni pel riscatto di dazi, pe¬ daggi, pontenaggi, diritti di dogana e altri di simil genere, restano soppresse.

B. Il controprogetto dell'Assemblea federale del seguente tenore: 1. L'articolo 30, capoversi 2 e 3, della Costituzione federale e l'arti¬ colo 7 del decreto federale del 29 settembre 1950 concernente l'ordi¬ namento finanziario dal 1951 al 1954 (numero I del decreto federale del 25 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958) sono abrogati.

2. La Costituzione federale è completata con gli articoli 36bis e 36ter del seguente tenore: Art. 36bis 1 La Confederazione assicura, in via legislativa, lo stabilimento e l'uso di una rete di strade nazionali. Possono essere dichiarate tali le strade di collegamento di maggiore importanza e d'interesse genera¬ le per la Svizzera.

2

1 Cantoni costruiscono e mantengono le strade nazionali con¬ formemente alle disposizioni stabilite dalla Confederazione e sotto l'al¬ ta vigilanza della medesima. Il compito spettante a un Cantone può essere assunto dalla Confederazione, se esso ne fa domanda oppine se è necessario nell'interesse dell'opera.

3

II terreno economicamente utilizzabile dev'essere, per quanto sia possibile, risparmiato. Il detrimento arrecato all'uso o al governo dei terreni per effetto della costruzione di strade, dev'essere compen¬ sato mediante misure appropriate le quali sono a carico dell'opera stradale.

276 4

Le spese di costruzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell'onere che quelle ca¬ gionano al Cantone, dell'interesse e della possibilità finanziaria del medesimo.

5 In casi particolari, la Confederazione può contribuire alle spese d'esercizio e di mantenimento delle strade nazionali secondo i criteri indicati nel quarto capoverso.

6

Riservate le competenze spettanti alla Confederazione, le strade nazionali sono poste sotto la sovranità dei Cantoni.

Art. 36t&r La Confederazione assegna, secondo la legislazione, i tre quinti del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori : 1

a. come contributi alle spese per le strade nazionali; b. come contributi alle spese per la costruzione delle altre strade principali appartenenti a una rete da designare dal Consiglio fe¬ derale la quale sodisfaccia a requisiti tecnici determinati ; c. come contributi generali alle spese per le strade aperte agli auto¬ veicoli ; d. come contributi suppletivi agli oneri stradali dei Cantoni biso¬ gnevoli d'una perequazione finanziaria; e. come sussidi annuali ai Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, per riguardo alle loro strade alpine che servono al traffico internazionale, giusta la ripartizione seguente: Uri fr. 240 000] Grigioni ,, ÔOOOOOj Ticino ,, 600 000 Vallese ,, 150 000 2

Ove appaia, dai disegni di finanziamento, che i rinfranchi dispo¬ nibili non bastino ad assicurare il contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali, l'Assemblea federale determina, mediante decreto di carattere obbligatorio generale, in quale misura ai disavanzi debba essere sodisfatto con l'esazione di una tassa suppletiva sui car¬ buranti per motori oppure con i mezzi generali della Confederazione.

3. L'articolo 37 della Costituzione federale ha il tenore seguente: Art. 37 La Confederazione esercita l'alta vigilanza su le strade e i ponti alla cui conservazione ha interesse.

2 Non devono essere riscosse tasse per l'uso delle strade aperte al traffico pubblico, nei limiti dello scopo cui queste sono destinate.

In casi speciali, l'Assemblea federale può accordare deroghe.

1

277 II L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respin¬ gere l'iniziativa (I, A) e d'approvare il suo controprogetto (I, B).

III Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

278 DECRETO FEDERALE concernent* l'inserimento, nella Costituzione federale, di un articolo 27te?

sulla cinematografia (Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Co¬ stituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1956 1), decreta: I È inserita nella Costituzione federale la disposizione seguente: Articolo 27 ter La Confederazione ha la facoltà di emanare, mediante leggi o de¬ creti di carattere obbligatorio generale, disposizioni intese a. a promuovere la produzione cinematografica svizzera e le attività culturali esercitate nel campo della cinematografia, b. a disciplinare l'importazione e la distribuzione delle pellicole cine¬ matografiche, come anche l'apertura e la trasformazione di cinema¬ tografi; a tale scopo, la Confederazione può stabilire deroghe al prin¬ cipio della libertà di commercio e d'industria, quando fossero giu¬ stificate nell'interesse generale della cultura o dello Stato.

1

2 Nell'elaborazione delle leggi d'esecuzione, saranno consultati i Can¬ toni e le associazioni culturali ed economiche interessate.

3

Qualora l'apertura e la trasformazione di cinematografi fossero, nel¬ la legislazione federale, assoggettate a permessi, questi saranno accordati dai Cantoni, secondo la procedura da essi stabilita.

4

Nel rimanente, la legislazione sulla cinematografia e la sua applica¬ zione sono di competenza dei Cantoni.

1) FF 195«, 217.

279 II Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1968.

U Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

280

DECRETO FEDERALE concernente il proseguimento delle opere di soccorso internazionale (Del 20 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 1957, decreta : Art. 1 Una somma di 11 500 000 franchi è messa a disposizione del Consi¬ glio federale per il proseguimento delle opere di soccorso internazionale durante gli anni 1958, 1959 e 1960.

Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 2 Sulla somma stanziata possono essere concessi sussidi a organizza¬ zioni internazionali di soccorso o a opere assistenziali svizzere che curano i soccorsi all'estero. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei vari sus¬ sidi e le condizioni alle quali sono concessi.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 gennaio 1958.

Il Presidente: Fritz Sttthll.

Il Segretario: F. Weber.

281 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Oh. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

282

DECRETO FEDERALE concernente la concessione di un mutuo gratuito all'associazione « Rheuma-Volksheilstätte Leukerbad » (Del 13 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 69 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 1957, decreta: Art. 1 E' concesso all'associazione Rheuma-Volksheilstätte Leukerbad, per la costruzione, in Leukerbad, di uno stabilimento popolare di balneoterapia, un mutuo gratuito di 2 750 000 franchi, pagabile a rate secondo che pro¬ grediscono i lavori.

Art. 2 Il mutuo sarà restituito, al più tardi, nel termine di cinque anni a con¬ tare dal pagamento dell'ultima rata.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

283 Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1958.

U Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

284 DECRETO FEDERALE concernent« il riporto di crediti dall'esercizio del 1957 a quello del 1958 (Del 18 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 1958, decreta .

Articolo unico Al Consiglio federale è data facoltà di riportare dall'esercizio del 1957 a quello del 1958: 19 300 914 franchi di crediti iscritti nel preventivo finanziario della Confederazione, e 5 758 000 franchi di crediti iscritti nel bilancio di previsione dell'Am¬ ministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stähll.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

285 DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di crediti d'opera per edifici delle poste, dei telegrafi e dei telefoni e l'acquisto di immobili a Berna, Ginevra, Losanna, Mendrisio, Olten e Zofingen (Del 20 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 gennaio 1958, decreta : Art. 1 1. È stanziato, per edifici postali a Berna-Stazione, un cre¬ dito d'opera (credito parziale) di 2. Al Consiglio federale è data facoltà di costruire, in Berna-Ostermundigen, gli edifici necessari all'istallazione di servizi tecnici delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Per la prima partita dei lavori, la quale comprende il deposito delle linee con rampa di carico, la centrale di riscaldamento, il deposito di carburante, il refettorio, le autorimesse e i laboratori, è aperto un credito d'o¬ pera di Il Consiglio federale può iniziare le partite successive.

Le spese che ne deriveranno dovranno essere iscritte nelle domande di crediti d'opera e sottoposte all'appro¬ vazione delle Camere assieme al bilancio di previsione o alle domande di crediti suppletivi.

3. Sono stanziati, per altri edifici delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, i seguenti crediti d'opera: Edifici dei telegrafi e dei telefoni, a Ginevru-Pâquis Edificio postale, a Losanna-Stazione Edificio dei telefoni, a Losanna-La Sallaz Edificio postale, a Mendrisio-Stazione Acquisto di un edificio per i telefoni, a Olten .

Edificio dei telefoni, a Zofingen

fr.

5 050 000

14 962 500

3 050 000 35 695 000 875 500 598 500 580 000 575 000

286 4. Ai progetti di costruzione presentati, possono ancora essere apportate, nei limiti dei crediti assegnati, le modificazioni che risultassero ne¬ cessarie.

Art. 2 1

E' autorizzato l'acquisto, mediante espropriazione, di alcune parti¬ celle (superficie totale: 7324 mq) e di diritti reali limitati (circa 1350 mq), in relazione con l'ingrandimento della stazione di Berna.

2 II credito d'opera necessario deve essere chiesto non appena sarà noto l'importo delle indennità.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 marzo 1958.

II Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

287

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto e la costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche (Del 20 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1958, decreta : Art. 1 Al Consiglio federale è data facoltà di far costruire un edificio per i servizi amministrativi dell'Ambasciata di Svizzera, in Washington, e, a questo scopo, è stanziato un credito d'opera di 4 200 000 franchi.

Art. 2 E' stanzialo un credilo d'opera di 700 000 franchi per l'acquisto, già avvenuto, e l'adattamento di un immobile in Guatemala, come residenza del Ministro di Svizzera nel Guatemala.

Art. 3 E' stanziato un credito d'opera di 3 100 000 franchi per l'acquisto, già venu to, di un terreno e la costruzione di edifici, in Bangkok, i quali ser^uanno alla Legazione di Svizzera in Tailandia.

Art. 4 ^

a

E presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, enunmediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato dì eseguirlo.

288 Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

289 DECRETO FEDERALE concernente Pacquisto di aeroplani di combattimento del tipo «P-16» (Del 19 marzo 1958) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 1958, decreta : Art. 1 È approvato l'acquisto di 100 aeroplani di combattimento del tipo «P-16», compresi le munizioni, i pezzi di ricambio e gli accessori, confor¬ memente al messaggio del 31 gennaio 1958, e a tale scopo è stanziato un credito di 441 milioni di franchi.

Art. 2 Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione o nelle domande di crediti suppletivi.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, e ntra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 marzo 1958. P Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 marzo 1958. 11 Presidente: Fritz Stabil.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio Foderale, 1958.

19

290 DECRETO FEDERALE ohe accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Sciaffusa (Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 febbraio 1958; considerato che le presenti nuove disposizioni costituzionali non con¬ tengono nulla di contrario alla Costituzione federale, decreta : Art. 1 E' accordata la garanzia federale agli articoli 59, capoverso 5, e 60 bis, nuovi, della Costituzione del Cantone di Sciaffusa, accettati nella votazio¬ ne popolare del 24 novembre 1957.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

291

DECRETO FEDERALE ohe nega la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Vaud (Del 4 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1957; considerato che la presente nuova disposizione costituzionale è con¬ traria all'articolo 4 della Costituzione federale, decreta: Art. 1 Non è accordata la garanzia federale all'articolo 84, capoverso 3, nuovo, della Costituzione del Cantone di Vaud, accettato nella votazione Popolare del 13 maggio 1956.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 settembre 1957.

Il Presidente: K. Sohoch.

Il Segretario: F. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

292

DECRETO FEDERALE che accerta il risultato della votazione popolare del 26 gennaio 1958 sull'iniziativa contro l'abuso della potenza economica (Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i processi verbali della votazione popolare del 26 gennaio 1958 sull'iniziativa popolare del 3 febbraio 1955 contro l'abuso della potenza economica; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1958 x); dai quali atti risulta che, su un totale di 742 619 voti validi, l'inizia¬ tiva è stata respinta per 550 322 voti, contro 192 297, e da tutti i Cantoni,.

decreta: Art. 1 E' presa nota del risultato della votazione popolare del 26 gennaio 1958.

Art. 2 L'iniziativa popolare del 3 febbraio 1955 contro l'abuso della potenza economica è respinta.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

1) FF 1958, 193.

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Decreto federale concernente il promovimento della conservazione dei monumenti storici (Del 14 marzo 1958)

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27.03.1958

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