N° 5

FOGLIO

«

FEDERALE

Anno XLI Berna, 6 febbraio 1958. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--, seme®i,re fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 090.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1958 DECRETO FEDERALE concernente *1 promovimento nell'interesse sociale della costruzione di abitazioni economiche (Del 31 gennaio 1958) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 quinquies, capoverso 3, della Costituzione fe¬ derale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1957, decreta: I. Norma Art. 1 La Confederazione promuove gli sforzi intesi ad accrescere l'of.. a di abitazioni nuove la cui pigione sia comportabile alle fami® e di condizioni modeste (costruzione di abitazioni economiche).

II. Aiuto federale indiretto j Art. 2 , e tale effetto, la Confederazione coordina gli sforzi dei privati Ue autorità, in particolare : ^ raccogliendo metodicamente informazioni sulle esperienze fatte; _____ «Unendo conto dei mutamenti intervenuti; scambiando ragguagli con l'estero e con organizzazioni internaz ionali ; animando le indagini; F

ogli0 Federale, 1958.

6

82 -- studiando le questioni, d'interesse generale, conoernenti la costru¬ zione di abitazioni economiche ; -- pubblicando studi sul problema della costruzione di abitazioni economiche o agevolandone la pubblicazione; -- comunicando ai Cantoni, alle cerchie interessate e alle istituzioni, esperienze, cognizioni e suggerimenti sul promovimento della costruzione di abitazioni economiche.

2 II Consiglio federale istituisce una Commissione consultiva per la costruzione di abitazioni, incaricata di adempiere tali compiti in collaborazione con l'Ufficio federale per la costruzione di al¬ loggi.

HL Aiuto foderale diretto A. Alleggerimento delle pigioni Art. 3 Ampiezza e ripartizione,

1

La Confederazione appoggia, al massimo per quattro anni, 1 provvedimenti dei Cantoni intesi ad accelerare, mediante un aiuto diretto, la costruzione di abitazioni economiche conformemente al* l'articolo 4.

2

L'aiuto della Confederazione non deve ordinariamente esser® accordato per più di 2500 abitazioni l'anno. Nondimeno, se le condi¬ zioni economiche mutassero, il Consiglio federale può accrescere ° scemare tale quantità, semprechè il numero complessivo delle abi¬ tazioni non superi 10 000.

8 L'aiuto della Confederazione sarà ripartito adeguatamente tra i Cantoni, tenendo conto dei bisogni.

Art. 4 Requisiti i L'aiuto della Confederazione, previsto nel primo capoverso delgener&u.

l'articolo 3, è accordato soltanto per abitazioni familiari, costruite a prezzi moderati, semplici, solide e appropriate allo scopo.

2 Sarà data la preferenza alle abitazioni destinate a famiglie oon figli minorenni.

3

Ancorché fossero adempiute le condizioni stabilite nel primo ca¬ poverso, l'aiuto della Confederazione non è concesso qualora colui che occupi l'abitazione abbia la possibilità di ottenere una pigione, se inquilino, oppure oneri, se proprietario, i quali siano sopporta¬ bili.

4

L'aiuto della Confederazione non è accordato se si tratta:

a. di abitazioni di un locale;

83 à. di edifici, per i quali siano state assegnate e pagate prestazioni in virtù di altre disposizioni federali; c. di edifici ohe, presumibilmente, siano per fruttare interessi più elevati di quelli usuali; d. di edifici, per i quali le pigioni, oppure gli oneri del proprietario, tenuto oonto dell'aiuto domandato, non siano proporzionati al reddito lordo di colui che li occupi; e. di edifici con abitazioni nelle quali la superficie abitabile oppure l'arredamento sia inferiore a limiti minimi determinati; /· di edifici, per i quali il costo di costruzione e quello dei lavori esterni d'assestamento e di raccordo sorpassino una determinata misura; 9· di edifici il cui suolo sia troppo caro rispetto alle spese di co¬ struzione o al prezzo dei terreni in quella regione ; h. di: - disegni di costruzione con meno di 10 abitazioni; - case per una famiglia e abitazioni di due locali.

^ casi straordinari, si potrà derogare alle disposizioni della let^era> h, singolarmente per tenere conto delle condizioni rurali.

Art. 5 L'aiuto della Confederazione consiste nel pagamento degli in- Natura ^eressi del capitale investito, sino a un massimo di due terzi per oen- f^era\e° degli investimenti necessari alla costruzione di una abitazione.

·E riservato l'articolo 6, capoverso 3.

1

2

L'aiuto della Confederazione è accordato, al massimo, per una durata di venti anni.

8

Gli impegni della Confederazione non devono superare, com¬ plessivamente, 47 milioni di franchi.

_

Art. 6 L'aiuto della Confederazione è concesso soltanto se il Cantone prestazione °*nÌ8ce una prestazione almeno due volte maggiore. del Cantone.

..

8

Ai Cantoni finanziariamente deboli, può essere accordato un ®8gerimento della prestazione indicata nel capoverso 1, se tale anche la condizione economica del Comune sul cui territorio è «ostruita l'abitazione.

1» .ut* ^Ve siano adempiute le condizioni previste nel capoverso 2, ^ o federale potrà essere accresciuto in proporzione; nondimeno rent

1

^ovp^ «orpaesare, in alcun caso, l'I per cento degli investi¬ comP^ess^ necessari o essere più elevato della prestazione

84 Art. 7 Le prestazioni di Comuni, di altri enti di diritto pubblico, di datori di lavoro, di fondazioni o di istituzioni d'interesse pubblico, possono essere computate nella somma della prestazione cantonale, prevista nel capoverso 1 dell'articolo 6, ma non essere sostituite alla medesima, se non nella proporzione massima di quattro quinti.

Art. 8 Natura della 1 La prestazione cantonale conformemente agli articoli prestazione pU5 essere fornita altrimenti che con l'assunzione di interessi, cantonale.

f .

> le pigioni, oppure gli oneri del proprietario, siano ridotti nella e per la durata della medesima.

6 e 7 purché r misura

2

La prestazione fornita altrimenti che con l'assunzione di in¬ teressi deve in ogni caso essere aggiunta alle prestazioni cui il bene¬ ficiario avesse diritto per ragioni non previste nel presente decreto.

Art. 9 Compensa. i Le prestazioni assegnate dalla Confederazione, dai Cantoni» e> nella misura in cui siano necessarie per l'assegnazione dell'aiuto slone 6 CeS federale, quelle accordate dai Comuni e da altri terzi, non possono essere compensate con crediti verso il beneficiario, qualunque sial'origine o la natura dei medesimi.

2 II diritto ai sussidi assegnati non può essere ceduto senza il consentimento scritto dell'autorità cantonale competente. Tale con¬ sentimento può essere accordato soltanto se l'aiuto non sarà diver¬ tito dallo scopo al quale è destinato.

B. Costituzione del capitale Art. 10 Qualora la costituzione del capitale, destinato alla costruzione di abitazioni giusta l'articolo 4, fosse resa gravemente difficile per effetto d'offerta insufficiente nel mercato monetario, la Confederazio¬ ne può agevolare il finanziamento di un disegno di costruzione, fi* no al 30 per cento dell'investimento complessivo necessario.

2 Tale aiuto è fornito in forma di mutui a scopo determinato» concessi a uno stabilimento di credito, designato dal Cantone, 1 quale fruisca d'una garanzia generale dello Stato o almeno d'una ga" ranzia limitata al finanziamento considerato.

1

85 3

I mutui della Confederazione possono essere accordati, al mas¬ simo, per quattro anni. Essi vanno impiegati soltanto fino all'am¬ montare garantito dall'ipoteca di secondo grado e in quanto l'onere fötale, di questa e dell'ipoteca di primo grado, non superi il 90 per cento dell'investimento complessivo.

4 I mutui frutteranno interesse a un saggio maggiore di un quar¬ to per cento di quello usuale per le ipoteche di primo grado su edi¬ fici con pigioni economiche ; per l'ordinario, essi saranno estinti nello spazio di 30 anni ma, al massimo, entro 35 anni.

5 La somma totale dei mutui della Confederazione può ascen¬ dere fino a 125 milioni di franchi. Il Consiglio federale dispone di tale somma, tenendo conto dello stato del mercato monetario; at¬ tese le circostanze, esso può sospendere anzi tempo la concessione di mutui.

IV. Disposizioni particolari Art. 11 La determinazione iniziale e, ove occorrano, i successivi aumen¬ Determina¬ ti delle pigioni delle abitazioni per le quali, giusta questo decreto, zione della pigione.

è stato assegnato l'aiuto della Confederazione devono essere appro¬ vati. L'approvazione è accordata dalle autorità che hanno assegna¬ to il sussidio e, se trattasi dell'aiuto previsto nell'articolo 10, dall'au¬ torità federale designata dal Consiglio federale.

Art. 12 Se le condizioni alle quali è assoggettata l'assegnazione del1 aiuto non sono più adempiute, oppure se l'abitazione è destinata a Un uso diverso, l'aiuto è sospeso intieramente o in parte.

2 I sussidi federali riscossi indebitamente devono essere restiu *ti. I mutui ottenuti a torto devono essere restituiti nel termine di 861 settimane a contare dalla prima diffida.

3 L'aiuto potrà essere assegnato di nuovo, nei limiti che erano stati previsti, quando all'abitazione fosse ridata la destinazione norj^ale, se nel Comune, nel quale è situata, persista la penuria di abitazi °ni a prezzo modico.

1

4

Cambiamen¬ to di desti¬ nazione.

Restituzione.

L'aiuto assegnato per un'abitazione non può essere divertito a

in fFe ^ un'altra. È tuttavia riservata la possibilità di ristabilirlo y vore di un nuovo edificio, destinato a essere sostituito a un altro, 80 e»«Astato distrutto legali.

per incendio o per forze naturali, quando 8odisfi alle condizioni Art. 13 I diritti fondati sull'articolo 12, capoverso 2, si prescrivono in Prescrizione.

arm a ° contare dal giorno in cui le autorità competenti conobbero

86 i fatti che ne hanno dato cagione e, in ogni caso, nel termine di 10 anni a contare dal giorno nel quale sono nati. Se la pretesa deriva da un atto punibile, per il quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, è applicabile quest'ultima.

2 II corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esa¬ zione; esso è sospeso fintanto che la persona della quale si tratta non possa essere escussa in Svizzera.

V. Sanzioni e penalità Art. 14 L'aiuto può essere negato, qualora, con indicazioni inveritiere, o dissimulando fatti, si sia tratto o tentato di trarre in errore le auto¬ rità; l'autorità competente può revocare l'aiuto assegnato e ripetere le somme pagate.

2 I richiedenti o i beneficiari d'un'assegnazione di aiuto, i quali abbiano tratto o tentato di trarre in errore le autorità, potranno es¬ sere privati dell'aiuto federale per la costruzione di edifici seoondo che dispone il presente decreto o altro atto legislativo federale. Se si tratta di persone che concorrano alla costruzione con prestazione d'opera o di materiale, l'autorità competente potrà vietare alle me¬ desime di partecipare a lavori di costruzione commessi dalla Con¬ federazione o per i quali essa accorda un aiuto.

8 È riservato il perseguimento penale.

1

VI. Finanziamento Art. 15 Agli impegni derivanti per l'applicazione dell'articolo 5, sarà provveduto con le entrate ordinarie della Confederazione; le som* me necessarie saranno stanziate nel bilancio annuale di previsioneVii. Disposizioni esecutive e finali Vigilanza.

x

Art. 16 j (^j^toni invigilano affinchè siano osservate le prescrizioni f®*

derali e le condizioni alle quali è assoggettata l'assegnazione dell'aiu¬ to della Confederazione.

2 Essi riscontrano, con metodo e periodicamente, le condizioni economiche delle persone che occupano le abitazioni per le quali è stato conoesso l'aiuto.

8 La Confederazione ha il diritto di vigilanza.

87 Art. 17 1

II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie ; Esecuzione, osso può delegare le sue competenze al Dipartimento federale del1 economia pubblica o a servizi che da esso dipendono.

2

II Consiglio federale può commettere al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane l'esecuzione dei provvedimenti fondati 8 ull'artioolo 10.

Art. 18 II presente decreto sarà pubblicato conformemente alle dispo- Pubbiicasizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vota- in Zl °ni popolari su leggi e risoluzioni federali.

vigore.

1

2

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta : U decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente pi articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e aU'artioo0 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vota¬ zioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 31 gennaio 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, li Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 6 febbraio 1958.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1958.

88

DECRETO FEDERALE che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione (Del 31 gennaio 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costi¬ tuzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 19571), decreta : I La Costituzione federale è modificata e completata come segue: Art. 18, cpv. 4 4

La tassa d'esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della Confederazione, conformemente alle disposizioni della legisla¬ zione federale.

Art. 41 bis 1

La Confederazione può riscuotere le seguenti imposte:

a. tasse di bollo su cartevalori comprese le cedole, le cambiali e i titoli affini, su quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti concernenti operazioni commerciali; la facoltà d'imposizione non è estesa ai do¬ cumenti relativi a operazioni fondiarie e di pegno immobiliare. Un quinto del prodotto netto delle tasse di bollo è devoluto ai Cantoni; b. un'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assi¬ curazioni ; 1) FtF 1057, 425.

89 c. imposte sul tabacco greggio e manufatto; d. imposte speciali a carico di persone domiciliate all'estero, per rime¬ diare alle misure fiscali prese da Stati esteri.

2

Ciò che la legislazione assoggetta a una delle imposte federali in¬ dicate al capoverso 1, lettere a, b e c, o che dichiara esente non può essere gravato da imposte cantonali o comunali dello stesso genere.

3

L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione fe¬

derale.

Art. 41 ter Durante gli anni dal 1959 al 1964, la Confederazione può riscuotere, oltre alle imposte che le competono in virtù dell'articolo 41 bis, un'imposta sulla cifra d'aifari, un'imposta per la difesa nazionale e un'imposta sulla birra.

1

2

L'imposta sulla cifra d'affari deve essere conforme alle seguenti nor¬ me: d. l'imposta grava le operazioni di smercio nella Svizzera, l'importazione di merci e i lavori eseguiti a titolo professionale su cose mobili, costru¬ zioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale. Le cifre d'affari che la Confederazione assoggetta a un'impo¬ sta o che dichiara esenti non possono essere gravate da imposte can¬ tonali e comunali dello stesso genere ; b. l'imposta è, al massimo, del 3,6 per cento della controprestazione, per le forniture al minuto, e del 5,4 per cento, per le forniture all'ingrosso ; c. l'elenco delle merci, oggetto di operazioni di smercio esenti dall'impo¬ sta, non può essere ristretto nè esteso rispetto al suo stato il 1° gen¬ naio 1959.

3 L'imposta per la difesa nazionale deve essere conforme alle seguenti Porrne: a. l'imposta è riscossa sul reddito delle persone fisiche e su il reddito net¬ to, il capitale e le riserve delle persone giuridiche; b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata secondo una ta¬ riffa progressiva e non deve superare l'8 per cento del reddito i mponibile complessivo. L'obbligo di pagare l'imposta incomincia quan¬ do il reddito netto raggiunge i 6000 franchi o, per le persone coniu¬ gate, i 7500 franchi; c · le persone giuridiche, qualunque sia la loro forma giuridica, devono essere imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quan¬ to possibile uguale. L'imposta sul reddito netto non deve superare il Ö per cento, se è calcolata proporzionalmente, o l'8 per cento, se è calcolata progressivamente, e l'imposta su il capitale e le riserve non deve superare lo 0,75 per mille ;

90 d. l'imposta è riscossa dai Cantoni, per conto della Confederazione. Tre deoimi del prodotto lordo dell'imposta sono devoluti ai Cantoni; un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione cantonale.

4

L'onere totale che, proporzionalmente al prezzo, grava la birra, com prendente l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime per la fab bricazione della birra e sulla birra e l'imposta sulla cifra d'affari, non pu ò essere aumentato nè ridotto rispetto al suo stato il 31 dicembre 1958.

5

L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione fe¬ derale.

Art. 42 La Confederazione sopperisce alle sue spese con: a. il reddito della sostanza federale; b. il prodotto netto dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (art. 36) e della regìa delle polveri (art. 41) ; c. il prodotto netto della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 18, cpv. 4); d. il prodotto dei dazi (art. 30) ; e. la sua quota del provento netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate (art. 32 bis e 34 quater, cpv. 7) e delle entrate lorde dell'eser¬ cizio dei giuochi (art. 35, cpv. 5) ; /. la sua quota del guadagno netto della banca che fruisce del monopolio d'emissione dei biglietti di banca (art. 39, cpv. 4); g. il prodotto delle imposte federali (art. 41 bis e segg.); h. il prodotto delle tasse e le altre entrate previste nella legislazione.

Art. 42 bis La Confederazione deve ammortare il disavanzo del suo bilancio. Pro¬ cedendo a tale ammortamento, essa tiene conto delle condizioni econo¬ miche.

Art. 42 ter La Confederazione promuove la perequazione finanziaria fra i Can¬ toni. Nell'assegnazione di sussidi federali, deve essere tenuto conto, in par¬ ticolare, della capacità finanziaria dei Cantoni e delle condizioni delle re¬ gioni di montagna.

Art. 42 quater La Confederazione può emanare, per via legislativa, disposizioni con¬ tro le convenzioni oonchiuse con contribuenti allo scopo di garantire loro privilegi fiscali ingiustificati.

91 II Le disposizioni transitorie deHa Costituzione federale sono comple¬ tate come segue: Art. 6 Per gli anni 1959 e 1960, la quota spettante ai Cantoni del prodotto della tassa d'esenzione dal servizio militare, compresa la provvigione d'e¬ sazione, è stabilita al 31 per cento del prodotto lordo; dal 1° gennaio 1961, questa quota è sostituita con una provvigione d'esazione del 20 per cento del prodotto lordo. Le disposizioni contrarie della legislazione federale ces¬ sano di essere in vigore.

Art. 7 La tassa di bollo sui documenti di trasporto non è più riscossa dal 1 gennaio 1959. Le disposizioni contrarie della legislazione federale ces¬ sano di essere in vigore.

1

2

1 documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci median¬ te le Ferrovie federali svizzere e le imprese di trasporto beneficiarie di una concessione rilasciata dalla Confederazione non possono essere gravati dai Cantoni con tasse di bollo o di registrazione.

Art. 8 Sino all'entrata in vigore delle singole nuove leggi d'esecuzione de¬ gli articoli 41 bis, capoverso 1, lettere a e b, e 41 ter, rimangono in vigore disposizioni, sinora vigenti, relative alle seguenti imposte riscosse in conformità del decreto federale del 25 giugno 19541) concernente l'ordina¬ mento finanziario dal 1955 al 1958, eccettuato il decreto federale del 21 di¬ cembre 1955 2) che conoede una riduzione dell'imposta per la difesa nazio¬ ne e dell'imposta sulla cifra d'affari: a. le tasse di bollo, per le quali, dal 1° gennaio 1959, l'aliquota della tas¬ sa sulle cedole è ridotta dal 5 al 3 per cento ; l'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva), per la quale, dal 1° gennaio 1959, l'aliquota è aumentata dal 25 al 27 per cento.

Contemporaneamente, la somma degli interessi, maturati su libretti di risparmio o di deposito nominativi, esente d'imposta è aumentata da 15 a 40 franchi; c - l'imposta ritenuta sulle prestazioni d'assicurazione sulla vita; d. l'imposta sulla cifra d'affari ; e - l'imposta per la difesa nazionale; /· l'imposta sulla birra.

1

Il 2

RU 1954, 1374.

> RU 1955, 1218.

92 2

II decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941x) che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari è modificato come segue, dal 1° gennaio 1959: a. l'imposta è del 3,6 per cento della controprestazione, per le forniture al minuto, e del 5,4 per cento, per le forniture all'ingrosso; b. l'elenco delle merci, oggetto di operazioni di smercio esenti dall'imposta il 31 dicembre 1958, è esteso a tutte le merci assoggettate, alla stessa data, alle aliquote del 2 e del 2 % per cento, come pure ai medicinali e ai libri.

3

II decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 19402) concernente la riscossione d'una imposta per la difesa nazionale è modificato come segue per gli anni fiscali che incominciano dopo il 31 dicembre 1958 : a. l'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche è abolita ; b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è così disciplinata: 1. la deduzione per persone coniugate è di 1500 franchi ; 2. l'imposta per un anno è di: fino a 5 999 franchi di reddito 0 franchi; per 6 000 franchi di reddito 10 franchi e per ogni 1 franco 100 franchi di reddito in più per 100 franchi 15 000 franchi di reddito e per ogni 100 franchi di reddito in più 3 franchi per 400 franchi 25 000 franchi di reddito e per ogni 100 franchi di reddito in più 6 franchi per 40 000 franchi di reddito 1 300 franchi e per ogni 100 franchi di reddito in più 8 franchi per 60 000 franchi di reddito 2 900 franchi e per ogni 100 franchi di reddito in più 10 franchi per 85 000 franchi di reddito 5 400 franchi e per ogni 100 franchi di reddito in più 12 franchi per 120 000 franchi di reddito 9 600 franchi 100 franchi di reddito in più 8 franchi e per ogni

in più; in più; in più; in più; in più; in più; in più;

c. l'imposta per le persone giuridiche è così disciplinata: 1. le società di capitale e le società cooperative pagano sul reddito netto : un'imposta di base del 3 per cento; una soprattassa del 3 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito del 4 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 60 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 2 000 franchi ; 1) CS e, 178; RU 1950, 1474, 1480; 1954, 1378.

2) CS 0, 358; RU 1949, 1463; 1950, 1474, 1477; 1954, 1374, 1376.

93 un'altra soprattassa del 4 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito dell'8 per cento o, se il capitale e le ri¬ serve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 4 000 franchi.

In ogni caso, l'imposta è limitata all'8 per cento del reddito netto totale ; 2. le altre persone giuridiche pagano l'imposta sul reddito secondo le disposizioni per le persone fisiche; 3. l'imposta su il capitale e le riserve delle società di capitale e delle società cooperative, come pure sulla sostanza delle altre persone giuridiche è proporzionale e corrisponde allo 0,75 per mille; d. l'imposta per la difesa nazionale su le restituzioni e i ribassi per ac¬ quisti di merci è del 3 per cento sulla quota delle restituzioni e dei ri¬ bassi che supera il 5,5 per cento del prezzo delle merci.

4

II Consiglio federale deve adeguare il decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari e il decreto del Consiglio federale del 9 dioembre 1940 concernente la riscossione di un imposta per la difesa nazionale alle modificazioni indicate nei capoversi « 6 3.

6

Sino all'emanazione del nuovo ordinamento federale per la sisteDiazione della rete delle strade principali, le disposizioni del decreto föderale del 25 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958 che riguardano i contributi ai Cantoni per le strade rimango¬ no in vigore anche dopo il 31 dicembre 1958. Tuttavia, la quota del Prodotto netto dei dazi sui carburanti per motori che deve essere versata ai Cantoni è aumentata al 60 per cento, di cui un sesto servirà per pro¬ muovere sussidiariamente la sistemazione delle strade principali. L'As¬ semblea federale regolerà i particolari mediante un decreto federale di carattere obbligatorio generale.

8

Sino all'emanazione del nuovo ordinamento federale sui rapporti .nziari fra la Confederazione e l'Istituto nazionale svizzero d'assicur azione contro gli infortuni, le disposizioni del decreto federale del 25 giu¬ sto 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958 che riguardano i sussidi federali a questo Istituto rimangono in vigore anche °P° il 31 dicembre 1958.

Ili Le disposizioni costituzionali elencate nei numeri I e II entrano in ®0re il 1° gennaio 1959.

94 8

Le prescrizioni concernenti la tassa di bollo sui documenti di tra¬ sporto © gli atti vigenti emanati in virtù del decreto federale del 15 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958, la cui va¬ lidità non è prorogata, rimangono applicabili, anche dopo il 31 dicembre 1958, ai fatti avvenuti e ai rapporti giuridici sorti sino a tale data.

IV 1

II presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così deoretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così deoretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

95 DECRETO FEDERALE concernent« l'acquisto di parcelle situato a Zollikofen (Del 31 gennaio 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1957, decreta : Art. 1 E' approvato l'acquisto delle parcelle n. 54, 112 e 195 situate a Zollikofen, al prezzo di 2 540 000 franchi.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, enfra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 gennaio 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Oh. Oser.

II Consiglio federale decreta: U decreto federale ohe precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 31 gennaio 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

96 DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di aeroplani da combattimento (Del 29 gennaio 1958) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1957, decreta : Art. 1 E' approvato l'acquisto di 100 aeroplani da combattimento del tipo Hunter Mk. 6, compresi le munizioni, i pezzi di ricambio e gli accessori, conformemente al messaggio del 15 novembre 1957 e a tale scopo è stan¬ ziato un credito di 312,7 milioni di franchi.

Art. 2 Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione op¬ pure nei crediti suppletivi.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 dicembre 1957. H Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 gennaio 1958. Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 gennaio 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente il promovimento nell`interesse sociale della costruzione di abitazioni economiche (Del 31 gennaio 1958)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1958

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

06.02.1958

Date Data Seite

81-96

Page Pagina Ref. No

10 153 559

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