FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLI Berna, 27 marzo 1958. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 090.

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958 LEGGE FEDERALE su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità) (Del 14 marzo 1958) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 117 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1956, decreta : Capo I Campo d'applicazione Art. 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali: o. i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; 5. i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confedera¬ zione; c. i membri e i supplenti del Tribunale federale e del Tribunale fede¬ rale delle assicurazioni; 1

Foglio Federale, li58.

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258 d. i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali nè dall'amministrazione fede¬ rale; e. i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione; /. tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito di diritto pubblico della Confederazione.

2 Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito.

Art. 2 Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzionate nell'articolo 1, salvo che la presente legge non di¬ sponga altrimenti.

2 1 membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea federale o nelle sue commissioni.

8 Sono, inoltre, riservate le disposizioni della legge federale del 26 marzo 193-4 1) sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Con¬ federazione.

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Capo II Responsabilità per danni Art. 3 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

2 Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Con¬ federazione.

8 II danneggiato non ha azione contro il funzionario.

4 Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei dan¬ ni, essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.

Art. 4 Il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneg¬ giato ha consentito nell'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.

Art. 5 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese ca¬ gionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immedia¬ tamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni 1

1) CS 1, 148.

259 per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fos¬ sero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

2 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale im¬ pedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avve¬ nire economico.

3 Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non posso¬ no essere sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modifica¬ zione della sentenza fino a due anni dalla sua data.

Art. 6 Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di ripa¬ razione, in quanto il funzionario sia colpevole.

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2

Chi è pregiudicato nelle sue relazioni personali può chiedere il ri¬ sarcimento dei danni e, quando sia giustificata dalla speciale gravità del pregiudizio e della colpa del funzionario, anche un'indennità a titolo di riparazione.

Art. 7 La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche ·dopo la cessazione del rapporto d'impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza l'ha cagionato.

Art. 8 Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che diretta¬ mente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.

Art. 9 1 Alle pretese della Confederatone, fondate sugli articoli 7 e 8, sono ·del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbliga¬ zioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti.

2

Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il dan¬ no è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto in ragione della sua colpa.

Art. 10 II Tribunale federale giudica, come istanza unica, secondo che di¬ spongono gli articoli 110 e seguenti della legge federale sull'organizza¬ zione giudiziaria, le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confedera¬ zione o contro di essa in virtù della presente legge.

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260 2

L'azione contro la Confederazione non può essere proposta davanti al Tribunale federale, se non dopo che il servizio competente l'avesse con¬ testata oppure abbia omesso di pronunciarsi sopra di essa nel termine di tre mesi.

Art. 11 1 La Confederazione, in quanto agisca come soggetto di diritto pri¬ vato, è responsabile secondo le norme di quel diritto.

2 Nemmeno in tale caso, il danneggiato ha azione contro il funzio¬ nario che ha cagionato il danno.

3 Per il regresso della Confederazione, valgono le disposizioni degli ar¬ ticoli 7 e 9.

Art. 12 In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.

Capo III Responsabilità penale Art. 13 1

II perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell'esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle di¬ sposizioni speciali del diritto federale.

2 Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare1) e della legge federale del 28 giugno 18892) sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale.

Art. 14 1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un per¬ messo delle Camere federali, contro membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, nè contro membri di autorità o contro magistrati elet¬ ti dell'Assemblea federale, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

2 In un caso siffatto, ciascuno dei due Consigli designa una commis¬ sione incaricata di esaminare la faccenda. La commissione dà l'opportu¬ nità all'incolpato di pronunciarsi, indi propone di concedere o di negare il permesso.

3 Se il procedimento è diretto contro un membro del Consiglio na¬ zionale o del Consiglio degli Stati, la priorità spetta al Consiglio cui quello appartiene.

1) CS S, 371; RU 1951, 435, 453.

2) CS 3, 433; RU 1951, 446; 1954, 207.

261 4

I due Consigli, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono circa la sospensione provvisoria dell'incolpato che fosse membro di una autorità oppure magistrato eletto dall'Assemblea federale.

5 L'incolpato può essere rinviato al Tribunale federale, ancorché il reato soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giusti¬ ficato da circostanze particolari.

6

Se il permesso è accordato e la faccenda è rimessa al Tribunale fe¬ derale, l'Assemblea federale (riunione plenaria) designa un procuratore ge¬ nerale straordinario.

Art. 15 1

Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un per¬ messo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzio¬ nario, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale del mede¬ simo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale.

2

Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, de¬ vono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.

3 Se appaiano avverati gli estremi d'un reato e le condizioni legali d un'azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi
ove, considerate tutte le circostanze, una punizione disciplinare del col¬
pevole possa sembrare bastevole.

4

La decisione che accorda il permesso è definitiva.

5

Contro il diniego del permesso è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questo può parimente accertare se la decisione è adeguata alle circostanze. Il diritto di ricorrere spetta al danneggiato che domanda la punizione del funzionario e al ministero pubblico del Cantone in cui il reato è stato commesso.

8 È riservato l'articolo 105 della legge federale sulla procedura penale.

Art. 16 Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d'ufficio, ^ applicabile il diritto svizzero, ancorché l'atto sia stato commesso all'estero.

1

2

Se un funzionario ha commesso all'estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è ap¬ plicabile soltanto se l'atto sia pnnibile anche nel luogo in cui fu com¬ messo; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l'articolo 6, se¬ condo capoverso, del Codice penale svizzero.

3

È riservato l'articolo 4 del Codice penale svizzero.

262 Capo IV Responsabilità disciplinare Art. 17 Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla pre¬ sente legge, valgono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.

Art. 18 La punizione disciplinare non muta la responsabilità per danni nè la responsabilità penale.

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2

Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un'inchie¬ sta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione di¬ sciplinare dev'essere differita fin tanto che non sia espletato il procedi¬ mento penale.

Capo V Responsabilità delle organizzazioni speciali [incaricate di compiti per la Confederazione e dei loro componenti Art. 19 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'am¬ ministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: a. del danno cagionato a terzi, risponde l'organizzazione, conforme¬ mente agli articoli dal 3 al 6. Se il danno non può essere compiuta¬ mente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente.

Per il regresso della Confederazione o dell'organizzazione contro l'organo o l'impiegato colpevole, valgono le disposizioni degli arti¬ coli 7 e 9; b. del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luo¬ go, l'organo o l'impiegato colpevole e, in secondo luogo, l'organiz¬ zazione. Sono applicabili gli articoli 8 e 9.

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2

Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale.

Capo VI Prescrizione e perenzione Art. 20 La responsabilità della Confederazione (art. 3 e sgg.) si estingue, se il danneggiato non domanda il risarcimento, o l'indennità pecuniaria 1

263 a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.

2 La domanda di risarcimento deve essere presentata al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

3

Se la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia sopra di essa nel termine di tre mesi, l'istanza è perenta ove l'azione non sia promossa entro un nuovo termine di sei mesi (art. 10).

Art. 21 Il diritto di regresso della Confederazione, contro un funzionario, si prescrive in un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che ha cagio¬ nato il danno.

Art. 22 Per la prescrizione del perseguimento penale, valgono le disposi¬ zioni del diritto penale.

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2

La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla sco¬ perta dell'atto indisciplinato, e, in ogni caso, nel termine di tre anni dal1 ultima violazione dei doveri di servizio.

3

La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale pro¬ mosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare.

Art. 23 II diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19), si Prescrive in un anno dal giorno in cui il servizio o l'autorità competente conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.

1

2 Se però il diritto al risarcimento deriva da un reato, rispetto al Çuale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa 81 applica anche all'azione civile.

Capo VII Disposizioni finali e transitorie 1

Art. 24 H Consiglio federale emana le norme d'esecuzione necessarie.

264 2

Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contesta¬ zione delle pretese litigiose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarcimento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10, cpv. 2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).

Art. 25 Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Art. 26 1 Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un fun¬ zionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore.

2 La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell'articolo 20.

3

Le domande di permesso d'agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono con¬ siderate pretese litigiose conformemente all'articolo 10, secondo capoverso; le medesime sono trasmesse d'ufficio al servizio competente.

4

Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la fac¬ cenda è espletata conformemente al diritto anteriore.

5 Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Con¬ federazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.

Art. 27 A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare: a. la legge federale del 9 dicembre 1850sulla risponsabilità delle autorità e dei funzionari federali; b. l'articolo 91 della legge federale del 5 aprile 1910 2) sulle poste sviz¬ zere; c. gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 1927 3) sul¬ l'ordinamento dei funzionari federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

1) CS 1, 431.

2) OS 7, 689.

3) CS 1, 453; RU 1949, 1755, 1913; 195Î, 104G.

265 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 marzo 1958.

Il Presidente: B. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 marzo 1958.

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958.

266 Termine d'opposizione: 25 giugno 1958

LEGGE FEDERALE che completa le disposizioni applicabili al contratto di lavoro e alle fondazioni (Istituzioni di previdenza a favore del lavoratore) (Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 1956, decreta : I Il Codice svizzero delle obbligazioni è modificato come segue: a. Nuovo articolo 343 bis Art. 343 bis (nuovo) 1 0. Istituzioni 1 beni che il padrone destina manifestamente a scopi di previ¬ denza a fa¬ di previdenza a favore del lavoratore, o di altri aventi dirit¬ vore del lavoratore. to, e non siano di poco conto, sono separati dal suo patri¬ monio e devoluti a una fondazione oppure a una società cooperativa.

2

II padrone deve dare al lavoratore le informazioni ne¬ cessarie sui diritti che a esso derivano per effetto di tale destinazione.

3

II lavoratore, il quale parimente paghi contributi, ri¬ ceve, ove il contratto di lavoro sia sciolto, almeno i con¬ tributi che ha pagato, salvo che non venga ammesso al go¬ dimento dell' istituzione di previdenza oppure che già non ne sia stato ammesso, segnatamente mediante il sodisfacimento di un rischio.

267 4 Se i beni sono di poco conto, le contribuzioni del lavoratore devono essere collocate in maniera che non pos¬ sano essere divertite dal loro scopo.

b. Sono abrogati i capoversi 2, 3 e 4 degli articoli 673 e 862.

c. Alla parola «beneficenza» è sostituita la parola «previdenza» ne¬ gli articoli 624, 668, 671, 673, 674, 862, 863 e nell'articolo 15, nume¬ ro 7, delle disposizioni finali e transitorie dei titoli da XXIV a XXXIV (art. 219, opv. 4, seconda classe, lett. e, della legge federale dell' 11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento).

II Il Codice civile svizzero è completato con la disposizione seguente: Art. 89 bis (nuovo) 2J2"Per le fondazioni di previdenza a favore del lavoratore, coweridenj» stituite in virtù dell'articolo 343 bis del Codice delle obbligakroratore,6' zioni, si applicano inoltre le disposizioni seguenti.

2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tut¬ te le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.

1

3

1 lavoratori che pagano contributi alla fondazione parte¬ cipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Es¬ si eleggono tra sè, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

4 I beni della fondazione, in quanto attengano ai contributi dei lavoratori, non debbono, d'ordinario, consistere in un credito contro il datore di lavoro, eccetto che il credito non sia garantito.

5

I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni del¬ la fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale di¬ ritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.

III 1 beni indicati nell'articolo 343 bis del Codice delle obbligazioni do¬ rranno, ove già non sia stato fatto, essere devoluti a una fondazione o a yna società cooperativa, nel termine di cinque anni a contare dall'entrata ln vigore della presente legge.

2 Nel medesimo termine, le fondazioni di previdenza a favore del la¬ voratore, già costituite, devono adattare il loro ordinamento alle disposi¬ zioni dell'articolo 89 bis del Codice civile.

1

3

I beni della fondazione che non fossero conformi alla prescrizione All'articolo 89 bis, capoverso 4, del Codice civile, saranno ad essa adeguati ne l termine di tre anni.

268 IV Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg¬ ge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 marzo 1958.

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958.

269 Termine d'opposizione: 25 giugno 1958 LEGGE FEDERALE che modifica la legge federale concernente l'approvvigionamento di cereali per il paese (legge sui cereali) (Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1958, decreta: 1 La legge federale del 7 luglio 1932 x) concernente l'approvvigiona¬ mento di cereali per il paese (legge sui cereali) è modificata come segue: Art. 9 Macinazione

1

^ produttore domiciliato nella Svizzera che coltivava, per i bisogni della propria economia domestica o azienda agricola, cereali panificabili, cioè: frumento, segale, spelta, farragine o farro o un miscuglio di questi diversi cereali, oppure granoturco o, nelle regioni montane, orzo, ha diritto a un premio di maci¬ nazione di quindici franchi per ogni quintale di cereale maci¬ nato.

2 Nelle regioni montane il premio di macinazione può esse¬ re aumentato fino a un massimo di trentun franchi per ogni quintale. Sono considerate, di regola, come regioni montane quel¬ le situate ad almeno ottocento metri di altitudine.

3 II premio di trentun franchi può essere pagato solo per i territori situati a più di millecento metri di altitudine.

4

Per riscuotere il premio occorre presentare una tessera di macinazione.

1)

CS 9, 443;

Ru 1953,

401, 1325.

270 II La legge federale del 17 dicembre 1952 1) che modifica la legge fede¬ rale concernente l'approvvigionamento di cereali per il paese (legge sui cereali) è abrogata.

III.

La presente legge ha effetto a contare dal 1° luglio 1957.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

11 Segretario: F. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 del¬ la legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Osar.

Data della pubblicazione: 27 marzo 1958.

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958.

1) RU 1058, 401.

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Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità) (Del 14 marzo 1958)

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27.03.1958

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