N° 25

FOGLIO

531

FEDERALE

Anno XLI Berna, 26 giugno 1958. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--, seme» Btre fr. 6.50, con allegata la Raccòlta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958

DECRETO FEDERALE concernente le prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vec¬ chiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale (Del 13 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1958, decreta: I. Applicazione Art. 1 Il presente decreto si applica ai professori ordinari e straordinari della Scuola politecnica federale e, per analogia, al presidente del Consiglio di detta scuola.

IL Pensioni Art. 2 1

1 professori che vengono collocati a riposo dal Consiglio federale o °he, compiti i sessantacinque anni, si dimettono dal loro ufficio hanno dint to ad una pensione annua.

Foglio Federale, 1958.

35

532 2

La pensione annua è uguale al quaranta per cento dell'importo to¬ tale, risultante dallo stipendio fisso, dai supplementi di anzianità e dal mi¬ nimo garantito delle tasse scolastiche, che il professore riceveva al mo¬ mento del collocamento a riposo o delle dimissioni. Vi si aggiungono 230 franchi per ogni anno di servizio completo, fino ad un massimo, però, di 4600 franchi.

3 La pensione annua di un professore non può superare 19 500 franchi.

4

La pensione annua del Presidente del Consiglio scolastico non può superare 20 000 franchi.

Art. 3 Il Consiglio federale determina, all'atto della nomina del professore, da quale data saranno contati, per stabilire la sua pensione, gli anni di servizio.

Art. 4 1

Se il pensionato riceve una rendita, una pensione o un assegno di riposo, a cagione di un impiego diverso dall'ufficio di professore della Scuo¬ la politecnica federale, la pensione cui egli, per quest'ultima ragione, ha diritto è scemata di quanto essa, aggiunta a detti altri redditi, superi l'im¬ porto massimo previsto nell'articolo 2, capoversi 3 e 4. La riduzione non avviene, se quei redditi provengono da un ufficio che il pensionato tenne prima di divenire professore della Scuola politecnica federale.

2 Le rendite pagate dalla Cassa federale di assicurazione, dalla Cassa pensioni e di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere, dall'As¬ sicurazione militare federale o da una cassa d'assicurazione presso la quale il professore, a spese della Confederazione, fosse assicurato contro gli in¬ fortuni, sono integralmente dedotte dalla pensione.

Art. 5 1

Qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto alla pensione è nulla.

2

II Consiglio federale può disporre in modo che l'importo della pen¬ sione sia usato per il mantenimento dell'avente diritto e delle persone » suo carico.

Art. 6 Il Tribunale federale decide, come istanza unica, le contestazioni rela¬ tive al diritto alla pensione.

533 III. Contributi della Confederazione all'assicurazione delle vedove e degli orfani dei professori Art. 7 La Confederazione dà alla « Cassa per le vedove e gli orfani dei pro¬ fessori della Scuola politecnica federale » dei contributi annui uguali a quelli che i membri, secondo gli statuti, devono pagare per l'assicurazione delle loro vedove e dei loro orfani.

1

2

Essa dà inoltre, pagandolo a detta cassa, un contributo alla somma di acquisto dell'assicurazione dovuta, d'ora in poi, da ogni nuovo membro ; questo contributo è uguale alla somma statutaria di acquisto.

Art. 8 1

Ogni professore ordinario o straordinario è obbligato, entrando in funzioni, a inscriversi nella Cassa per le vedove e gli orfani.

2

Gli statuti di questa, nonché le loro modificazioni, devono essere sot¬ toposti all'approvazione del Consiglio federale.

3

Essi devono conferire al Consiglio federale il diritto di nominare due membri dell'organo amministrativo supremo della cassa.

IV. Disposizioni transitorie e finali Art. 9 Le pensioni già concesse al momento dell'entrata in vigore del pre¬ sente decreto saranno corrette conformemente al suo articolo 2 e alle dispo¬ sizioni del regolamento del 23 novembre 1956concernente gli onorari de¬ gli insegnanti della Scuola politecnica federale. Le pensioni così corrette entreranno in vigore assieme al presente decreto.

Art. 10 Il presente decreto abroga, alla data in cui ha effetto, tutte le disposizioni contrarie e, segnatamente, il decreto federale del 12 febbraio 1949 2) sulle prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale con le modificazioni nel 29 marzo 1950 3) e del 27 marzo 1953 4).

1) RU 2) 3 RU > RU 4) RU

1950, 1551.

1949, 495.

1950, 669.

1958, 597.

534 Art. 11 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto, con¬ formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di stabilir¬ ne la data d'entrata in vigore.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Statili.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg¬ ge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 giugno 195S.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

535 Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

DECRETO FEDERALE concernente la proroga temporanea del finanziamento suppletivo dello smer¬ cio dei latticini (Del 13 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 31 bis, capoverso 3, lettera b, e 32 della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 1958, decreta: Art. 1 Se i proventi, che, in conformità del combinato disposto dell'articolo 26 della legge federale del 3 ottobre 19511) concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura) e dell'articolo 19 del decreto federale del 28 settembre 19562) concernente l'esecuzione di un controllo ridotto dei prezzi, sono messi a disposizione per facibtare lo smercio interno dei latticini indigeni, sono insufficienti, il Con¬ siglio federale ha la facoltà di assegnare contributi suppletivi.

Art. 2 1 contributi suppletivi necessari saranno attinti, fino all'importo di 10 miboni di franchi, dai mezzi di cui la Confederazione dispone; l'ecce¬ denza eventuale sarà pagata per metà con questi stessi mezzi e per metà Mediante un contributo dei fornitori di latte commerciale, inteso come misura atta a dirigere od orientare la produzione.

2 Ove occorresse, il contributo dei fornitori sarà riscosso gravando uniformemente il prezzo di base del latte.

3 Per assicurare detta misura, il Consiglio federale può disporre o una trattenuta massima di due centesimi per kg/1 oppure una tassa condi¬ zionale equivalente.

1

1) RU 1953, 1133; 1954, 456, 2) RU 1956, 1735.

536 Art. 3 Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1958 al 31 ottobre 1959.

Art. 4 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto. Es¬ so può chiedere la cooperazione degli uffici cantonali del latte e delle com¬ petenti organizzazioni lattiere.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg¬ ge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 giugno 1958.

Termine d'opposizione : 24 settembre 1958.

537 Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

DECRETO FEDERALE concernente misure temporanee in favore della viticoltura (Del 6 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 316is e 64bis della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 febbraio 1958 1), decreta: I. NUOVA PIANTAGIONE Art. 1 La piantagione di viti, fuori della zona viticola, è vietata. Questo divieto non concerne i proprietari e i conduttori di fondi, che non possie¬ dono vigneti nè piantino più di 100 ceppi per il loro occorrente.

2 La piantagione di viti, in terreni i quali, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati alla zona viticola, è soggetta a un permes¬ so, rilasciato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica dopo aver udito il Cantone. Il permesso sarà accordato soltanto per vitigni da vino rosso raccomandati, resistenti alla fillossera e menzionati nell'elenco can¬ tonale. In casi straordinari, il permesso può essere accordato anche per vi¬ tigni da vino bianco i quali sodisfino alle medesime condizioni.

8 I Cantoni invigilano affinchè queste disposizioni siano osservate. Essi sono tenuti a provvedere, a spese del viticoltore, all'estirpazione delle viti piantate contrariamente a queste disposizioni.

1

II. RICOSTITUZIONE DI VIGNETI Art. 2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 65 per cento delle spese °he provano d'avere sostenuto, a contare dal 1957, per la ricostituzione di Vigneti, mediante vitigni raccomandati, resistenti alla fillossera e menzioiiati nell'elenco cantonale, eseguita nella zona viticola.

1

1) FF 1058, 133.

538 2

L'aliquota può ascendere fino al 70 per cento, nel caso di sostituzione di vitigni da vino rosso, che sodisfino alle condizioni previste nel primo ca¬ poverso, a vitigni da vino bianco o rosso non menzionati nell'elenco can¬ tonale, in terreni designati dal Cantone conformemente alle istruzioni fe¬ derali.

3 Trattandosi di Cantone con gravi oneri finanziari, in particolare di Cantone che comprenda estese regioni di montagna, le aliquote indicate nei capoversi primo e secondo possono essere accresciute di 5 per cento.

4 II contributo federale è stabilito in ragione delle seguenti aliquote massime per metro quadrato; Nei caso di ricostituzione Terr ni

secondo il cpv.

1 secondofr. il cpv 2 fr.

a. con declivio non maggiore del 30 per cento --.70 1.20 b. a terrazze lunghe al massimo 40 m in dire¬ zione del pendio, oppure terreni con declivio maggiore del 30 per cento 1.-- 1.50 5

Se il contributo cantonale medio per metro quadrato è inferiore a quello degli anni precedenti, la prestazione federale è, per l'ordinario, ri¬ dotta adeguatamente.

6 I vigneti ricostituiti con l'aiuto della Confederazione devono essere mantenuti per uno spazio di tempo stabilito dal Cantone e non minore di 10 anni. Se il proprietario non ottempera a questa disposizione, il Cantone è tenuto a restituire il sussidio federale.

III. MISURE IN FAVORE DELL'UTILIZZAZIONE Art. 3 Il Consiglio federale può, tenendo conto delle condizioni del mercato, istituire misure intese ad agevolare l'utilizzazione industriale dei vini in¬ digeni di difficile smercio.

IV. ALTRE CONDIZIONI Art. 4 Il Consigbo federale può far dipendere da altre condizioni e oneri il pagamento dei sussidi accordati in virtù del presente decreto.

Art. 5 Le spese per i sussidi federali previsti nel presente decreto sono a ca¬ rico del Fondo viticolo, costituito in virtù dell'articolo 46, capoverso 3, della legge federale del 3 ottobre 1951*) concernente il promovimento del¬ l'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura).

1) RU 1953, 1133; 1954, 456.

539 Art. 6 I sussidi federali che fossero riscossi indebitamente devono essere re¬ stituiti; è riservata l'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 7 La procedura di ricorso contro le deliberazioni prese in applicazione del presente decreto è regolata secondo gli articoli dal 107 al 110 della legge sull'agricoltura.

Art. 8 1 Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è pu¬ nito con la multa fino a 300 franchi, salvo il secondo capoverso.

2 Chiunque, in una domanda di sussidio, dà intenzionalmente indica¬ zioni inesatte o ingannevoli, è punito con l'arresto o con la multa fino a 1000 franchi, eccetto che il fatto non costituisca un reato più grave. Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una multa di 300 franchi al massimo.

3 Sono, nel rimanente, applicabili gli articoli dal 113 al 116 della legge sull'agricoltura.

Art. 9 Gli articoli 3, 4, 102, capoverso 3, 103 e 104 della legge sull'agricoltu¬ ra sono applicabili per analogia.

V. DISPOSIZIONI FINALI Art. 10 Durante la validità del presente decreto, è sospesa l'applicazione del¬ l'articolo 45 della legge sull'agricoltura.

2 II decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1954 x) concernente la ricostituzione di vigneti nella Valle Mesolcina rimane in vigore fino al 31 dicembre 1959, in quanto le sue disposizioni siano più vantaggiose per i viticoltori.

Art. 11 1 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 Esso stabilisce la data in cui il presente decreto entra in vigore.

3 II presente decreto ha effetto fino al 31 dicembre 1967.

4 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto, per guanto l'esecuzione di esso non spetti ai Cantoni. Le disposizioni d'esecu¬ zione stabilite dai Cantoni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

!) RU 1954, 1343.

1

540 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähl!.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 giugno 1958.

Il Presidente: B. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 giugno 1958.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

541

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

DECRETO FEDERALE concernente la società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (Del 20 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vasto il messaggio del Consiglio federale del 27 dicembre 1957, decreta: Art. 1 La validità del decreto federale del 17 dicembre 1952x) concernente la società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi è prorogata fino al 31 dicembre 1963.

Art. 2 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1959.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 conoornente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähii.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1958.

D RU 1958, 1307.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

542 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 giugno 1958.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

643

DECRETO FEDERALE concernente l'iniziativa popolare per l'introduzione della settimana di 44 ore (Riduzione delle ore lavorative) (Del 12 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DEIJLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'iniziativa popolare del 14 settembre 1955 per l'introduzione della settimana di 44 ore (riduzione delle ore lavorative); visto il rapporto del Consiglio federale del 13 dicembre 1957x); visto l'articolo 121, capoverso 6, della Costituzione federale, come an¬ che gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892/5 otto¬ bre 1950 concernente il modo di procedere per le domande di iniziativa po¬ polare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 14 settembre 1955 per l'introduzione della settimana di 44 ore (riduzione delle ore lavorative) sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

L'iniziativa è del tenore seguente: I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono, a mezzo dell'iniziativa Popolare, che l'articolo 34, capoverso 1, della Costituzione federale sia completato come segue: La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime, ^·ssa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose. La durata normale del lavoro non può essere superiore a 44 ore per settimana 2).

1) ÏTF 1057, 1247.

2) Nuova disposizione.

544 Disposizione transitoria: La nuova prescrizione entra in vigore un anno dopo la sua accettazione da par¬ te del popolo e dei Cantoni. A contare da tale data, l'articolo 40, primo capoverso, della legge sulle fabbriche sarà considerato come modificato in conformità.

Art. 2 Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 giugno 1958 Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1958 Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

545

DECRETO FEDERALE concernente l'istituzione del diritto elettorale e di voto della donna in materia federale (Del 13 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1957 1), decreta : I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 74 Nelle elezioni e votazioni federali, gli Svizzeri e le Svizzere hanno identici diritti e doveri.

Ha il diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che abbia compiuto il ventesimo anno d'età, nè sia privato, se¬ condo il diritto federale o le leggi del Cantone nel quale è domiciliato, dei diritti civici.

La Confederazione ha la facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di partecipare alle elezioni e votazioni in materia fe¬ derale.

Nelle cose cantonali o comunali, è applicabile il diritto in vigore nel luogo di domicilio. In tali materie, i Cantoni sono liberi di istituire il diritto elettorale e di voto della donna.

1) FP 1957, 225.

546 II Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

547 DECRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1957 (Del 19 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i rapporti del Consiglio federale del 1° aprile 1958, del Tribunale federale del 20 febbraio 1958 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 31 dicembre 1957, decreta: Articolo unico La gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribu¬ nale federale delle assicurazioni nel 1957 è approvata con riserva del capo¬ verso seguente.

2 La deliberazione sul rapporto di gestione del Ministero pubblico del¬ la Confederazione è differita.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio Federale, 1958.

36

548 DECRETO FEDERALE che approva il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compen¬ sazione per l'anno 1957 (Dell'I 1 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compen¬ sazione per l'anno 1957 ; visto il rapporto del Consiglio federale del 22 aprile 1958, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1957.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

549

DECRETO FEDERALE che approva i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere per Fanno 1957 (Del 16 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1957 ; visto il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 23 aprile 1958, presentati al Consiglio federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1958, decreta: Art. 1 Sono approvati i conti del 1957 e il bilancio al 31 dicembre 1957 delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2 La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1957 è approvata.

Art. 3 L'eccedenza attiva di fr. 1 236 287.38 è riportata a conto nuovo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

550 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

551

DECRETO FEDERALE che approva il conio di Slato della Confederazione Svizzera per Fanno 1957 (Dell'11 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 aprile 1958, decreta: Articolo unico È approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'eser¬ cizio del 1957, che si chiude con un avanzo netto di fr. 181 781 165.58 e con un'eccedenza passiva di fr. 6 975 481 961.78.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähll.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

552

DECRETO FEDERALE concernente l'assegnazione di credili suppletivi per l'anno 1958 (I serie) e di crediti per lavori di costruzione (Dell'11 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 1958, decreta: Art. 1 Sono assegnati al Consiglio federale, conformemente alla sua proposta, i crediti suppletivi, domandati come prima serie per l'esercizio del 1958, i quali ascendono a fr. 139 810 625 per il bilancio finanziario di previsione e a fr. 760 000 per il bilancio di previsione dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 2 Sono assegnati al Consiglio federale i seguenti crediti d'opera : a. fr. 3 564 200, per progetti di costruzione dei Dipartimenti ; b. fr. 3 670 000, per progetti di costruzione dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1958.

II Presidente: Fritz Stähll.

Il Segretario: F. Weber.

553 Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

554 DECRETO FEDERALE concernent« il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (Del 17 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 1958, decreta: Articolo unico È approvato il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool, presen¬ tato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, che prevede un'entrata di 54 220 000 franchi e un'uscita di 28 574 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stählt.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

555

DECRETO FEDERALE concernente l'ampliamento degli istituti di chimica della Scuola politecnica federale (Del 3 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1958, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 12 500 000 franchi per: a. costruire e attrezzare un nuovo istituto di chimica fisica; b. ampliare, rinnovare e attrezzare le aule (laboratori, auditori e salé della collezione) del vecchio edificio di chimica; c. costruire due appartamenti destinati agli amministratori, nel vecchio edificio di chimica; d. costruire, sotto i cortili interni dell'edificio di chimica, dei magazzini per apparecchi e prodotti chimici, un locale per la conservazione dei solventi infiammabili ed esplosivi, come pure cucine e lavatoi per il personale ausiliario.

2 La donazione di 2 050 000 franchi, fatta da aziende dell'industria chimica per la costruzione di un nuovo istituto di chimica fisica, è desti¬ nata alla copertura delle spese di costruzione.

1

Art. 2 I crediti d'opera, di 940 000 franchi in tutto, stanziati precedentemen¬ te per lavori resi superflui da quelli qui sopra descritti, sono annullati.

556 Art. 3 Ai progetti di costruzione presentati possono ancora essere appor¬ tate, nei limiti del credito assegnato, le modificazioni che risultassero ne¬ cessarie.

Art. 4 1 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 3 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

557

DECRETO FEDERALE concernente la partecipazione della Confederazione all'aumento del capitale sociale della Swissair, società anonima svizzera per la naviga¬ zione aerea a Zurigo (Dell'I 1 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 103 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla na¬ vigazione aerea; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 aprile 1958, decreta: Art. 1 La partecipazione della Confederazione al capitale sociale della Swis¬ sair è portata, in concomitanza con l'aumento del 50 per cento di tale ca¬ pitale sociale, da 8 670 a 13 005 azioni nominative di un valore nominale di 350 franchi. A tale scopo è assegnato un credito di 1 517 250 franchi.

Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a comperare, al valore nominale e per conto della Confederazione, le azioni che non fossero state acquistate da altri enti o istituti di diritto pubblico.

Art. 3 Al Consiglio federale è inoltre data facoltà, nel caso in cui occorressero nuovi aumenti del capitale della Swissair, di valersi, proporzionatamente al suo portafoglio attuale, del suo diritto di sottoscrizione, come pure di quello che non fosse usato da altri enti o istituti di diritto pubblico.

558 Art. 4 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente le prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale (Del 13 giugno 1958)

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1958

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26.06.1958

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