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FEDERALE

Anno XLI Berna, 22 maggio 1958. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--, seme¬ stre fr. 6. SO, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto chèques postali XI 690.

7627

MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione di alcune disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni (Del 9 maggio 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di presentarvi un disegno di legge intesa a modificare Quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, come anche il decreto federale concernente il pagamento di indennità di rincaro ai be¬ neficiari di pensioni dell' Istituto nazionale svizzero d assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare o civile.

!· IL VECCHIO ORDINAMENTO DELLE DIPENDENZE FINANZIARIE TRA LA CONFEDERAZIONE E L'ISTITUTO NAZIONALE SVIZZERO D'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (INSAI) Nella legge federale del 13 giugno 1911 1 ) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), erano stati previsti, per agevolare l'istitu¬ zione e l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, olcuni contributi finanziari della Confederazione all INSAI e, in partico¬ lare: contributi alle spese d'amministrazione (art. 51, cpv. 1, LAMI) e D OS g, 273; RU 1948, 281, 800; 1952, 1048; 1954, 457; 1957, 282, 330.

Foglio Foderale, 1958,

29

444 contributi al pagamento dei premi dell'assicurazione contro gli infor¬ tuni non professionali (art. 108, cpv. 2, LAMI).

La Confederazione forniva, inoltre, all'INSAI, un capitale d'esercizio di cinque milioni di franchi, dotava l'Istituto di un capitale di cinque milioni di franchi per la costituzione di un fondo di riserva (art. 51, cpv.

2 e 3, LAMI), assumeva le spese occorse al medesimo innanzi l'apertura dell'esercizio, eccetto quelle per l'acquisto e l'arredamento di immobili (art. 51, cpv. 4, LAMI).

In fine, secondo una disposizione, la quale veniva abrogata già nel 1924 (art. 52, LAMI), la Confederazione accordava all' INSAI la franchi¬ gia postale.

Laddove i contributi alle spese d'amministrazione e ai premi della assicurazione contro gli infortuni professionali erano stati divisati come prestazioni permanenti, gli altri contributi costituivano degli assegni unici, da pagarsi in dipendenza con la fondazione dell' INSAI. Consolidato lo stato finanziario del medesimo, questi ultimi, in quanto non fossero da erogarsi a fondo perso, furono assegnati ad altri scopi. A cagione d'esem¬ pio, il capitale d'esercizio di cinque milioni di franchi servì a finanziare il primo pagamente delle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite.

All'inizio, e fino al 1927, la Confederazione era tenuta a rimborsare all' Istituto la metà delle spese d'amministrazione; con La revisione ap¬ portata alla LAMI il 29 giugno 1927, questo contributo fu ristretto a un quarto.

Il contributo al pagamento dei premi per gli infortuni non profes¬ sionali, stabilito nella LAMI a un quarto dell'ammontare dei medesimi, fu assegnato, secondo questa aliquota, fino al 1933.

Conformemente all'articolo 90, capoverso 2, della LAMI, ai naturali di Stati la cui legislazione sui soccorsi in caso di malattia o d'infortunio non offra ai cittadini svizzeri vantaggi equivalenti a quelli previsti nella nostra legislazione, sono concesse prestazioni ridotte. Per essi, la rendita di invalidità è scemata di un quarto; i loro superstiti hanno inoltre di¬ ritto all'indennità per il funerale, il coniuge e i figli ai tre quarti delle rendite ai superstiti.

Secondo la medesima disposizione, la differenza fra queste presta¬ zioni e quelle ordinarie, previste nella LAMI, è accreditata alla Confe¬ derazione, a conto dei suoi sussidi all' INSAI.
II. MUTAZIONE NEI CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE IN VIRTÙ DEGLI ORDINAMENTI FINANZIARI La crisi economica degli anni 1930 e seguenti, costrinse la Confede¬ razione a riordinare le sue finanze. Per ristabilire l'equilibrio, essa accreb¬ be le sue entrate e, massimamente, s'ingegnò di restringere le uscite. An-

445 che T INSAI subì gli effetti di tali misure e i contributi che riceveva fu¬ rono menomati o anche affatto sospesi.

In virtù dell'articolo 5 del decreto federale del 13 ottobre 1933 1) concernente i provvedimenti straordinari e temporanei destinati a rista¬ bilire l'equilibrio delle finanze federali, il contributo alle spese d'ammi¬ nistrazione dell' INSAI fu ridotto, per il 1934, alla metà di quello pagato nel 1933 e, per gli anni successivi, fu sospeso. Questa norma è applicata ancora presentemente. La tavola 1, allegata, indica l'andamento delle spe¬ se d'amministrazione, a contare dal 1931.

L'articolo 2 di quel medesimo decreto, restrinse, una prima volta, del 20 per cento, il contributo al pagamento dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali. In seguito, esso fu stabilito in un milione di franchi, per il decreto federale del 31 gennaio 1936 z) concer¬ nente nuovi provvedimenti straordinari destinati a ristabilire l'equilibrio delle finanze federali negli anni 1936 e 1937, indi fu affatto sospeso, in virtù dell'articolo 2 del decreto federale del 28 ottobre 1937 3) che pro¬ rogava e adattava i programmi finanziari per il 1938. Questa disposizio¬ ne fu mantenuta per gli anni seguenti, sino alla fine del 1945 (art. 12 del decreto federale del 22 dicembre 1938 4) concernente l'attuazione del1 ordinamento transitorio delle finanze federali e art. 8 del decreto del Consiglio federale del 30 aprile 1940 5 ) che prescriveva provvedimenti per 1 assestamento delle finanze federali). A contare dal 1946, l'INSAI rice¬ veva nuovamente un milione di franchi, come contributo ai premi della assicurazione contro gli infortuni non professionali (art. 12 del decreto fe¬ derale del 22 dicembre 1938, citato, nel tenore dell'articolo 4 del decreto federale del 21 dicembre 1945 8) che prorogava nuovamente il regime finanziario dal 1939 al 1941 -- Regime finanziario dal 1946 al 1949 ).

Successivamente, questo contributo rimase immutato. La tavola 2, alle¬ gata, compendia l'andamento dei premi dell'assicurazione e quello dei con¬ tributi federali.

Con tali misure, stabilite nell'ambito degli ordinamenti finanziari, i contributi della Confederazione all' INSAI non ebbero più alcun muta¬ mento e rimarranno in vigore sino alla fine del 1958, in virtù del decreto federale del 25 giugno 1954
7) concernente l'ordinamento finanziario dal ^55 al 1958.

D altro canto, ai contare dal 1942, la Confederazione ha rinunciato diritto, conferitole in virtù dell'articolo 90 della LAMI, d essere ac1) RU 49, 769.

2) RU 52, 17.

3) RU 53, 869.

4) CS 6, 39; RU 1950, 1473; 1952, 507, 5S5; 1954, 1374.

5) RU 56, 448.

Jb 7 CS 6, 43, 50; RU 1950, 1473; 1954, 1374.

> RU 1954, 1374.

446 ereditata della differenza tra le prestazioni accordate a certi stranieri e quelle ordinarie (decreto federale valevole per il 1942 e decreti succes¬ sivi). Tale somma è impiegata dall' INSAI nel sopperire, in parte, al pa¬ gamento di indennità di rincaro ai beneficiari di rendite.

Osserviamo inoltre, a questo rispetto, che la Confederazione contri¬ buisce, dal 1944, al finanziamento delle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell' INSAI e ha assegnato all'uopo, fino al 1956, incirca 19 milioni di franchi.

III. IL NUOVO DISCIPLINAMENTO Atteso il miglioramento riscontrato in questi ultimi anni nello stato delle finanze federali, è stato chiesto da parecchie parti che, con l'op¬ portunità dell'elaborazione dell'ordinamento finanziario valevole a conta¬ re dal 1959, la Confederazione abbia nuovamente ad assegnare tutti o una parte dei contributi alle spese d'amministrazione e ai premi dell'assicura¬ zione contro gli infortuni non professionali, previsti in origine nella LAMI.

Giudichiamo che le dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l'INSAI non debbano più essere discipliniate nei decreti concernenti l'ordi¬ namento finanziario, ma nella legge medesima.

Vero è che l'articolo 8, capoverso 6, del decreto federale del 31 gen¬ naio 19581) che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordina¬ mento delle finanze della Confederazione prevede quanto segue: Sino all'emanazione del nuovo ordinamento federale sui rapporti finanziari fra la Confederazione e l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le disposizioni del decreto federale del 25 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958 che riguardano i sussidi federali a questo Istituto ri¬ mangono in vigore anche dopo ii 31 dicembre 1958.

E però vorremmo che tali rapporti finanziari siano regolati come prima sarà possibile.

I nostri disegni, in questa parte, sono i seguenti.

1. Contributi della Confederazione alle spese d'amministrazione L'appoggio finanziario della Confederazione alle spese d'amministra¬ zione dell' INSAI è stato previsto nell'articolo 51, capoverso 1, della LAMI, durante l'elaborazione della medesima, massimamente allo scopo di agevo¬ lare l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Oc¬ correva, inoltre, rimuovere dai futuri assicurati il timore che i loro oneri, a cagione delle spese d'amministrazione, non fossero per essere insop1) FF 1958, 88.

447 portabili. In fine, l'appoggio della Confederazione era considerato come un eerto compenso dell'obbligo d'assicurarsi.

Negli ultimi 23 anni, l'INSAI ha potuto sopportare da sola le sue spese d'amministrazione, senza vedersi, per questo, necessitata ad accre¬ scere notevolmente i premi, nè inceppata nel suo andamento.

Siamo, per tanto, d'avviso, che il contributo federale alle spese d'am¬ ministrazione possa essere definitivamente soppresso. Cadrebbero, altresì, i rimanenti capoversi dell'articolo 51, i quali stabiliscono norme transi¬ torie, le quali, già necessarie all'istituzione dell'INSAI, sono, di presente, prive d'oggetto (assegnazione all'INSAI d'un capitale d'esercizio e di un fondo di riserva; pagamento delle spese occorse al medesimo prima della apertura dell'esercizio).

2. Contributi della Confederazione ai premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali Il disegno della LAMI, come fu elaborato dal Consiglio federale nel 1906, prevedeva l'assegnazione di contributi federali a tutti i premi, onde anche a quelli pagati nell'assicurazione contro gli infortuni professionali; discutendosi il disegno presso le Camere federali, il contributo fu ristret¬ to ai premi d'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Poiché tali premi sono essenzialmente a carico del lavoratore, occorre moderarne 1 ammontare, affinchè possano essere comportabili.

E però, sul fondamento di considerazioni sociali, il contributo ai pagautenti di questi premi fu, da prima, soltanto ristretto e non fu sospeso che Per un corto intervallo di tempo. A contare dal 1946, già ne abbiamo ragiouato, all'INSAI è stalo nuovamente assegnata, ogni anno, una somma di 1 milione di franchi. Nel ridimensionare l'ordinamento sulle dipendenze finan¬ ziarie tra la Confederazione e l'INSAI, devesi massimamente esaminare anche il problema del futuro appoggio della Confederazione al pagamen¬ to di tali premi.

Giova avvertire che, dalla fondazione dell' INSAI, il loro ammontare ^ andato costantemente crescendo. Ne dà un riscontro la tavola seguente.

L'accrescimento delle tariffe è da ascriversi non meno al rincaro generale c be al costante aggravamento del rischio del sinistro non professionale, dall'una parte, e alla diminuzione dei contributi federali, diali altra. Dove prima, nel 1933, il premio medio per gli uomini ascendeva al 5 per uiille, ora è dei 10 per mille.

448 Tariffa dei premi per infortuni non professionali (Durata regolare del lavoro nell'impresa, grado medio di rischio, premio in per mille del salario) Anno

Uomini

Donne

1933 1935 *) 1937») 1946») 1949 4) 1953») 1957

5 6 7,5 8,2 9 10 10

3 4 4,5 4,9 6,5 7,5 7,5

1 ) 8

Dal 1° gennaio 1935. ») Dal 1° gennaio 1937.

) Dal 1° gennaio 1946. *) Dal 1° gennaio 1949.

·) Dal 1° gennaio 1953.

Con tutto che i premi siano stati fortemente accresciuti, il debito dell'assicuratone contro gli infortuni non professionali, gravante sul fon¬ do di riserva, era, nel 1956, di 14,9 milioni di franchi.

Scemati i contributi federali a questa assicurazione, i lavoratori han¬ no, in effetto, sopportato da soli, a contare dal 1936, le conseguenze dei successi sfavorevoli della medesima. Questo loro onere, anzi che accre¬ sciuto, dovrebbe essere scemato.

Converrà, d'altro verso, circa a questa assicurazione, fare diritto ad alcune istanze urgenti, che finora non venne dato d'accogliere, mancando i rinfranchi.

Per conseguire tale scopo, anziché sopprimere il contributo della Con¬ federazione, si dovrà considerare come sia possibile d'accrescerlo, con¬ servando entro limiti sopportabili l'ammontare dei premi.

L'articolo 108, capoverso 2, della LAMI, aveva stabilito in un quarto il contributo della Confederazione al pagamento dei premi per gli infor¬ tuni non professionali; proponiamo, di concerto con l'INSAI, di determinar¬ lo in un quinto. Ne proverrà all'Istituto una sommai molto più considere¬ vole di quanto non sia stato il milione annuo, assegnato al medesimo per un tale scopo, durante gli ultimi 11 anni. In effetto, esso ascenderà, bel 1959, a 20 milioni di franchi.

L'INSAI stima che non sia possibile frapporre indugi al sodisfacimento di quelle istanze e si dovrebbe tenerne conto nel determinare l'°i" dinamento delle dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l'INSAL

449 a. Prolungamento della durata dell' assicurazione contro gli infortuni non professionali Secondo l'articolo 62 della LAMI, l'assicurazione contro gli infortuni non professionali ha termine con lo spirare del secondo giorno susseguen¬ te a quello in cui cessa il diritto alla mercede. Attesa la brevità di que¬ sto intervallo, con tutto che sia» data l'opportunità di stipulare accordi speciali per prolungarlo, sovente accadono interstizi sgradevoli. Già per 1 introduzione della settimana lavorativa di cinque giorni, il lavoratore ces¬ sa d'essere assicurato compiutamente; ma vi sono interstizi cagionati da brevi interruzioni nel lavoro per effetto del cambiamento d'impiego e, talora, da vacanze aziendali, le quali sono istituite con frequenza ogno¬ ra maggiore. Per tener conto di questi casi, occorre mutare l'articolo 62 e prevedere che l'assicurazione abbia termine con lo spirare del tren¬ tesimo giorno successivo a quello in cui cessa il diritto alla mercede. In tale manierai, sarà sodisfatto al postulato Bauer del 20 marzo 1956, ac¬ cettato dal Consiglio nazionale.

b. Estensione dell' assicurazione contro gli infortuni non professionali agli infortuni cagionati dall'uso di motocicli Il Consiglio d'amministrazione dell'INSAI, per risoluzione dell' 11 giu<> 1942, fondata sull'articolo 67 della LAMI, il quale accorda all'Istituto 'a facoltà di escludere dall'assicurazione i pericoli straordinari, non am¬ mette più il rischio derivante dall'uso di motocicli. Questa esclusione non Può alla lunga essere mantenuta. Da tempo, si promuovono istanze In¬ tese a estendere l'assicurazione contro gli infortuni non professionali a Quelli cagionati dall'uso di motocicli. Considerata l'importanza che il mo¬ tociclo ha assunto come mezzo per recarsi sul luogo di lavoro e per rin¬ casare, e atteso altresì che l'uso di questo veicolo è divenuto, in questi ul¬ timi tempi, presso che generale, non è più giustificato di escluderne il ri¬ schio, siccome un pericolo straordinario. Si disegna, per tanto, di cancellarlo n ell elenco dei pericoli di questa sorta, la quale cosa accrescerà notevol¬ mente, ossia di 24 milioni di franchi all'anno, le spese dell'assicurazione.

modificazione della risoluzione dell' 11 giugno 1942 del Consiglio d'am¬ ministrazione dell' INSAI sodisferà al voto principale, espresso nell'interr ogazione Sollberg del 5 giugno 1956.

n

c. Assicurazione contro gli infortuni non professionali dei lavoratori impiegati a mezza giornata

,

Presentemente, in virtù dell'artìcolo 60 bis, numero 2, della LAMI, Persone che lavorano a mezza giornata sono escluse dall'assicurazione °ntro gli infortuni non professionali. Questa norma dovrà essere soppres-

e

450 sa, tanto più che non ne deriveranno effetti finanziari di grande momento.

Occorrerà, per tanto, modificare l'articolo 2 dell'ordinanza II del 3 di¬ cembre 1917 x) sull'assicurazione contro gli infortuni.

d. Semplificazione della tariffa dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali La tariffa dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non pro¬ fessionali prevede due classi di rischio, ciascuna delle quali comparti¬ ta in tre gradi. Poiché l'assegnazione alle classi di rischio è determinata datila regolarità del lavoro nell' impresa, laddove l'assegnazione ai gradi di rischio non è fondata su criteri oggettivi, gioverà rinunciare a tale suddivisione. L'allestimento della nuova tariffa dei premi spetterà, con¬ formemente all'articolo 44, capoverso 1, lettera d, al Consiglio d'ammi¬ nistrazione dell' IN SAI.

e. Estinzione del debito per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali al fondo di riserva Se s'accresce il contributo federale all'assicurazione contro gli infor¬ tuni non professionali, si dovrà provvedere a estinguere, con comodità di tempo, il debito della medesima al fondo di riserva.

/. Pagamento, a carico esclusivo dell' INS Al, delle indennità di rincaro L'articolo 1, capoverso 2, del decreto federale del 27 marzo 1953 2) concernente il pagamento di indennità di rincaro ai beneficiari di pensio ni dell' Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, militare o civile, dispone che le indennità di rincaro siano per metà a carico dell' INSAI e per metà a carico della Confederazione. In virtù di questa norma, la Confederazione ha stanziato, nel bilancio di previsione per il 1958, una somma di 3,2 milioni di franchi. Poiché le indennità di rincaro sono, ognora più, divenute parte integrale delle ren¬ dite, sembra giustificato che l'istituto d'assicurazione ne sopporti l'intero carico. Non sarebbe ammissibile che a una parte delle rendite sia diu¬ turnamente sodisfatto dal pubblico erario. Prevediamo, quindi, di stabilire intieramente a carico dell' INSAI le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite, a contare dal 1° gennaio 1959.

3. Soppressione dell'accreditamento alla Confederazione della differenza tra le prestazioni pagate a certi stranieri e le prestazioni ordinarie Stimiamo che si debba rinunciare ad accreditare alla Confederazione la differenza tra le prestazioni pagate a certi stranieri e le prestazioni orri CS 8, 356.

2) RU 1953, 581 ; 1957, 285.

451 dinarie, secondo dispone l'articolo 90, capoverso 2, della LAMI. Occorrerà, per tanto, sopprimere l'ultimo periodo di tale capoverso.

Quell'ammontare è ognora più ristretto, atteso il continuo accrescer¬ si del numero dei lavoratori stranieri, i quali, in virtù degli accordi con¬ chiusi nell'ambito delle assicurazioni sociali, sono trattati come Svizzeri anche rispetto all'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nei 1956, la somma complessiva della differenza fu soltanto di franchi ·513 529,40.

* * * Il disciplinamento previsto dovrebbe essere di solido fondamento alle dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l'INSAI, una soluzione com¬ portabile per tutti gli interessati e un mezzo idoneo all'attuazione del programma sociale di cui abbiamo ragionato.

La Confederazione potrà comportare le spese nuovamente messe a suo carico. Non dobbiamo dimenticare che è cosa sommamente desidera¬ tile che le dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l'INSAI siano determinate da disposizioni proprie e non in virtù dei decreti sugli or¬ dinamenti finanziari, la cui durata fu sempre finora ristretta. Le nostre Proposte sono tanto più accettabili, in quanto rappresentano una soluzione non contrastata e accolta parimente dall' INSAI.

Ci rechiamo a onore di proporvi d'approvare il disegno di legge, qui Slegato.

Vi proponiamo, inoltre, di cancellare il postulato Bauer del 19 Set¬ tembre 1956 (n. 7130), da noi secondato con il presente messaggio.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 maggio 1958.

In nome del Consiglio federale svizzero, il Presidente della Confederazione: Holenstein.

Il Cancelliere della Confederaziorv : Ch. Oser.

452 Contributi della Confederazione alle spese d'amministrazione dell' INSAl a contare del Î931 Ammontare in franchi

Tavola 1

Spese d'amministrazione Anno Totale ')

Contributo della Coiìfederazlone, secondo sii ordinamenti il vecchio ordinamento finanziari

1931 1932 1933 1934 1935

6 891 925 6 840 041 6 607 634 6 734 374 6 803 324

2 067 577 1 710 010 1 661 908 1 683 594 1 700 831

2 067 577 1 710 010 855 005 -- --

1936 1937 1938 1939 1940

6 439 108 6 468 888 6 763 226 6 608 938 6 350 013

1 609 777 1 617 222 1 690 806 1 652 235 1 587 503

-- -- -- --

1941 1942 1943 1944 1945

6 969 015 7 813 803 8 811 526 9 073 991 9 899 455

1 742 254 1 953 451 2 202 881 2 268 498 2 474 864

-- -- -- --

1946 1947 1948 1949 1950

11 091 040 12 722 859 13 983 129 14 314 554 14 431 039

2 772 760 3 180 715 3 495 782 3 578 638 3 607 760

-- -- -- --

1951 1952 1953 1954 1955

16 064 076 16 615 343 16 920 200 17 110 219 18 721 015

4 016 019 4 153 836 4 230 050 4 277 555 4 680 254

-- -- -- --

1956

20 955 109

5 238 777

*) Detratti gli aumenti di premi, ai quali la Confederazione non contribuisce.

453 Contributi della Confederazione a premi dell' assicurazione contro gli infortuni non professionali, a contare del 1931 Ammontare in franchi

Tavola 2

Premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali Anno Totale ')

Contributo della Confederazione, secondo gli ordinamenti 11 vecchio ordinamento finanziari

1931 1932 1933 1934 1935

14 660 515 13 576 199 12 953 231 12 231 893 13 621 686

3 665 129 3 394 050 3 238 308 3 057 973 3 405 421

3 665 129 3 394 050 3 238 308 2 575 135 2 867 723

1936 1937 1938 1939 1940

11318 488 14 200 057 13 553 075 13 321 098 13 660 517

2 829 622 3 550 014 3 388 269 3 330 275 3 415 129

1 000 000 1 000 000 -- -- --

1941 1942 1943 1944 1945

16 321 139 18'643 610 19;929 212 20 241 069 24 126 633

4 080 285 4 660 903 4 982 303 5 060 267 6 031 658

-- -- -- -- --

1946 1947 . .

1948 .

1949 . .

1950

33 027 826 38 030 707 41 305 685 45 863 269 46 088 925

8 256 957 9 507 677 10 326 421 11465 817 11 522 231

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1951 1952 1963 1964 1955

51 053 277 53 911 798 64 312 247 67 193 684 71 885 087

12 763 319 13 477 949 16 078 062 16 798 421 17 971 272

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

77 464 628

19 366 157

1 000 000

1956

1

.

. .

.

. . . ' ' ....

) Detratti gli aumenti di premi, ai quali la Confederazione non contribuisce.

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22.05.1958

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