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Foglio Federale Berna, 1° ottobre 1971

Anno LIV

Volume II

N° 39

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.--, semestrale fr. 16.--, Estero fr. 37.-- con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

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11015 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il promovimento della ginnastica e dello sport (Dell 1° settembre 1971) Onorevoli signori presiderite e consiglieri,

Con il presente messaggio, ci pregiamo sottoporvi un disegno di legge federale che promuove la ginnastica e lo sport.

I. Introduzione II popolo svizzero e i Cantoni hanno accettato, il 27 settembre 1970, una disposizione costituzionale che autorizza la Confederazione a promuovere efficacemente la ginnastica e lo sport, in considerazione della loro importanza sul piano nazionale.

Occorre ora emanare una legge d'esecuzione del nuovo articolo costituzionale 27 quinquies Un avamprogetto è stato sottoposto per preavviso,l'I 1 novembre 1970, ai Cantoni, ai partiti politici, alle federazioni ginnico-sportive e ad altre organizzazioni interessate. Tenendo conto delle risposte ricevute, il progetto che vi presentiamo è fondato essenzialmente sull'ordinamento attuale della ginnastica nella scuola, ma ne estende l'obbligatorietà alle ragazze e alle scuole medie. Le disposizioni che concernono lo sport scolastico facoltativo sono invece affatto nuove.

L'istruzione preparatoria ginnica e sportiva, limitata attualmente alla gioventù maschile.per prepararla al servizio militare, sarà sostituita da un programma moderno di educazione fisica designato con l'appellativo geneFoglio Federale 1971, Voi. Il

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raie Gioventù e sport, programma che sarà appoggiato, in larga misura, dalla Confederazione. Come attualmente, i corsi saranno facoltativi. Tuttavia, le ragazze vi potranno partecipare come i giovani non più assoggettati all'obbligo scolastico. Disposizioni concernenti l'appoggio concesso alle federazioni, alla ricerca scientifica sullo sport e alla costruzione d'impianti di ginnastica e di sport completano la legge. Inoltre, i compiti della Scuola federale di ginnastica e sport e quelli della Commissione federale di ginnastica e sport sono precisati nelle disposizioni legali. Con la sua concezione generale, la legge è dunque intesa a contribuire alla conservazione e al miglioramento della salute e delle forze vitali del nostro popolo, minacciati dall'incalzante evoluzione tecnica che contraddistingue la vita odierna.

II. Problemi generali 1. Situazione iniziale La Confederazione si è occupata, la prima volta, di ginnastica e di sport in occasione della revisione della Costituzione federale del 1874. La legge federale concernente l'organizzazione militare incaricava i Cantoni di tenere per i giovani dai 10 ai 20 anni corsi di ginnastica che li preparassero al servizio militare. A quell'epoca, l'idea era sorprendentemente lungimirante.

Tuttavia, l'applicazione delle prescrizioni si urtò a grandi difficoltà, per cui non fu possibile emanare un'ordinanza di esecuzione.

La nuova legge del 1907 concernente l'organizzazione militare enunciava il principio seguente, ancora valido attualmente: l'insegnamento della ginnastica è obbligatorio per i giovani durante l'obbligo scolastico, dopo questo obbligo l'attività sportiva è facoltativa. La Confederazione finanzia l'istruzione preparatoria facoltativa e concede sussidi alle federazioni ginnico-sportive. In virtù dell'ordinanza del 9 gennaio 1947, essa provvede inoltre al funzionamento di una scuola di ginnastica e sport.

Occorre tuttavia rilevare che una regolazione fondata unicamente sull'organizzazione militare, limitante l'aiuto federale ai giovani e incoraggiante la ginnastica e lo sport soltanto per la preparazione al servizio militare, non corrisponde più alle condizioni del tempo presente.

2. Evoluzione delle condizioni II nostro attuale modo di vivere costituisce una seria minaccia per la salute pubblica. La mancanza di movimento e l'indebolimento
della resistenza fisica sono le conseguenze nefaste della motorizzazione, dell'automazione e dell'urbanesimo. Le lesioni della colonna vertebrale e i disturbi circolatori, in forte aumento, rappresentano una grave minaccia. Occorre mobilitare tutte le nostre forze per combattere efficacemente questi flagelli dell'umanità.

511 Dal profilo pedagogico, la tendenza che mirava a formare soprattutto le facoltà intellettuali cede il passo a metodi tendenti a mettere in valore ogni risorsa dell'individuo. La ginnastica e lo sport possono contribuire efficacemente al conseguimento delle mete prefisse.

La forza di resistenza fisica e morale è d'importanza indiscussa per la nostra difesa nazionale. Importa, come non mai, mantenere e consolidare queste qualità con provvedimenti appropriati.

Anche il modo di trascorrere il tempo libero, a disposizione in misura sempre maggiore, deve essere convenientemente organizzato. Al proposito, la ginnastica e lo sport offrono eccellenti possibilità. Il pubblico desidera che gli atleti svizzeri ottengano risultati onorevoli nelle competizioni sportive internazionali. La preparazione intensa che ne consegue impone alle associazioni ginnico-sportive oneri suppletivi che non possono assumere senza un cospicuo aiuto.

Infine le giovani e le donne hanno conseguito un grado di eguaglianza con gli uomini, per cui una loro situazione d'inferiorità nel campo dell'educazione fisica non è giustificata. Come gli uomini, le donne subiscono gli effetti del nostro modo di vivere attuale.

3. Interventi parlamentari Le esigenze del nostro tempo e le basi legali superate hanno provocato, in questi ultimi anni, diversi interventi parlamentari.

Nel 1956, il consigliere nazionale Bachmann ha chiesto di promuovere più efficacemente la ginnastica nella scuola e l'istruzione preparatoria. Nel 1960, il consigliere nazionale Kurzmeyer ha presentato una mozione con la quale chiedeva d'intensificare la lotta contro il rammollimento fisico. Nel 1964, il consigliere nazionale Meyer ha sviluppato un postulato proponendo di prendere altri provvedimenti più efficaci. Nel 1966, il consigliere nazionale Wanner chiedeva, in un postulato, di creare le basi legali atte ad assicurare l'educazione fisica della gioventù femminile. Nel 1968, infine, il consigliere nazionale Cadruvi ha presentato un'interpellanza chiedendo che lo Stato appoggi le iniziative private intese a promuovere lo sport e a preservare la salute pubblica.

Anche questi interventi dimostrano che è assolutamente necessario dare alla ginnastica e allo sport il posto che meritano. Il loro promovimento è un compito cui uno Stato moderno non si può sottrarre.
4. L'articolo costituzionale L'esame del problema ha messo in evidenza la necessità, dal profilo giuridico, di avere, per l'elaborazione di una legge che promuova la ginna-

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stica e lo sport, una base costituzionale. All'inizio del 1967, una commissione di studio era stata incaricata di preparare un disegno. Nel mese di dicembre 1968, avevamo autorizzato il Dipartimento militare federale a.invitare i Cantoni, i partiti politici e le federazioni e organizzazioni interessate a pronunciarsi su detto disegno. La proposta d'inserire un nuovo articolo nella Costituzione ha riscosso unanimi consensi. Una variante, con la quale si voleva delegare la competenza, in modo preponderante, ai Cantoni è stata respinta.

Il 27 settembre 1970, il nuovo articolo costituzionale 27quinquie è stato accettato a forte maggioranza con 524361 voti favorevoli contro 178282 contrari, da tutti i Cantoni. L'articolo è del seguente tenore: «i'La Confederazione ha la facoltà d'emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio l'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole. L'esecuzione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta ai Cantoni.

2 La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

3 Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.

4 1 Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione delle leggi applicative.» Nulla più si opponeva, dopo la votazione federale, alla preparazione di una legge intesa a promuovere la ginnastica e lo sport conformemente alle esigenze attuali.

m. La legge federale 1. In generale Nell'elaborazione del disegno di legge, le commissioni di studio si sono fondate sul concetto, valido da decenni, che soprattutto per quanto attiene alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e associazioni di ginnastica e di sport, nulla dovesse essere mutato. Non vi è alcun motivo di cambiare la struttura attuale, è però necessario ampliarla su certi punti essenziali.

Già nel 1907, la Confederazione aveva dichiarato obbligatorio l'insegnamento della ginnastica nella scuola per i giovani. L'ordinanza del 1947 stabilisce il numero delle ore di ginnastica a tre per settimana. L'innovazione essenziale proposta nel disegno di legge consiste a rendere la ginnastica scolastica obbligatoria anche per le giovani. In virtù delle disposizioni cantonali, le giovani assolvono attualmente, in media, due ore di ginnastica la settimana, ma vi sono anche delle scuole che ne prevedono una soltanto. Una seconda modificazione concerne l'introduzione obbligatoria della ginnastica

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anche nelle scuole medie. Si avrà così, a livello nazionale, una norma per l'insegnamento della ginnastica e dello sport nei licei.

Occorre anche far conoscere e appoggiare, in misura maggiore, lo sport scolastico facoltativo. Si tratta innanzi tutto d'interessare gli insegnanti a prendere delle iniziative, anche localmente. È possibile riferirsi, al riguardo, alle esperienze di altri Stati, segnatamente in Francia, in Germania e nei Paesi scandinavi e anglosassoni. Siccome un aumento delle ore obbligatorie di ginnastica incontrerebbe qualche difficoltà, lo sport scolastico facoltativo può rilanciare l'interesse degli scolari di ambo i sessi per l'educazione fisica e schiudere loro un campo di attività variato e interessante e comunque di profitto per la loro salute. Lo sport scolastico va praticato sotto la responsabilità della scuola che può far capo ai monitori delle associazioni ginnicosportive. Grazie a queste misure, aggiunte a quelle intese a completare la formazione dei maestri di ginnastica, è indubbio che l'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole riceverà un'impronta nuova e moderna.

L'innovazione principale del disegno di legge concerne l'istruzione preparatoria ginnica e sportiva facoltativa, il cui scopo è quello di far praticare lo sport ai giovani dalla fine dell'obbligo scolastico fino alla scuola reclute. L'istruzione preparatoria, organizzata secondo concetti non più attuali, più non soddisfa le necessità e le tendenze odierne. Ci si propone dunque di trasformarla in un'organizzazione moderna denominata Gioventù e Sport.

È tuttavia essenziale di ammettere anche le giovani e di scegliere le discipline che meglio si adattano. Il programma dovrà essere considerevolmente ampliato e adattato alle condizioni attuali, tenendo conto dell'evoluzione registrata nello sport moderno. Si prevedono una trentina di discipline. Si dovrà anche perfezionare la formazione dei monitori. In considerazione del numero elevato di discipline, si dovràpoter contare su una collaborazione attiva non solo dei Cantoni, ma anche delle associazioni. Ci aspettiamo che questo sforzo, esteso a tutta la nazione, spronerà la nostra gioventù a praticare regolarmente lo sport e le infonderà i principi di una vita sana.

Già da lungo tempo, la Confederazione appoggia finanziariamente le nostre
federazioni ginnico-sportive, le cui sezioni ripartite su tutto il territorio nazionale, permettono alla gioventù e agli adulti di praticare ovunque la ginnastica e lo sport. Vengono concessi sussidi particolarmente per la formazione dei monitori, campo in cui è anche necessario intensificare gli sforzi.

Orbene, i mezzi finanziari delle federazioni, delle associazoni e delle società sono limitati. La legge permetterà di concedere sussidi, allargando però la cerchia dei beneficiari. Tornerà anche necessario appoggiare direttamente determinate iniziative recenti, di grande valore, come lo sport per tutti, la ginnastica per le persone anziane, lo sport per gli invalidi e lo sport nelle università che, per i nostri studenti, riveste grande importanza.

Anche per lo sport, la ricerca scientifica è indispensabile se si desidera una sana evoluzione, specialmente se esso deve servire, in larga misura, a promuovere la salute e l'educazione. Soltanto lavori di modeste proporzioni

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sono stati intrapresi finora nel nostro Paese. La fondazione, or fan tre anni, dell'Istituto di ricerca della Scuola federale di ginnastica e sport rappresenta certamente un primo passo importante. L'organizzazione dell'istituto deve tuttavia essere ancorata a disposizioni legali. Il suo compito consisterà nel promuovere i lavori scientifici e nel coordinare gli sforzi intrapresi in detto settore in modo da trame i massimi vantaggi.

La condizione essenziale di un'attività sportiva sistematica risiede in un'infrastnittura appropriata. Durante questi urtimi decenni, i Cantoni, i Comuni e le associazioni hanno devoluto somme importanti per la costruzione d'impianti adeguati, ma il fabbisogno è lungi dall'essere coperto. Sono i Cantoni, sovrani nell'insegnamento, che sono incaricati di approntare le attrezzature indispensabili all'educazione fisica scolastica. In considerazione dei principi applicabili alla ripartizione degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni e delle spese suppletive cui la Confederazione dovrà far fronte, non è possibile prevedere una modificazione radicale dell'ordinamento attuale. Ci si propone tuttavia di appoggiare la costruzione d'impianti di ginnastica e di sport d'importanza regionale e nazionale, nell'intento di costituire così dei punti d'attrazione.

Si tratta infine di precisare, nella legge, le attribuzioni della scuola e quelle della Commissione federale di ginnastica e sport che funge da organo tecnico di vigilanza.

A questo punto, ci si può chiedere quale dipartimento debba essere competente, in avvenire, nel campo della ginnastica e dello sport. Per ragioni storiche, questa competenza spettava finora al Dipartimento militare federale. Il problema merita tuttavia di essere riesaminato, in considerazione della nuova meta che ci siamo prefissi. Se si considerano i rapporti che la ginnastica e lo sport hanno nella nostra società moderna con la pedagogia, la sociologia e la salute, la competenza, in questo settore, dovrebbe logicamente spettare al Dipartimento federale dell'interno.

Quale sarà il momento opportuno per un siffatto cambiamento? Al problema deve essere rivolta tutta l'attenzione dovuta, poiché si deve tener conto delle necessità di ordine pratico e delle esigenze dell'organizzazione. Orbene, i lavori in corso per una revisione totale della legge
sull'organizzazione dell'amministrazione federale sono quasi ultimati. La commissione peritale, incaricata di elaborare un progetto al riguardo, prevede pure di subordinare la Scuola federale di ginnastica e sport al Dipartimento federale dell'interno.

Anche noi siamo di questo avviso. Tuttavia, siccome importa che la soluzione sia equilibrata, semplice e ineccepibile quanto all'organizzazione, la subordinazione della scuola al Dipartimento dell'interno e, in generale, il trapasso a questo dipartimento delle competenze della Confederazione nel campo della ginnastica e dello sport dovrebbero avere effetto non prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'organizzazione dell'amministrazione federale.

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Non sarà certamente facile sciogliere le relazioni multiple che vincolano la Scuola federale di ginnastica e sport al Dipartimento militare federale.

Pensiamo, in particolare, alla protezione concessa dall'assicurazione militare, all'amministrazione, alla manutenzione, alla spedizione e alla ripresa del materiale depositato presso gli arsenali, al servizio di contabilità e di controllo di cui è incaricato il Commissariato centrale di guerra, alla collaborazione con il centro di calcolo del Dipartimento militare per l'uso di dati e di statistiche, ecc. Tutte questioni che dovranno essere nuovamente regolate in caso di cambiamento di dipartimento. I relativi lavori preparatori richiederanno parecchio tempo e dovranno essere eseguiti di concerto con il Dipartimento federale dell'interno.

2. Gli avvisi espressi Diverse cerehie hanno già espresso il loro parere quando il disegno di legge era in preparazione a cura della Commissione federale di ginnastica e sport. Questa commissione è composta di rappresentanti dei dipartimenti militari e dei dipartimenti della pubblica istruzione cantonali, delle università e delle associazioni. Inoltre, commissioni di studio comprendenti rappresentanti delle organizzazioni competenti sono state incaricate di redigere certi capitoli. Così facendo, i problemi tecnici hanno potuto essere discussi e messi a punto nel tempo voluto.

I Cantoni, i partiti politici, le università, le associazioni di ginnastica e sport e le organizzazioni giovanili, in tutto 162 istituzioni, sono state consultate nel mese di dicembre 1970 sul disegno di legge. Tutti i Cantoni, sei partiti politici, trentasei associazioni ginnico-sportive, diciassette organizzazioni giovanili, tredici altre istituzioni, tre direzioni di corsi universitari per la formazione dei maestri di ginnastica e di sport e due ordini dei medici hanno espresso il loro avviso. Le proposte e i desideri presentati nelle risposte ricevute possono essere riassunti come segue, nell'ordine della loro importanza numerica, tecnica e politica: a. aiuto ai Cantoni, in particolare a quelli finanziariamente deboli, per l'approntamento degli impianti e delle attrezzature necessari all'educazione fisica nella scuola. Promovimento della costruzione d'impianti di sport d'interesse nazionale, regionale e cantonale; b. trapasso delle
attribuzioni per tutte le questioni inerenti alla ginnastica e allo sport dal Dipartimento militare al Dipartimento dell'interno e, conseguentemente, subordinazione della Scuola federale di ginnastica e sport a questo dipartimento; e. rinuncia alla disposizione che permette la pratica dello sport facoltativo soltanto a partire dal quarto anno di scuola; d. introduzione, sul piano federale, dell'obbligo per gli apprendisti di praticare lo sport;

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f.

g.

h.

abbassamento del limite d'età per la partecipazione a Gioventù e Sport; aiuto allo sport universitario; aiuto alle università per la ricerca scientifica nel campo dello sport; rinuncia alle espressioni che si riferiscono al servizio militare o all'allenamento per assolvere questo servizio; i. diverse proposte isolate.

Il disegno di legge è stato approvato, in via di principio, dalla maggior parte delle cerehie interessate. Molte proposte e suggerimenti di miglioramento, specialmente quelli menzionati alle lettere e, f, g sono stati presi in considerazione. Per i motivi indicati, la Confederazione non può avere il compito di appoggiare direttamente i Cantoni e i Comuni nella costruzione d'impianti di sport. Il cambiamento di dipartimento è previsto anche da noi.

L'abbassamento dell'età minima a dieci anni per la partecipazione a Gioventù e Sport, particolarmente proposto dalle associazioni che si occupano di sport di competizione, non è giustificato se si vuole rimanere fedeli alla concezione generale della legge. Gioventù e Sport deve intervenire, di norma, a scuola elementare ultimata; è previsto un solo anno di transizione, ossia l'ultimo dell'obbligo scolastico. Quanto allo sport per apprendisti, la cui importanza è incontestata, fanno stato le prescrizioni federali sulla formazione professionale; i Cantoni possono tuttavia renderlo obbligatorio. Considerata la portata di questo provvedimento, sembra indicato procedere gradatamente alla sua introduzione.

3. Commento del disegno di legge Articolo 1 - Scopo L'ambito del promovimento è stato volutamente concepito in modo molto ampio. Lo scopo è di promuovere l'educazione fisica nell'interesse di una gioventù vigorosa, della salute pubblica e delle attitudini fisiche. Ai nostri tempi, si tratta di un problema di vitale importanza.

Articolo 2 - Educazione fisica nella scuola II carattere obbligatorio di questo insegnamento sarà esteso a tutti gli allievi, maschi e femmine. Il numero di lezioni settimanali sarà stabilito nell'ordinanza di esecuzione, per ragioni di flessibilità. Sono previste tre ore.

Articolo 3 - Sport scolastico facoltativo La Confederazione assumerà la metà delle indennità pagate ai monitori.

Non sono previsti altri contributi, per esempio sussidi per l'equipaggiamento delle palestre o siffatte spese.

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Articolo 4 - Personale insegnante Per la formazione del personale insegnante e il perfezionamento delle sue conoscenze è ripreso l'ordinamento attuale. Si mira innanzi tutto a coordinare i metodi ai diversi gradi.

Articolo 5 - Vigilanza dell'educazione fisica nella scuola L'articolo precisa la ripartizione. delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Sebbene il disegno di legge non modifichi la struttura attuale, questa precisazione è stata chiesta dalla grande maggioranza dei Cantoni.

Articolo 6 - Gioventù e Sport I principi su cui è fondato il movimento Gioventù e Sport sono definiti in quattro capoversi e cioè, lo scopo e l'età dei partecipanti, il carattere facoltativo, la direzione e l'organizzazione, la collaborazione delle organizzazioni.

Articolo 7 - Monitori di Gioventù e Sport Finora, i monitori sono stati istruiti esclusivamente dalla Confederasione e dai Cantoni. Dato il numero elevato di discipline sportive previsto dal nuovo ordinamento, in avvenire risulterà necessaria anche la collaborazione delle associazioni.

Articolo 8 - Prestazioni della Confederazione per «Gioventù e Sport» In principio, le spese di Gioventù e Sport saranno .addossate alla Confederazione, come è stato finora il caso per l'istruzione preparatoria. In questo articolo vengono inoltre menzionate le misure di promovimento, come la protezione con l'assicurazione, gli esami medico-sportivi, la riduzione tariffaria per i trasporti, il prestito del materiale. Le prestazioni federali menzionate in questo articolo erano già concesse all'istruzione preparatoria. Di questi vantaggi fruiranno, in avvenire, anche le ragazze.

Articolo 9 - Associazioni civili di ginnastica e sport e altre organizzazioni sportive Oltre all'appoggio concesso all'organizzazione dei corsi e alla formazione dei monitori, il disegno di legge menziona l'aiuto che la Scuola federale di ginnastica e sport accorda già attualmente mettendo a disposizione i maestri di sport e la collaborazione tecnica che essa presta alla formazione dei monitori capi delle, associazioni.

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Articolo 10 - Lavori scientifici La Commissione federale di ginnastica e sport o il gruppo di periti da essa designato si occuperà del coordinamento necessario.

Articolo 11 - Attrezzature ginniche e sportive; centri regionali I centri di cui si tratta serviranno innanzi tutto alla formazione e al perfezionamento dei quadri e dei nuovi elementi. Per centro regionale s'intendono le attrezzature prese in consegna da più Cantoni. La Confederazione non potrà invece appoggiare, nel quadro della futura legge, gli impianti approntati a scopi commerciali o turistici. Il sussidio federale sarà determinato dai crediti stanziati e non potrà in alcun caso essere superiore all'importo messo a disposizione dai beneficiari o da terzi. E' riservato l'ampliamento della Scuola federale di ginnastica e sport. La pertinente proposta dovrà essere presentata dalla Commissione federale di ginnastica e sport che provvederà al coordinamento di tutte le aspirazioni aventi lo stesso scopo e all'applicazione delle soluzioni d'interesse nazionale.

Articolo 12 - Scuola federale di ginnastica e sport Si tratta di dare una base legale ai compiti spettanti alla scuola.

Articolo 13 - Commissione federale di ginnastica e sport La commissione, composta dei rappresentanti dei Cantoni, delle scuole, delle associazioni e della ricerca scientifica è un organo tecnico della Confederazione. Si occupa di compiti di vigilanza, di consultazione e di coordinamento. Si evita così il sorgere di una burocrazia sportiva che, nel nostro paese, sarebbe indesiderabile.

Articolo 14 - Modificazione di disposizioni legislative Le persone che partecipano all'istruzione preparatoria ginnica e sportiva sono assicurate contro gli infortuni e le malattie dall'assicurazione militare. Transitoriamente, questa protezione è stata estesa a tutti quelli che partecipano ai corsi di prova di Gioventù e Sport, poiché sarebbe stato inammissibile escludere i giovani dall'assicurazione o non concedere la stessa protezione ai ragazzi e alle ragazze, in età di seguire questi corsi.

Questa misura transitoria deve essere ora legalmente ratificata. Mettere al beneficio dell'assicurazione militare tutti i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport significa, per la Confederazione, scegliere la soluzione più adatta e meno gravosa.

Le persone che partecipano ai corsi federali
per monitori dell'istruzione preparatoria ricevono un'indennità prelevata dal fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (art. 1 cpv. 3

519 della legge). Questa facilitazione deve essere concessa anche al personale insegnante di Gioventù e Sport, siccome questo movimento, che si fonda su una partecipazione facoltativa, deve poter disporre di personale qualificato il cui reclutamento sarà certamente più agevole se potrà beneficiare dell'indennità per perdita di guadagno. Consultato al proposito, il comitato dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ha approvato l'innovazione.

Con l'entrata in vigore della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport, gli articoli 102 e 103 della legge federale del 12 aprile 1907 concernente l'organizzazione militare, articoli che trattano la preparazione fisica dei giovani per il servizio militare, non avranno più valore. La disposizione che stabilisce l'organizzazione di un esame delle attitudini fisiche in occasione del reclutamento (art. 103 cpv. 2) deve tuttavia essere mantenuta.

Siccome si tratta di una prescrizione che interessa il capitolo del reclutamento, figurerà, in avvenire, al capoverso 3 dell'articolo 4 di detta legge.

Articolo 15 - Entrata in vigore, esecuzione e controllo E' chiaro che la Confederazione avrà un diritto di controllo sull'impiego dei sussidi ch'essa concederà.

IV. Ripercussioni quanto al personale e alle finanze 1. Ripercussioni finanziarie Le spese per il promovimento della ginnastica e dello sport figurano nel bilancio di previsione della Scuola federale di ginnastica e sport. Per il 1971, esso è di 11 milioni di franchi. Circa due terzi di questa somma sono devoluti all'istruzione preparatoria ginnica e sportiva e ai sussidi federali concessi alle associazioni, nonché al perfezionamento delle conoscenze dei preposti all'educazione fisica nella scuola. Nel messaggio concernente l'articolo costituzionale si è precisato che, dopo l'entrata in vigore della nuova legge, le spese saranno raddoppiate o addirittura triplicate rispetto a quelle che figurano attualmente nel bilancio di previsione della Scuola federale di ginnastica e sport.

Il piano finanziario a media scadenza prevede le spese della Confederazione come segue: 19 milioni nel 1972, 25 milioni nel 1973, 30 milioni nel 1974, 33 milioni nel 1975 e 34 milioni nel 1976. In questi importi non sono compresi i sussidi per la costruzione d'impianti di gynnastica e di sport.

Dette spese possono essere difficilmente valutate e sono soggette a fluttuazioni. L'ammontare dei sussidi dipenderà infatti dai progetti presentati nella misura in cui essi risulteranno conformi alle condizioni indicate. In media, le

520 spese suppletorie che ne risulteranno Saranno di due a tre milioni l'anno.

L'ammontare dei contributi annuali potrà differire in dipendenza dei progetti presentati.

2. Ripercussioni quanto al personale La Scuola federale di ginnastica e sport ha un effettivo di circa 100 funzionari e impiegati, compresi i maestri di ginnastica e sport e il personale scientifico. Questo effettivo basta appena per assolvere i compiti cui la scuola deve attendere. A quanto risulta da una pianificazione dettagliata, dovrebbe essere aumentato di un quinto, ossia di venti persone, per poter eseguire i lavori che saranno assegnati alla scuola dalla futura legge.

V. Costituzionalità La costituzionalità delia presente legge risulta dall'articolo 27 quinquies della Costituzione federale.

Fondandoci su quanto precede, ci pregiamo d'invitarvi ad adottare il disegno di legge federale allegato.

Vogliate gradire onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 1° settembre 1971.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Gnagi II cancelliere delà Confederazione: Huber

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(Disegno)

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 quinquies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 1971 *>, decreta: I. Scopo

Art. l La presente legge mira a promuovere la ginnastica e lo sport nell'interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche. A questo scopo la Confederazione: a. emana prescrizioni concernenti l'educazione fisica nelle scuole; b. dirige il movimento Gioventù e Sport e ne assume la maggior parte delle spese; e. sostiene le associazioni ginniche e sportive, nonché altre organizzazioni che s'occupano di sport; d. promuove la ricerca scientifica nello sport; e. sussidia la costruzione d'impianti di ginnastica e di sport; /. gestisce una scuola di ginnastica e sport; g. nomina una commissione di ginnastica e sport.

II. Educazione fisica nella scuola Art. 2

Insegnamento obbligatorio 1

1 Cantoni provvedono affinchè sia impartito un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport nella scuola.

D FF 1971II 509

522 2

L'educazione fisica è obbligatoria nelle scuole elementari e medie nonché nelle scuole magistrali ed in quelle superiori di magistero.

3

Nelle scuole di formazione professionale valgono le pertinenti prescrizioni federali e cantonali.

Art. 3

Sport scolastico facoltativo 1

La Confederazione promuove l'attività sportiva facoltativa esercitata sotto la responsabilità della scuola, oltre all'insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport.

2 La Confederazione assume, fino a concorrenza di un importo massimo da essa stabilito, la metà delle indennità pagate ai monitori, a condizione che il Cantone, il Comune o la scuola assuma l'altra metà. I Cantoni fissano l'ammontare dell'indennità.

Art. 4

Formazione del personale insegnante 1

La Confederazione promuove, disciplina e coordina la formazione degli insegnanti di ginnastica e sport, nonché il perfezionamento delle loro conoscenze.

2

L'istruzione viene impartita a. nelle scuole magistrali ed in quelle superiori di magistero; b. nei corsi presso le università, completati dai corsi della Scuola federale di ginnastica e sport; 3

Le conoscenze vengono perfezionate: a. in corsi centrali e in riunioni organizzati dalle associazioni designate · dalla Confederazione; b. in corsi cantonali e in esercizi delle società cantonali dei maestri di ginnastica.

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione sopporta le spese dei corsi e delle riunioni da essa ordinati, nonché la metà delle spese dei corsi cantonali e degli esercizi delle società cantonali dei maestri di ginnastica.

Art. 5

Vigilanza 1 2

La vigilanza dell'educazione fisica nella scuola spetta ai Cantoni.

La Confederazione esercita l'alta vigilanza su la ginnastica e lo sport nella scuola.

523 3

I Cantoni mandano periodicamente alla Confederazione un rapporto su l'educazione fisica nella scuola, l'insegnamento specializzato nelle scuole magistrali, nelle scuole superiori di magistero e nelle università, come anche sulla costruzione d'impianti sportivi.

lu. Gioventù e sport Art. 6

Disposizioni generali 1

Gioventù e Sport si prefigge di perfezionare l'allenamento sportivo dei giovani, tra il quattordicesimo ed il ventesimo anno d'età, nonché di educarli ad un modo di vita sano.

2

La partecipazione a Gioventù e Sport è facoltativa.

3

1 Cantoni organizzano Gioventù e Sport sotto la direzione della Confederazione e in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni interessate.

4

Tutte le organizzazioni nazionali che dispongono di monitori riconosciuti possono collaborare a Gioventù e Sport.

Art. 7

Formazione dei monitori La Confederazione ed i Cantoni formano i monitori, d'intesa con le associazioni di ginnastica e sport.

Art. 8

Prestazioni della Confederazione 1

Le spese per «Gioventù e Sport» sono assunte dalla Confederazione; i Cantoni partecipano finanziariamente. Il Consiglio federale stabilisce i limiti delle prestazioni federali.

2 II Consiglio federale designa le attività di cui è responsabile la Confederazione e i partecipanti assicurati presso l'Assicurazione militare.

3

La stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile è di spettanza dei Cantoni.

4

1 partecipanti possono sottoporsi gratuitamente ad una visita medicosportiva.

5 I partecipanti fruiscono di tariffe ridotte sulle imprese pubbliche di trasporto della Confederazione e sulle imprese concessionarie.

6

II materiale viene prestato gratuitamente dalla Confederazione.

524 IV. Associazioni civili di ginnastica e sport ed altre organizzazioni sportive

Art. 9 1

La Confederazione appoggia l'Associazione nazionale per l'educazione fisica e le associazioni affiliate che esercitano un'attività conforme allo scopo perseguito dalla legge. Essa stanzia sussidi, collabora alla formazione tecnica dei monitori capi e può mettere a disposizione insegnanti per compiti speciali.

2 La Confederazione può pure appoggiare altri movimenti e organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti e la cui attività persegue lo stesso scopo.

V. Lavori scientifici

Art. 10 1

La Confederazione promuove la ricerca scientifica al servizio della ginnastica e dello sport: a. coordinando i lavori scientifici; b. appoggiando i programmi di ricerca scientifica; e. organizzando inchieste e statistiche sulla pratica dello sport; d. esercendo un istituto di ricerca scientifica presso la Scuola federale di ginnastica e sport.

2

1 lavori scientifici vengono promossi finanziariamente nei limiti dei crediti messi a disposizione dell'Istituto di ricerca della Scuola federale di ginnastica e sport.

VI. Attrezzature ginniche e sportive

Art. 11 1 Cantoni provvedono affinchè le scuole dispongano delle aree, degli attrezzi e degli impianti necessari per l'insegnamento della ginnastica e dello sport, usufruibi pure da Gioventù e Sport e dalle organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti.

1

2 La Confederazione può promuovere, entro i limiti dei crediti stanziati, l'approntamento d'impianti per l'istruzione sportiva, d'importanza nazionale e regionale. La concessione di un sussidio federale è subordinata a una prestazione almeno equivalente dei Cantoni e delle organizzazioni interessati; i Cantoni possono chiedere una partecipazione finanziaria ai Comuni.

525 3 L'ammontare del sussidio è determinato dall'importanza dell'impianto, dal costo dell'opera e dalla capacità finanziaria del beneficiario.

4

1 sussidi federali indebitamente riscossi potranno essere ripetuti. Ciò vale anche per ogni mutamento di scopo.

VD. Scuola federale di ginnastica e sport

Art. 12 1

La Scuola federale di ginnastica e sport assolve i compiti che spettano alla Confederazione in virtù delle disposizioni che promuovono la ginnastica e lo sport.

2

Essa è centro d'istruzione e di corsi per la formazione dei quadri.

3

Essa amministra un istituto per la ricerca scientifica nello sport, cui spettano anche compiti di assistenza medica.

4

La scuola dirige, in particolare, il movimento Gioventù e Sport e gli esami delle attitudini fisiche al reclutamento, appoggia lo sviluppo dell'educazione fisica con un servizio d'informazione, di consultazione e di documentazione ed eseguisce i compiti di carattere tecnico e amministrativo per la Commissione federale di ginnastica e sport.

Vili. Commissione federale di ginnastica e sport

Art. 13 1

La Commissione federale di ginnastica e sport, composta di rappresentanti dei Cantoni e delle scuole, delle associazioni e della ricerca scientifica, è l'ente tecnico della Confederazione per le questioni relative all'attività ginnico-sportiva. Essa è consultata prima di ogni decisione importante.

2

La Commissione esercita la vigilanza sulla Scuola federale di ginnastica e sport e su Gioventù e Sport.

3

II Consiglio federale può delegare alla commissione l'alta vigilanza sull'educazione fisica nella scuola e su la formazione e il perfezionamento delle conoscenze del personale preposto a questo insegnamento.

4

La commissione propone la concessione di sussidi intesi a promuovere la ginnastica e lo sport e accerta che i fondi siano razionalmente utilizzati.

5

La commissione coordina i lavori scientifici nel settore dello sport.

526 IX. Disposizioni finali

Art. 14 Modificazioni di disposizioni legislative \. La legge federale del 20 settembre 19491' sull'assicurazione militare è modificata come segue: Art. l cpv. l n.2 e cpv. 2 n. 4 (nuovo) 2. Chiunque prenda parte all'istruzione tecnica premilitare, in quanto questa attività è coperta dall'assicurazione militare in forza di una decisione del Consiglio federale; 4. Chiunque partecipa a'Gioventù e Sport, in quanto questa attività è coperta dall'assicurazione militare in forza di una decisione del Consiglio federale.

2. La legge federale del 25 settembre 1952 2 > sull'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. l cpv. 3 1 partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport, giusta l'articolo 7 della legge sulla ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l'articolo 104 dell'organizzazione militare, sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.

3

3. La legge federale del 12 aprile 1907 3) concernente l'organizzazione militare è modificata come segue: Art. 4 cpv. 3 (nuovo) 3 Al reclutamento, i reclutandi sostengono l'esame di attitudine fisica.

Art. 102 e 103 Abrogati

Art. 15 Entrata in vigore ed esecuzione 1 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.

3 La Confederazione può controllare l'impiego dei sussidi federali concessi ai Cantoni e ad altri beneficiari.

D RU 1949 1705,1964 245 2) RU 1952 1050 3) CS 5 4

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il promovimento della ginnastica e dello sport (Del 1° settembre 1971)

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1971

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