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Termine d'opposizione: 24 giugno 1971

Legge federale concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo # S T #

(Del 18 marzo 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31Ms capoverso 2 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1970 a) , decreta: Art. l

Princìpio 1

La Società cooperativa fiduciaria del ricamo la cui sede è a San Gallo (detta qui di seguito «società») è una società cooperativa di diritto pubblico giusta l'articolo 829 del Codice delle obbligazioni.

2 La Confederazione sostiene la società con una partecipazione al capitale sociale e con una collaborazione amministrativa.

Art. 2 Compiti della società 1

Allo scopo di promuovere l'industria del ricamo la società svolge segnatamente i compiti seguenti: a. consulenza in materia d'economia aziendale e giudizio sulla situazione economica di singole aziende o di tutto un gruppo d'aziende; b. collaborazione nel caso di fusione o trasformazione d'aziende nonché di liquidazioni o chiusure d'aziende non più vitali; e. promozione della ricerca, della razionalizzazione e del progresso tecnico; d. promozione della formazione di nuove leve e del perfezionamento professionale; i> FF 1970 II SOI

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e. mantenimento e promozione della pace del lavoro nell'industria del ricamo; /. amministrazione degli enti d'aiuto dell'industria del ricamo.

2 La società può assumersi ulteriori compiti per il bene dell'industria del ricamo.

Art. 3 Organizzazione ed attività della società 1

L'organizzazione e l'attività della società sono disciplinate dettagliatamente negli statuti. Gli statuti e le modificazioni degli stessi devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

2

II numero di voti di cui dispone un membro all'Assemblea generale è pari al numero di quote sociali possedute.

3

L'elezione del presidente dell'amministrazione deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica. Lo stesso Dipartimento designa i rappresentanti della Confederazione nell'amministrazione della società.

4 In. quanto la presente legge o gli statuti della Società non dispongano altrimenti, sono applicabili gli articoli del Codice delle obbligazioni sulle società cooperative di diritto privato.

Art. 4 Capitale sociale II capitale sociale ammonta almeno a 200000 franchi, di cui 100000 franchi sono procurati dalla Confederazione ed almeno 100000 franchi da Cantoni, enti e altri interessati. Il valore nominale delle quote sociali è di 100 franchi.

Art. 5 Spese amministrative Gli oneri amministrativi e le spese particolari della società vanno a carico dei Cantoni ed enti interessati. Essi sono assunti giusta una chiave prestabilita negli.statuti.

Art. 6 Esenzione dalle imposte 1

La società va esente dalle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Le quote sociali emesse dalla società non sono sottoposte al diritto di bollo federale.

2

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Art. 7 Sorveglianza 1

La società è sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Essa presenta ogni anno al Dipartimento un rapporto sull'esercizio trascorso.

2

Nel rimanente, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso cura che i fondi della società siano impiegati secondo le prescrizioni.

Art. 8 Scioglimento 1

La società non può essere sciolta senza il consenso del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

2

In caso di scioglimento, essa paga dapprima i debiti e rimborsa, fino al loro valore nominale, le quote sociali. Un eventuale saldo attivo deve essere impiegato, sotto il controllo del Dipartimento federale dell'economia pubblica, per altre misure di promovimento dell'industria del ricamo.

Art. 9

Modificazione del decreto federale sul fondo di solidarietà II decreto federale del 23 giugno 19481' su l'organizzazione del fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta è completato come segue: Art. 2 cpv. 3 (nuovo) «3 II fondo può partecipare al capitale sociale della società cooperativa fiduciaria del ricamo e stanziare sussidi alla stessa per l'esecuzione dei compiti prestabiliti, qualora la situazione finanziaria della società cooperativa fiduciaria del ricamo lo esigesse».

Art. 10

Procedura di ricorso 1

Le assegnazioni pecuniarie in applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono oggetto di decisioni della società ricorribili, in prima istanza, innanzi al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

2

La procedura in merito alle decisioni della società, ai ricorsi presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica e alle decisioni di quest'ulD R U 1948 1111-934.23 Foglio Federale 1971, Voi. I

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372 timo, è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa e l'organizzazione giudiziaria.

3

La società può pure ricorrere contro le decisioni prese dal Dipartimento federale dell'economia pubblica giusta gli articoli 3, 7 e 8 della presente legge.

Art. 11 Disposizioni finali 1

II Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge dopo che il capitale sociale sia stato completamente sottoscritto.

2

11 decreto fedrale del 26 marzo 19471' concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dei ricami nonché il decreto federale del 16 marzo 19622) sul finanziamento della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 marzo 1971.

Il presidente: Weber H segretario: Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 marzo 1971.

Il presidente: Theus II segretario: Sauvant

II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 marzo 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber Data della pubblicazione: 26 marzo 1971.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1971.

1) CS 10 494 -934.222 2> RU 1962 865 - 934.223

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Legge federale concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo (Del 18 marzo 1971)

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26.03.1971

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