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11073 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla proroga del decreto federale concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (Del 3 novembre 1971)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, II decreto federale del 29 settembre 1966 concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (RU 7967 35) ha una validità di sei anni ed è in vigore fino al 31 dicembre 1972. Per i motivi che seguono riteniamo che, a decorrere dal 1° gennaio 1973, il decreto federale debba essere prorogato di dieci anni, vale a dire fino al 31 dicembre 1982.

Prospetto umiliare Ancorché la validità del precitato decreto federale del 29 settembre 1966 scada, come s'è detto, alla fine del 1972, i compiti della Società cooperativa, nel settore della politica agricolo-commerciale ed in quello dell'approvvigionamento, permangono di grande importanza, onde è impensabile rinunciarvi. Conseguentemente, la validità del decreto dev'essere prorogata, anche a' sensi del decreto federale sui provvedimenti d'economia estera (attualmente in fase di progetto), di dieci anni, vale a dire sino al 31 dicembre 1982. Del resto, nessun parere, espresso nel quadro della procedura di consultazione preparlamentare, ha revocato in dubbio il mantenimento della Società cooperativa e quindi la necessità d'una proroga del decreto che ne costituisce la base normativa.

I compiti della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi sono stati descritti dettagliatamente nel messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale inerente alla proroga della validità del decreto federale concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi del 4 marzo 1966 (FF 1966 I 309). Da allora, il campo d'attività della Cooperativa non ha subito mutamenti. Come finora, la Cooperativa, oltre alla collaborazione nell'attuazione dei programmi di politica commerciale, deve

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svolgere dei compiti di politica agraria e d'approvvigionamento. Altre funzioni le derivano dall'ordinamento sui cereali e sugli alcoli.

Durante le deliberazioni sul decreto federale relativo alla proroga del 29 settembre 1966, tuttora in vigore, venne notoriamente risollevata la questione del mantenimento del contingentamento d'importazione per i foraggi.

Il decreto federale fu concepito in modo da poter raggiungere il suo scopo in ambedue i casi, vale a dire con o senza contingentamento dell'importazione. Questo adattamento del decreto federale inteso a raggiungere una duplice finalità richiese un emendamento dei capoversi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto federale del 17 dicembre 1952 (RU 1953 1307) relativo alla Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi, prevedendovi anche il caso della non applicazione del contingentamento.

Agli inizi del 1968, U Dipartimento federale dell'economia pubblica, considerata la situazione nel settore agrario, decideva che il contingentamento dovesse essere mantenuto. In pari tempo esso disponeva che fosse intrapresa immediatamente una revisione del contingentamento. La Cooperativa ha eseguito questo mandato ed ha sottoposto all'assemblea generale straordinaria del 9 luglio 1969 le relative proposte di modifica degli statuti, adottate a grande maggioranza e ratificate dal Consiglio federale il 23 dicembre 1969. Per il nuovo computo dei contingenti individuali vennero applicati dei criteri che tenevano maggiormente conto dell'effettiva attività commerciale delle ditte nel settore dell'importazione. Perciò, nella determinazione dei contingenti, vennero presi in considerazione, fra l'altro, lo sfruttamento d'assegnazioni anteriori, il numero di clienti di un importatore, l'acquisto di mercé sul mercato indigeno e la mediazione nelle vendite di transito. Con questo ci si proponeva di prevenire un'indesiderata stasi strutturale di questo settore economico e di tener conto, nella più larga misura possibile, delle mutate condizioni. Uno degli effetti principali di questa revisione degli statuti consiste appunto nel fatto che la parte di contingente attribuita ai sindacati delle cooperative agricole rispetto al contingente globale della Cooperativa svizzera ha subito un importante aumento, dovuto appunto alla -loro posizione realmente acquisita (mediante
compere) sul mercato svizzero dei prodotti foraggeri.

Riteniamo superfluo entrare nuovamente, col presente messaggio, nei dettagli dell'annosa controversia circa il mantenimento o la soppressione del contingentamento dei prodotti foraggeri. È invece opportuno sottolineare in modo particolare che, indipendentemente dalla questione del contingentamento, i compiti spettanti alla Cooperativa permangono tanto importanti da risultare, per ora e nel prossimo futuro, irrinunciabili. Nel precitato messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale del 4 marzo 1966, i compiti assegnati alla Cooperativa furono esposti analiticamente: ricapitolandoli, ricordiamo che in primo luogo si è fatto leva sull'aspetto politico-economico del problema. È stato in particolare rilevato che oc-

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corre lasciare aperta la possibilità di sfruttare, dal punto di vista della politica commerciale, i nostri acquisti di prodotti foraggeri di determinate provenienze, e cioè venne posto l'accento sull'opportunità di non menomare lo spazio di manovra della nostra politica commerciale. Abbiamo in seguito accennato alle funzioni che la Cooperativa deve svolgere nel settore agrario, segnatamente alla riscossione dei soprapprezzi, al ritiro del grano indigeno immacinabile e alla collaborazione nell'utilizzazione analcolica delle eccedenze di patate (aggiunta ai foraggi concentrati). Infine venne rammentato che la Cooperativa, su mandato del Delegato alla difesa nazionale economica, deve sorvegliare l'adempimento dei contratti di scorte obbligatorie.

Le considerazioni d'allora sono tuttora ed integralmente valide, per cui ci vediamo indotti a proporre nuovamente la proroga del decreto federale del 17 dicembre 1952 sulla Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi, già prorogato a tre riprese, l'ultima volta nella versione del decreto federale del 29 settembre 1966. Se la Cooperativa venisse sciolta, i suoi compiti dovrebbero essere assunti da un altro organo, presumibilmente da un ufficio pubblico, col conseguente ampliamento dell'apparato amministrativo palesemente in contrasto con il collaudato principio della coamministrazione e della corresponsabilità delle cerehie economiche interessate, per tacer poi del fatto che finora, da diversi decenni, la Cooperativa ha svolto in modo assolutamente irreprensibile e corretto i compiti affidatile.

La validità dei decreti federali sulla Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi era limitata finora da tre a sei anni. Poiché, come esposto più sopra, si prevede di dover usufruire anche nei prossimi anni dei servizi della Cooperativa, ci sembra opportuno che stavolta la durata di proroga venga adattata al progetto di decreto federale sulle misure d'economia estera. Di conseguenza, la validità del decreto federale sulla Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi del 17 dicembre 1952, nella versione del decreto federale del 29 settembre 1966, dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 1982. Ben inteso, niente si oppone allo scioglimento anticipato della Cooperativa, qualora -- contrariamente alle previsioni -- le circostanze lo richiedessero o lo rendessero auspicabile.

II

Conformemente all'articolo 32 della Costituzione federale, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha sottoposto il disegno del decreto di proroga ai Cantoni ed alle associazioni interessate. I Governi dei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Svitto, Soprasselva, Sottoselva, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello esterno, S. Gallo, Grigioni, Turgovia, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra si dichiarano d'accordo con il disegno senza alcuna riserva. I Governi dei Cantoni di

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Berna e Ticino si sono pure dichiarati d'accordo con la proroga del decreto federale fino al 31 dicembre 1982, ma hanno precisato che la loro approvazione non significa un riconoscimento sine die del vigente ordinamento dei contingentamenti. Due Governi cantonali, Basilea Città e Basilea Campagna, senza negare il loro accordo, criticano il sistema del contingentamento delle importazioni, il quale limita la libertà di commercio ed ostacola la libera concorrenza. Un Governo cantonale non ha risposto, mentre un altro ha rinunciato ad esprimersi in merito.

Fra le associazioni economiche invitate a pronunciarsi in materia, il Direttorio dell'Unione svizzera di commercio e d'industria, l'Unione centrale svizzera delle associazioni padronali, la Federazione svizzera degli importatori e del. commercio all'ingrosso, l'Unione svizzera dei sindacati liberi e la Federazione delle società svizzere degli impiegati hanno approvato senza riserva il disegno. La Lega svizzera dei contadini, l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri, l'Unione sindacale svizzera e l'Associazione svizzera dei sindacati evangelici si dichiarano pure d'accordo con la prevista proroga, ma lasciano comunque intendere che la loro approvazione non va considerata come conferma duratura dell'attuale disciplinamento dei contingenti, oppure lasciano intravedere che accoglierebbero favorevolmente una regolamentazione senza contingenti. Anche la Federazione svizzera dei sindacati cristiani approva la proroga del decreto federale fino al 31 dicembre 1982 e riconosce che la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi è l'organo appropriato per l'esecuzione dei compiti di politica commerciale, agraria e d'approvvigionamento affidatile. Essa esprime comunque l'opinione che sarebbe auspicabile dare la preferenza ad un sistema d'importazione senza contingenti e che perciò a lungo termine la politica inerente i prodotti foraggeri dovrebbe tendere verso una liberalizzazione dell'attuale disciplinamento. Un atteggiamento particolarmente critico è assunto dall'Associazione svizzera dei fabbricanti di foraggi che, come sezione dell'Unione svizzera delle arti e dei mestieri, si è pure pronunciata sul problema del prolungamento. Essa propone l'abolizione dei contingentamenti dei prodotti foraggeri, oppure una nuova revisione degli stessi qualora
dovessero essere mantenuti per motivi di politica agraria o commerciale. Inoltre, essa suggerisce una proroga del decreto federale di soli sei anni, considerati i rapidi cambiamenti delle condizioni economiche.

Ili

Dal procedimento di consultazione effettuato si deduce che nessuno contesta la necessità di mantenere attiva la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi e, per riflesso, la proroga del decreto federale scadente alla fine del 1972. Inoltre, in numerose risposte venne messa in rilievo la gestione corretta e conforme agli scopi della Cooperativa. In alcuni

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casi si è criticato il sistema dei contingenti. Nel capitolo I abbiamo citato i motivi che hanno indotto a suo tempo il Dipartimento federale dell'economa pubblica a mantenere per ora il contingentamento delle importazioni ed a ordinare la revisione dei contingenti. Abbiamo pure esposto che il problema del contingentamento non è rilevante nel presente contesto, perché attualmente non si può assolutamente rinunciare -- con o senza contingentamento -- all'attuazione dei compiti affidati alla Cooperativa.

Richiamiamo inoltre l'attenzione sul messaggio del Consiglio federale all' Assemblea federale in appoggio ad un disegno di decreto federale sulle misure d'economia estera del 3 novembre 1971, nel quale, alla cifra 232.1 («il monopolio d'importazione per determinati prodotti foraggeri») viene spiegato perché la scelta del momento attuale per sopprimere il contingentamento dei prodotti foraggeri -- che rappresentano un elemento della nostra politica agraria d'importazione -- risulti alquanto inopportuna. Contrariamente all'opinione dell'Associazione svizzera dei fabbricanti di foraggi, riteniamo inoltre che la revisione dei contingenti effettuata nel 1969 sia molto confacente allo scopo poiché ha portato ad un notevole allentamento dei contingentamenti d'importazione, indipendentemente dal fatto che, conformemente al disegno di decreto, i contingenti individuali -- qualora il contingentamento fosse mantenuto -- dovranno venire riveduti periodicamente anche in futuro ed adattati ai mutamenti sostanziali della situazione.

Considerata la situazione di fatto espostavi, vi proponiamo di accettare l'allegato disegno di decreto: La base costituzionale, in merito alla quale ci siamo espressi dettagliatamente nel nostro messaggio del 5 agosto 1952 rimane immutata. Il decreto federale si basa perciò sugli articoli 28, 29 e 31 Ms capoverso 3 lettere b ed e della Costituzione federale.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra massima considerazione.

Berna, 3 novembre 1971.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Gnägi II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 19711), decreta:

Art. l II decreto federale del 17 dicembre 19522) concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi è prorogato sino al 31 dicembre 1982.

Art. 2 1

II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

2

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18743) concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

D FF 1971 II 923 2> RU 1953 1307 - 916.112.218 3) CS l 168 - 162.2

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SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

#ST#

Dell'll ottobre 1971

Messaggio concernente la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Uri, Glarona, Soletta, Appenzello interno, Argovia e Ginevra II messaggio presenta un disegno di decreto inteso al conferimento della garanzia federale alle Costituzioni dei Cantoni di Zurigo, Uri, Glarona, Soletta, Appenzello interno, Argovia e Ginevra.

Le modificazioni costituzionali hanno come oggetto: -- nel Cantone di Zurigo, un nuovo disciplinamento del referendum finanziario e degli attributi finanziari del Gran Consiglio; -- nel Cantone di Uri, un nuovo disciplinamento in materia di strade; -- nel Canton Glarona, un nuovo disciplinamento del diritto di voto, la proroga del periodo amministrativo, una nuova regolamentazione del diritto applicabile alle autorità e ai funzionari e infine la introduzione del diritto di voto e di eleggibilità della donna in materia cantonale e comunale; -- nel Canton Soletta, l'introduzione del diritto di voto ed eleggibilità della donna in materia cantonale; -- nel Cantone di Appenzello interno, l'autorizzazione alle parrocchie ed ai Comuni scolastici di introdurre il diritto di voto a l'elettorato femminile; -- nel Cantone d'Argovia, delle modifiche relative ad una nuova legge edilizia; -- nel Canton Ginevra, la modificazione dell'organizzazione dei servizi industriali della città.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla proroga del decreto federale concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (Del 3 novembre 1971)

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19.11.1971

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