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Foglio Federale Berna, 16 aprile 1971

Anno LIV

Volume I

N° 15 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.--, semestrale fr. 16.--, Estero fr. 37.-- con a legata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10837 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la politica commerciale della Svizzera rispetto ai Paesi in via di sviluppo e segnatamente la partecipazione della Svizzera al sistema generale di preferenze tariffali # S T #

(Del 24 marzo 1971) Onorevoli signori presidente e consiglieri, Con il presente messaggio, ci pregiamo di chiedervi l'autorizzazione d'accordare preferenze tariffali ai Paesi in via di sviluppo.

Introduzione I provvedimenti che intendiamo applicare s'iscrivono nel quadro del sistema generale di preferenze che i Paesi industrializzati hanno convenuto d'istituire a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tali preferenze sono destinate a completare i provvedimenti di politica commerciale che avete approvato negli ultimi anni e che perseguono lo scopo di agevolare ai Paesi in via di sviluppo la partecipazione al commercio internazionale.

Il presente messaggio ci fornisce lo spunto per descrivere l'importanza della politica commerciale nel quadro degli sforzi complessivi a favore dello sviluppo economico e sociale del terzo mondo, come già rilevammo nel nostro messaggio del 25 gennaio 1971 concernente l'aiuto economico e f'nanziario ai Paesi in via di sviluppo e segnatamente l'apertura di un credito quadro per l'aiuto finanziario.

La parte generale del messaggio (cap. I a IV) evidenzia l'importanza del commercio nell'incremento economico dei Paesi in via di sviluppo Foglio Federale 1971, Voi. I

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ed illustra le misure di politica commerciale, adottate a favore di detti Paesi, sia a livello internazionale, sia dalla Svizzera. Essa comprende inoltre una breve analisi della recente evoluzione degli scambi dei Paesi in via di sviluppo. Nei capitoli V - VII, esponiamo per contro la genesi del sistema generale di preferenze, la sua elaborazione e le modalità d'applicazione, come anche il metodo che intendiamo introdurre in questo contesto.

I. Importanza del commercio per l'incremento economico dei Paesi in via di sviluppo Secondo quanto è stato convenuto a livello internazionale, il sistema generale di preferenze persegue il triplice scopo di aumentare gli introiti d'esportazione dei Paesi in via di svluppo, di promuovere la loro industrializzazione e di accelerare,il ritmo del loro sviluppo economico. Queste finalità stanno alla base di qualsiasi misura di politica commerciale presa a favore dei Paesi in via di sviluppo. Ci sembra pertanto indicato di esaminare in questa parte introduttiva, -- l'importanza degli introiti d'esportazione, rispetto alle altre risorse interne ed esterne, che i Paesi in via di sviluppo possono destinare al promovimento economico e sociale; -- la misura in cui la valorizzazione delle risorse interne dei Paesi in via di sviluppo può essere migliorata mediante un incremento dell'esportazione; -- l'importanza del commercio come mezzo di integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'attività economica internazionale.

a. Introiti dell'esportazione come mezzo di finanziamento del promovimento economico A cagione del debole grado di sviluppo economico, nei Paesi del terzo mondo la necessità d'investimenti si manifesta maggiormente che nei Paesi industrializzati. Tuttavia, una considerevole parte di detti investimenti può essere attuata soltanto mediante l'importazione dei beni che l'industria indigena non è in grado di produrre. Il finanziamento di queste importazioni dovrebbe di norma essere coperto dai ricavi conseguiti mediante l'esportazione di beni e di servizi; orbene, nella maggior parte dei Paesi del terzo mondo, detti ricavi, rispetto al fabbisogno complessivo d'importazione, sono troppo esigui e devono inoltre, in proporzioni variabili secondo i casi, essere utilizzati per l'acquisto di beni di consumo. Ne consegue che questi Paesi sono costretti a ricorrere
ampiamente a risorse finanziarie esterne, in forma di cred'ti d'esportazione, prestiti obbligazionari, investimenti diretta come anche donazioni o prestiti pubblici. Questi mezzi finanziari -- eccettuate le donazioni -- si sono tradotti in altrettanti crediti degli Stati esteri, il cui accumulo, nel corso degli anni, ha provocato il grave indebitamento

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attuale dei Paesi in via di sviluppo. Tali Paesi abbisognano pertanto di ricavi d'esportazione più cospicui per soddisfare le esigenze del servizio dei debiti e per finanziare il loro sviluppo con mezzi propri di maggiore consistenza.

Questa finalità può essere efficacemente perseguita esercitando un influsso, tanto sulle importazioni, quanto sulle esportazioni.

Tenuto conto che la parte prevalente delle importazioni dei Paesi del terzo mondo è presentemente destinata a soddisfare il fabbisogno prioritario di beni d'equipaggiamento e di consumo, le possibilità di ridurre le importazioni sembrano però assai limitate. Inoltre, la politica intesa ad agevolare la sostituzione delle importazioni mediante la produzione nazionale, ancorché presenti vantaggi notevoli per i Paesi in via di sviluppo, può essere attuata soltanto con l'ausilio di rigide barriere commerciali, ciò che provoca tuttavia gravi rischi d'isolamento dell'apparato produttivo dal mercato mondiale. Questa situazione -- segnatamente ove manchi un mercato indigeno di sufficiente capacità -- da origine ad un'utilizzazione irrazionale dei mezzi produttivi interni e provoca l'inadeguatezza della produzione indigena ai livelli di prezzo e di qualità dei mercati, stranieri.

Sul piano delle esportazioni, l'incremento del ricavo in divise può essere realizzato aumentando e stabilizzando i prezzi dei prodotti d'esportazione tradizionali dei Paesi del terzo mondo (prodotti di base). Questi sforzi, -- per quanto utili possano essere -- si urtano nondimeno alla carenza d'elasticità della domanda di taluni prodotti di base, alla concorrenza dei prodotti di sostituzione agricoli o industriali e alle esigenze poste dalla protezione delle agricolture nei Paesi sviluppati. Ne consegue la lentezza del ritmo di progressione delle esportazioni dei prodotti di base (2,4% l'anno, esclusi i prodotti petrolieri, dal 1960 al 1968) rispetto alle esportazioni di articoli manufatti e semilavorati (11,6% all'anno durante lo stesso periodo 1>). A lunga scadenza, la soluzione preconizzata per accrescere il potere d'acquisto esterno dei Paesi in via di sviluppo dovrebbe consistere nell'incremento delle loro esportazioni di detti prodotti, ciò che però presuppone considerevoli sforzi nella diversificazione della produzione indigena. A tale scopo, i Paesi del terzo
mondo dovranno tendere a potenziare la loro infrastruttura economica e sociale e a migliorare il loro apparato di produzione.

Saranno tuttavia necessari considerevoli mezzi finanziari, che in molti casi non potranno essere attinti alla loro esigua capacità economica, cosicché il finanziamento proveniente dall'esterno, mediante mezzi privati e pubblici, assumerà un'importanza decisiva nel processo di sviluppo. Abbiamo illustrato i diversi aspetti del finanziamento per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo nel nostro messaggio suddetto del 25 gennaio 1971.

!> Queste aliquote di progressione concernono nondimeno volumi d'esportazione d'importanza assai differenziata: prodotti di base (senza i prodotti petrolieri): 19,4 miliardi di dollari nel 1968; prodotti manufatti: 9,6 miliardi di dollari nel 1968.

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b. Importanza delle esportazioni per la valorizzazione dei mezzi nazionali di produzione L'importanza esigua dei mercati indigeni nei Paesi del terzo mondo ed il basso livello del reddito medio per abitante costituiscono un ostacolo all'utilizzazione razionale delle risorse nazionali, umane e materiali. Su circa cento Paesi in via di sviluppo, venticinque soltanto hanno una popolazione di più di dieci milioni di abitanti; secondo le valutazioni della Banca mondiale, il reddito annuo medio per abitante di questi Paesi ammontava, nel 1968, a circa 200 dollari, mentre la cifra corrispondente per i Paesi industrializzati ad economia di mercato oscillava fra i 3980 dollari (Stati Uniti) e 1180 dollari (Giappone). I Paesi del terzo mondo dovrebbero pertanto, da un lato, adoperarsi per creare fra di essi mercati più importanti, e dall'altro, approfittare della domanda dinamica dei Paesi industrializzati.

e. Integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'attività economica internazionale Le considerazioni precedenti evidenziano l'importanza decisiva del commercio esterno nel processo di sviluppo economico. Conseguentemente, nonostante il concorso relativamente debole dei Paesi del terzo mondo nel commercio mondiale (vedi capitolo III seguente), è stata dedicata, in questi ultimi anni, una particolare attenzione alla ricerca delle vie e dei mezzi idonei per consentire loro una partecipazione più ampia all'attività economica internazionale. Questi sforzi sono stati stimulati dalla presenza di un numero sempre più elevato di Paesi che, dopo aver ottenuto l'indipendenza, fanno valere direttamente i loro interessi commerciali, per cui è in atto una modificazione progressiva delle forze incidenti sulla formazione delle norme e dei principi disciplinanti il commercio mondiale.

In conclusione, si può constatare che: -- gli introiti d'esportazione costituiscono la fonte di divise più importante per assicurare, a lunga scadenza, il finanziamento dello sviluppo; -- l'attività d'esportazione può essere origine di produzioni, che non potrebbero svilupparsi unicamente grazie alla domanda del mercato indigeno; -- l'accessione all'indipendenza d'un grande numero di Paesi del terzo mondo modifica le forze incidenti sulla formazione delle norme e dei principi del commercio internazionale.

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II Provvedimenti di politica commerciale in favore dei Paesi in via di sviluppo I provvedimenti finora adottati, sul piano internazionale, per assicurare una partecipazione più attiva dei Paesi in via di sviluppo all'attività economica internazionale si fondano essenzialmente sulle tre concezioni seguenti: -- una concezione generale, fondata sulla rinuncia dei Paesi industrializzati ad esigere la reciprocità dai Paesi in via di sviluppo,1) per quanto concerne l'applicazione della clausola della nazione più favorita, l'eliminazione delle restrizioni quantitative e l'organizzazione dei mercati di taluni prodotti di base; --· una concezione preferenziale, procedente dai rapporti economici e politici tradizionali tra determinati Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo; -- una concezione regionale, consistente nella cooperazione e nell'integrazione economica tra i Paesi in via di sviluppo.

a. Concezione generale II trattamento della nazione più favorita è sovente applicato ai Paesi in via di sviluppo, indipendentemente dalla loro appartenenza all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Le riduzioni tariffali convenute nel negoziato Kennedy sono state estese automaticamente anche ai Paesi in via di sviluppo. Inoltre, la maggior parte dei Paesi industrializzati ha abolito i diritti doganali su taluni prodotti d'importazione, interessanti particolarmente i Paesi in via di sviluppo (té, legni tropicali, stoffe tessute a mano, prodotti artigianali, ecc.). Questi provvedimenti particolari non hanno però cagionato un forte incremento delle esportazioni dei prodotti corrispondenti, indubbiamente a causa della relativa inelasticità della domanda.

Salvo talune eccezioni, i Paesi industrializzati non applicano più restrizioni quantitative dell'importazione di prodotti industriali. Nel settore dei tessili, inoltre, l'accordo a lunga scadenza concernente il commercio internazionale dei tessili di cotone, conchiuso nel quadro del GATT nel 1962, prevede una defalcazione progressiva delle limitazioni quantitative negli scambi di detti prodotti.

Circa la metà dei Paesi del terzo mondo conseguono più del 40% dei loro introiti in divise mediante l'esportazione di un solo prodotto di base. Nondimeno, date le caratteristiche del mercato di questi prodotti, D Conformemente alla parte IV, adottata nel 1965, dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT). Detta parte IV concerne il commercio e lo sviluppo.

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le probabilità d'accrescere gli introiti d'esportazione non dipendono unicamente da provvedimenti di natura tariffale; conseguentemente, è data un'importanza prevalente alle misure particolari per regolarizzare i mercati internazionali di taluni di questi prodotti e segnatamente per stabilizzare i loro prezzi a livelli equi e rimunerativi. Queste misure consistono in una combinazione di diversi provvedimenti, come, ad esempio, le consultazioni periodiche tra produttori e importatori, la determinazione di forbici dei prezzi e di contingenti di produzione e d'esportazione, l'istituzione e il finanziamento di scorte compensative e di fondi di diversificazione.

Sussistono presentemente degli accordi internazionali per il caffè, lo zucchero, lo stagno, l'olio d'oliva, il grano, cui sono partecipi, in qualità d'esportatore o d'importatore, i Paesi maggiormente interessati agli scambi internazionali di questi prodotti, cosicché detti accordi sono d'importanza mondiale. Le fibre dure (juta., sisal, kenef, henequen e abaca), il té, i semi oleosi e le materie grasse sono per contro oggetto di accordi ufficiosi.

Da diversi anni sono in corso negoziati per la conclusione di un accordo sul cacao, ostacolati però dalla situazione attuale del mercato internazionale di questo prodotto.

Indipendentemente dai provvedimenti presi nel campo delle dogane e del contingentamento e dalle misure intese ad organizzare i mercati mondiali, il GATT e la CNUCED hanno avviato lavori, percorrendo vie diverse ma perseguendo gli stessi scopi. Tali finalità si estendono, in particolare, ai seguenti campi: -- il promovimento del commercio, vale a dire il sostegno concesso dai Paesi industrializzati, mediante accordi bilaterali o multilaterali (segnatamente per il tramite del Centro internazionale del commercio GATT/ CNUCED) ai Paesi del terzo mondo, per quanto concerne lo studio dei mercati, la commercializzazione ed i metodi di esportazione; -- l'eliminazione delle barriere commerciali di natura non tariffale (amministrative, tecniche, sanitarie, ed altre); -- la modificazione della nomenclatura doganale, ossia l'istituzione di voci doganali speciali, in modo da consentire riduzioni tariffali, sulla base della clausola della nazione più favorita, per i prodotti dei quali i Paesi del terzo mondo sono i principali fornitori.
b. Concezione preferenziale Questa concezione procede dai vincoli particolari tra taluni Paesi industrializzati, da un lato, e un certo numero di Paesi in via di sviluppò, dall'altro1). Gli accordi risultanti consistono generalmente nel manteniD Ad es.: relazioni tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo del Commonwealth, tra le Comunità europee e i loro associati.

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mento dei contatti precedentemente fondati sui rapporti tra territorio metropolitano e territorio dipendente. Nella maggior parte dei casi, essi prevedono non soltanto misure di politica commerciale, ma anche prestazioni a titolo d'aiuto tecnico e finanziario.

Nell'ambito commerciale, gli Stati partecipi s'accordano mutualmente delle preferenze, cosicché i Paesi interessati del terzo mondo beneficiano d'un accesso privilegiato ai mercati di taluni Paesi industrializzati, segnatamente riguardo ai loro prodotti tradizionali d'esportazione. Nel caso di talune merci, il vantaggio è completato mediante provvedimenti di sostegno dei prezzi e determinati obblighi d'acquisto. Dal canto loro, i Paesi industrializzati, partecipi di tali accordi, fruiscono di un accesso preferenziale ai mercati dei Paesi in via di sviluppo.

La reciprocità istituita mediante siffatti accordi preferenziali pone un problema giuridico. Infatti alcune di queste convenzioni sussistono già da lunga data e sono coperte dalle disposizioni generali del GATT. Altre per contro, essendo state presentate al GATT in forma di zone di libero scambio con obblighi reciproci, devono essere riesaminate circa la loro conformità all'articolo XXIV del GATT ·'A È nondimeno lecito chiedersi se detti accordi, che sembrano essere dettati anzitutto dalla volontà degli Stati industriali d'incrementare lo sviluppo economico dei Paesi meno sviluppati, non dovrebbero piuttosto essere considerati secondo i disposti della parte IV dell'Accordo generale relativo al commercio e allo sviluppo.

La parte IV raccomanda infatti ai Paesi industrializzati di non esigere dai Paesi in via di sviluppo la reciprocità per le riduzioni o le eliminazioni dei diritti doganali o d'altri ostacoli al commercio, che avessero convenuto in negoziati commerciali. Il nuovo concetto di non-reciprocità costituisce d'altronde uno dei principi del sistema generalizzato di preferenze.

e. Concezione regionale L'integrazione economica e la cooperazione regionale tra i Paesi in via di sviluppo sono state recentemente inserite nel novero delle finalità a media scadenza di parecchi di essi. Le misure preconizzate concernono, secondo i casi, uno o più aspetti dell'attività economica percui talvolta si limitano al solo campo della liberazione degli scambi reciproci o, per contro, si estendono
ad altri campi, come alla politica finanziaria o monetaria, alla politica industriale e alla politica dell'impiego.

Nel passato, siffatti accordi sono stati conclusi avantutto da Paesi in via di sviluppo, la cui produzione industriale aveva già raggiunto un determinato livello, poiché la limitatezza dei loro mercati nazionali veniva ad ostacolare l'incremento industriale. In tempi recenti, invece gli aci) L'articolo XXIV del GATT concerne le unioni doganali e le zone di libero scambio.

490 cordi regionali sono stati conchiusi da taluni Paesi nell'intento di poter d:sporre di un ambito economico sufficientemente ampio per promuovere efficacemente il loro sviluppo.

Questi provvedimenti regionali meritano d'essere sostenuti, nella misura in cui non istituiscano un protezionismo tale da togliere ai produttori indigeni la possibilità di competere con l'estero. Tale considerazione permane valida anche se dovessero prolungarsi i periodi di transizione necessari alla realizzazione di zone di libero scambio o d'unioni doganali giusta il GATT.

III Misure di politica commerciale adottate dalla Svizzera in favore dei Paesi in via di sviluppo Questi provvedimenti concernono, da un lato, la politica tariffale e, dall'altro, l'organizzazione di taluni mercati di materie prime.

Tutti però s'ispirano alla concezione generale descritta nel capitolo II.

a. Misure concernenti la politica tariffale Conformemente agli accordi conchiusi nel maggio del 1963 dai Ministri del commercio delle Parti contraenti del GATT, abbiamo rinunciato a riscuotere dazi sull'importazione di té, mate e legni tropicali Ancorché la finalità primaria del negoziato Kennedy sia stata quella di promuovere, mediante abbattimenti doganali, gli scambi tra i Paesi industrializzati, sono pure stati intrapresi sforzi per accordare ai Paesi in via di sviluppo, in virtù del trattamento della nazione più favorita, agevolazioni possibilmente ampie per l'esportazione dei loro prodotti. Gli abbattimenti tariffali la cui realizzazione, secondo il programma prestabilito, doveva estendersi gradatamente ad un quinquiennio, sono stati applicati anticipatamente il 1° gennaio 1968 a 116 voci della tariffa doganale, scelte fra quelle che presentano un notevole interesse d'esportazione per i Paesi in via di sviluppo2). Altre merci hanno beneficiato il 1° marzo 1970, per motivi congiunturali, dell'applicazione anticipata degli abbattimenti doganali che, secondo il programma originario, sarebbero dovuti intervenire nel 1970, 1971 e 1972 3> per l'insieme delle voci tariffali costituenti oggetti di concessioni nel quadro del negoziato Kennedy.

»>¨ DGF del 24 dicembre 1963 (RU 1963 1244).

3 Cfr. messaggio del CF del 15 settembre 1967 concernente l'approvazione di accordi conchiusi nell'ambito della sesta conferenza commerciale e tariffale del GATT
(Kennedy Round) (FF 1967 U 457).

·') DGF del 4 febbraio 1970 che anticipa l'applicazione delle aliquote doganali adottale dalla sesta conferenza commerciale e tariffale del GATT (negoziato Kennedy) (RU 1970 137).

491 Nell'aprile del 1970, abbiamo inoltre deciso d'accordare l'esenzione dei diritti doganali all'importazione in Svizzera di taluni manufatti di seta o di borra di seta e di cotone. Questa agevolazione, introdotta parimenti da altri Paesi industrializzati, tende a migliorare l'accesso dei prodotti manufatti tradizionali dei Paesi in via di sviluppo ai mercati dei Paesi industrializzati. Per ottenere l'esenzione dei dazi occorre presentare un certificato d'origine, le cui modalità devono essere convenute tra i Paesi importatori e i Paesi esportatori.

Il pertinente decreto del Consiglio federale è entrato in vigore il 1° luglio 1970 per un periodo di due anni*) ;già presentemente l'India ha fatto uso di questa agevolazione.

b. Limitazioni quantitative II nostro Paese non ha ritenuto necessario aderire all'accordo, a lunga scadenza, concernente il commercio internazionale dei tessili di cotone, poiché la Svizzera non applica il sistema di contingentamento all'importazione di siffatti prodotti.

e. Organizzazione dei mercati dei prodotti di base Considerate le sue esigue dimensioni, il mercato svizzero non può pretendere d'influenzare l'evoluzione del mercato mondiale dei prodotti di base. Dato che le esportazioni di questi prodotti rappresenteranno ancora per lungo tempo la fonte principale degli introiti d'esportazàone dei Paesi in via di sviluppo, abbiamo nondimeno giudicato opportuno di testimoniare l'importanza che assegniamo ai provvedimenti internazionali adottati in questo campo. Per questo motivo la Svizzera ha aderito, nel 1967, all'accordo internazionale sui cereali2) comprendente una convenzione relativa al commercio del grano e una convenzione relativa all'aiuto alimentare, e confermato, nel 1968 3 >, al momento del rinnovo dell'accordo internazionale sul caffè del 1962 4 >, la sua adesione a detto accordo.

Il nostro Paese partecipa inoltre ai negoziati relativi alla conclusione di un accordo internazionale sul cacao, intavolati da diversi anni.

i) DCF del 6 aprile 1970 sull'importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano. (RU 1970 466).

2 > Cfr. messaggio del CF del 5 gennaio 1968 concernente l'approvazione del protocollo di proroga dell'accordo internazionale sul grano del 1962 e l'accordo internazionale sui cereali del 1967 (FF 1968 I 49).

3 > Cfr. messaggio
del CF concernente l'approvazione dell'accordo internazionale del 1968 sul caffè (FF 1968 1913).

*' Cfr. messaggio del CF concernente l'approvazione dell'accordo internazionale del 1962 sul caffè (FF 1964 II 1161).

492 Ancorché finora non ci sia stato possibile di partecipare all'accordo internazionale sullo zucchero del 1968, abbiamo stabilito contatti con il Consiglio internazionale dello zucchero, per tentare di risolvere i problemi risultanti al nostro Paese dalla mancata adesione del MEC a detto accordo, la Comunità che assicura tradizionalmente circa la metà delle nostre importazioni in zucchero. Infatti, l'osservanza delle clausole attuali dell'accordo potrebbe, secondo le circostanze del mercato, costringerci a limitare ed anzi a sospendere qualsiasi importazione in provenienza dai nostri fornitori abituali non membri dell'accordo.

L'esigua importanza del nostro Paese riguardo al mercato dello stagno ed a quello dell'olio d'oliva giustifica invece il motivo per cui la Svizzera non è partecipe degli accordi concernenti questi due prodotti.

d. Promovimento del commercio La riduzione dei diritti doganali e di altre barriere commerciali e la produzione di una gamma vieppiù vasta di beni nei Paesi in via di sviluppo aumentano l'importanza, del promovimento dello smercio e dei provvedimenti che vi si riferiscono. La Svizzera, come la maggior parte dei Paesi industrializzati, sostiene pertanto -- segnatamente per il tramite della Divisione del commercio, del Servizio della cooperazione tecnica e dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale -- i corrispondenti sforzi dei Paesi in via di sviluppo.

L'aiuto del nostro Paese avviene a livello bilaterale, mediante l'invio di periti, l'organizzazione in Svizzera di corsi di formazione per cittadini dei Paesi in via di sviluppo e il finanziamento di studi sul mercato di prodotti interessanti i Paesi del terzo mondo. A livello multilaterale, la Svizzera sostiene in particolare l'attività del centro internazionale del commercio GATT/CNUCED.

IV. Recente evoluzione degli scambi commerciali dei Paesi in via di sviluppo a. La posizione dei Paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale Dal 1960 al 1969, il commercio mondiale è aumentato da 130 miliardi di dollari a circa 270 miliardi di dollari, ciò che corrisponde ad un'aliquota annua media d'aumento dell'8 I diversi gruppi di Paesi -- Paesi industrializzati, Paesi in via di sviluppo, Paesi dell'Est -- non hanno contribuito nella stessa misura all'espansione degli scambi internazionali. Infatti, il tasso d'aumento
annuo medio delle esportazioni è ammontato dal 1960 al 1969 al 9,4% per i Paesi industrializzati, a solo il 6,5% per i Paesi in via di sviluppo e al 7,8% per i Paesi dell'Est.

i> Va osservato che le aliquote d'espansione particolarmente elevate dei Paesi in

via di sviluppo del 1967 - 1968 (9,2%) e del 1968 - 1969 (10,5%) hanno notevolmente contribuito ad aumentare la media.

493 La quota dei divesi gruppi di Paesi al mercato mondiale si è mutata in modo corrispondente. Infatti mentre l'aliquota dei Paesi sviluppati è aumentata, durante il periodo considerato, dal 63,7% al 68,6%, quella dei Paesi in via di sviluppo è diminuita dal 21,5% al 17,9% e quella dei Paesi dell'Est dall 11,7% al 10,8%.

La recessione dell'aliquota dei Paesi in via di sviluppo alle esportazioni mondiali si è avverata nonostante un importante incremento, in cifre assolute, delle loro esportazioni: 49 miliardi di dollari nel 1969 contro 28 miliardi nel 1960.

I Paesi in via di sviluppo, considerati nel loro insieme, continuano nondimeno ad accusare un deficit cronico della loro bilancia commerciale di circa 2 miliardi di dollari l'anno. Questa situazione è la conseguenza del loro elevato fabbisogno di beni d'investimento e di beni di consumo indispensabili, come anche della composizione delle loro esportazioni e delle condizioni generalmente sfavorevoli dei termini di scambio.

Le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo erano infatti composte, nel 1960, per l'85, 4% di prodotti di base e per il 14,6% di prodotti manufatti. Nei 1968 i prodotti di base costituivano pur sempre il 78,1% ed i prodotti manufatti il 21,9% delle esportazioni complessive. Ove si escludano i prodotti petroliferi, l'aliquota delle esportazioni di prodotti di base dei Paesi in via di sviluppo risulta ad essere del 57,4% nel 1960 e del 44,5% nel 1968. Lo spostamento dell'aliquota dei prodotti manufatti e rispettivamente dei prodotti di base nelle esportazioni complessive tra il 1960 e il 1968 non modifica però ancora decisamente la composizione tradizionale delle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Questa situazione deve parimente essere considerata dal profilo della evoluzione dei termini di scambio. Nonostante i provvedimenti internazionali per regolare i mercati, i prezzi dei prodotti di base sono aumentati, in media, soltanto del 4% durante gli anni 1963-1969, mentre durante lo stesso periodo i prezzi dei prodotti manufatti hanno subito un aumento del 10%.

Per questi motivi le misure di politica commerciale, applicate o previste, per incrementare le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo perseguono simultaneamente lo scopo di aumentare gli introiti dell'esportazione dei prodotti di base e di agevolare l'espansione
delle esportazioni di prodotti manufatti e semilavorati di detti Paesi.

b. Scambi della Svizzera con i Paesi in via di sviluppo Mentre è diminuita nel commercio mondiale, l'aliquota dei Paesi in via di sviluppo, nel comercio con la Svizzera (15% circa), non ha mutato dal 1960 al 1969.

494 . Questa stabilità si riscontra tanto per le importazioni (10% delle importazioni complessive) quanto per le esportaz;oni (21% delle esportazioni complessive). In cifre assolute, le nostre importazioni sono aumentate durante il periodo consideratoda 950 milioni a 2,2 miliardi, mentre le esportazioni sono passate da 1,8 miliardi di franchi nel 1960 a circa 4,2 miliardi nel 1961 La nostra bilancia commerciale con i Paesi in via di sviluppo ha quindi costantemente registrato un saldo attivo, che da 833 milioni di franchi nel 1960 ha raggiunto 2 miliardi ne] 1969. Va ancora osservato che un certo numero di prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo giungono in Svizzera dopo aver subito una prima trasformazione nei Paesi industrializzati, per cui non risultano dalle statistiche d'importazione in provenienza dai Paesi in via di sviluppo. Le somme in questione non raggiungono però presumibilmente un'importanza tale da incidere sensibilmente sulla situazione summenzionata.

La composizione dei nostri scambi con i Paesi in via di sviluppo riflette la struttura generale del loro commercio esterno. I prodotti di base ed i prodotti agricoli costituiscono infatti circa P80% delle nostre importazioni mentre nel settore dell'alimentazione rappresentavano il 30% dei beni importati in Svizzera, ossia il 14% del nostro consumo interno. La parte rimanente delle nostre importazioni dai Paesi in via di sviluppo- è costituita, nella misura dell'1%, da macchine ed apparecchii, del 3,5%, da prodotti farmaceutici e chimici e del 12% circa, da tessili2). A loro volta, le esportazioni svizzere verso i Paesi in via di sviluppo si ripartiscono in tre grandi settori: il settore delle macchine (32% circa), il settore dei prodotti farmaceutici e chimici (29%) e il settore dell'industria orologera (23%) 2 ) .Non va dimenticato che i mercati dei Paesi in via di sviluppo assorbono una percentuale considerevole della produzione d'esportazione di taluni rami dell'economia svizzera.

Secondo i continenti i nostri scambi commerciali con i Paesi in via di sviluppo nel 1969 erano ripartiti come segue: 21,7% con i Paesi in via di sviluppo d'Europa, 32,9% con i Paesi d'Asia e d'Oceania, 28,2% con quelli dell'America latina e 17,1% con quelli d'Africa. Contrapposti alle aliquote del 1966 -- per i Paesi, in via di sviluppo d'Europa
(20,7%), d'Asia e d'Oceania (32,8%), d'America latina (31,2%) e d'Africa (15,4%) -- questi dati evidenziano una recessione relativa del nostro commercio esterno con l'America latina, compensata fino a un certo "livello con l'aumento dei nostri scambi con l'Africa. Gli scambi con il Continente nero sono caratterizzati da un forte aumento delle nostre importazioni durante gli anni recentemente trascorsi: l'incremento è stato tale che la bilancia com!' A titolo di confronto le esportazioni della Svizzera verso l'AELS sono pas-.

säte da 1,4 miliardi di franchi circa nel 1960 a 4,1 miliardi nel 1969.

D Media degli anni 1969/1970.

495 marciale della Svizzera con l'Africa risulta deficitaria, contrariamente a quanto avviene per gli altri Paesi in via di sviluppo.

V. Origine del principio delle preferenze generali L'analisi dell'evoluzione nel corso degli ultimi dieci anni del commercio esterno nei Paesi in via di sviluppo dimostra che, nonostante l'incremento particolare delle loro esportazioni nel 1968 e 1969, detti Paesi possono migliorare la struttura tradizionale d'esportazione soltanto ad un ritmo estremamente lento. Indipendentemente dal profilo politico, questa situazione pone un problema economico notevole, visto l'importanza degli introiti d'esportazione nel processo di sviluppo. È significativo costatare, a tale riguardo, che i Paesi in via di sviluppo, le cui esportazioni hanno riscontrato i più forti aumenti negli ultimi anni, registrano pure i saggi maggiori d'incremento economico1). Questa evoluzione dimostra chiaramente quanto sia importante di potenziare le esportazioni dei Paesi del terzo mondo.

Tra i provvedimenti preconizzati, merita una particolare attenzione l'introduzione da parte dei Paesi industrializzati di un sistema generale di preferenze doganali, senza reciprocità e discriminazione, a favore di tutti i Paesi in via di sviluppo.

a. Evoluzione del principio delle preferenze generali La prima raccomandazione presentata a livello internazionale riguardo a preferenze tariffali in favore di qualsiasi Paese in via di sviluppo è menzionata in un rapporto compilato nel 1958 da un gruppo peritale all'intenzione del GATT 2> Secondo detto rapporto, i Paesi industrializzati dovrebbero rinunciare alla protezione delle loro industrie dalle importazioni di articoli manufatti provenienti dai Paesi in via di sviluppo per fornire a questi ultimi la possibilità di potenziare gli introiti d'esportazione.

L'evoluzione di questa idea è caratterizzata da tre fasi distinte: quella dei lavori preliminari del GATT e della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), quella dell'adesione dei Paesi industrializzati al principio delle preferenze generali e infine quella dell'elaborazione del sistema delle preferenze generali.

D I 18 Paesi in via di sviluppo che hanno conseguito il saggio d'incremento più elevato (più del 7%) per il periodo 1960/67 s'identificano con quelli il cui ritmo d'aumento
delle esportazioni durante lo stesso periodo ha superato la media del 10%.

2 > L'evoluzione del commercio internazionale: rapporto compilato da un gruppo peritale (rapporto Haberler) GATT, ottobre 1958.

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aa. Lavori preliminari del GATT e della CNUCED I Paesi in via di sviluppo, coadiuvati da taluni Paesi industrializzati, si sono adoperati dal 1958 in poi a convincere i Paesi industrializzati dei vantaggi presentati dal sistema tariffale preferenziale. Nel 1963 le parti contraenti del GATT convennero di esaminare questo problema, ancorché la loro decisione non implicasse affatto un accordo di principio. Infatti taluni Paesi s'erano opposti ad una simile soluzione, allegando tanto considerazioni di principio, quanto ponderazioni pratiche. Essi facevano infatti valere, da un lato, che la concessione di preferenze doganali costituiva una deroga importante alla clausola della nazione più favorita e, dall'altro, che il negoziato Kennedy si trovava ancora in una fase embrionale. Se condo il parere di questi Stati industrializzati, la volontà di conseguire progressi importanti nella liberazione del mercato mondiale, non doveva essere ostacolata da un'azione simultanea, avente per oggetto pure il livello dei dazi, benché fondata su un concetto essenzialmente diverso. Tuttavia l'idea di tenere maggiormente conto nei futuri rapporti commerciali, tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, della situazione particolare di quest'ultimi è stata realizzata nella parte IV dell'Accordo generale sul commercio e lo sviluppo, adottata nel 1965 (cfr. cap. II).

Mentre l'esame delle preferenze veniva proseguito in seno al GATT, i Paesi in via di sviluppo adirono, a tale riguardo, parimente la prima conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, convocata a Ginevra nel 1964. Nessuna decisione fu però presa quanto al principio delle preferenze, poiché le opposizioni sollevate in seno al GATT erano state mantenute alla CNUCED. Nondimeno, data l'importanza politica di questo problema, fu convenuto di proseguire i lavori nel suddetto consesso.

Tre concetti fondamentali diversi caratterizzavano la posizione dei Paesi industrializzati riguardo al problema delle preferenze. Taluni di essi, come gli Stati Unuiti, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, erano opposti a qualsiasi provvedimento inteso ad istituire nuove deroghe al princuipio della clausola della nazione più favorita. Altri invece, ancorché favorevoli all'idea delle preferenze, ne preconizzavano l'applicazione secondo metodi fondamentalmente
differenti. Il Belgio, la Francia e l'Italia opinavano per la formula nota sotto il nome di «Piano Brasseur», istituente la concessione di preferenze per singoli prodotti, limitate nel tempo e gradatamente regressive quanto all'aliquota. Queste preferenze non dovevano essere concesse unilateralmente, ma negoziate direttamente tra il Paese o il gruppo di Paesi concedenti e il Paese beneficiario, cui d'altronde spettava l'iniziativa dei negoziati e al quale non era chiesta la reciprocità.

II Regno Unito, i Paesi Bassi e taluni altri Paesi caldeggiavano, per contro, una formula di preferenze generali senza reciprocità né discriminazione.

I fautori di preferenze selettive, come quelli di preferenze generali, prevedevano l'applicazione del sistema da loro scelto soltanto a condizione che fosse accettato dai principali Paesi industrializzati.

497 bb. Adesione dei Paesi industrializzati al principio delle preferenze generali.

Su proposta degli Stati Uniti, i Paesi industrializzati convennero nel 1965 di esaminare nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) i rapporti commerciali con i Paesi in via di sviluppo e di definire una linea politica costruttiva e reciprocamente condivisa, per promuovere l'incremento degli introiti d'esportazione dei Paesi sottosviluppati. A tale scopo fu istituito un gruppo limitato di Paesi -- il gruppo dei quattro -- comprendente gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania.

Nonostante posizioni inziali assai divergenti, il gruppo presentò, verso la fine del 1967, un rapporto mediante il quale si proponeva l'istituzione di preferenze tariffali generali a favore dei Paesi in via di sviluppo, restando tuttavia inteso che tali provvedimenti non dovevano costituire degli obblighi contrattuali ma assumere pertanto il carattere d'una decisione autonoma e unilaterale.

Il risultato così conseguito è stato il frutto della concomitanza di diversi fattori: l'accordo dato dai fautori del «Piano Brasseur» al concetto d'un sistema generale di preferenze; la conclusione dei negoziati Kennedy, per cui risultava privo d'oggetto l'argomento secondo il quale dette trattative non dovevano essere perturbate da un'analoga inziativa simultanea; l'impossibilità dei Paesi in via di sviluppo di incrementare, nonostante i pur considerevoli abbattimenti tariffali convenuti tra i Paesi industrializzati, le loro esportazioni in modo corrispondente ai bisogni dello sviluppo.

L'imminente apertura della seconda CNUCED contribuì a coordinare le posizioni dei Paesi membri dell'OCSE, ancorché l'accostamento dei punti di vista sia dovuto essenzialmente ad un ripensamento degli Stati Uniti. Questo mutamento d'opinione fu annunciato nel 1967 a Punta del Este dal Presidente Johnson, durante una conferenza dei Capi di Stato dei Paesi membri dell'Organizzazione degli Stati americani e fu dovuto alla necessità di tener conto del desiderio dei Paesi latino-americani di ottenere preferenze dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi industrializzati.

Preconizzando la formula d'un sistema generale, istituente la concessione da parte di tutti i Paesi industrializzati di preferenze a favore
di ogni Paese in via di sviluppo, gli Stati Uniti evitavano di accentuare gli smembramenti regionali degli scambi tra Paesi industrializzati e in v'a di sviluppo, come sarebbe stato il caso se i vantaggi fossero stati accordati solo ai Paesi latino-americani. Simultaneamente, essi istituivano il fondamento d'una ripartizione equa degli sforzi fra tutti i Paesi industrializzati. Così procedendo, gli Stati Uniti soddisfavano però anche i desideri dei Paesi dell'Amerca-latina che, contrariamente ai Paesi africani ed asiatici, non fruiscono, per la maggior parte, d'un accesso privilegiato sui mercati dei Paesi industrializzati. Infine, gli Stati Uniti consideravano le preferenze generali,

498 tenuto conto del loro carattere non reciproco, uno strumento in grado di contribuire all'eliminazione ' delle preferenze accordate da taluni Paesi in via di sviluppo a taluni Paesi industrializzati.

L'accordo realizzato in seno all'OCSE tra i Paesi concedenti in base al rapporto del gruppo dei quattro è stato origine della posizione di questi Paesi allorquando la CNUCED, nella sua seconda sessione, esaminò il problema delle preferenze.

Durante questa conferenza, tenutasi a Nuova Delhi nel 1968, è stata approvata una risoluzione unanime (risoluzione 21 II), la quale prevedeva segnatamente «l'imminente istituzione di un sistema vicendevolmente accettabile e generale di preferenze, senza reciprocità né discriminazione, di notevole vantaggio per i Paesi in via di sviluppo.

cc. Elaborazione del sistema generale di preferenze I lavori seguirono il loro corso, tanto in seno all'OCSE tra i Paesi sviluppati, quanto alla CNUCED, tra i Paesi concedenti ed i futuri bénéficianti. Nel novembre del 1969, i Paesi membri dell'OCSE consegnarono alla CNUCED, a titolo indicativo e preliminare, una documentazione sul modo previsto per applicare la risoluzione 21 (II). Nel settembre del 1970, i Paesi concedenti presentarono alla CNUCED le proposte che intendevano sottoporre alle loro rispettive autorità legislative per approvazione. Ancorché non fosse stato possibile di fornire dati precisi su tutti gli aspetti del problema, i Paesi membri della CNUCED riconobbero che gli accordi preferenziali preconizzati erano accettabili vicendevolmente, pur essendo del parere che occorreva proseguire le consultazioni periodiche per esaminare in quale misura sarebbe stato possibile migliorare il sistema generale di preferenze e il suo funzionamento.

In questa occasione, i Paesi concedenti espressero la loro ferma intenzione di chiedere senza indugio le rispettive autorizzazioni legislative onde gli accordi preferenziali potessero entrare in vigore ancora durante il 1971. Essi confermarono la loro intenzione anche alla fine dell'ottobre 1970 al momento in cui fu approvata la strategia per il secondo decennio delle Nazioni Unite a favore dello sviluppo.

La concessione di preferenze esige l'autorizzazione delle parti contraenti del GATT, di derogare, per un periodo indeterminato, alle norme di questo accordo.

b. Attitudine
della Svizzera riguardo al principio delle preferenze generali II nostro Paese ha attribuito da sempre un'importanza particolare all'esame di qualsiasi provvedimento di politica commerciale, che fosse in grado di rafforzare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo al commercio mondiale. La Svizzera, tenuto conto dei vantaggi economici sostan-

499 ziali tratti da un'organizzazione degli scambi internazionali, fondata sulla clausola della nazione più favorita, si è adoperata per la ricerca di provvedimenti i quali, ancorché destinati a favorire l'esportazione dei Paesi in via di sviluppo, dovessero permanere conformi a detta clausola. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che M trattamento della nazione più favorita non consentirebbe ai Paesi in via di sviluppo d'accrescere sufficientemente la loro aliquota negli scambi internazionali. Per questo motivo la Svizzera, come qualsiasi altro Paese industrializzato, ha condiviso l'idea di un sistema tariffale particolare in favore dei Paesi in via di sviluppo che consenta a quest'ultimi di trarre maggiori vantaggi dalla divisione internazionale del lavoro.

Durante le consultazioni che condussero all'elaborazione del sistema generale di preferenze, la posizione del nostro Paese è stata determinata tanto dal principio di un'equa ripartizione degli sforzi fra tutti i Paesi industrializzati, quanto dalla preoccupazione di contribuire ad evitare una moltiplicazione dei sistemi di scambi vigenti. Come è previsto attualmente, il sistema generale di preferenze sembra soddisfare questo duplice desiderio.

Esso è inteso ad offrire alle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo possibilità suppletive d'accesso ai mercati dei Paesi industrializzati; va però osservato che ai Paesi in via di sviluppo spetta il compito di valersi effettivamente di detta possibilità. A tale scopo, essi dovranno adottare le disposizioni necessarie per produrre e smerciare beni adeguati alla domanda dei mercati potenziali così istituiti. Occorre, a tale riguardo, evidenziare l'importanza considerevole che assumerà il «clima d'investimento» nei Paesi in via di sviluppo.

Il sistema illustrato, prevedendo che durante un periodo (provvisoriamente stabilito a dieci anni) tutti gli Stati industrializzati accorderanno preferenze a qualsiasi Paese in via di sviluppo, introduce nel commercio internazionale il concetto d'un doppio disciplinamento generale concernente, da un lato, il commercio tra gli Stati industrializzati e, dall'altro, il commercio tra detti Stati ed i Paesi in via di sviluppo. Il duplice disciplinamento entrerà però solo gradatamente nell'uso; in altri termini, esso sarà attuabile nella misura in cui sarà possibile
armonizzare i sistemi esistenti di preferenze reciproche con i sistemi generali di preferenze, mediante l'eliminazione dei vantaggi doganali conferiti da taluni Paesi in via di sviluppo a determinati Paesi industrializzati.

VI. Diverse possibilità d'accordare preferenze generali Prescindendo da ogni realtà economica e politica, la soluzione ideale, per la sua semplicità, consisterebbe nella concessione, da parte di tutti i Paesi industrializzati a tutti i Paesi in via di sviluppo, della franchigia doganale per l'insieme dei prodotti manufatti. In pratica però, i Paesi conFoglio Federale 1971, Voi. I

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cedenti sono stati costretti ad elaborare un sistema che tenga conto delle peculiarità della loro struttura economica, e della composizione dei loro scambi esterni. Ove tutti i prodotti manufatti beneficiassero del trattamento previsto nella risoluzione 21 (II), sorgerebbero precipuamente difficoltà, da un lato, per i settori industriali dove, nonostante la protezione doganale, i Paesi concedenti devono già affrontare una forte pressione competitiva da parte dei Paesi in via di sviluppo e, dall'altro, per il settore alimentare.

Nel settore industriale, il bisogno di protezione della produzione indigena può inizialmente essere garantito da tre tipi di provvedimenti: -- l'esclusione integrale dei prodotti in questione dagli abbattimenti doganali (elenco delle eccezioni); -- la concessione di vantaggi tariffali, ma unicamente per un volume limitato d'importazioni dei prodotti in questione (contingenti tariffali); -- la riduzione limitata dei diritti doganali applicati a detti prodotti.

Nel caso di ulteriori perturbazioni del mercato di un prodotto, sono date le seguenti possibilità: -- La reintroduzione totale o parziale dei diritti doganali (ampliamento dell'elenco delle eccezioni sul fondamento di una clausola di ritiro); -- l'introduzione di un contingente tariffale; -- la subordinazione a determinate condizioni dell'applicazione successiva del sistema preferenziale.

La soluzione, istituente la franchigia doganale, pur escludendo taluni prodotti «sensibili alla concorrenza», parifica già dall'inizio i prodotti dei Paesi in via di sviluppo alle merci indigene dei Paesi industrializzati.

Nondimeno, un siffatto modo di procedere, perché verrebbe indubbiamente completato da una clausola di sicurezza, costituirebbe per i Paesi in via di sviluppo un elemento di costante insicurezza, dato che i vantaggi doganali possono essere sospesi nel caso di perturbazione dei mercati. Per quanto concerne invece i Paesi concedenti, la principale difficoltà di questo metodo consisterebbe nella necessità di determinare, mancando qualsiasi esperienza pratica in materia di preferenze generali, i settori industriali in favore dei quali sarebbe indispensabile il mantenimento d'una protezione doganale dalla competitivita dei Paesi in via di sviluppo.

Il metodo di concessione delle preferenze proposto all'OCSE e alla
CNUCED dagli Stati Uniti trae origine da questa concezione; lo stesso vale per il sistema preconizzato dal Regno Unito. Questi due Paesi hanno in effetti annunciato che prevedono di istituire eccezioni, nel campo della industria tessile; gli Stati Uniti hanno inoltre l'intenzione di escludere le calzature, il petrolio e taluni derivati del petrolio.

La scelta di una soluzione istituente, per taluni prodotti, la franchigia doganale per un determinato volume d'importazione fornisce bensì ai Paesi

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in via di sviluppo la garanzia di poter fruire di preferenze tariffali, ma soltanto per un ammontare annuo predeterminato d'importazioni. Eventuali importazioni suppletive in provenienza dai Paesi in via di sviluppo non sono ovviamente escluse, ma devono sottostare alla riscossione di diritti doganali normali.

Le proposte presentate dalla CEE e dal Giappone s'ispirano a questo principio. Ambedue infatti calcolano i contingenti doganali in modo» che risultino a corrispondere ai volume attuale delle importazioni provenienti dai Paesi beneficiari di preferenze generali, aumentato d'una determinata aliquota (5% per la CEE, 10% per il Giappone) delle importazioni provenienti dal resto del mondo. Questo sistema è inoltre completato da una norma secondo la quale un determinato Paese in via di sviluppo non può utilizzare da solo più del 50% del contingente tariffale di una determinata mercé. La CEE prevede, in taluni casi, di ridurre questa aliquota per certi prodotti, considerati particolarmente «sensibili». , L'applicazione di un sistema fondato su contingenti tariffali esige un apparato amministrativo importante, analogo a quello di, cui dispongono la CEE ed il Giappone. Contrariamente al Giappone, che probabilmente subordinerà tutti i prodotti industriali al controllo contingentano, la CEE prevede d'applicare detto controllo soltanto per i prodotti «sensibili».

La terza possibilità di prevenire le perturbazioni del mercato consiste in una riduzione dei dazi fino ad una determinata aliquota. Questa soluzione consente, secondo la portata delle riduzioni tariffali, d'evitare la introduzione di eccezioni o di limitarle ad un numero ristretto e permette inoltre di ridurre le probabilità di ricorso alla clausola di ritiro.

Il Canada, l'Irlanda e l'Austria si sono fondati su questo metodo per elaborare i loro rispettivi sistemi anche se quest'ultimi constino pure di elementi tratti da altre soluzioni.

Per quanto concerne il settore alimentare, ogni Paese industrializzato è costretto di tener conto dei problemi specifici posti dalla protezione della propria agricoltura. Già dall'inizio risultò pertanto evidente che i Paesi concedenti potevano accordare preferenze soltanto per un numero relativamente ristretto di prodotti alimentari e che la gamma di quest'ultimi sarebbe risultata diversa da un Paese
all'altro. In effetti, tutti i Paesi concedenti eccezion fatta per l'Irlanda) hanno trasmesso all'OCSE e alla CNUCED gli elenchi dei prodotti per i quali prevedono d'accordare preferenze in forma di una riduzione limitata dei dazi o di franchigia doganale. Come era da prevedere, questi elenchi si scostano assai da un Paese all'altro.

Taluni Paesi, ancorché le preferenze generali siano primariamente destinate ai prodotti manufatti, hanno parzialmente incluso nel loro sistema, per ragioni di tecnica doganale, i prodotti di base agricoli e industriali; taluni altri li hanno per contro esclusi. Questo trattamento diffe-

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renziato non cagiona notevoli conseguenze dato che la maggior parte delle materie prime già beneficiano della franchigia doganale all'entrata nei Paesi industrializzati oppure sono gravati soltanto da dazi assai ridotti.

Allo svantaggio apparente, risultante dalle gravi differenze tra i retativi sistemi nei diversi Paesi concedenti, non dev'essere dunque data un'importanza eccessiva. Infatti, anche un sistema uniforme non sarebbe stato in grado, a cagione delle discrepanze nella struttura delle tariffe doganali e delle correnti commerciali, di garantire una ripartizione equa delle prestazioni («Burden-sharing»), quantunque avrebbe sicuramente agevolato la comparazione di queste ultime. Poiché i provvedimenti dei Paesi concedenti più importanti non sono ancora noti in tutti i loro particolari e poiché gli effetti delle preferenze generali possono essere difficilmente valutati, non è stato finora possibile di apprezzare la portata di siffatti provvedimenti in un modo sufficiente per consentire uria comparazione effettiva delle prestazioni .di ciascun Paese. Le consultazioni periodiche in seno all'OCSE fra i Paesi industrializzati perseguono però lo scopo di istituire le basi indispensabili per realizzare l'equilibrio tra le prestazioni reciproche.

Benché i metodi nazionali per la concessione di preferenze si scostino l'uno dall'altro, su un certo numero di elementi esiste un'intesa quasi completa.

Per la loro natura, le preferenze generali devono essere limitate nel tempo, per cui è stato convenuto, a livello internazionale, di stabilirne la durata iniziale a dieci anni. Prima dello scadere del decennio si esaminerà in seno agli organismi competenti, l'opportunità di prorogare o, ove occorra, di modificare il sistema.

Riguardo all'entrata in vigore delle preferenze generali le parti sono giunte ad un accordo in virtù del quale i Governi dei Paesi concedenti si sono dichiarati pronti ad avviare senza indugio le procedure legislative nécessaire per introdurre il sistema delle preferenze ancora durante il 1971.

Un'ampia intesa delle parti è pure stata raggiunta per quanto concerne uno degli aspetti più importanti dell'attuazione pratica delle preferenze, ossia quello dell'attestazione dell'origine. Le consultazioni internazionalii a tale riguardo stanno per esaurirsi; le basi dell'acccordo> sono
illustrate nel capitolo VII seguente.

Se tutti i Paesi concedenti accordassero preferenze ai medesimi Paesi in via di sviluppo, la ripartizione equa degli oneri risulterebbe enormemente agevolata. Mancando validi criteri economici oggettivi per determinare i Paesi beneficiari, i Paesi concedenti hanno tentato di risolvere questo problema lasciando completa libertà a ciascun Paese in via di sviluppo di decidere se intende beneficiare del vantaggio. Ovviamente tutti gli Stati ed i territori considerati Paesi in via di sviluppo hanno presentato una per-

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tinente domanda ai Paesi industrializzati; dato però che la concesssione di preferenze è il risultato di una decisione autonoma, a ciascun Paese concedente è conferita la libertà, in definitiva, di determinare esso stesso l'elenco dei Paesi cui accorderà le preferenze. Potrebbero però insorgere gravi difficoltà per quanto concerne una equa ripartizione degli sforzi, ove si desse il caso che importanti Paesi concedenti determinassero esclusioni tali da incidere considerevolmente sullo sviluppo economico.

VII. Sistema svizzero di preferenze tariffali a. Scelta del sistema Allorché nel 1968 i Paesi concedenti furono invitati a sottoporre proposte concrete riguardo all'elaborazione di un sistema generale di preferenze, la Svizzera giudicò che, per un Paese a merdaio interno relativamente esiguo, l'applicazione di un sistema possibilmente uniforme da parte di tutti i Paesi concedenti fosse auspicabile, poiché non soltanto avrebbe agevolato la ripartizione equa degli oneri fra i Paesi concedenti, ma avrebbe pure ampiamente evitato il rischio di perturbazioni gravi .del mercato svizzero.

La soluzione fondata sulla concessione generale di contingenti tariffali non poteva essere tenuta in considerazione. Infatti, il nostro Paese non dispone dell'apparato amministrativo necessario e l'approntamento di un siffatto apparato risulterebbe sproporzionato rispetto all'importanza materiale delle preferenze generali. Per la Svizzera non sarebbe nemmeno soddisfacente un sistema comportante elenchi d'eccezioni, dato che esso avrebbe costretto le autorità federali e le cerehie economiche interessate a determinare, prima ancora di valutare gli effetti pratici delle preferenze generali, i settori economici suscettivi di protezione contro la competitivita dei Paesi in via di sviluppo. Il passaggio immediato alla franchigia doganale, infine, avrebbe potuto condurre ad un ricorso troppo frequente alla clausola di ritiro e pertanto influire negativamente sulla continuità delle preferenze generali.

Tutte queste ponderazioni indussero il nostro Paese, all'inizio del 1969, a proporre agli altri Paesi concedenti un sistema di preferenze lineare e progressivo, che prevede un abbattimento doganale graduato per tutte le merci industriali. Questo modo di procedere consente di evitare che la scelta di eventuali eccezioni debba
essere fatta innanzi la prima fase, ossia nel momento in cui ancora mancano le esperienze pratiche. Di eventuali rischi di perturbazione del mercato potrà essere tenuto conto nella misura in cui, per i prodotti pertinenti, l'abbattimento doganale non foisse proseguito.

Non appena apparve l'impossibilità di elaborare un sistema uniforme per tutti i Paesi concedenti e dal momento che ciascuno di essi intendeva

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mantenere il proprio, è sorto il problema a sapere fino a che punto ci sarebbe stato consentito di attenerci alla nostra proposta iniziale.

Anche in questo nuovo contesto, il sistema lineare progressivo conserva ogni sua giustificazione. Come già osservammo nel capitolo IV, taluni degli elementi più importanti dei sistemi preconizzati dai Paesi concedenti non sono ancora stati definiti con la voluta precisione. Un procedimento graduato permette quindi di tener conto, per l'attuazione definitiva del nostro sistema, tanto delle prime esperienze pratiche e delle preferenze generali, quanto delle prestazioni effettivamente fornite dagli altri Paesi industrializzati.

Originariamente avevamo previsto una riduzione tariffale scalata su diversi anni. Apparve tuttavia che i Paesi in via di sviluppo attribuivano un significato politico ed economico particolare alla soppressione integrale dei dazi. Inoltre, l'applicazione dell'esenzione doganale divenne uno degli elementi fondamentali del sistema di preferenze scelto da tutti i grandi Paesi concedenti. Tenuto conto di queste circostanze, sembrò opportuno che la Svizzera dovesse parimente perseguire lo scopo di conseguire rapidamente la franchigia doganale, senza nondimeno essere costretta a rinunciare ai vantaggi pratici della progressività testé descritta.

Vi proponiamo quindi una soluzione in due fasi, le cui modalità sono descritte nell'esame delle disposizioni del disegno di decreto federale allegato al presente messaggio.

/>. Commento degli articoli del decreto federale Articolo 1 Tenuto conto, da un lato, delle perplessità esistenti riguardo alle prestazioni effettive degli altri Paesi, concedenti, e, dall'altro, della necessità di assicurare una ripartizione equa degli sforzi, fra tutti i Paesi industrializzati, siamo stati costretti di rinunciare a stabilire nel disegno di decreto federale ogni particolare del sistema svizzero. Secondo detto decreto al Consiglio federale è quindi conferita una competenza generale di adottare i provvedimenti necessari per la partecipazione della Svizzera al sistema generale di preferenze a favore dei Paesi in via di sviluppo. A tale scopo, intendiamo procedere nel modo seguente: come dazi di base sono considerati i dazi indicati nella parte B della tariffa d'uso delle dogane, applicabili il giorno dell'entrata in
vigore del decreto.

Articolo 2, capoverso 1 Con il giorno dell'entrata in vigore delle preferenze è previsto un abbattimento generale del 30% dei dazi. Questa riduzione doganale si estende a tutte le merci del settore industriale, ossia ai prodotti dei capitoli 25 a 99 della tariffa doganale, eccettuati quelli per i quali di dazio fiscale (allegato 1) è avantutto inteso ad alimentare gli introiti pubblici.

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L'esclusione di detti prodotti non è affatto contraria allo scopo delle preferenze generali: infatti, trattasi praticamente soltanto di merci che non sono prodotte nei Paesi in via di sviluppo oppure che soggiaciono negli altri Paesi concedenti a tasse interne estranee al sistema delle preferenze.

Per quanto concerne gli altri capitoli della tariffa doganale (prodotti dell'agricoltura e della pescicoltura), gli abbattimenti doganali verranno applicati inizialmente soltanto alle merci indicate nell'elenco costituente l'allegato 2 del presente messaggio. Anche per questi prodotti la riduzione tariffale sarà generalmente del 30%; tuttavia le merci sottoposte a dazi d'esigua importanza potranno essere importate in franchigia doganale.

Nella compilazione di questo elenco è stato tenuto conto tanto degli interessi d'esportazione dei Paesi in via di sviluppo, quanto della necessità di proteggere la nostra agricoltura contro la competitivita dei prodotti esteri. Riguardo alla concessione di eventuali prestazioni completive, risolveremo a tempo debito, fondandoci sugli stessi criteri.

È nostro intento, dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto federale, di procedere all'attuazione della seconda fase. I dazi verranno allora abrogati per tutti i prodotti dei capitoli 25 a 99 della tariffa doganale cui sarà stata applicata la riduzione tariffale della prima fase, purché tale provvedimento non si riveli, nel frattempo, inattuabile a cagione di difficoltà interne o della necessità di un'equa ripartizione degli sforzi fra i Paesi concedenti. Per siffatti prodotti, verrà mantenuta la preferenza del 30% oppure, ove occorra, sarà accordata una riduzione suppletiva ma limitata dei dazi. Inoltre, la defalcazione dei dazi potrà all'occorrenza essere subordinata a determinate condizioni.

Come già osservammo nel capitolo IV, i Paesi concedenti non hanno ancora determinato i Paesi in via di sviluppo bénéficiant! delle preferenze.

La Svizzera dovrebbe osservare la norma di accordare le preferenze generali a tutti i Paesi del terzo mondo che intendono beneficiarne, ancorché nell'applicazione di detto principio occorra pur sempre tener conto di una giusta ripartizione degli sforzi tra i Paesi concedenti.

L'istituzione di adeguati disposti concernenti il certificato di origine dovrà garantire che delle preferenze
concesse dalla Svizzera beneficeranno soltanto le merci effettivamente prodotte nei Paesi in via di sviluppo.

Mancando tali disposti potrebbe infatti accadere che delle merci originarie dei Paesi industrializzati vengano esportate verso i Paesi in via di sviluppo e poscia reimportate in Svizzera nel quadro del sistema di preferenze.

Per quanto ci concerne, avremmo preferito applicare, nell'ambito del nostro sistema di preferenze generali, le disposizioni sull'origine vigenti nell'AELS; quest'ultime però, essendo state approntate nell'intento di soddisfare le peculiarità degli scambi tra i Paesi membri della zona, potrebbero

506 essere applicate al commercio con i Paesi in via di sviluppo soltanto1 con ampie modificazioni strutturali. La loro applicazione avrebbe inoltre cagionato, non fosse che in Europa, una molteplicità d'ordinamenti sull'origine; una siffatta disparità di sistemi sarebbe contraria non soltanto agli interessi dei Paesi in via di sviluppo, bensì pure agli (interessi dei Paesi concedenti di minore importanza, poiché questi ultimi sarebbero difficilmente in grado d'ottenere da tutti i Paesi del terzo mondo un'applicazione corretta del loro sistema particolare.

All'inizio delle consultazioni internazionali, la Svizzera si è adoperata per favorire l'approntamento di un sistema d'origine possibilmente uniforme per tutti i Paesi concedenti. Tra quest'ultimi, gli Stati che applicano la nomenclatura tariffale di Bruxelles stabilirono di uniformare ampiamente i loro sistemi, utilizzando all'uopo il metodo dell'attestazione d'ori-» gine, applicato dalle Comunità europee agli Stati associati al MEC. Quantunque le consultazioni internazionali a tale riguardo non siano ancora terminate, si può già fin d'ora affermare che tutti i Paesi concedenti dell'Europa occidentale e il Giappone approveranno un sistema d'origine fondato su quello della CEE.

Questo sistema s'ispira al principio secondo cui la mercé deve essere integralmente prodotta nel Paese d'origine o ivi aver subito una trasformazione, sostanziale. Questa trasformazione è normalmente considerata sufficiente, qualora ne consegua un mutamento della voce di tariffa, ossia se il prodotto finito va classificato sotto una voce diversa da quella delle materie prime necessarie per la sua fabbricazione (principio del mutamento della voce tariffale). Sono previste deroghe a tale principio nei casi in cui, ancorché vi sia mutamento di voce doganale, il processo di trasformazione è considerato insufficiente oppure nei quali l'origine è ammessa benché non vi sia stato mutamento di voce tariffale.

I particolari di questa procedura verranno determinati, per il nostro Paese, mediante ordinanze.

Articolo 2, capoverso 2 Nonostante i vantaggi summenzionati del sistema in due fasi, si rivela necessaria una clausola generale di ritiro o di tutela degli interessi commerciali. Questa clausola deve poter essere invocata ove l'applicazione delle preferenze tariffai» eserciti
o minacci d'esercitare, sul traffico delle merci, effetti tali da compromettere gli interessi economici svizzeri essenziali oppure da. perturbare durevolmente il flusso degli scambi. In detti casi, si potrà, per i prodotti pertinenti e finchè le circostanze l'esigono, modificare o sospendere te preferenze oppure adottare qualsiasi altro provvedimento adeguato. La suddetta clausola potrà essere fatta valere dal momento dell'entrata, in vigore del decreto federale e durante tutta la sua validità.

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Articolo 3 Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, capoverso 3, della legge federale sulla tariffa delle dogane svizzere, è previsto di consultare la commissione di periti doganali prima d'introdurre i provvedimenti indicati nell'articolo 2 del decreto federale sulle preferenze. Non s'impone l'Istituzione di una commissione particolare, poiché la commissione di periti doganali è composta dei rappresentanti delle cerehie maggiormente interessate alle questioni di produzione e di importazione e siccome trattasi di questioni che già sono di competenza della suddetta commissione. Prevediamo inoltre, conformemente alla legislazione vigente nel campo della politica commerciale con l'estero, di presentare due volte l'anno un rapporto all'Assemblea federale sulle disposizioni prese in applicazione del previsto decreto federale sulle preferenze.

All'Assemblea federale spetterà poi di decidere se le misure adottate debbano essere mantenute. Per ragione di praticità, abbiamo l'intenzione di associare detto rapporto a quello che vi sarà presentato riguardo ai mutamenti della tariffa d'uso delle dogane del 1959, in virtù dell'articolo 9 della legge sulla tariffa delle dogane.

Articolo 4 Come è indicato nel capitolo VI del presente messaggio, è stato convenuto, a livello internazionale, d'accordare preferenze generali per una durata iniziale di dieci anni. Conseguentemente, la durata di applicazione del decreto federale verrà pure limitata ad un decennio. Tenuto conto delle esperienze fatte e delle consultazioni a livello internazionale, vi presenteremo, ove occorra innanzi la fine del suddetto1 decennio, un messaggio concernente la proroga o la modifica del decreto.

Vi proponiamo pure di mettere in vigore il decreto' federale senza indugio; è però nostro intento di tenere debitamente conto delle date che i Paesi concedenti fisseranno per l'attuazione del loro rispettivo sistema.

e. Ripercussioni finanziarie e amministrative Fondandoci sui dati del 1969, la recessione degli introiti doganali che causerà l'applicazione del sistema di preferenze può essere valutata a dieci milioni di franchi al massimo, durante la prima fase (2 milioni di franchi nel settore agricolo e 8 milioni di franchi nel settore industriale). Qualora l'avvio della seconda fase dovesse condurre alla concessione della franchigia
doganale per l'importazione di qualsiasii prodotto industriale compreso nel sistema svizzero di preferenze (prodotti dei capitoli 25 a 99 della tariffa doganale, eccettuati quelli indicati nell'allegato 1 del presente messaggio), la diminuzione complessiva ammonterebbe al massimo a 26 milioni di

508 franchi, ossia al 2,3% dell'importo complessivo dei dazi non fiscali riscossi dalla Svizzera.

La realizzazione del sistema di preferenze spetterà, costituendo uno dei loro compiti usuali, alla Divisione del commercio del Dipartimento federale della economia pubblica e alla Direzione generale delle dogane.

VITI. Costituzionalità e forma giuridica Conformemente all'articolo 28 della Costituzione federale «i dazi sono di spettanza della Confederazione». Per questo motivo, la concessione di preferenze tariffali, essendo un provvedimento doganale, incombe esclusivamente alla Confederazione.

Contrariamente a .taluni testi legislativi precedenti, fondati sulla competenza della Confederazione in materia doganale, (come la legge federale sulla tariffa delle dogane, la legge federale sulle dogane e il decreto federale concernenti le misure di difesa economica verso l'estero), l'ingresso del decreto federale che vi proponiamo si fonda unicamente sull'articolo 28, e non anche sull'articolo 29 della Costituzione federale. Quest'ultimo stabilisce taluni principi applicabili alla riscossione dei dazi federali e fissa segnatamente che devono essere tassate il più basso possibile, «le materie necessarie per l'industria e per l'agricoltura del Paese», come anche «le cose necessarie alla vita», e che devono invece essere sottoposti a tasse più elevate «gli oggetti di lusso».

Queste disposizioni non disciplinano però la struttura conferibile alla tariffa doganale; infatti, per essere economicamente ben adeguata ed applicabile, una tariffa non può essere fondata unicamente sul primoipio dell'utilizzazione finale delle merci importate. Per le revisioni della tariffa si è quindi sempre tenuto conto anche di considerazioni diverse da quelle indicate all'articolo 29 e segnatamente delle esigenze di politica commerciale e della necessità di proteggere taluni prodotti. La politica concernente lo sviluppo che, secondo la prassi costante delle autorità federali, appartiene ai compiti della Confederazione, è pertanto una delle considerazioni che, oltre ai criteri dell'articolo 29, entra nel quadro costituzionale sui cui si basano le riduzioni tariffali a favore dei Paesi del terzo mondo.

Il disegno di decreto federale riguarda pure la ripartizione della competenza tra gli organi della Confederazione e costituisce dunque una norma di diritto secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge federale sui rapporti fra i Consigli. Esso è dunque sottoposto a referendum. Poiché la sua durata è limitata ad un decennio, occorre conferirgli la forma di decreto di obbligatorietà generale, conformemente all'articolo 6 capoverso 1 della suddetta legge sui rapporti fra i Consigli.

IX. Proposta Visto quanto precede, vi proponiamo, mediante l'approvazione del disegno di decreto federale allegato, di autorizzarci ad accordare preferenze tariffali ai Paesi in via di sviluppo, nel quadro del sistema generale di preferenze a favore di detti Paesi.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 24 marzo 1971 In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Gnägi II cancelliere della Confederazione: Huber

510

(Disegno)

Decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali, nel quadro del sistema generale di preferenze, a favore dei Paesi in via di sviluppo (decreto sulle preferenze tariffali) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 28 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1971 decreta: Art. l II Consiglio federale è autorizzato ad accordare ai Paesi in via di sviluppo delle preferenze generali sui dazi della parte B (tariffa d'importazione) della tariffa d'uso delle dogane del 1959.

Art. 2 II Consiglio federale determina le merci ed i Paesi beneficianti di preferenze tariffali. Esso stabilisce le aliquote d'abbattimento dei dazi come anche, ove occorra, le condizioni alle quali sono ridotti i diritti doganali.

Esso emana le disposizioni concernenti l'attestazione dell'origine.

1

2

Se l'applicazione di preferenze tariffali dovesse esercitare, sul traffico delle merci, effetti che pregiudicano o che minacciano di pregiudicare gli interessi economici svizzeri essenziali, oppure se correnti commerciali siano considerevolmente perturbate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigono, modificare o sospendere le preferenze tariffali oppure adottare qualsiasi altro provvedimento che giudica necessario.

Art. 3 Prima di adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 2, il Consiglio federale consulta la commissione di periti doganali.

1

3

> FF 1971 I 483

511 2 Due volte l'anno, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale sulle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto. L'Assemblea federale decide circa il mantenimento di dette disposizioni.

Art. 4 1

II presente decreto ha effetto per un periodo di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore.

2

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

3

II presente decreto sarà pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

512

Allegato 1 Lista dei prodotti dei capitoli da 25 a 99 della tariffa d'uso delle dogane svizzere, ai quali non sarà applicato il decreto federale sulle preferenze tariffali

Voce di tariffa

Designazione della mercé

a. Prodotti soggetti a dazi fiscali: 2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alte temperature e prodotti assimilati

2709/2710

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, comprese le loro preparazioni

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

2901.12 \ ex 2901.30 / 3706/3707 ex 3819:38

Idrocarburi per motori Pellicole cinematografiche Àlchilideni e alchilarili in miscele, per motori

8406.20/22

Motori a scoppio od a combustione interna, a stantuffi, per automobili

8702

Vetture automobili per il trasporto di persone o di merci

8704/8705

Telai e carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci da 8701 e 8703

8706

Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci da 8701 a 8703

b. Prodoti agricoli:

3501

Caseine, derivati delle caseine, colle di caseina

3502

Ovoalbumina

513 Allegato 2 Lista dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa d'uso delle dogane svizzere, che, alla data dell'entrata in vigore del decreto federate Sulle preferenze tariffali, saranno oggetto di riduzioni daziarie

Voce di tariffa

0301.

20

0302.

ex 10 12 ex 14

0303.

10 20 22 30 40

0501.01 0502.

10 20 30

0503.

10 20 30 32

Designazione della mercé

Pesci, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: - pesci di mare, interi o tagliati, compresi i filetti Pesci, semplicemente salati od in salamoia, secchi od affumicati, in recipienti di: - più di 3 kg: pesci di mare, anguille e salmoni - 3 kg o meno: salmone · altri: pesci di mare e anguille Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dalla loro conchiglia o dal loro guscio), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: - mitili - ostriche - granchiolini di mare (crevettes) .

- gamberi d'acqua dolce e lumache; seppie - altri (astaci, aragoste, granchi di mare, ecc. ) Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e daltri peli per fabbricare spazzole o penneli; cascami di dette setole e peli; - alla rinfusa, anche in mazzi non preparati - in mazzi preparati - in forma di lastre da imbottitura o fissati su supporto di altre materie Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: - alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati - in mazzi preparati - in trecce - arricciati, in forma di lastre da imbottitura o fissati su supporto di altre materie

di Aliquota Aliquota abbassadi dazio mento per i per 100 kg in fase peso lordo Paesi di sviluppo, Fr.

in%.

--.50

2

100

100

10.--

100

20.--

100

10.-- 30.-- 20.-- 5.--

30 30 30 30

70 --

30

100 --

100

1.50 20.--

100 100

30.--

30

1.-- 45.-- 75.--

100 100 100

80.--

30

514

Voce di tariffa

0504.

18 20 0505.01 0506.01 0507.

10 16 20 0508.

10 0509.01

0510.01 0511.01

0512.

10 12

Designazione della mercé

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi od a pezzi, diversi da quelli di pesci: - stomachi e trippe - altri Avanzi di pesci Tendini e nervi; ritagli ed altri cascami simili di pelli non conciate Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche ritagliate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate a scopo di conservazione; polveri e cascami di piume o di parti di piume: - piume da letto e calugine, gregge, non lavate - polveri e cascami di piume o di parti di piume - altri Ossa o nuclei ossei di corna, greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati a forma), acidulati oppure degelatinati; polveri e cascami di dette materie: - polvere di ossa Corna, palchi di cervidi, unghie, zoccoli, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di altri cetacei, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le sbarbature Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato a forma; polveri e cascami di avorio Scaglia di tartaruga (scudi, fogli staccati), greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata a forma; unghioni, ritagli e cascami di tartaruga Corallo e simili, greggi e semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate a forma; polveri e cascami di conchiglie vuote: - frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote - altri

Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.

2.-- 1.--

Aliquota di abbassamento per i Paesi in fase di sviluppo, in%

--.10

100 100 100

--.10

100

3.--

ioo

--.10 50.--

100 100

--.10

100

--.30

100

5.--

100

10.--

100

--.30 10.--

100 100

515

Voce dì tariffa

0513.

10 20 0514.01

ex 0515.01

0704.

ex 10 ex 12

0811.

ex 20

0904.

10 12 0905.01 0906.

10 12 0907.

10 12

Designazione della mercé

Spugne naturali: - gregge o preparate - cascami Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali impiegate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: Sangue in polvere, non atto all'alimentazione umana; uova e lattimi di pesci, salati Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati od evaporati, anche tagliati a pezzi od a fette, oppure triturati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: - non mescolati, in recipienti di: più di 5 kg: funghi, agli, cipolle, pomodori -- 5 kg o meno: funghi, agli, cipolle, pomodori Frutta conservate provvisoriamente (per es.

mediante gas solforoso, o nell'acqua salata, solforosa o con aggiunta di altre sostanze che servono ad assicurare temporaneamente la loro conservazione), ma in tale stato non atte al consumo immediato: - altre: frutta tropicali Pepe (del genere «Piper»); pimenti (dei generi «Capsicum» e «Pimenta»): - non lavorati - lavorati Vaniglia Cannella e fiori di cinnamomo: .

- non lavorati -- lavorati Garofani (antofilli, chiodi e steli): - non lavorati - lavorati

Foglio Federale 1971, Voi. I

di Aliquota Aliquota abbassadi dazio mento per per 100 kg Paesi in fasei peso lordo di sviluppo, Fr.

in%

20 -- 1

100 100

1.50

100

- --.10

100

20.--

100

40.--

100

10.--

30

10.-- 30.-- 75.--

100 100 100

7.50 20.--

100 100.

12.50 50.--

100 100

36

516

Voce di tariffa

0908.

10

12 0909.

10 20 0910.

10 20 30 32 1207.'

ex 20

1301.

10 20 1302.

10 22 30 1303.

10 20 22 52

Designazione della mercé

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: -- non lavorati - lavorati Semi di anice, di anice stellato o badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di ginepro: - semi di cumino e di carvi - altri Timo, lauro, zafferano; altre spezie: - timo e lauro - zafferano - altri: -- non lavorati lavorati Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o per usi insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: - sminuzzati o lavorati meccanicamente in qualsiasi altro modo : altri, diversi dal basilico, dalla borrana, dal rosmarino e dalla salvia Materie prime vegetali per la tinta o per la concia: - non lavorate - lavorate Gommalacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali: - gommalacca - gomme, gommoresine e resine, naturali: altre, diverse dalla gomma arabica , - balsami naturali Succhi ed estratti vegetali; sostanze poetiche, pectinati e pectati; agar- agar ed altre mucillagini ed ispessenti ricavati dai vegetali: - succhi ed estratti vegetali: oppio succo di liquirizia: manna altri sostanze pectiche, pectinati e pectati: pectinati e pectati - agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti ricavati dai vegetali:

di Aliquota Aliquota abbassadi dazio mento per i per 100 kg 5 in fase peso lordo diaesi sviluppo, Fr.

in %

12.50 50.--

100 100

1.50 10.--

100 100

10.-- 80 --

100 100

12.50 50.--

100 100

7.50

100

--.20 --.50

100 100

2--

100

2.--

100 100

20.--

20!--

100 100 100

5.--

100

20.-- J
517

Voce di tariffa

60

64

1401.

10 20 22

1402.

12 22 30

1403.01

1404.01

1405.

10 20

1504.

20

Designazione della mercé

farine di cotiledoni di semi di carrube o di semi di guarea, anche leggermente modificati mediante trattamento chimico al fine di stabilizzare le loro proprietà mucillagginose -- altre Materie vegetali impiegate principalmente per lavori di panieraio o da stuoiaio (vimini, canne palustri, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglie di cereali pulite, imbianchite o tinte, libro della corteccia di tiglio e simili): - vimini - altre: - - gregge scorzate, spaccate, imbianchite, tinte, ecc.

Materie vegetali impiegate principalmente per imbottire (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie: - capoc: pulito, districato, imbianchito, tinto o fissato su supporto di altre materie - altre: arricciate od a torciglione in forma di lastre o falde per l'imbottitura o fissate su supporti di altre materie Materie vegetali impiegate principalmente per la fabbricazione delle scope e delle spazzole (saggina, piassava, trebbia, istle e simili), anche in torciglioni od in fasci Semi duri, granelli, gusci e noci (semi di corozo, di palma-dum e simili), da intaglio Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove: - materiale d'imbottitura in lastre o falde o fissato su supporti di altre materie - altri Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati: - per usi tecnici

Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.

Aliquota di abbassamento per i Paesi in fase di sviluppo, in%

8-- 20.--

100 100

1--

100

--.20

100

1.50.

100

10.--

100

--.75

100

30 --

30

--.50

100

--.20

100

30.-- --.50

30 100

1.--

100

518

Voce di tariffa

1505.

10 12

1506.

ex 40

1507.

ex 44

1508.

10 12 20 1509.01 1510.

20 1511.

10 12 1512.

40 1514.01

1515.

10 20

Designazione della mercé

Grassi di untume di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina - greggi - purificati ' Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di avanzi ecc.:) - per usi tecnici: olio di piedi di bue, grasso di ossa ed olio di ossa Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, purificati o raffinati: - per usi tecnici: -- altri oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, densificati (standolizzati) o altrimenti modificati: - oli, fluidi, ossidati per insufflazione di aria od in qualsiasi altro modo, senza aggiunta di sostanze seccative - olio di soia, epossidato - altri Dégras Acidi grassi industriali e oli acidi di raffinatura, alcoli grassi industriali: - diversi dalla stearina Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose: · - gregge - raffinate, non distillate Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti con qualsiasi altro procedimento, anche raffinati, ma non preparati: - per usi tecnici Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato Cere d'api e di altri insetti, anche artificialmente colorate: - non lavorate - lavorate (imbianchite, colorate ecc.)

Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.

1-- 10.--

AI iquota di abbassamento per i Paesi in fase di sviluppo, in%

100 100

j

100

1.--

100

15.-- . .5.-- 40.-- 1--

100 100 100 100

j

100

j ___ SÌ--

100 100

1.--

100

1.50

100

·3

100 100

1 SÌ-

519

Voce di tariffa

1516.

10 20

1602.

ex 10 1603.01 1604.

10 20 22 24 30 32

1605.

10 20 30 1704.

10 20 1802.01 1803.01

1804.01 1805.01 1902.

20

Designazione della mercé

Cere vegetali, anche artificialmente colorate: - altre (diverse dalla cera di carnauba) non lavorate -- lavorate (imbianchite, colorate ecc.)

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: - a base di fegato d'oca Estratti e sughi di carne Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: - preparazioni e conserve di pesci: filetti di pesci di mare, impanati altre, in recipienti di: più di 3 kg 3 kg o meno: sardelle (pilchards) e aringhe, in salsa di pomodoro; salmone; aringhe marinate altre - caviale ed altre preparazioni simili d'uova di pesci: caviale -- altre preparazioni simili d'uova di pesci Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati: - mitili - granchiolini di mare (crevettes) - altri Prodotti a base di zucchero senza cacao: - sugo di liquirizia non zuccherato, aromatizzato o presentato in pastiglie, bastoncini ecc.

- gomma da masticare Pericarpi, bucce, pellicole e cascami di cacao Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato Grasso di cacao (burro di cacao) e olio di cacao Cacao in polvere, non zuccherato Preparazioni per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici o culinari, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in una proporzione inferiere al 50% in peso: - altre (diverse dalle preparazioni in cui predomina la farina di patate, anche sotto forma di semolino, fiocchi ecc., e preparazioni contenenti latte in polvere)

di Aliquota Aliquota abbassadi dazio mento per i per 100 kg D in fase peso lordo diaesi sviluppo, Fr.

in%

1.50 10.--

100

120.-- 20.--

100 100

--.50

100

2.--

100

10 --

100

20 --

30

120.-- 80.--

100 30

30.-- 20 -- 120 --

30 30 30

15 -- 70.-- ii .

30 30 100

40.--

100

2.50 40.--

100 30

40.--

30

100

520

Voce di tariffa

1904.

20 1905.01

1906.01 1907.

ex 10 ex 2.0

2001.

2.0 2002.

ex 10

ex 12

Designazione della mercé

Tapioca, compresa quella di fecola di patate: - altre, diverse da quella fabbricata con fecola di patate Prodotti a base di cereali, ottenuti mediante soffiatura od abbrustolimento; «riso soffiato '(puffed rice)», «grano in fiocchi (corn-flakes)» e simili Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigillare, paste seccate di farina o di fecola in fogli e prodotti simili Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zucchero, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: - non in imballaggi di vendita: biscotti di mare, pane biscottato (biscottes) e grattatura di pane - in imballaggi di vendita di ogni genere: biscotti di mare, pane biscottato (biscot. tes) e grattatura di pane Legumi, ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero: - frutta frutta tropicali Legumi, ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto né acido acetico: - pomodori, in recipienti di: più di 5 kg: polpe, purè e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, purè e concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi 5 kg o meno: polpe, purè e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e ac-

Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.

Aliquota di abbassamento per i Paesi in fase di sviluppo, in%

2.50

100

25.--

30

40.--

100

5.--

30

35.--

30

30.--

30

13.--

30

521

Voce di tariffa

ex 30 ex 34

2003.

10

2004.

10

2005.

10 20

2006.

10

2101.

10 12 2102.01

Designazione della mercé

qua, anche con aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento - altri, in recipienti di : più di 5 kg: olive -- 5 kg o meno : altri: olive Frutta allo stato congelato, con aggiunta di zucchero: - frutta tropicali Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): - frutta tropicali, scorze di frutta tropicali Purè e paste di frutta, marmellate, gelatine, marmellate solide, ottenuti mediante cottura, con o senza aggiunta di zucchero: - purè di frutta, non zuccherato: di frutta tropicali - altri: di frutta tropicali Frutta diversamente preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o di alcole: - polpe di frutta, non zuccherate: di frutta tropicali Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: - succedanei torrefatti del caffè, interi o spezzettati - altri Estratti od essenze di caffè, di té o di mate; preparazioni a base di detti estratti od essenze: estratti od essenze di caffè; preparazioni a base di detti estratti od essenze estratti od essenze di té o di mate; preparazioni a base di detti estratti od essenze

di Aliquota Aliquota abbassadi dazio mento per per 100 kg *aesi in fasei peso lordo di sviluppo, Fr.

in%

23.--

30

42.--

30

55.--

30

30.--

30

30.--

30

1*7

30

30.--

30

17.--

30

2 Su'--

30 30

270.--

371)

270.--

100

« Corr sponde ad una riduzione dell'aliquota di dazi o da fr. 1 70.-- a fr. 170.-- (aliquota AELS).

522

Voce di tariffa

2103.

10

20 2104.

10 20 2105.01 2107.

16 20 22 26 2201.

10 20 2202.01

Designazione della mercé

Farina di senapa e senapa preparata: - farina di senapa, non mescolata - altra Salse; condimenti composti: - per l'ulteriore lavorazione industriale - altri Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove: - grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e simili - conserve di mais - riso precotto (riso «minuto») - alimenti per bambini Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: - acque minerali, naturali o artificiali, e acque gassose - altre Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, eccettuati i succhi di frutti e di legumi della voce 2007

Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.

5.--

Aliquota di abbassamento per i Paesi in fase di sviluppo, in%

45.--

30 30

10.-- 50.--

100 30

50.--

30

6-- 25 -- 30.-- 50 --

30 30 30

3.--

. 30

--.05

30 100

8.--

30

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la politica commerciale della Svizzera rispetto ai Paesi in via di sviluppo e segnatamente la partecipazione della Svizzera al sistema generale di preferenze tariffali (Del 24 marzo ...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1971

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

15

Cahier Numero Geschäftsnummer

10837

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.04.1971

Date Data Seite

483-522

Page Pagina Ref. No

10 110 237

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