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Termine d'opposizione: 24 giugno 1971

Legge federale che modifica il Codice penale svizzero # S T #

(Del 18 marzo 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19651), decreta: I

II Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 2) è modificato e completato conformemente alle disposizioni seguenti:

2. Responsabilità Persone irresponsabili

'Responsabilità scemata

Dubbio sullo stato mentale dell'imputato

Art. 10 Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Sono riservate le misure previste negli articoli 43 e 44.

Art. Il Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valuntandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66). Sono riservate le misure previste negli articoli 42 a 44 e 100 bis.

Art. 13 L'autorità istruttoria o giudicante ordina l'esame dell'imputato qualora si trovi in dubbio circa la sua responsabilità ov1

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vero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale.

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1 periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato come anche quanto all'opportunità e alle modalità d'esecuzione idi una misura di sicurezza a tenore degli articoli 42 a 44.

Art. 14 a 17 Abrogati Art. 35 La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.

Art. 36 La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima è di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.

Art. 37 1. Le pene di reclusione e di detenzione devono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un'azione educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera.

Il condannato è obbligato al lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione.

2. Le pene di reclusione e di detenzione possono essere scontate nello stesso stabilimento. Quest'ultimo, riservate le disposizioni speciali della presente legge, deve essere separato dagli altri stabilimenti previsti nella legge.

Il condannato che, durante gli ultimi cinque anni prima del reato commesso, non ha scontato né una pena di reclusione né una pena di detenzione superiori a tre mesi e non è mai stato collocato in uno stabilimento conformemente all'articolo 42 o 91 numero 2, è collocato in uno stabilimento per condannati primari. Può essere collocato in un altro stabilimento, qualora sussistano circostanze speciali come pericolo per la collettività, grave pericolo di evasione o di incitamento al reato.

L'autorità competente può collocare eccezionalmente un recidivo in uno stabilimento per condannati primari quando ciò sia opportuno e conforme allo scopo educativo della pena.

Foglio Federale 1971, Voi. I

I. Pene privative della libertà personale Reclusione

Detenzione

Esecuzione delle pene di reclusione e di detenzione

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3. Durante la prima fase dell'esecuzione, il condannato è tenuto in segregazione cellulare. La direzione dello stabilimento, tenuto conto dello stato di salute fisica o mentale del condannato, può prescindere da provvedimento siffatto. Essa può rimettere il condannato alla segregazione anche in un momento successivo, qualora ciò sia richiesto dal suo stato o dallo scopo dell'esecuzione.

Il condannato che ha scontato almeno la metà della pena e, trattandosi di reclusione perpetua, almeno dieci anni e che ha tenuto buona condotta può essere trasferito in uno stabilimento o reparto di stabilimento dove sia concessa maggiore libertà come anche essere occupato fuori del penitenziario.

Queste mitigazioni possono essere concesse anche ad altri condannati, se il loro stato lo esige.

I Cantoni determinano le condizioni e i limiti delle mitigazioni che possono essere consentite progressivamente al condannato.

Art. 37bis (nuovo) Esecuzione di pene di detenzione di breve durata

1. Se, per i suoi reati, il condannato deve scontare una pena di detenzione non superiore a tre mesi, le disposizioni sull'arresto sono applicabili.

Per le pene da eseguire simultaneamente rimane riservato l'articolo 397 bis capoverso 1 lettera a; lo stesso vale per le pene cumulative e le pene suppletive.

2. Se, per effetto del computo del carcere preventivo o per altri motivi, il condannato a una pena di detenzione di lunga durata deve soltanto scontare una pena residua non superiore a tre mesi, l'autorità d'esecuzione decide se dev'essere inviato in uno stabilimento per l'esecuzione delle pene di arresto.

I principi d'esecuzione dell'articolo 37 rimangono, di regola, applicabili per analogia.

3. Il condannato è in ogni caso obbligato al lavoro che gli è assegnato.

Liberazione condizionate

Art. 38 1. Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

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Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente.

L'autorità competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé sodisf atte.

2. L'autorità competente prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3. L'autorità competente può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, la astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente ne ordina il ricollocamento nello.stabilimento.

Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente può prescindere dal ricollocamento.

Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravita, essa può prescindere da provvedimento siffatto.

Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata.

Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100bis, l'esecuzione dev'essere sospesa.

390 L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Arresto

Art. 39 1. La pena dell'arresto è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata massima di tre mesi.

Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il giudice può pronunciare l'arresto invece della detenzione.

2. La pena dell'arresto è scontata in uno stabilimento speciale ma, in ogni caso, in locali che non servono all'esecuzione di altre pene privative della libertà personale o di misure.

3. Il condannato è obbligato al lavoro. Gli è permesso di procurarsi direttamente un lavoro adatto. Se non fa uso di questa facoltà, è tenuto a prestare il lavoro che gli è assegnato.

Se le circostanze lo giustificano, può essere occupato fuori dello stabilimento in un lavoro che gli sarà assegnato.

Interruzione dell'esecuzione Sospensione condizionale della pena

Art. 40 marg.

Art. 41 \. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore ed il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

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2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato.

Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito.

Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.

3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena.

Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravita, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.

In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide parimente se la pena sospesa condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di lieve gravita. Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato la sospensione condizionale della pena.

Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale viene ad aggiungersi l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100lls, l'esecuzione della pena dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

4. Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Cantone in cui è stato reso il giudizio ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

Art. 42 1. Se il delinquente ha già commesso numerosi crimini o delitti intenzionali per i quali fu privato della libertà per-

2. Misure di sicurezza Internamento dei delinquenti abituali

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sonale per un periodo complessivo di almeno due anni con pene di reclusione o di detenzione o con una misura d'educazione al lavoro o, in luogo dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, fu già internato come delinquente abituale e commette, entro cinque anni dalla liberazione definitiva, un nuovo crimine o delitto intenzionale che dimostra la sua tendenza al reato, il giudice, invece dell'esecuzione di una pena di reclusione o di detenzione, può ordinare l'internamento.

Ove occorra, il giudice fa esaminare lo stato mentale dell'internando.

2. L'internamento è subito in uno stabilimento aperto o chiuso, ma, in nessun caso, in uno stabilimento per condannati primari, né in uno stabilimento per l'esecuzione delle pene di arresto, in una casa d'educazione al lavoro o in un asilo per bevitori.

3. L'internato è obbligato al lavoro che gli è assegnato.

Dopo un periodo uguale alla metà della pena, ma al minimo dopo due anni, l'internato che ha tenuto buona condotta può essere occupato fuori dello stabilimento. Questa mitigazione può essere eccezionalmente concessa ad altri condannati, se il loro stato lo esige.

4. L'internato rimane nello stabilimento almeno durante due terzi della pena ma in ogni caso tre anni. È tenuto conto del carcere preventivo computato dal giudice nella pena conformemente all'articolo 69.

Alla fine della durata minima, l'autorità competente ordina la liberazione condizionale per tre anni, se reputa che l'internamento non sia più necessario, e sottopone il liberato al patronato.

Nel caso di ricollocarhento, la durata minima del nuovo internamento è, di regola, cinque anni.

5. Su proposta dell'autorità competente, il giudice può eccezionalmente porre fine all'internamento già prima della scadenza della durata minima di tre anni, se non vi è più motivo per esso e sono già trascorsi due terzi della durata della pena.

Misure per gli anormali mentali

Art. 43 1. Se lo stato mentale della persona che, in relazione con questo suo stato, ha commesso un atto punito dalla legge con la reclusione o con la detenzione esige un trattamento medico o una cura speciale e se si deve presumere che in tal modo si potrà evitare o diminuire il rischio di nuovi reati, il giudice può

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ordinare il collocamento in una casa di salute o di custodia. Il giudice può ordinare un trattamento ambulatorio in quanto l'agente non sia pericoloso per altri.

Se, a causa del suo stato mentale, l'agente mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica, il giudice ne ordina l'internamento in quanto tale misura sia necessaria per prevenire un'ulteriore esposizione a pericolo di altre persone. L'internamento è eseguito in uno stabilimento appropriato.

Il giudice emana la sua decisione in base a una perizia sullo stato fisico e mentale e sulla necessità d'internamento, di trattamento o di cura.

2. In caso d'internamento o di collocamento in una casa di salute o di custodia, il giudice sospende l'esecuzione di una eventuale pena privativa della libertà.

In caso di trattamento ambulatorio, il giudice può sospendere l'esecuzione della pena per tener conto delle esigenze di questo. Egli può allora imporre al condannato determinate norme di condotta conformemente all'articolo 41 numero 2 e, se necessario, sottoporlo al patronato.

3. Quando il trattamento in uno stabilimento è interrotto senza esito positivo, il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire.

Se il trattamento ambulatorio risulta inefficace o pericoloso per altri, ma lo stato mentale dell'agente esige un trattamento medico o una cura particolare, il giudice ordina il collocamento in una casa di salute o di custodia. Se il trattamento in un tale stabilimento non è necessario, il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire.

Invece dell'esecuzione delle pene, il giudice può ordinare un'altra misura di sicurezza, se le condizioni di quest'ultima sono adempiute.

4. L'autorità competente pon fine alla misura, quando la causa della stessa è cessata.

Se la causa della misura non è completamente cessata, l'autorità competente può ordinare la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento o dal trattamento. Essa può sottoporre il liberato al patronato. Il periodo di prova e il patronato sono revocati quando non sono più necessari.

Prima della liberazione, l'autorità competente comunica la sua decisione al giudice.

5. Il giudice, udito il parere di un medico, decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire al mo-

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mento della liberazione dallo stabilimento o dopo la fine del trattamento. Egli può segnatamente prescindere dall'esecuzione, se vi è motivo per temere che la stessa comprometta gravemente l'esito della misura.

La durata della privazione della libertà per esecuzione della misura in uno stabilimento dev'essere computata nella pena sospesa quando la misura venne ordinata.

Comunicando la sua decisione, l'autorità competente dichiara se considera l'esecuzione della pena come pregiudizievole per il liberato.

Art. 44 \. .Se l'agente è alcolizzato e l'atto da lui commesso è in Trattamento degli alcolizzati relazione con questa sua tendenza, il giudice, al fine di prevenire e dei tossicomani inuovi crimini o delitti, può ordinarne il collocamento in un asilo per alcolizzati o, se necessario, in un'altra casa di cura. Il giudice può parimente ordinare un trattamento ambulatorio. L'articolo 43 numero 2 è applicabile per analogia.

Ove occorra, il giudice chiede una perizia sullo stato fisico e mentale e sulla opportunità del trattamento.

2. L'asilo per alcolizzati deve essere separato dagli altri stabilimenti previsti nella legge.

3. Se il condannato è incurabile o se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora date dopo due anni di soggiorno nell'asilo, il giudice, chiesto un rapporto alla direzione dello stabilimento, decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire.

Invece dell'esecuzione della pena, il giudice può ordinare un'altra misura di sicurezza, se le condizioni di quest'ultima sono adempiute.

4. Se l'autorità competente considera guarito il condannato, essa ne decide la liberazione dall'asilo.

L'autorità competente può liberarlo condizionalmente per uno a tre anni e sottoporlo durante questo periodo al patronato.

Prima della liberazione, essa comunica la sua decisione al giudice.

5. Il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione dall'asilo o alla fine del trattamento. Comunicando la sua decisione, l'autorità competente si esprime in proposito. La durata della privazione della libertà per esecuzione della misura in un asilo

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dev'essere computata nella pena sospesa quando la misura venne ordinata.

6. Il presente articolo si applica per analogia ai tossicomani.

L'autorità competente designa lo stabilimento appropriato al trattamento.

Art. 45 1. L'autorità competente esamina d'ufficio se e quando Liberazione condizionale e deve essere ordinata la liberazione condizionale o a titolo di,,a titolo di prova prova.

In riguardo alla liberazione condizionale o per prova da uno stabilimento a tenore dell'articolo 42 o 43, l'autorità competente deve prendere una decisione almeno una volta all'anno e, trattandosi dell'internamento conformemente all'articolo 42, la prima volta alla scadenza della durata minima legale.

Prima della decisione essa deve in ogni caso ascoltare il liberando o il suo rappresentante e chiedere un rapporto alla direzione dello stabilimento.

2. L'autorità competente può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

3. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un delitto, per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente propone al giudice l'esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura.

Se il liberato è condannato a una pena più mite o con sospensione condizionale, l'autorità competente può astenersi dal proporre al giudice l'esecuzione delle pene sospese e prescindere dal ripristino della misura.

Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente propone al giudice l'esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura. Nei casi di lieve gravita, l'autorità competente può astenersi dal proporre l'esecuzione delle pene sospese e prescindere dal ripristino della misura.

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Se prescinde dal ripristino della misura, l'autorità competente può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo dì prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

L'autorità competente può parimente ordinare il ripristino della misura, se lo stato del liberato lo esige.

Nel caso di ripristino dell'esecuzione della misura prevista nell'articolo 44, la nuova durata massima è di due anni. Tuttavia, se la misura è ripristinata più volte, la sua durata complessiva non deve superare i sei anni.

Il presente numero 3 è applicabile per analogia, se fu ordinato un trattamento ambulatorio con sospensione della pena conformemente all'articolo 43 o 44.

4. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

5. L'articolo 40 sull'interruzione della esecuzione è applicabile, in quanto lo permetta lo scopo della misura.

6. Se dalla condanna, dalla decisione di ripristino o dalla interruzione della misura sono trascorsi più di cinque anni, senza che sia stato possibile iniziare o continuare l'esecuzione, il giudice, qualora la misura non sia più necessaria, decide se e fino a qual punto le pene non scontate siano ancora da eseguire.

Per l'internamento, il termine è di dieci anni; in caso di prescrizione della pena anche l'internamento non deve più essere eseguito.

Art. 46 1. In tutti gli stabilimenti uomini e donne saranno tenuti 3. Disposizioni comuni alle pene privative separati.

della libertà personale e alle misure di sicurezza

2. In ogni stabilimento si prenderanno i provvedimenti atti a sodisfare alle esigenze morali, culturali e fisiche dei detenuti e si appronteranno le attrezzature corrispondenti.

3. In una procedura giudiziaria o amministrativa, l'avvocato e l'assistente legale riconosciuto dal diritto cantonale hanno, nei limiti del regolamento interno, il diritto di liberamente visitare il condannato e corrispondere con lui nella misura in cui non vi si oppongano le leggi di procedura federali o cantonali. Nel caso di abuso, la direzione dello stabilimento può, d'intesa con l'autorità competente, negare tale diritto.

La corrispondenza epistolare con le autorità di vigilanza è garantita.

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Art. 47 II patronato è inteso a ricondurre ad onestà di vita le persone che gli sono affidate assistendole e consigliandole, segnatamente procurando loro collocamento e lavoro.

Il patronato sorveglia con discrezione le persone che gli sono affidate, in modo da non compromettere il loro avvenire.

Il patronato deve vigilare affinchè coloro che sono dediti alle bevande alcoliche o agli stupefacenti o che, per il loro stato mentale o fisico, sono predisposti a ricadute siano collocati in un ambiente favorevole e, se necessario, siano controllati da un medico.

Art. 48 n. 1 al. l 1. Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi.

Patronato

Art. 49 n. 3 al. 3 en. 4 Nel caso di commutazione, un giorno di arresto sarà ragguagliato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto non potrà peraltro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto.

4. Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 41 numero 1, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata.

L'articolo 41 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.

La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del Cantone incaricato dell'esecuzione.

Art. 51 1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo da due a dieci anni.

2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.

Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in virtù dell'articolo 42 è ineleggibile per dieci anni.

5. Pene accessorie

Incapacità ad esercitare una carica o un ufficio

398 3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d'internamento, dal giorno della liberazione definitiva.

Art. 52 Abrogato Art. 64 ultimo al. (nuovo) ha tenuto buona condotta, se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.

3. Aggravamento della pena Recidiva

Art. 67 1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena.

L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore dell'articolo 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 100Ms come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore.

2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice,ai principi del diritto svizzero.

Art. 72 n. 2 al. 1 2. La prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione.

Decorrenza

Art. 74 La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale

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della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 75 1. La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Sospensione e interruzione

2. La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata.

In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

Art. 76 Abrogato

Art. 77 Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere mem- Reintegrazione capacità bro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita nella ad esercitare carica o da almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui, dichia- una un ufficio rarlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 80 1. Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio la iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa della libertà personale stabilita dal giudice: venti anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42; quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100 bls ; dieci anni trattandosi dell'arresto o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37 " ls numero 1.

Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza.

Cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale

400

2. Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie.

In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall'esecuzione della pena sono i seguenti: trattandosi della reclusione o dell'internamento, dieci anni; trattandosi della detenizione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bls, cinque . anni; trattandosi dell'arresto o delle pene di detersione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 371>ls numero 1, o della multa come pena principale, due anni.

La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.

Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.

Art. 81 cpv. 1 e 2 1 All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.

2 Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l'articolo 42, la riabilitazione non può avvenire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.

TU. IV Titolo quarto Dei fanciulli e degli adolescenti Capo primo: Dei fanciulli Limiti d'età

Art. 82 1 fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente codice.

1

401 2

Se un fanciullo che ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dalla legge, si applicano le disposizioni seguenti.

Art. 83 L'autorità competente accerta i fatti. Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere, essa compie indagini su la condotta, l'educazione, le condizioni di vita del fanciullo e richiede rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale di lui. Essa può parimente ordinare che il fanciullo sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

Inchiesta

Art. 84 1

Se il fanciullo ha bisogno di misure educative speciali, segnatamente se è difficile, abbandonato od in grave pericolo, l'autorità giudicante ordina l'educazione vigilata, l'affidamento a una famiglia idonea o il collocamento in una casa di educazione.

2 Con l'educazione vigilata, si provvede affinchè al fanciullo siano date le cure, l'educazione e l'istruzione adeguate.

Art. 85 Se lo stato del fanciullo esige un trattamento speciale, in modo particolare se il fanciullo è infermo o debole di mente, cieco, affetto da sordità o logopatia grave od epilettico oppure se il suo sviluppo mentale o morale è gravemente turbato o presenta un ritardo anormale, l'autorità giudicante ordina il trattamento necessario.

2 Questo trattamento può essere ordinato in ogni tempo anche congiuntamente con le misure previste nell'articolo 84.

1

Misure educative

Trattamento speciale

Art. 86 L'autorità giudicante può sostituire un'altra misura a Modificazione delle misure quella ordinata.

2 Dapprima si potrà ordinare che il fanciullo sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

1

Art. 86Us (nuovo) In tutti i casi, l'autorità d'esecuzione vigila sull'educazione e sul trattamento speciale del fanciullo.

1

Esecuzione e fine delie misure

402 2

Quando il fanciullo ha compiuto gli anni quindici, le misure possono, su ordine dell'autorità d'esecuzione, essere eseguite conformemente agli articoli 91 a 94.

3

L'autorità d'esecuzione pon fine alle misure ordinate, quando il loro scopo è stato conseguito, ma al più tardi quando il fanciullo avrà compiuto i vent'anni. Nel caso di collocamento in un istituto, la direzione dello stesso deve essere sentita.

Pene disciplinari

Art. 87 Se il fanciullo non ha bisogno di misure educative né di un trattamento speciale, l'autorità giudicante lo ammonisce o lo obbliga a prestare un lavoro o lo castiga con gli arresti scolastici da una a sei mezze giornate.

1

2

Nei casi poco gravi, l'autorità giudicante può prescindere anche da siffatte pene disciplinari e lasciare la cura di punire il fanciullo a chi esercita la potestà dei genitori.

Rinuncia a qualsiasi misura e pena disciplinare

Art. 88 L'autorità giudicante può prescindere da qualsiasi misura o pena disciplinare se una misura adeguata è già stata presa o il fanciullo è già stato punito, se il fanciullo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, segnatamente se, con propria prestazione, ha riparato il danno nella misura del possibile, ovvero se sono trascorsi tre mesi dal fatto.

Capo secondo: Degli adolescenti

Limiti d'età

Inchiesta

Art. 89 Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dalla legge, si applicano le disposizioni seguenti.

Art. 90 L'autorità competente accerta i fatti. Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere, essa compie indagini su la condotta, l'educazione, le condizioni di vita dell'adolescente e richiede rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale di lui.

Essa può parimente ordinare che l'adolescente sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

Art. 91 1. Se l'adolescente ha bisogno di misure educative speciali, segnatamente se è difficile, abbandonato od in grave pericolo, l'autorità giudicante ordina l'educazione vigilata, l'affidamento a una famiglia idonea o il collocamento in una casa di educazione.

La carcerazione fino a quattordici giorni o la multa può essere cumulata con l'educazione vigilata.

All'adolescente possono essere imposte, in ogni tempo, norme di condotta, segnatamente circa la formazione professionale, il luogo di dimora, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un certo termine.

Con l'educazione vigilata, si provvede affinchè all'adolescente siano date le cure, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale adeguate e affinchè egli lavori regolarmente e impieghi giudiziosamente il tempo libero e il guadagno.

Misure educative

2. Se l'adolescente è particolarmente pervertito o ha commesso un crimine o un delitto grave denotante che è particolarmente pericoloso o difficile, l'autorità giudicante ne ordinerà il collocamento in una casa d'educazione per almeno due anni.

Art. 92 Se lo stato dell'adolescente esige un trattamento speciale, in modo particolare se è infermo o debole di mente, cieco, affetto da sordità o logopatia grave, epilettico, dedito al bere o agli stupefacenti, oppure se il suo sviluppo mentale o morale è gravemente turbato o presenta un ritardo anormale, l'autorità giudicante ordina il trattamento necessario.

2 Questo trattamento può essere ordinato in ogni tempo anche congiuntamente con le misure previste nell'articolo 91.

1

Trattamento speciale

Art. 93 L'autorità giudicante può sostituire un'altra misura a Modificazione delle misure quella ordinata.

1

2 Dapprima si potrà ordinare che l'adolescente sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

Art. 93 Ms (nuovo) In tutti i casi, l'autorità d'esecuzione vigila sull'educazione e sul trattamento speciale dell'adolescente.

1

Foglio Federale 1971, Vol. l

Esecuzione e trasferimento in una casa di educazione al lavoro

404 2

Quando un adolescente è stato collocato in una casa di educazione, l'autorità d'esecuzione può ordinare la continuazione della misura in una casa d'educazione al lavoro, se egli ha compiuto i diciassette anni.

Collocamento in una casa di educazione per adolescenti particolarmente difficili

Art. 93ter (nuovo) Se l'adolescente collocato in una casa di educazione conformemente all'articolo 91 o in una casa di educazione al lavoro conformemente all'articolo 93 bls si palesa straordinariamente difficile, l'autorità d'esecuzione, assunta all'occorrenza una perizia, può collocarlo in un centro terapeutico.

1

2 Se l'adolescente si palesa insopportabile in una casa di educazione e non vi è motivo di collocarlo in un centro terapeutico, l'autorità d'esecuzione può trasferirlo in una casa di rieducazione. Un trasferimento temporaneo può avvenire anche per motivi disciplinari.

Liberzazione condizionale e fine delle altre · misure

Art. 94 1. Se l'adolescente ha passato almeno un anno in uno o più stabilimenti a tenore dell'articolo 91 numero 1, 93 bis capoverso 2 o 93 ter , ma almeno due anni nel caso del collocamento conformemente all'articolo 91 numero 2 e se si deve riconoscere che lo scopo della misura è stato conseguito, l'autorità d'esecuzione, chiesto il parere della direzione dello stabilimento, può liberarlo condizionalmente. Essa stabilisce un periodo di prova da sei mesi a tre anni. Essa sottopone il liberato al patronato. Può imporgli norme di condotta conformemente all'articolo 91 numero 1 capoverso 3.

2. Se, durante il periodo di prova, l'adolescente, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli o abusa in altro modo della libertà, l'autorità d'esecuzione può ammonirlo, imporgli norme di condotta, ricollocarlo in uno stabilimento o proporre all'autorità giudicante di ordinare una nuova misura.

Ove occorra, l'autorità d'esecuzione può prolungare il periodo di prova sino a tre anni al massimo, ma non oltre i ventidue anni di età. Se l'adolescente da liberare condizionalmente era stato collocato in una casa di educazione conformemente all'articolo 91 numero 2, il periodo di prova può essere prolungato sino a cinque anni, ma non oltre i venticinque anni di età.

3. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva. L'autorità d'esecu-

405

zione ordina la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale.

4. L'autorità d'esecuzione pon fine alle altre misure previste nell'articolo 91 numero 1, quando il loro scopo è stato conseguito.

Se tale scopo non è stato conseguito appieno, l'autorità d'esecuzione può liberare condizionalmente l'adolescente o imporgli norme di condotta a tenore dell'articolo 91 numero 1 capoverso 3 e sottoporlo al patronato. Il numero 2 capoverso 1 è applicabile per analogia. Norme di condotta e patronato sono revocati quando non sono più necessari.

5. L'autorità d'esecuzione pon fine al collocamento in una casa di educazione conformemente all'articolo 91 numero 2 al più tardi quando l'interessato ha compiuto i venticinque anni, alle altre misure quando l'interessato ha compiuto i ventidue anni.

Art. 94 Us (nuovo) Cessata che sia la causa della misura, l'autorità d'esecuzione ordina la liberazione da uno stabilimento a tenore dell'articolo 92. Se la causa della misura non è completamente cessata, l'autorità d'esecuzione può ordinare la liberazione a titolo di prova. L'articolo 94 numeri 1 a 3 è applicabile per analogia. L'autorità d'esecuzione può parimente ordinare il ricollocamento quando risulta che lo stato del liberato esige tale misura.

Art. 95 1. Se l'adolescente non ha bisogno di misure educative né di un trattamento speciale, l'autorità giudicante lo ammonisce, lo obbliga a prestare un lavoro o gl'infligge una multa o la carcerazione da un giorno ad un anno. La multa e la carcerazione possono essere cumulate.

Se un adolescente, contro il quale è già stata ordinata una misura, commetteun nuovo reato e la continuazione o la modificazione della misura non basta, egli può essere punito con la multa o con la carcerazione. Qualora egli si trovi in uno stabilimento, il direttore deve essere sentito. La multa e la carcerazione possono essere cumulate.

2. Se l'adolescente è punito con la multa, gli articoli 48 a 50 sono applicabili. Tuttavia, nel caso di commutazione, l'arresto è sostituito con la carcerazione.

Fine del trattamento speciale

Punizione

406

3. La carcerazione è eseguita in un locale adatto agli adolescenti, mai in uno stabilimento di pena o d'internamento. La carcerazione superiore a un mese deve essere eseguita mediante trasferimento in una casa di educazione. Dopo i diciotto anni di età compiuti, la carcerazione può essere eseguita in un locale per gli arresti e, nel caso di carcerazione superiore a un mese, mediante trasferimento in una casa di educazione al lavoro.

L'adolescente sarà obbligato ad un lavoro adatto e sottoposto a un'azione educativa.

La carcerazione non potrà più essere scontata, se non è stata eseguita entro tre anni.

4. Quando i due terzi della carcerazione, ma almeno un mese, sono stati scontati, l'autorità d'esecuzione può, di sua iniziativa o su domanda, concedere la liberazione condizionale dopo aver sentito il parere del direttore dello stabilimento. La autorità d'esecuzione prescrive un periodo di prova da sei mesi a tre anni. Essa sottopone il liberato al patronato. Può imporgli norme di condotta conformemente all'articolo 91 numero 1 capoverso 3.

5. Se, durante il periodo di prova, il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità d'esecuzione ordina il ricollocamento nello stabilimento. Nei casi di lieve gravita, essa può, invece di ordinare il ricollocamento, ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva. L'autorità d'esecuzione ordina la cancellazióne dell'iscrizione nel casellario giudiziale.

Sospensione condizionale della pena

Ari. 96 1. L'autorità giudicante può sospendere la carcerazione e l'esecuzione della multa e prescrivere un periodo di prova da sei mesi a tre anni, se la condotta e il carattere dell'adolescente lasciano supporre che egli non commetterà altri reati, soprattutto se anteriormente egli non ne ha commessi o ha commesso soltanto reati di esigua gravita.

407

2. L'adolescente è sottoposto al patronato, salvo che particolari circostanze giustifichino un'eccezione. All'adolescente possono essere imposte norme di condotta conformemente all'articolo 91 numero 1 capoverso 3.

3. Se, durante il periodo di prova, l'adolescente, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità giudicante ordina l'esecuzione della pena.

Nei casi di lieve gravita, l'autorità giudicante può, invece di ordinare l'esecuzione della pena, ammonire l'adolescente, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

4. Se l'adolescente ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, l'autorità giudicante ordina la cancellazione della condanna nel casellario giudiziale.

1

Allorché non è possibile giudicare con certezza se l'adolescente ha bisogno di una delle misure previste o se dev'essergli inflitta una pena, l'autorità giudicante può rinviare la decisione. Essa, prescrive un periodo di prova da sei mesi a tre anni e può imporgli norme di condotta conformemente all'articolo 91 numero 1 capoverso 3. L'ulteriore sviluppo dell'adolescente è vigilato.

2 Se l'adolescente non ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova, l'autorità giudicante pronuncia le pene della carcerazione o della multa ovvero una delle misure previste., 3 Se, invece, la sua condotta è stata buona per il periodo di prova, l'autorità giudicante decide di prescindere da qualsiasi misura o pena.

Art. 98 L'autorità giudicante può prescindere da qualsiasi misura o pena, se una misura adeguata è già stata presa o l'adolescente è già stato punito, se l'adolescente ha dimostrato con fatti sincero pentimento, segnatamente se, con propria prestazione, ha riparato il danno nella misura del possibile, ovvero se è trascorso un anno dal fatto.

Rinvio della decisione su pene o misure

Rinuncia ad ogni misura o pena

408

Cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale

Art. 99 \. Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio la iscrizione se dalla sentenza sono decorsi cinque anni e, trattandosi di collocamento in una casa di educazione conformemente all'articolo 91 numero 2, dieci anni.

2. L'autorità giudicante può, a richiesta, ordinare la cancellazione già dopo due anni dall'esecuzione della sentenza, se la condotta del richiedente lo giustifica e se egli ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito dalla autorità o mediante transazione.

Se, quando prende fine la misura d'educazione, il richiedente ha compiuto gli anni venti, l'autorità giudicante può abbreviare il termine previsto per la cancellazione.

3. L'autorità giudicante può disporre nella sentenza che la stessa non sarà iscritta nel casellario giudiziale, se circostanze particolari lo giustificano e se l'agente ha compiuto soltanto un lieve reato.

4. L'autorità giudicante competente a ordinare la cancellazione dell'ultima sentenza iscritta è parimente autorizzata a ordinare la cancellazione simultanea delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.

Tit. V (art. 100 -100 ter) (nuovo) Titolo quinto Giovani adulti Art. 100

Limiti d'età.

Indagini

Collocamento in una casa d'educazione al lavoro

1

Se l'agente, nel momento in cui ha commesso il crimine o il delitto, aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, sono applicabili le disposizioni generali del presente Codice, riservati gli articoli 100 bls e 100ter .

2 Ove occorra, il giudice indaga su la condotta, l'educazione e le condizioni di vita ed assume rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale come anche sull'educabilità al lavoro dell'agente.

Art. 100tis 1. Se l'agente è seriamente turbato o minacciato nello sviluppo del suo carattere, abbandonato o dedito alla dissolutezza o all'ozio e l'atto da lui commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare, invece di una pena, il collocamento in una casa d'educazione al lavoro, se si deve presumere che con siffatta misura si potranno prevenire nuovi crimini o delitti.

2. La casa d'educazione al lavoro è separata dagli altri stabilimenti previsti nella legge.

3. Il collocato è istruito in un lavoro che tenga conto delle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione. Il suo carattere, la sua formazione intellettuale e fisica e le sue conoscenze professionali devono essere sviluppati nella misura del possibile.

Il collocato può essere autorizzato a compiere la formazione professionale o a svolgere un'attività professionale fuori dello stabilimento.

4. Se il collocato trasgredisce ostinatamente la disciplina della casa o è restìo ai metodi educativi ivi applicati, l'autorità competente può far eseguire la misura in un penitenziario. Se cessa la causa del trasferimento, l'autorità competente deve ricollocarlo nella casa d'educazione al lavoro.

Art. 100 ter 1. Dopo una durata minima della misura di almeno un Liberazione e anno, l'autorità competente libera condizionalmente il collo- condizionale fine della cato per un periodo di prova da uno a tre anni, se si deve premisura sumere ch'egli sia atto e disposto al lavoro e che terrà buona condotta in libertà. Essa sottopone il liberato al patronato.

Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente ordina il ricollocamento nella casa di educazione al lavoro. Nei casi di lieve gravita, essa può prescindere dal ricollocamento.

Se è condannato per il reato commesso, l'autorità competente può prescindere dal ricollocamento.

Il ricollocamento dura due anni al massimo. La durata totale della misura non deve superare in alcun caso quattro anni e l'autorità competente vi pon fine al più tardi quando il collocato avrà compiuto i trent'anni.

Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

410

2. Se, condizioni adempiute, da togliere

dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento, le per la liberazione condizionale non sono ancora l'autorità competente deve decidere se la misura sia o da continuare per un anno al massimo.

L'autorità competente pon fine alla misura al più tardi quando il collocato avrà compiuto i trent'anni.

3. Il giudice decide se e in quale misura le pene eventualmente sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione dall'esecuzione della misura o in caso di fine anticipata della stessa. Comunicando la sua decisione, l'autorità competente si esprime in proposito.

4. Qualora dalla sentenza, dalla decisione di ricollocamento o dall'interruzione della misura siano decorsi più di tre anni, senza che sia stato possibile iniziare o continuare la sua esecuzione, il giudice decide se la misura sia ancora necessaria.

Egli può, anche successivamente, pronunciare una pena o ordinare un'altra misura, se le condizioni sono adempiute.

Il giudice decide analogamente se la misura deve essere tolta per un qualsiasi motivo già prima della scadenza di tre anni, senza che le condizioni per la liberazione condizionale siano adempiute.

5. L'articolo 45 numeri 1, 2, 4 e 5 è applicabile.

Applicazione esclusa

Art. 103 Le disposizioni concernenti l'internamento dei delinquenti abituali non sono applicabili.

Art. 104 cpv. 2 II collocamento in uno degli stabilimenti previsti negli articoli 43, 44 e 100 bis , la privazione della potestà dei genitori o di un ufficio tutorio, l'interdizione dall'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, l'espulsione e la pubblicazione della sentenza sono permessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

2

Multa

Art. 106 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo» il massimo della multa è di cinquemila franchi.

2 Se il delinquente ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.

1

3

II periodo di prova per la cancellazione nel casellario giudiziale conformemente all'articolo 49 numero 4 è di un anno.

Art. 108 La recidiva è esclusa se al momento deìla contravvenzione è decorso almeno un anno dal giorno in cui il contravventore scontò una pena privativa della libertà personale o fu liberato da uno degli stabilimenti previsti negli articoli 42 a 44,e 100 bis .

Art. 171 Abrogato Art. 199 cpv. 1 Chiunque fa mestiere del lenocinio, in modo particolare tenendo un postribolo, è punito con la reclusione sino a cinque anni'o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

1

Art. 201 al. 3 è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la de- ' tenzione non inferiore a sei mesi.

Art. 284 Abrogato Art. 305 cpv. 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una péna o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100 bls , è punito con la detenzione.

Art. 355 cpv. 5 5 Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle prescrizioni in materia di atti giudiziali stabilite nella legislazione federale sul servizio delle poste, anche se .una esplicita dichiarazione d'accettazione da parte dell'imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell'imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. La sottoscrizione dell'attestazione di ricevuta da rimandare al mittente non equivale a dichiarazione d'accettazione da parte del destinatario.

1

Recidiva

412

Art. 361 Misure e pene per adolescenti

Nel casellario giudiziale devono pure essere iscritte le misure ordinate e le pene pronunciate contro adolescenti che hanno commesso un crimine o un delitto, eccettuati l'ammonimento e la multa. Le iscrizioni relative a un delitto sono da trattare a priori come già cancellate.

Art. 363 cpv. 4 * Un'iscrizione cancellata non dev'essere comunicata se non alle autorità istruttorie, ai tribunali penali, alle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene e ai tribunali competenti per la riabilitazione e la cancellazione, con la menzione della cancellazione e solo se la persona, sulla quale si domanda l'informazione, è imputata nel processo o deve subire una pena o se una procedura di riabilitazione o di cancellazione è in corso. Un'iscrizione cancellata va parimente comunicata alle autorità amministrative competenti per il rilascio e la revoca della licenza di condurre conformemente agli articoli 14 e 16 della legge federale del 19 dicembre 1958 1J sulla circolazione stradale.

Art. 368 Spese

I Cantoni determinano, con riserva dei doveri di assistenza tra i parenti (art. 328 del Codice civile), chi deve sopportare le spese di esecuzione delle pene e delle misure, quando né il condannato, né, se è minorenne, i suoi genitori possono pagarle.

Art. 370 Cooperazione privata

Per l'esecuzione dell'educazione vigilata e del patronato, possono essere chiamate a cooperare associazioni private e singole persone idonee.

Art. 371 cpv. 2 Abrogato Art. 372 Competenza per luogo

ì. Per il procedimento contro fanciulli ed adolescenti sono competenti le autorità del domicilio o, se il fanciullo o l'adolescente risiede permanentemente in altro luogo, le autorità del luogo di dimora. Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo dove sono state commesse.

i > R U 1959 685 -741.01

413

In difetto di un domicilio o di una dimora permanente, si applicano le disposizioni generali concernenti il foro.

In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Consiglio federale.

2. Se il prevenuto non dimora permanentemente in Svizzera, l'autorità svizzera può prescindere dal procedimento penale, se l'autorità competente dello Stato in cui l'agente dimora permanentemente ha già avviato un procedimento per questo reato o si dichiara disposta ad avviarlo.

L'autorità svizzera competente secondo il numero 1 può, a richiesta dell'autorità straniera, assumere parimente il giudizio di fanciulli e adolescenti che hanno commesso un reato all'estero, sempreché siano svizzeri o domiciliati in Svizzera o dimorino permanentemente in Svizzera. L'autorità svizzera applica esclusivamente il diritto svizzero.

Art. 373 Riservati gli obblighi di assistenza tra i parenti, i Cantoni determinano chi deve sopportare le spese per le misure e le pene pronunciate contro fanciulli e adolescenti in quanto eccedano i mezzi di cui dispongono il figlio o i suoi genitori (art.

284 del Codice civile).

Spese

Art. 375 cpv. 2 Se il condannato ha interposto ricorso temerario, il carcere scontato in questo frattempo non è computato.

2

Ari. 376 A tutte le persone, di buona condotta e di soddisfacente laboriosità, collocate in uno stabilimento in virtù del presente codice, dev'essere assegnata una parte del guadagno, il cui importo sarà determinato dal Cantone.

2. Peculio Norma

Art. 377 marg.

(non concerne il testo italiano)

Art. 379 1. I Cantoni devono organizzare il patronato per i casi previsti dalla legge. Essi possono incaricare del patronato anche associazioni private idonee.

Per ciascuna persona sottoposta al patronato, è designato un patrono.

Î. Patronato

414

2. Il patronato è esercitato dal Cantone che l'ha ordinato.

Sono riservati la possibilità di cedere l'esecuzione della pena o il patronato a un altro Cantone come anche il disciplinamento dell'esecuzione nel caso di concorso di più pene e misure.

Qualora la ^persona sottoposta si trasferisce in un altro Cantone, l'ufficio di patronato di questo Cantone deve, a richiesta di quello che ha ordinato il patronato, collaborare alla designazione del patrono.

Se la persona sottoposta è espulsa dal Cantone di esecuzione, l'espulsione è sospesa per la durata del patronato.

Art. 382 1 Cantoni devono provvedere affinchè siano disponibili stabilimenti corrispondenti alle norme del presente Codice.

2 I Cantoni possono conchiudere intese per l'istituzione in comune di questi stabilimenti.

I. Stabilimenti Obbligo dei Cantoni di gli istituirli

Stabilimenti privati

1

Art. 384 I Cantoni possono conchiudere intese con stabilimenti privati, purché quest'ultimi adempiano alle condizioni richieste dal presente codice, circa il collocamento in asili1 per alcolizzati, in altre case di salute e di custodia, in stabilimenti aperti per internati, in case per l'affidamento transitorio dei detenuti liberati condizionalmente o prossimi alla liberazione, in case di educazione per fanciulli e per adolescenti, in centri di osservazione, in case di educazione per adolescenti particolarmente difficili e in case di educazione al lavoro per le donne.

Art. 385 I Cantoni devono provvedere affinchè siano disponibili 2. Locali e stabilimenti per locali o stabilimenti adatti alla carcerazione degli adolescenti la carcerazione di adolescenti (art. 95). .

Art. 391 I Cantoni sottopongono ad una adeguata vigilanza, segna5. Vigilanza cantonale tamente anche medica, l'esecuzione di misure di educazione e di sicurezza in stabilimenti privati nonché l'educazione vigilata e l'affidamento a una famiglia (art. 84 e 91).

Art. 393 Abrogato

Tit. XI e suo primo art.

Titolo undecimo Disposizioni completive e finali Art. 397tia (nuovo) II Consiglio federale, uditi i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni completive circa: a. l'esecuzione di pene cumulative, di pene suppletive e di singole pene e misure da eseguire simultaneamente; b. l'assunzione dell'esecuzione delle pene e delle misure da parte di un altro Cantone; e. partecipazione del Cantone d'origine e del Cantone di domicilio alle spese di esecuzione delle pene e delle misure; d. la procedura nel caso in cui un agente passa da una classe di età a un'altra fra il reato e il giudizio o durante l'esecuzione di una pena o di una misura e nel caso in cui i reati sono stati commessi in diverse classi di età; e. l'esecuzione, in giorni separati, dell'arresto e della carcerazione non superiori a due settimane e l'esecuzione della carcerazione in campi speciali e istituti analoghi; /. l'esecuzione dell'arresto e della carcerazione in modo che il condannato debba trascorrere nello stabilimento soltanto il tempo libero e la notte; g. l'esecuzione delle pene e misure nei confronti di ammalati, persone gracili e anziane; h. l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale; i. il lavoro negli stabilimenti e il riposo notturno; k. l'abbigliamento e il vitto negli stabilimenti; /. le visite e la corrispondenza epistolare; m. la rimunerazione del lavoro e l'impiego del tempo libero.

1

2

II Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti per donne.

3 II Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

4 II Consiglio federale, nell'intento di promuovere l'evoluzione dei metodi impiegati nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure può, in via sperimentale, permettere per un tempo determinato forme d'esecuzione non previste dal presente Codice.

Competenza del Consiglio federale a emanare disposizioni completive

416

II

La riforma degli stabilimenti, resa necessaria dalla presente legge, deve essere eseguita dai Cantoni il più presto possibile, ma al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore delle disposizioni modificate. Il Consiglio federale prenderà le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.

Ili

1. Il rapporto tra le nuove disposizioni e il diritto vigente si determina secondo le norme sancite negli articoli 336 lettera e, 337 e 338.

2. L'articolo 100 bis numero 4 ha effetto soltanto fino all'istituzione di uno stabilimento chiuso d'educazione al lavoro.

3. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale connetteva finora alla privazione dei diritti civici non valgono in materia di ineleggibilità (art. 51).

L'articolo 1 della legge federale del 29 aprile 1920 *> sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento è modificato come segue: «II pignoramento infruttuoso e il fallimento non comportano la privazione del diritto di voto».

Gli effetti delle privazioni dei diritti civici pronunciate in sentenze anteriori cessano con l'entrata in vigore della presente legge in quanto non concernono l'eleggibilità a membro di un'autorità o a un pubblico ufficio.

4. L'articolo 241 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934 2) sulla procedura penale è modificato come segue: «II tribunale giudicante designa il Cantone incaricato d'eseguire una pena privativa della libertà o una misura».

IV

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 marzo 1971.

E presidente: Theus Il segretario: Sauvant D CS 3 70 - 284.1 2) CS 3 286 - 312.0

417 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 marzo 1971.

Il presidente: Weber n segretario: Hufschmid

II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 marzo 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 26 marzo 1971.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1971.

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Legge federale che modifica il Codice penale svizzero (Del 18 marzo 1971)

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26.03.1971

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