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Termine d'opposizione: 30 settembre 197i

Legge federale che modifica il decreto sullo statuto del latte # S T #

(Del 25 giugno 1971) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis capoverso 3 lettera è e 32 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 1970 », decreta: I

II decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 19532) concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (decreto sullo statuto del latte) è modificato come segue: Art. 2 1 Pagamento L'Unione centrale dei produttori svizzeri del latte e le del latte secondo la sue sezioni sono tenute a prendere le misure necessarie per asqualità sicurare, in particolare mediante prezzi graduati, la conservazione ed il miglioramento della qualità del latte.

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II Consiglio federale decide, dopo aver sentito i Cantoni, l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte e la commissione consultiva, a contare da quale data e secondo quali criteri qualitativi il prezzo del latte alla produzione debba essere graduato.

Art. 3 cpv. 4 Abrogato Art. 21bis cpv. 1 Lo smercio, in negozio, di latte pastorizzato, uperizzato o sterilizzato, come anche di latte speciale e altro latte di con1

i) FF 1970 II 1117 2> RU 1953 1172

1095 sumo, trattato mediante procedimenti analoghi, in imballaggi non ricuperabili o in bottiglie (dappresso «latte pastorizzato»), non soggiace ad alcuna autorizzazione. Lo smercio nei chioschi, in spacci ambulanti, coi distributori automatici e quello ambulante durante le manovre militari, le manifestazioni sportive o le feste ecc., è parimente libero. Resta, in ogni caso, riservata la legislazione sul commercio delle derrate alimentari.

Art. 23 Abrogato Art. 25 Abrogato Art. 30 cpv. 3 Per quanto concerne i soprapprezzi su il latte condensato e gli oli e i grassi commestibili come anche sui prodotti semifiniti che servono alla loro fabbricazione, l'Assemblea federale decide, nella sessione successiva all'allestimento di detti soprapprezzi da parte del Consiglio federale, se e in qual misura essi debbano essere mantenuti.

3

Art. 40 cpv. 1 lett e e. Pronunciare una multa disciplinare fino a mille franchi;

Riconoscimento dì situazioni anteriori

Art. 50 La vendita di latte praticata il 1° gennaio 1954 in virtù delle pertinenti prescrizioni anteriori è considerata autorizzata.

2 1 centri di raccolta e la distribuzione per quartiere, già istituiti il 1° gennaio 1954, come anche la mescita o la trasformazione del latte di produzione propria, già praticata alla stessa data, sono riconosciuti e sottoposti alle disposizioni del presente decreto.

1

II

La presente legge entra in vigore il 1° novembre 1971.

Foglio Federate 1971, Vol. l

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1096 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 giugno 1971.

Il presidente: Weber II segretario: Huf Schmid Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 giugno 1971.

Il presidente: Theus II segretario: Sauvant

II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 giugno 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, 11 cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 2 luglio 1971.

Termine d'opposizione: 30 settembre 1971.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale che modifica il decreto sullo statuto del latte (Del 25 giugno 1971)

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1971

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26

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02.07.1971

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1094-1096

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