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FEDERALE

Anno V°. Berna, 22 marzo 1922. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 ^aiìP°J^er fiabbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli at) on di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e ir. 10 P i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione : Tipografia Cantonale Grassi <& C.°, Bellinzona.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge federale su la caccia e la pro¬ tezione degli uccelli.

(Del 20 marzo 1922.)

Onorevoli Signori, .

' La leggo 'foderalo del 24 giugno 1904 su la e a eòa e la pro¬ tezione dogli ueiciolll avava suscitalo subito dopo la sua entrata in vigor,o numoroso critiche, .sia da parto doi cacciatori, sia da parto dogli agricoltori te di coloro che si occupano della protozio,no dagli fuco olii. Lo si rimproverava soprattutto di essore in¬ sufficiente, poiché essa si tiene itroppo rigidamente alla legge del 1875, rimprovero-fondato in quanto la revisione di questa leggo, provocata ìda'lla mozione Boóohat, del ? dicembre 1902, non si» e uro ohe del capitolo V, contamente le pene, e dello di¬ sposizioni ad osse relative.

Il nostro Dipartimento dell'interno attend,èva alia revisio¬ ne della legge quando scoppiò la,guerra mondiale: problemi più urgenti s'imponevano allora, onde fummo obbligati a rin¬ viare a tempi più propizi il'elaborazione della nuova legge sulla caccia. Tuttavia il Dipartimento, dall'interno non perso"di vista questo oggetto; nell'attesa di poter fare di più, raccolse tutti i pareri intorno, alia questione, tutte ,le istanze che gli venivano presentate: veri disegni di leggi, desideri, propaste di modifi¬ care corte disposizioni della legge.

' 27

3 iß, Il 14 febbraio 1920, il Consiglio nazionale accoglie,va una mozione dell'on. deputato Zurburg idhe invitava 11 Consiglio fe¬ derale* ad elaborare un disegno di legge che modi fieli! o com¬ pleti la legge foderale del .24 giugno 1904 su ila caccia e la prolozione degli uccelli con gli scopi seguenti : « 1° di f issare''l'epoca della caccia secondo i costumi delle diverse specie d'i animali, secondo il loro valore venale, la loro utilità e la dannosità dal lato economico ; « 2° di proteggere nei limiti del possibile l'agricoltura dai danni causati dalla selvaggina ; «3° di tener conto delle esperienze scientifiche più recenti sull'utilità delle specie d'uccelli che devono essere protetti dal¬ la Confederazione. » Questa mozione riportava all'ordino del giorno la revisiono della logge federate su da caccia.

iDopo aver eseguito 1 lavori preliminari che la nuova legge esigeva, il Dipartimento dell'interno convocò per il 19 novem¬ bre 1920 una commissione consultiva, per uno scambio di ve¬ duto generali sulla portata elio avrebbe dovuto avere la revi¬ sione progettata e sulle disposizioni fondamentali del nuovo di¬ sogno. La commissione comprendeva i rappresentanti dei vari centri interessati, alla causa: cacciatori, agricoltori, selvioultori, rappresentanti delle associazioni per la difesa della natura e la protezione degli uccelli.

1,1 capo del Dipartimento dell'intorno, che presiedeva la commissione, feee espressamente notare, aprendo la prima se¬ duta, che la revisione ideila legge sulla caccia non,avrebbe po¬ tuto uscire dall'ambito dell'art. 25 della 'Costituzione federale e ohe non era assolutamente nelle intenzioni del Consiglio fe¬ derale d'aumentare a scapito dei Cantoni le competenze della Conifoderazione in materia di caccia. iLa commissione doveva conseguentemente limitarsi ai punti indicati dalla mozione Zurburg.

4,n base alle deliberazioni della commissione, il Diparti¬ mento dell'interno elaborò un disegno preliminare di legge. Le nuove disposizioni in .esso contemplate furono comunicate ai Cantoni con l'invito di esprimere il loro parere sui diversi punti. Si tenne conto per quanto fu possibile delle osservazioni fatte dai Cantoni, e il nuovo testo, modificato secondo queste indicazioni, fu sottoposto ad una nuova commissione, meno nu¬ merosa della prima, nel corso delle seduto tenute il 25/26 luglio e il 27 settembre 1921.

Le »risoluzioni od i desideri di questa commissione forma¬ rono l'oggetto di un nuovo esame da parte del Dipartimento dell'interno ed ora sottoponiamo alle Camere foderali il dise¬ gno, nuovamente rimaneggiato in seguito a -quest'ultimo abboc¬ camento degli interessati, e da noi adottato.

Per quanto concerne l'insieme del disegno, premettiamo elio si è cercato di limitare allo stretto necessario il compito le¬ gislativo della Confederazione in materia venatoria; ohe si è lasciata intatta e perfino aumentata la libertà che i Cantoni hanno avuta fin qui di »adattare le loro prescrizioni alle condi¬ zioni locali. La legge progettata vuol pure tener conto dei de¬ sideri manifestati dall' autore della mozione, prescrivendo quanto »esigono la polizia della caiocia, la difesa della natura e la protezione degl'i uccelli, ed impónendo le regole d'una sa¬ na economia allo sfruttamento di quel capitale che è la selvag¬ gina del paese.

Prima di passare ai particolari del disegno, facciamo^no¬ tare le principali innovazioni: soppressione della distinzione tra la caccia bassa (di pianura) e la caccia alta (di monta¬ gna), distinzione elio non si fondava su nessun criterio cinege¬ tico ed aveva generato numerose complicazioni; possibilità di una vigilanza più rigorosa, unitamente all'aggravamento delle peno per le contravvenzioni alla legge, allo scopo di »reprimere energicamente i reati di caccia ohe in questi ultimi anni hanno assunto proporzioni inquietanti; fissazione di date estreme per l'apertura e la »chiusura della caccia, limili entro i quali a Can¬ toni possono fissare a loro, piacimento e secondo le condizioni regionali l'epoca, esatta o la durata della caccia; protezione più estesa^ degli uccelli utili; misure che favoriscano la loro moltiplicazione e la conservazione delle loro specie; separa¬ zione dei periodi di caccia secondo de specie di selvaggina; pre¬ scrizioni distinte per la protezione della selvaggina nei distreti di caccia^ riservata e nei Cantoni che rilasciano licenze ordi¬ narie; »adozione del principio del risarcimento dei danni causa¬ ti dalla selvaggina e dalla caccia Clandestina.

Le .prescrizioni della vigente 'legge che hanno fatto buona prova, sono »stato conservato, per quanto è stato possibile, senza modificazioni anche nella nuova leggo; però aldo scopo:di ot¬ tenere un
insieme più chiaro, abbiamo dato alla materia una disposizione più conveniente e per conseguenza è modificata anche la divisione in capitoli.

In quanto »alle speso olho cagionerà l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, esse non sono, secando noi, esagerate, se si

318 I ' considerano gli .scopi a cu! tendono: .aumento della selvaggina, caccia più redditizia, l'agricoltura meglio protetta dai danni causati dalla selvaggina, miglior protezione degli uccelli utili e della selvaggina, vigilanza più efficace sulla caccia, diminu¬ zione dei reati di caccia, ecc. " Presentemente l'applicazione della legge sulla caccia costa alla Confederazione dai 50 ai 00.000 franchi l'anno; con l'appli¬ cazione delle nuove disposizioni questa somma sarà approssi¬ ma ti'vaimente raddoppiata. Venne -affacciata la questione, an¬ che durante la conferenza più sopra menzionata, se por sop¬ perire almeno in parte a queste spese, non fosse stato il caso d.i creare una specie di licenza di caccia '.federale, rilasciata verso .pagamento d'una taissa in favore della Cassa federale.

Abbiamo però rinunciato nel nostro disegno a metterei por questa via, stimando che una tale misura avrebbe costituito un'us,urpazioue da parte della Confederazione dei diritti dei Cantoni. D'altra parte il fatto che le sposo sono sottoposte ogni anno ull'csanne delle Camere, costituisce una garanzia che le spese imposte alla' Confederaziono non sorpasseranno ì limiti ammissibili. Limitando la percentuale dei sussidi concessi in virtù della legge, lo' autorità esecutivo e legislative Iranno la possibilità di ridurre le spese nei limiti del ragionevole.

, Facciamo osservare in proposito eli e l'applicazione della legge sulla,pesi (a costa annu alm ente alla Confed erazione più di 10(1000 franchi. Parrà senza dubbio naturale che una somma approssimativamente uguale sia destinata ad lino scopo la cui importanza è quasi la stessa.'

Lo diverso disposizioni del disegno suggeriscono lo seguen¬ ti osservazioni : I. Diritto di caccia.

*

lì articolo 1 corrispondi© al primo articolo della legge attuale. Il .numero 2 lascia alla legislazione cantonale la cu¬ ra di stabilire quali persone hanno la facoltà di cacciare e in quali casi la licenza possa essere rifiutata o-ritirata (limite d'età, stato di tutela, indigenza sussidiata, debiti gravi, ecc.).

E' pure nelle competenze dèi Cantoni di regolare la conces¬ sione delle licenze agli stranieri.

.

Ij articolo 2 corrisponde all'art. 3 della lègge attuale.

. L'articolo 3 è nuovo. >Esso enumera gli animali di cui è permessa la caccia,, a' sensi della nuova legge come pure gli uccelli non protetti dalla Confederazione. Potrà far specie il

non trovare l'airone ira la selvaggina che è permesso caccia¬ re. Questo uccello, or lira mento della nastra fauna alata, è ·diven¬ tato così raro, ohe gli amici della natura reputano necessario salvarlo da corta distruzione. Se, dato il caso, dovesse molti¬ plicarsi troppo, il iConsiglio federale, in virtù del diritto di modificare in qualsiasi tempo l'elenco degli animali che si possono cacciare e degli uccelli non protetti, potrà fare in mo¬ do di impedire ali'airoûe di nuocere nuovamente alle acque pescose. _ L'articolo 4 è nuovo. Esso dà al Consiglio federale la fa¬ coltà di permettere, la caccia delle specie di selvaggina non menzionato nella nuova legge e di stabilire un periodo duran¬ te il quale questa caccia è vietata.

L'articolo 5 enumera gli animali protetti dalla legge e al numero 3 dichiara che tutte ile specie di luucelii non menzionati nell'art. 3, che si trovano in Isvizzera allo stato selvaggio sono pasto sotto In protezione delle autorità federali; si può così evitare di stendere 'l'elenco degli uccelli protetti che, per es¬ sere completo, dovrebbe essere a-ssai lungo.

Il 1° capoverso dell'articolo 6 contiene le disposizioni del capoverso 2 dell'art. 17 della vigente legge.

Il 2° capoverso vieta l'importazione, l'esportazione, il tran¬ sito e il trasporto degli uccelli-protetti. Questo divieto è for¬ mulato in esecuzione della convenzione internazionale del 19 marzo ll902 sulla protezione deglii uccelli utili all'agricoltura, convenzione firmata dalla -Svizzera dio proibisce di cattu¬ rare o di vendere gli uccelli utili dal 1° marzo al ,15 settembre.

Se la legislazione folerale si mostra più rigorosa, estendendo il divieto a tutto l'anno, ciò dipende dal fatto che già la legge vi¬ gente proibisce in modo assoluto la cattura degli uccelli pro¬ tetti, disposizione questa che si è rivelata assai utile, ma che non può venire applicata se non nel caso in cui l'importazione e l'asportazione siano egualmente proibite.

Tuttavia, nell'Intento di permettere alle Società ornitolo¬ giche, agli amanti degli, uccelli, ecc., di tenere in gabbia o nel¬ le uccelMero alcuni rappresentanti delle specie protette dalla Confederazione, il terzo capoverso consento a chiunque d'im¬ portare 'sen'alcmna formalità, dal. 15 settembre alla fine di febbraio, fino a 5 di questi uccelli. Por importarne un
numero maggiore, occorre il permesso dello autorità foderali.

iLa nuova legge introduce simili (restrizioni tin fatto d'im¬ portazione, perchè sarebbe strano che nel nostro territorio

320 si vuotasse-- in qualsiasi tempo -- la cattura degli uccelli pro¬ tetti e- la si favorisse poi indi rettamente nei paesi vicini, in gran parte firmatari della Convenzione, eoi permettere d'im¬ portare e vendere liberamente in Isvizzera gli uccelli idi cui si tratta.

17 articolo 7 non è altro ohe l'articolo 20 della legge at¬ tuale con la restrizione che il permesso di catturare o di uccidere anche in tempo di divieto, a scopo scientifico, uccelli di qual¬ siasi specie concesso dai 'Cantoni a persone di fiducia, è subor¬ dinato al consenso delle autorità federali.

Tale riserva vien fatta anche adi 'articolo 8, primo capover¬ so, Che riproduce le disposizioni dell'attuale articolo 4,. primo capoverso. 11 secondo capoverso corrisponde a'1 quarto capo¬ verso dell'art. 4 attuale; il terzo capoverso, al capoverso 3° del¬ lo stesso articolo, con questo in più, clic prevede una tregua nel¬ la caccila degli ainiimali nooivi. ' L'articolo 9 estende il diritto ohe compete ai .Cantoni di permettere la caccia dei .tordi, dei passeri e dei mwli al tempo della maturanza dei' frutti, allo scopo di proteggere i vigneti e le culture in genere (art. 17, terzo capoverso, della vigente l'Qgge).

L'articolo 10 è nuovo ed dia per iscopo di assicurare,^ du¬ rante l'esercizio della caccia, l'inviolabilità della proprietà mu¬ nita di cinte.

L'articolo 11 stabilisco una nuova .disposizione per evitare i guasti della selvaggina nelle cacete riservate.

L'articolo 12 lascia .alla legislazione cantonale la cura di stabilire le indennità per i guasti cagionati dalla selvaggina, mentre l'articolo 13 prevede la partecipazione della Confederazione, in ragione di un terzo, nel pagamento delle indennità pei gua. sti cagionati dalla selvaggina nelle bandite e (negli asili federali.

L'articolo 14 stabillscie ohe il cacciatore o, nelle ©accie ri¬ servate, l'affittuario, è responsabile del danno arrecato alla proprietà fondiaria o alle colture; e pone il principio che olii vuol ottenere una licenza di caccia devo prostaro una cau¬ ziono per i danni che potesse cagionare nell'esercizio della caccia." Spetta alla legislazione cantonale stabilire in che cosa consista la suddetta cauzione.

M ìli. Protezione della selvaggina e degli uccelli.

L'art. 15 è identico all'art. .10 attuale, con questa diffe¬ renza ohe la bandita neoca® toi lana, fin qui già esistente di fat¬ to, diventa istituzione legale. ' Quant unique le ba.nd'ile esistenti abbiano senza dubbio largamente contribuito alla conservazione della dauna montana, in modo speciale a quella dei camosci, da più parti vien do¬ mandato che esse vengano sostituite da un più gran numeio di pincoio zone riservate permanenti (asili por la selvaggina).

Per rendere attuabile questa misura -- la cui opportunità, in¬ vero, non è ancora provata -- venne aggiunto all'art, la il se condo capoverso.

.

' · L'articolo 16 è costituito dal secondo capoverso dell'attuale art. ,10.

L'artìcolo 17 tende ad .impedire ta distruzione della sel¬ vaggina nelle bandite riaperte alla caccia.

L'articolo 18 corrisponde all'art. 1G della legge attuale.

L'articolo 19 è nuovo/Allo scopo di conservare corto spe¬ cie di selvaggina e di uccelli protetti, esso prevede isti u zi one di · zone riservate spouiali, nelle quali qualunque caccia sia solutamonte proibita.

L'articolo 20 contiene le prescrizioni dell'attuale art. 7 con questa differenza elio il secondo capoverso completa lenumeiazione delle misure con le quali .i Cantoni possono estendere la applicazione delle disposizioni protettrici della legge.

L'articolo 21 stabilisce in quale misura la Confederazione deve partecipare alle spese della vigilanza sulla selvaggina nolle bandite e negli asili per la selvaggina; esso prevede an¬ che un eventuale contributo da parte della 'Confederazione alle spese per le altre zone riservate. Finora la partecipazione delia Conf ed er azione alle spese ideila vigilanza sulla caccia era regolata dal decreto fed oralo del 28 giugno 1878.

Jj'articolo 22 sostituisce il numero 4 dell'art. 15 della vir gente legge. 1 A' sensi dell 'articolo 23 le specie di selvaggina ohe pre¬ sentemente non si trovano allo stato selvaggio nel territorio svizzero non vi potranno essere 1 asciate In libertà senza il con¬ senso delle autorità foderali, Je quali promulgano in pari tem¬ po le disposizioni necessarie'sulla protezione.di questa nuova selvaggina.

iiî L'articolo 24 e nuovo e mira a
L'articolo 25 è .nuovo. Esso .pone« delle (restrizioni alla cac¬ cia dell'aquila- allo scopo di impedire la scomparsa della spe¬ cie.

( L'articolo 26 lascia facoltà ai (Cantoni di assegnare premi 'adeguati allo persone autorizzate a cacciare clic uccidono anianali particolarmente .nocivi ni raccolti, alla .pesca ed alla sel¬ vaggina.

lAncihe l'articolo 27 è nuovo e provedo che la Confederazio¬ ne possa incoraggi a re con sussidi i provvedimenti che .favori-' scono la conservazione e la, moltiplicazione degli uccelli pro¬ tetti e della loro specie. , .

* Jj'articolo 28 corrisponde all'art. 18 della vigente legge.

IV. Durata della caccia.

a. Disposizioni per i Cantoni clic rilasciano licenze.

Articolo 29. Il numero 1 autorizza la caccia generale di tut¬ ta la selvagginui, eccettuati i cervi, i camosci e le marmotte per una durata di ìtre mesi, cioè pel periodo ehe va da:l 1° settem¬ bre al 15 di com brio. Cade in tal modo la distinzione fatta dalla vigente legge tra la eaccia della selvaggina da piuma e la cac¬ cia generale. I Cantoni fisseranno le date d'apertura e di chiu¬ sura secondo le circostanze locali.

Il numero 2 stabilisce la durata di tre settimane per la caccia dei cam as ci e delle marmotte, e lascia (facoltà ai. Canto¬ ni di (fissarne l'apertura lo la chiusura tra il 7 settembre od j] lf> ottobre. .

, _ .

Nei territori nei quali si icaocia.no i camosci, durante il -tempo in cui questa caccila è aperta, è vietato l'uso dei cani da corsa, per impedirne l'impiego abusivo.

Il numero 3 autorizza la caccia dei caprioli per un periodo di sei settimane al maissimo e lascia facoltà ai Cantoni di fis¬ sarne l'apertura e lav chiusura tra il 7 settembre od il 31 ot¬ tobre."

Il numero 4 corrisponde alle prescirizioni del terzo capo¬ verso dell'attuale art. 7; al secondo capoverso provede .tuttavia la possibilità di protrarre in via eccezionale la caccia del cervo nel mese di ottobre nel caso in cui questa selvaggina, per la «uà quantità eccessiva, arrecasse dei danni.

y Per'caccia del-cervo s'intende solo quella del nostro cervo indigeno (cor,vus elaphus), mentre la caccia del daino e del cer-

m vo
Numero ö. Mentre la legge .attualmente in vigore (art. 10) lascia piena libertà ai Cantoni di regolare la caccia ei pa im pedi, il presente disegno stabilisce ciré la caccia della se vage* na acquatica è permessa su laghi e fiumi d'una cer a impo tanza dal 1° gennaio al 1° marzo, restando però riserva e, p lo acque internazionali, le convenzioni concili use con g ì a 1 limitrofi.

.

/ \ i.

b. Disposizioni per i Cantoni che hanno le caccie risei vate.

Gli articoli 30 a 32 sono nuovi. I>a durata della caccia e fissata all'art. 31, secondo le esperienze fatte nei Cantoni in cui vige il sistema delle eaccie riservate.

c. Disjiosizioni comuni ai Cantoni dell'uno e dell altro sistema.

A' sensi dell'.articolo 33 lo .autorità foderali possono, su proposta dei Cantoni, modificare temporanoamente o monto le disposizioni sui diversi periodi di caccia, quan o' SPC eiali circostanze lo richiedano, e vietare teonporaji-eanion e ì determinato località e stagioni la caccia degli anima i nocivi : divenuti rari.

' Articolo 34. L'occupazione dei confini durante la gueria .mondiale portò con sò .il divieto assoluto di cacciare in* certe parti del territorio; tale provvedimento dovette esser proso an¬ elile contro il dilagarci delle epizoozie. L'articolo 35 fu appunto introdotto nella nuova legge allo scopo di lasciare alla Confe¬ derazione od ài Cantoni la facoltà di prendere tali misuro di loro iniziativa. Resta riservato alla legislazione cantonale di de¬ cidere se debba essere restituita una parte della tassa della li¬ cenza o do1 canone pagato per la caccia riservata.

E' certamente superfluo motivane l'articolo 35.

V. Polizia della caccia.

Questo capitolo è nuovo. Dalli 'articolo 36 all'articolo 39, esso regola la polizia délia caccia; l'esercizio della polizia della caccia è.sotto l'ulta vigilanza della Confederazione die .si ad¬ dossa una parto delle relative spese.

324 VI. Disposizioni penali.

Queste disposizioni sono stale raggruppate in modo affatto nuovo.' La legge attuale enumera dapprima i reati di caccia, indi dedica un capitolo distinto alle rispettive pene. Il teste delta legge rosta così sovraccarico di ripetizioni e rimandi, ehe una simile disposizione rende inevitabili. Appunto per to¬ gliere .questo inconveniente, nel presente disegno abbiamo indi¬ cato dopo ogni reato la relativa pena, riunendo il tutto in un solo capitolo intitolato « Disposizioni penali»; grazie a questa importante semplificazione la nuova legge potrà essere più fa^ cilmente consultata. Abbiamo dato alle disposizioni penali una forma adattata a quella del disegno del codice penalo foderale.

Abbiamo infine separato più inettamente di quanto fu fatto fin qui, le proscrizioni di* procedura e le altre disposizioni.

Additiamo in particolare qualche* ·innovazione : la nuo¬ va logge condanna cèrti reati che non erano contemplati nella precedente, ad esempio il tiro al piccione, il fatto di sni¬ dare la volpe od il tasso, ecc.; in altri casi essa completa con una nuova proibizione la serie dei divieti concernenti certi og¬ getti. Ma il fatto più notevole -- come abbiamo gii à detto in prin¬ cipio -- è che le multe sono state considerevolmente aumentate; è stato rialzato tanto il minimo quanto il massimo, lasciando fra questi due estremi un intervallo più grande. Sono previste sei classi di multe. ,Ci restano da fare lo seguenti osservazioni sullo diverse disposizioni penali considerate separatamente.

L'articolo 40 contempla i gravi reati di caccia, consistano essi, nel tendere armi da fuoco che scattino da. se, nel far uso di palle esplodenti, di veleni (senza eccezione), o nell'uccidere stambecchi. Oli si rende colpevole di una di queste infrazioni alla legge deve essere punito con la iryulta e privato della li¬ cenza.

, L'articolo 41 vieta lo sport crudele deb tiro al piccione, con¬ tro il quale non era anoora intervenuta nessuna legge.

L'articolo 42 aggiunge anche la rete alla lista degli ordigni e delle trappole il cui uso è vietato e limita l'uso eccezionale di tagliuole alla caccia permessa degli animali da preda.

L'articolo 43 concerne la caccia clandestina nelle bandite, negli asili della selvaggina od in altri luoghi Chiusi e l'articolo 44 la caciaia clandestina in generale, cioè il fatto di cacciare, uccidere, catturare, esporre in vendita o comperare gli animali · Protetti.

· .

L'artìcolo 45 punisce il traffico della selvaggina trovata <> della selvaggina che si sa proveniente da caccia clandestina.

articolo 46 è nuovo e vieta le pratiche crudeli, carne la cattura ideilo volpi e dei tassi scavandone le tane, l'affumicamento dello tane, ecc.; questo articolo vieta, puro di uccidere l'aquila noi suo covo o di levare da quest'ultimo le uova o gli aquilotti.

IL'articolo 47 concerne l'uso di armi proibite coirne puro di ordigni o trappole elio osso vieta di adoperare nella caccia de¬ gli uccelli; è pure vietata l'importazione ed il commercio delle armi proibite.

L'artìcolo 48 corrisponde all'art. 21, animerò C, lettore a e b della leggo attualo.

L'articolo 49 regola il com m orcioN dell a selvaggina dopo la chiusura della caccia.

Gli articoli 50 e 51 concernono certe irregolarità che non si possono comprendere fra i reati di caccia propriamente detti.

% L'articolo 52 concerne le pene applicabili ai contravventori d'età giovanile.

,GLi articoli 53 c 54 fissano le pone applicabili in caso di recidiva.

Il secondo capoverso'dell'art. 53 dà facoltà^ai Cantoni di stabilire dhe anello in caso di reato diverso da quelli menzio¬ nati all'art. 40 possa essere rifiutata o ritirata' al colpevole la licenza di caccia già fin dalia prima condanna. iQuesta è una eccezione .alla regola fissata dall'art. 02, secondo la quale i Can¬ toni non -possono n)è aggravare nò diminuire le pene stabilite dalla legge · foderale. ' L'articolo 55 tratta del rifiuto o del ritiro della licenza.

Perchè d'ora innanzi aion viziano più divergenze d'opinione circa il territorio al quale si .estende il divieto di cacciare, la nuova legge stabilisce espressamente elio in tutti i casi' in cui sarà .pronunciata questa pena, il colpevole sarà privato del di¬ ritto di caccia in tutto il territorio della Confederazione ; infat¬ ti l'aggravio di pana costituito dalla privazione del diritto di oaccia perderebbe la sua importanza se il contravventore, col¬ pito da questa pena in un Cantone, potesse* cacciare in un al¬ tro.

L'articolo 56 corrisponde all'art. 44 attuale.

Gli articoli 57 a 61 contengono delle disposizioni di proce¬ dura^ Per permettere un controllo efficace sul commercio della

32G selvaggina'dopò la chiusura della caccia, l'artìcolo 58 (là facol¬ tà agli organi (.-anloiral i di 'vigilanza « ul'la cacci a, e sulla pesca di ispezionare in ogni tempo gli impianti .frigorifie] degli .^bor¬ ghi, delle pensioni e dei negozi di commestibili per invigilare l'osservanza' delle disposizioni dell'art. 49.

JSarti-colo 59 corrisponde .all'attuale art. 24.

Per favorire i (Cantoni la cui legge prescrive anche la con¬ fisca delle armi lecito in caso di reato di caccia, nel secondo capoverso è stata accolta una riserva in questo senso.

L'articolo CO prevede, oltre la multa, l'obbligo' del irisa rei¬ men to dei danni per la selvaggina illocituimento uccisa, e stabi¬ lisco ohe l'ammontare dell'indennizzo sia calcolato in base ai prezzi vigenti nel luogo per la selvaggina viva, allo scopo di poter in tal modo sostituire la selvaggina illecitamente uccisa.

Questo provvedimento è facilmente attuabile, soprattutto in quei Cantoni die hanno già costituito dei fondi speciali per il ripopolamento; a queste casse appunto possano essere versati gli indennizzi. Spetta alla legislazione cantonale di regolare la cosa nei suoi particolari. * L'articolo 61 riproduce l'art. 25 attuale, specificando che il terzo della inulta realmente riscossa spetta .al denunciente in persona. E' stato necessario specificare in questo senso, poiché la parte spettante all'agente che ha steso il verbale vien quasi sempre devoluta ad una cassa pensione o di previdenza, onde nella maggior .parte dei casi marna al personale lo stimolo del premio.

" VII. Disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 62 è una disposizione transitoria.

L'articolo 63 delimita esattamente le competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia penale : i Cantoni non sono autorizzati .a promulgare disposizioni a questo proposito, se non in quanto la legge federale lasci loro l'iniziativa di cor¬ te prescrizioni sul diritto di caccia. Le pene previste dalla leg¬ ge federale non possono .essere nò aggravate nò mitigate dai Cantoni.

L'articolo 64 dispone die i Cantoni devono sottoporre all'ap¬ provazione delle autorità federali non solo le loro leggi od i re¬ golamenti, ma anclie le nitro proscrizioni'che essi emanano in materia venatoria, specialmente i decreti annuali circa l'aper¬ tura della caccia durante l'anno in dorso. Questa maggiore ga¬ ranzia è resa necessària dal fatto elio la nuova legge conferisce

.*527 all'autorità cantonale competenze più estese, Je quali, in più d'un Cantone saranno probabilmente delegate ad un sol Djv partimonto. ' Conci udimmo. Se il disegno olio vi è presentato non ha potuto (tener conto di tutti i desideri degli agricoltori, dei pro¬ tettori della natura e dogli amici degli uccelli, la nuova legge, nella presento forma, può tuttavia dare alla caccia l'impor¬ tanza che le compete nella nostra economìa nazionale; a questo scopo i Cantoni dovranno però far debito uso delle competenze loro conferite; vale a dire essi dovranno, nella loro legislazione, .stabilire, le norme necessario per una rotta esecuzione della logge federale e dovranno.soprattutto anohe invigilare che le sue prescrizioni siano rigorose m en te osservate ed applicate.

Il accomandando all'Assemblea foderale di adottare il di¬ segno qui allegato, cogliamo l'occasione, onorevoli signori Pre¬ sidente e Consiglieri, per esprimervi i sensi della nostra alta' considerazione. · Berna, 20 marzo ,1922.

In nomo del Consiglio federalo svizzero, Il Presidente della Confederazione : Dr. HAAB.

Il Cancelliere della Confederazione ; Steige».

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente un disegno di legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli. (Del 20 marzo 1922.)

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