J« 31 FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXIV Berna, 11 dicembre 1941. Volume 1.

Sì pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo : Ir. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al doglio officiale del Cantone dei Origioni, e Ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona, Termine d'opposizione : 11 marzo 1942.

Legge federale che modifica il titolo ventesimo del Codice delle obbligazioni (Della fideiussione).

(Del 10 dicembre 1941.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 1939, decreta : Il titolo ventesimo del Codice federale delle obbligazioni del 30 marzo 1911/18 dicembre 1936 è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti : TITOLO VENTESIMO.

DELLA FIDEIUSSIONE.

Art. 492.

Mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso a. Requisiti, il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del i-.Definidebito.

Zionc.

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372 La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace.

Chi si fa garante per il debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare risponde alle condizioni e secondo le norme in materia di fideiussione se, al momento della stipula¬ zione, conosceva il vizio del contratto. La stessa regola si ap¬ plica a chi si fa garante per il soddisfacimento d'un debito prescritto riguardo al debitore principale.

A meno che il contrario possa dedursi dalla legge, il fide¬ iussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli sono conferiti nel presente titolo.

Art. 493.

il. Forma. La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita.

Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l'atto pubblico secondo le norme stabilite nel luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma ga¬ rantita non supera i duemila franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell'atto stesso, scritte di pro¬ pria mano del fideiussore.

Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fide¬ iussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita.

Se, nell'intenzione di eludere l'atto pubblico, la somma ga¬ rantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la forma prescritta per il totale.

Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell'aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta.

Se il debito è assunto da un terzo in modo ehe il debitore ne sia liberato, la fideiussiione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all'assunzione del debito.

La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all'altro contraente o ad un terzo, richiedono

373 pure la forma prescritta per la fideiussione. Mediante stipula¬ zione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima.

Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l'importo delle sportule dovute per l'atto pubblico.

Art. 494.

Per la validità della fideiussione di una persona coniugata si richiede il consenso scritto del coniuge, dato nel singolo caso, anticipatamente o al più tardi simultaneamente, a meno che i coniugi siano separati da sentenza giudiziale.

Questo consenso non è richiesto per la fideiussione prestata da una persona iscritta nel registro di commercio in qualità di titolare di una ditta individuale, di socio di una società in nome collettivo, di socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita, di amministratore o di direttore di una società ano¬ nima, di amministratore di una società in accomandita per azioni o di socio gerente di una società a garanzia limitata.

Per le modificazioni successive di una fideiussione, il con¬ senso del coniuge è richiesto soltanto se la somma garantita dev'essere aumentata o una fideiussione semplice trasformata in solidale o se la modificazione ha per effetto di diminuire note¬ volmente le garanzie.

Sono riservate le disposizioni sul consenso dell'autorità tu¬ toria agli atti giuridici della moglie.

iil Consenso 6 comuge -

Art. 495.

Il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore B. Oggetto.

Caratteri¬ semplice se non quando, dopo la prestazione della fideiussione, I.stiche delle singole spe¬ il debitore principale sia caduto in fallimento o abbia ottenuto cie di fide¬ la moratoria, o sia stato escusso dal creditore, con la necessaria iussione.

Fideius¬ diligenza, fino al rilascio di un attestato definitivo di carenza di Lsione sem¬ beni, o abbia trasferito il domicilio all'estero e non possa più plice.

essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile.

Se il credito è garantito con pegni, il fideiussore semplice Può pretendere che il creditore proceda anzitutto su di essi, a meno che il debitore principale sia già fallito o abbia ottenuto una moratoria.

Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il cre¬ ditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere per¬ seguito solo quando esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale o questi abbia trasferito il

374 suo domicilio all'estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile. Se fu conchiuso un concordato, i! fideiussore può, immediatamente dopo l'attuazione dello stesso, essere perseguito per la parte del debito principale rimasta sco¬ perta.

Sono riservate le convenzioni contrarie.

Art. 496.

2. Fideius- Chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l'aggiunta dale6 80h delle parole «in solido» o di altre espressioni equivalenti, può es¬ sere perseguito prima del debitore principale e prima della rea¬ lizzazione dei pegni immobiliari, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.

Egli non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e su crediti, se non nella misura in cui quesiti pegni secondo 1 'apprezzamento del giudice non garantiscano pre¬ sumibilmente più Al debito, o ciò sia stato stipulato, oppure il debitore sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria.

Art. 497.

3. Confide- Più fideiussori che abbiano garantito insieme lo stesso debito mssione.

principale divisibile, sono responsabili come fideiussori semplici per le loro quote e ciascuno di loro come fideiussore dei fideius¬ sori per le quote degli altri.

Se i fideiussori si sono obbligati in solido col debitore prin¬ cipale o tra loro, ognuno è responsabile dell'intero debito. Un fideiussore può peraltro ricusare di pagare oltre la sua quota, fintanto che non sia stata promossa l'esecuzione contro tutti i confideiussori che rispondono solidalmente in forza d'una fideius¬ sione prestata anteriormente alla sua o in pari tempo, e che per questo debito possono essere perseguiti nella Svizzera. Lo stesso diritto gli spetta qualora i suoi confideiussori abbiano pagato la loro quota o fornito per questa garanzie reali. Salvo convenzione contraria, il fideiussore che ha pagato ha contro i confideiussori che rispondono in solido con lui un diritto di regresso nella mi¬ sura in cui ognuno di essi non abbia già pagato la sua quota.

Questo diritto può essere esercitato prima del regresso contro il debitore principale.

Il fideiussore che si sia obbligato
soltanto nell'opinione, rico¬ noscibile dal creditore, che altri fideiussori si sarebbero obbligati per lo stesso debito insieme con lui, rimane liberato se questa con-

375 dizione non si verifichi ovvero se, in seguito, l'uno di quei confideiussori sia dal creditore liberato dalla sua responsabilità o il suo obbligo sia dichiarato nullo. In questo ultimo caso, il giudice Può limitarsi, se l'equità lo esige, ad attenuare in modo adeguato la responsabilità del fideiussore.

Quando più persone abbiano, indipendentemente le une dalle altre, prestato fideiussione per lo stesso debito principale, ognuna risponde della intera somma da essa garantita. Il fideiussore che Paga ha peraltro, salvo stipulazione contraria, un diritto di re¬ gresso verso gli altri in proporzione delle loro quote.

Art. 498.

Il fideiussore del fideiussore, che si è obbligato verso il cre¬ 4. Fideius¬ sore del fi¬ ditore per l'adempimento degli obblighi assunti dal primo fi¬ deiussore e fideiusso¬ deiussore, è responsabile per quest' ultimo come il fideiussore re al re¬ semplice per il debitore principale.

gresso.

Il fideiussore al regresso è garante verso il fideiussore, che ha pagato, per il regresso spettante al medesimo verso il debitore principale.

Art. 499.

Disposi¬ In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza II.

zioni co¬ dell'importo massimo indicato nell'atto di fideiussione.

muni.

Rapporti Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo con¬ 1.tra il fide¬ iussore e il tenzione contraria: creditore, 1° per l'ammontare del debito principale come pure per le a) Esten¬ sione della conseguenze legali della colpa o della mora del debitore princi¬ responsa¬ bilità.

pale ma non per il danno derivante dal mancato contratto nè Per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicita¬ mente stipulato; 2o per le spese degli atti d'esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfaci¬ mento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagio¬ nate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno; 3o per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e dì quelli scaduti d'un anno o, se è il caso, per l'annualità in corso e per quella precedente.

A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circo¬ stanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.

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b) Riduzio¬ ne legale della ga¬ ranzia.

Art. 500.

Quando il fideiussore è una persona fisica, la somma garan¬ tita diminuisce ogni anno, salvo deroga stipulata fin dal prin¬ cipio o successivamente, del tre per cento e, se il credito è ga¬ rantito da pegno immobiliare, dell'uno per cento. In ogni caso, l'importo per il quale è tenuta la persona fisica diimiinudsce almeno nella stessa proporzione del debito.

Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un cantone, di obbliga¬ zioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico uf¬ ficio o per contratto di lavoro e quelle di debiti d'importo varia¬ bile, come contocorrenti, contratti di vendita con consegne suc¬ cessive, o di prestazioni ricorrenti periodicamente.

Art. 501.

Non si può procedere contro il fideiussore prima della sca¬ denza del debito principale, neppure quando questa sia anticipata per il fallimento del debitore.

Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore principale, o questi abbia conchiuso un concordato.

Se per l'esigibilità del debito principale è richiesto un preav¬ viso da parte del creditore o del debitore principale, il termine non decorre, in confronto del fideiussore, che dal giorno in cui il preavviso gli è comunicato.

Quando la legislazione straniera, per esempio in materia di traffico di compensazione o di divieto di trasferimento delle di¬ vise, sopprime o limita l'obbligo del debitore principale domi¬ ciliato all'estero d'eseguire la prestazione, il fideiussore domici¬ liato nella Svizzera può parimente prevalersene, a meno che vi abbia rinunziato.

Art. 502.

Il fideiussore ha il diritto e l'obbligo di opporre al creditore d) Eccezioni.

le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi e che non derivano dall'insolvenza del debitore. Sono riservate la fi¬ deiussione d'un debito derivante da un contratto non obbliga¬ torio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d'un debito prescritto.

c) Condi¬ zioni del persegui¬ mento del fideius¬ sore.

377 Se il debitore principale rinuncia ad un'eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.

Il fideiussore che tralascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza del¬ l'importo, per il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali ecce¬ zioni, a meno che provi di averle ignorate senza sua colpa.

11 fideiussore di un debito sprovvisto d'azione perchè deri¬ vante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse eccezioni come al debitore principale.

Art. 503.

Qualora il creditore diminuisca in pregiudizio del fideiussore diritti di pegno, altre garanzie o privilegi che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o ch'egli ha ottenuto in seguito dal debitore principale specialmente per il credito assicurato, la re¬ sponsabilità del fideiussore è ridotta d'una somma corrispon¬ dente, salivo che sia provato che il danno è meno elevato. E riservata l'azione di ripetizione per ili di più pagato.

Trattandosi di fideiussione prestata per pubblico ufficio o per contratto di lavoro, il creditore è inoltre responsabile se per aver omessa la sorveglianza sul lavoratore alla quale era tenuto o la diligenza che si poteva pretendere da lui, il debito sia nato o abbia raggiunto una cifra che altrimenti non si sarebbe ve¬ rificata.

Il creditore deve consegnare al fideiussore, che lo paga, i documenti atti all'esercizio dei suoi diritti e dargli le informa¬ zioni occorrenti. Egli deve altresì consegnare i pegni e le altre garanzie che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che il debitore principale ha costituito in seguito specialmente per il credito assicurato, oppure fare quanto occorre per il loro trasferi¬ mento. Sono riservati i diritti di pegno e di ritenzione poziori a quelli del fideiussore, che spettano al creditore per altri crediti.

Qualora il creditore ricusi indebitamente di compiere questi atti o si sia spogliato in mala fede o per negligenza grave dei mezzi di prova esistenti o dei pegni e altre garanzie di cui è re¬ sponsabile, il fideiussore è liberato. Egli può ripetere quanto ha pagato ed esigere il risarcimento del maggior danno.

Art. 504.

Scaduto il debito principale, anche per effetto del fallimento del debitore principale, il fideiussore può esigere in ogni tempo dal creditore che accetti da lui il pagamento. Qualora lo stesso

e) Dovere di diligenza del credito¬ re; suo ob¬ bligo di consegnare i pegni e i titoli.

f) Obbligo del credi¬ tore di ricevere il pagamente

378 debito sia garantito da più fideiussori, ii creditore è obbligato a ricevere anche un pagamento parziale, purché questo rappresenti almeno la quota che spetta al fideiussore offerente.

Il fideiussore è liberato qualora il creditore ricusi indebita¬ mente il pagamento. In questo caso, la responsabilità dei confi¬ deiussori solidali resta diminuita dell'importo della sua quota.

Il fideiussore può, anche prima della scadenza del debito principale, soddisfare il creditore, se questi è disposto ad accettare.

Egli non può peraltro esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale prima che il debito sia scaduto.

fir) Obbligo di raggua¬ gliare il fideiussore e di notifi¬ care il credito nel falli¬ mento e nel con¬ cordato del debi¬ tore.

Art. 505.

Quando il debitore principale è in ritardo di sei mesi nel pagamento di capitale, dell'interesse per un semestre o di un ammortamento annuo, il creditore deve avvertirne il fideiussore.

A richiesta, egli deve in ogni tempo informarlo dello stato dei debito principale.

Se il debitore principale è dichiarato in fallimento o do¬ manda un concordato, il creditore deve notificare il suo credito e fare tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per la tutela dei suoi diritti. Egli deve avvertire il fideiussore del falli¬ mento e della moratoria, non appena ne abbia notizia.

Il creditore che ometta di compiere uno di questi atti perde le sue azioni contro il fideiussore fino a concorrenza del danno che al fideiussore fosse derivato da tale omissione.

Art. 506.

2. Bapportì Il fideiussore può esigere garanzie dal debitore principale e, tra il fide¬ iussore e se il debito è scaduto, esigere la liberazione : il debitore principale, 1° se il debitore principale viola le stipulazioni con esso con¬ a) Diritto chiuse, e specialmente se non mantiene la promessa di li¬ a garanzie e alla libe¬ berarlo entro un certo termine ; razione.

2° se il debitore principale cade in mora o, trasferendo il suo domicilio in un altro Stato, rende notevolmente più difficile di procedere giuridicamente contro di lui; 3° se per il peggioramento delle condizioni economiche del de¬ bitore principale, o per la svalutazione di garanzie, ovvero per colpa del debitore principale, il rischio del fideiussore è diventato notevolmente maggiore di quando fu prestata la fideiussione.

379 Art. 507.

Il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore fino a con¬ correnza della somma che gli ha pagato. Egli può esercitarli non appena il debito sia scaduto.

Nei diritti di pegno e nelle altre garanzie del credito assicu¬ rato tuttavia, egli è surrogato solo, salvo convenzione contraria, se esistevano allorché fu prestata la fideiussione o se sono state costituite in seguito dal debitore principale specialmente per il detto credito. Se il fideiussore, avendo pagato solo parzialmente, non è surrogato che in una parte d'un diritto di pegno, la por¬ zione che rimane al creditore prevale a quella del fideiussore.

Sono riservate le speciali azioni ed eccezioni che derivano dal rapporto giuridico esistente tra fideiussore e debitore principale.

Quando un pegno costituito per il credito assicurato è rea¬ lizzato o quando il proprietario del pegno paga spontaneamente, questi non può esercitare il regresso contro il fideiussore che se così è stato convenuto tra chi costituì il pegno e il fideiussore o se il pegno % stato costituito successivamente da un terzo La prescrizione del diritto di regresso del fideiussore decorre dal momento in cui questi ha soddisfatto il creditore.

Il fideiussore non ha alcun diritto di regresso contro il de¬ bitore principale quando ha pagato un debito sprovvisto di azione o non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare. Se però egli ha garantito un debito prescritto per mandato del debitore principale, questi è responsa¬ bile verso il fideiussore secondo le regole del mandato.

b) Diritto di regres¬ so del fide¬ iussore, aa) In ge¬ nerale.

Art. 508.

bb) Obbli¬ Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di go di no¬ tifica del esso deve informarne il debitore.

fideius¬ Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta sore.

di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito.

È riservata l'azione per indebito arricchimento contro il cre¬ ditore.

Art. 509.

Con l'estinzione del debito principale per qualsiasi causa, il fideiussore è liberato.

Se però la qualità di debitore principale e quella di fideius¬ C. Fine della fideiussione.

sore si trovano riunite nella medesima persona, il creditore con¬ I.

Per effetto serva i vantaggi particolari che gli conferisce la fideiussione.

della legge.

380 Ogni fideiussione prestata da una persona fisica si estingue allo spirare del termine di venti anni dalla sua costituzione. Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di prestazioni ricorrenti periodicamente.

Durante l'ultimo anno di questo termine, la fideiussione può essere fatta valere anche se essa fu prestata per un termine più lungo, a meno che il fideiussore l'abbia precedentemente prorogata o l'abbia sostituita con una nuova fideiussione.

La proroga può essere concessa mediante una dichiarazione scritta del fideiussore per un nuovo periodo di dieci anni al mas¬ simo. Per essere valida, questa dichiarazione deve però essere fatta al più presto un anno prima dello spirare della fideiussione.

Qualora il debito sia scaduto meno di due anni avanti l'estin¬ zione della fideiussione e il creditore non abbia potuto disdirlo per una data anteriore, il fideiussore può, qualunque sia la specie della fideiussione, essere perseguito senza che si sia pro¬ ceduto in precedenza contro il debitore principale o sui pegni.

Il fideiussore può, dal canto suo, esercitare il suo diritto di re¬ gresso verso il debitore principale già prima della scadenza del debito principale.

Art. 510.

li. Fideius- Il fideiussore che ha garantito un debito futuro può, fintanto sione a ter. . , .. . ° , .

. ;' mine; reche il debito non sia ancora nato, revocare m ogni tempo la sua cesso. fideiussione mediante una dichiarazione scritta al creditore, qua¬ lora le condizioni finanziarie del debitore principale siano note¬ volmente peggiorate dal giorno in cui egli ha sottoscritta la fi¬ deiussione ovvero siano risultate in seguito peggiori di quanto il fideiussore avesse in buona fede ammesso. La fideiussione per pubblico ufficio o per contratto di lavoro non può più essere revo¬ cata dopo avvenuta la nomina o l'assunzione.

Il fideiussore deve risarcire il danno che il creditore ha sof¬ ferto per aver prestato fede alla fideiussione.

Se la fideiussione fu stipulata soltanto per un determinato tempo, cessa l'obbligo del fideiussore, qualora, entro quattro setti¬ mane dallo
spirare del termine, il creditore non faccia valere in via giuridica il suo credito e non prosegua gli atti senza rilevante interruzione.

Qualora a questo momento il debito non sia scaduto, il fi¬ deiussore può liberarsi solo fornendo garanzie reali.

381 Non facendolo egli, la fideiussione sussiste come se fosse stata stipulata fino alla acadenza del debito principale; è riservata tuttavia la disposizione sulla durata massima della fideiussione.

Art. 511.

Fideius¬ Se la fideiussione fu stipulata per un tempo indeterminato, III.

sione senza il fideiussore, scaduto il debito principale, può pretendere che il termine.

creditore, entro il termine di quattro settimane, faccia valere in via giuridica il suo credito contro il debitore principale e, semprechè ciò sia la condizione dell perseguimento del fideiussore, inizi la realizzazione dei pegni ancora esistenti e prosegua gli atti senza rilevante interruzione.

Quando si tratti di un debito, la cui scadenza possa essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, proceda come nel capoverso precedente.

Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato.

Art. 512.

La fideiussione prestata a tempo indeterminato per un pub¬ IV. Fideius¬ sione per blico ufficio può essere disdetta per la fine di ogni periodo di pubblico uf¬ ficio e per nomina mediante preavviso di un anno.

contratto di Se il periodo di nomina non è determinato, il fideiussore può, lavoro.

mediante preavviso di un anno, dare la disdetta per la fine di ogni quadriennio, incominciando dal giorno dell'entrata in fun¬ zione.

Nelle fideiussioni senza termine per contratti di lavoro, il fideiussore ha lo stesso diritto di disdetta come in materia di fideiussioni senza termine per pubblici uffici.

Sono riservate le convenzioni contrarie.

II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Le disposizioni del nuovo diritto sono applicabili a tutte le fideiussioni contratte dopo l'attuazione della presente legge.

Esse non sono applicabili alle fideiussioni contratte anterior¬ mente che per i fatti verificatisi posteriormente e con le restri¬ zioni seguenti: 1° I nuovi articoli 492, terzo capoverso, 496, secondo capoverso, 497, terzo e quarto capoverso, 499, 500, 501, quarto capo¬ verso, 507, quarto e sesto capoverso, 511, primo capoverso, non sono loro applicabili;

382 2° Le disposizioni dei nuovi articoli 493 sulla forma e 494 sul consenso del coniuge non sono loro applicabili che per le modificazioni ulteriori della fideiussione; 3° L'articolo 496, primo capoverso, è loro applicabile nel senso che il fideiussore può essere perseguito non soltanto prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, ma anche prima della realizzazione degli altri pegni, purché il debitore principale sia in ritardo nella pre¬ stazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria; 4° Per l'avviso del ritardo previsto nell'articolo 505, primo capo¬ verso, è concesso al creditore un termine di sei mesi dal¬ l'inizio del ritardo, ma in ogni caso di tre mesi dall'attua¬ zione della legge; 5° L'articolo 505, secondo capoverso, non è applicabile che ai fallimenti dichiarati e alle moratorie concesse tre mesi al¬ meno dopo l'attuazione della legge; 6° Il termine indicato nell'articolo 509, terzo capoverso, de¬ corre solo dall'attuazione della legge.

Sono riservati gli articoli dal 67 al 71 della legge federale del lo ottobre 1925 sulle dogane.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 9 dicembre 1941.

Il Presidente: Chs. Rosselet.

Il Segretario: G. Bovet.

Così decretato dal Consiglio degli iStati, Berna, 10 dicembre 1941.

Il Presidente: Frickei*.

Il Segretario: Leimgruber.

383

Il Consiglio federale decreta : La legge federale che (precede sarà pubblicata conforme¬ mente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione fede¬ rale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 10 dicembre 1941.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Data della pubblicazione: 11 dicembre 1941.

Termine di opposizione: 11 marzo 1942.

Assemblea

federale.

Le Camere federali si sono riunite lunedì, 1° dicembre 1941, alle ore 18, per l'undecima sessione della trentunesima legislatura.

Nel Consiglio nazionale è stato eletto Presidente l'on. Charles Bosselet, di Bayards (Neuchâtel), fin qui Vicepresidente, e Vicepresi¬ dente l'on. Emil Keller di Hottwil e Fahrwangen.

Nel Consiglio degli Stati è stato eletto Presidente l'on. Hans Fricker, di Frick e Aarau, fin qui Vicepresidente, e Vicepresidente l'on. Norbert Bosset, di Avanehes.

Sono entrati a far parte del Consiglio nazionale i signori: Randon Georges-Paul, dottore in chimica, industriale, di Ginevra a Coligny (Ginevra), e Rappard William-Emanuel, professore, di Ginevra e Hauptwil (Turgovia), a Valavran (Ginevra) in sostituzione degli ondi L. Nicole e J. Dicker, divenuti ineleggibili.

Il giorno 10 dicembre 1941 l'Assemblea federale ha fatto le se¬ guenti elezioni: Presidente della Confederazione per il 1042: l'on. Philipp Etter di Monzingen,

384 Vicepresidente della Confederazione per il 1942: l'on. Enrico Celio di Ambrì.

Membri del Tribunale federale delle assicurazioni per il periodo dal 1942 al 1947, i signori: Paul Piccard, di Lutry e Villars St. Croix (Vaud), Ludwig Segesser, di Lucerna, Werner Lauber, di Marbach (Lucerna), Fernando Pedrini, di Osco (Ticino), Hermann Kistler, di Aaarberg (Berna).

A Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni per il pe¬ riodo 1942-1943 è stato eletto il signor Paul Piccard, e a Vicepresidente per lo stesso periodo il signor Werner Lauber.

A supplenti del Tribunale federale delle assicurazioni per il pe¬ riodo 1942-1943 sono stati eletti i signori: Louis Prod'hom, a Losanna, Paul Allemann, a Soletta, Eduard Arnold, a Lucerna, Hans Wiidhrich, a Berna, Eugen Isele, a Sciaffusa.

La sessione invernale delle Camere federali si è chiusa giovedì, 11 dicembre 1941.

La sessione primaverile si aprirà il 16 marzo 1942.

Estratto delle risoluzioni del Consiglio federale (Del 25 novembre 1941.)

L' « Unione Svizzera », compagnia generale d'assicurazione a Gi¬ nevra, è autorizzata ad esercitare nella Svizzera l'assicurazione dei trasporti.

Il Consiglio federale ha accettato, con ringraziamenti per i servigi prestati, le dimissioni presentate dal signor Arnold Siebenmann dalle sue funzioni di Console della Svizzera a Galata. La gerenza provvisoria del Consolato è stata affidata al signor Rudolf Müller.

385 Il Consiglio federale ha accettato, con ringraziamenti per i servigi prestati, le dimissioni presentate per il 31 dicembre 1941 dalla signo¬ rina Ida Schneider dalle sue funzioni di II caposezione alla Divisione del commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

(Del 27 novembre 1941.)

Sono stati rieletti membri della Commissione di vigilanza della Fondazione Berset-Müller, al iMelehenbühl presso Muri (Berna), per un nuovo periodo amministrativo di tre anni a contare dal 1° gennaio 1942, i signori: Fritz Raaflaub, consigliere comunale, a Berna (presidente); Ida Zimmermann-Schneider, -maestra, a Berna; Paul (Martin, direttore del liceo scientifico, a Losanna; M. Ruckstuhl, direttore didattico, a Lucerna; Hedwig Merz, maestra di scuola secondaria, a Berna.

Sono stati rieletti membri della 'Commissione di vigilanza del '< Pestalozziheim » a Neuhof 'presso Birr, per un nuovo periodo ammini¬ strativo di tre anni a contare dal 1« gennaio 1942, i signori: Walter Schneider, direttore della scuola d'agricoltura a iSichwand-Miinsingen; Pierre Bovet, (professore, direttore dell' Istituto J. J. Rousseau, a Gi¬ nevra; Dr. E. Egli, deputato al Consiglio degli (Stati, direttore dell'edu¬ cazione pubblica, a Lucerna.

Sono stati rieletti membri della Commissione del Museo nazionale svizzero per un nuovo periodo amministrativo di tre anni a contare dal 1° gennaio 1942, i signori: Dr. Gottfried Keller, deputato al Consiglio degli Stati, a Aarau (presidente); Monsignor Mario Besson, Vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, a Friburgo; Adrien Bovy, direttore della Scuola di belle arti, a Ginevra; iDr. Leo Merz, già consigliere di Stato, a Berna; Dr. Emil Klöti, deputato al (Consiglio degli iStati, sindaco della città di Zurigo, a Zurigo.

(Del 28 novembre 1941.)

La Commissione federale di meteorologia è costituita come segue, per un nuovo periodo amministrativo di tre anni a cominciare dal 1« gennaio 1942: Presidente: il signor Dr. Tli. Niethammer, professore a Basilea; Vicepresidente: il Dr. L. W. Collet, -professore a Ginevra; Membri, i signori: Dr., Paul Gruner, professore a Berna; A. Kreis, pro¬ fessore a Coirà; Dr. W. Jost, maestro di ginnastica, a Berna; Dr. Ch.

Borei, tenente colonnello delle truppe d'aviazione e di protezione anti¬ aerea, professore alla Chaux-de-Fonds; Dr. P. L. Mercanton, profes¬ sore a Losanna.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica il titolo ventesimo del Codice delle obbligazioni (della fideiussione). (Del 10 dicembre 1941.)

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11.12.1941

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